Viste le seguenti domande di concessione parzialmente incompatibili e concorrenti, con le quali viene chiesta l'utilizzazione delle acque delle Rogge Cartiera (o Ghebo), Patocco Macillars, in territorio dei Comuni di Codroipo e di Vanno (Prov. di Udine). Viste le successive istanze dell'Azienda Agricola F.lli Vendrame e dell'Azienda Ittico Agricola Friulana S.p.a. (I.A.F.) datate 20 giugno 1977 e corredate di rispettivi progetti modificati (entrambi a firma del dott. ing. Valentino Volpe) presentati, in relazione al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su invito dell'Ufficio del Genio Civile Udine e con i quali le due derivazioni sono state rese compatibili come segue: a) progetto della Ittico Agricola Friulana S.p.a.(I.A.F.): derivazione della stessa Roggia Cartiera, con opera di presa spostata di 300 m. a valle dello scarico della derivazione della ditta F.lli Vendrame, della portata ridotta da massimi moduli 41,00 a massimi moduli 18,00, rimanendo invariate le portate derivabili dalla Roggia Patocco (moduli massimi 5,00 e medi 4,50) e dalla Roggia Macillars (moduli massimi 21,00 e m 16,00) e, quindi, complessivamente moduli medi 38,50 ad uso ittiogenico; b) progetto della ditta F.lli Vendrame: derivazione dalla Roggia Cartiera della portata ridotta da moduli 30,00 a moduli 12,50 nonche' di moduli 4,30 di acque risorgive sgorganti in destra della suddetta Roggia e quindi complessivi moduli 16,80, con restituzione delle acque a valle di circa 50 metri dal punto di scarico originariamente progettato, allo scopo di attuare un adeguato impianto depurazione. Visti gli atti d'istruttoria esperiti a norma dell'art. 12 del TU. 11 dicembre 1933, n. 1775 sui progetti di variante sopracitati durante la quale sono state presentate opposizioni, osservazioni e richieste con distinti atti e con dichiarazioni rese in sede di visita locale, come da relativo verbale in data 21 novembre 1979: 1) dall'Associazione 'Le Quattro Fontane': con opposizione in data 7 novembre 1979 confermata in sede di visita locale e con deduzioni illustrative in data 6 marzo 1980 per i seguenti motivi: le opere delle progettate derivazioni sarebbero previste in zona sottoposta a vincolo di tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico, ai sensi degli artt. 23 e 28 del Piano Regolatore Generale dei Comune di Codroipo e dell'art. 55 del Piano Urbanistico Regionale (P.U.R.) del Friuli Venezia Giulia; la riduzione di portata introdotta con la variante comporterebbe il prelievo dalle falde sotterranee di moduli 8,00 di acqua e tale portata, in quanto restituita nella Roggia Cartiera, provocherebbe un pericoloso aumento della massa d'acqua nei periodi di abbondanti precipitazioni con possibili conseguenze dannose a valle (erosioni, allagamenti, etc.); l'opera di derivazione prevista a valle della strada comunale, agendo da sbarramento, provocherebbe il prosciugamento totale della Roggia Cartiera per circa due chilometri durante i periodi di magra e l'utilizzazione in atto da parte della societa' I.A.F. con opere di presa sulla sponda destra, sarebbe abusiva malgrado fosse stata disposta la chiusura dell'impianto; 2) dalla Societa' Pescatori Sportivi 'Quadrivium': con opposizione in data 9 novembre 1979, per osservare che la concentrazione di allevamenti ittiogenici nella zona, potrebbe arrecare danno alla fauna ittica naturale causando possibili epidemie e per segnalare i tentativi di abusivismo da parte delle ditte istanti nella esecuzione di opere ittiogeniche in violazione all'art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche; 3) dal Comune di Codroipo: con opposizione in data 9 novembre 1979 per osservare: che i progettati impianti sarebbero in contrasto con le norme del Piano Urbanistico Regionale e con quelle del Piano Regolatore Generale dello stesso Comune; che nei progetti non sarebbe previsto un piano per la riduzione in pristino dei luoghi dopo la cessazione delle derivazioni ittiogeniche e non sarebbe stata allegata la documentazione tecnica sulla depurazione delle acque utilizzate; che le opere gia' realizzate, specialmente per i fabbricati, mancherebbero della prescritta concessione edilizia; 4) della Federazione Regionale della Pesca Sportiva: con opposizione in data 9 novembre 1979 e con dichiarazione resa in sede di visita locale, per lamentare che la Roggia Cartiera sarebbe stata inclusa nelle recinzioni degli impianti ittiogenici precludendo ogni possibilita' di accesso per il libero esercizio della pesca (art. 24 del D.P.G.R. 16 novembre 1972 n. 04003) ed in netto contrasto con quanto sancito dall'art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche e che l'eccessivo prelievo d'acqua provocherebbe il prosciugamento della Roggia nei periodi di magra; nonche' per contestare la dichiarazione di pubblica utilita' di siffatte opere e per chiedere l'imposizione di specifici obblighi a tutela della fauna ittica; 5) dall'Associazione 'Italia Nostra' di Udine: con opposizione in data 10 novembre 1979, la quale, oltre a ribadire anch'essa gli argomenti enunciati nei punti precedenti (inosservanza delle disposizioni del P.U.R. e del Piano Regolatore Generale del Comune di Codroipo), ha lamentato i danni che deriverebbero al paesaggio e al regime idraulico dalle utilizzazioni ittiogeniche gia' in atto, affermando che le concessioni richieste starebbero per scadere, atteso che ad esse dovrebbe essere assegnata una durata quindicinale; 6) dall'Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia: con dichiarazione resa in sede di visita locale d'istruttoria per richiamare l'attenzione sulla concedibilita' delle acque in base al Piano Urbanistico Regionale (P.U.R.) e per richiedere che l'eventuale concessione delle derivazioni richieste venga subordinata al 'non utilizzo di oltre il 60% dell'acqua pubblica calcolato nel periodo di magra', all'esecuzione di opere per assicurare la risalita del pesce, all'obbligo della semina annuale di avannotti secondo le modalita' previste nella deliberazione 19 maggio 1978, n. 10 del Consiglio Direttivo dell'Ente; 7) dal 'Consorzio per la Bonifica e lo Sviluppo della Bassa Friulana': con dichiarazione resa in sede di visita locale e con deduzioni in data 4 marzo 1980 per chiedere in sostanza: che fosse assicurata la continuita' dei corsi d'acqua pubblica lungo i quali dovra' essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza di non meno di 10 ml e che fosse vietata la recinzione delle opere dell'allevamento; che fosse assicurata la restituzione dalle acque in modo da non alterare il regime del corso d'acqua e di assicurare il franco di coltivazione nei terreni adiacenti; che fosse garantito al Consorzio il libero accesso agli impianti di utilizzazione ed alle opere idrauliche per interventi di interesse generale; che fosse garantita ad esso Consorzio 'la facolta' insindacabile di eseguire ogni lavoro necessario per la sistemazione idraulica della zona con l'obbligo, da parte del concessionario ittiogenico, di modificare a proprie spese le opere dell'impianto per rendere compatibili con le necessita' pubbliche'; che fosse imposto al concessionario ittiogenico di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche nel tratto compreso tra 100 metri a monte e 200 metri a valle della restituzione; che fosse previsto l'obbligo del concessionario di stipulare un'apposita convenzione con esso Consorzio per regolare i reciproci rapporti; 8) dal Rappresentante dei Peccatori Sportivi e Consigliere dell'Ente Tutela Pesca, con dichiarazione resa in sede di visita locale, per segnalare che la situazione idrologica attuale sarebbe diversa da quella risultante dalle mappe catastali e quindi per chiedere la sospensione del procedimento istruttorio fino all'accertamento delle responsabilita' di tale diversita'; 9) dal dott. Enzo Mattei: sempre in sede di visita locale, si e' opposto alla derivazione dalla Roggia Cartiera richiesta della societa' I.A.F. perche' lo scarico sarebbe troppo vicino alla presa della derivazione ittiogenica concessa alla societa' A.S.I.A. la quale, anche per l'esistenza piu' a monte di altri due impianti ittiogenici, potrebbe essere danneggiata a causa di depauperamento di ossigeno conseguente mancanza di biodegradazione dei prodotti di metabolismo delle trote; 10) dal Rappresentante dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura: che, in sede di visita locale, si e' limitato a porre in evidenza la necessita' di non compromettere la difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio in generale; 11) dal Rappresentante dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Direzione Provinciale di Udine: il quale, in sede di visita locale, ha fatto presente che le progettate derivazione non interferiscono con piccole derivazioni di acqua pubblica oggetto di domande o di concessione in corso presso il detto Ufficio ed ha richiesto che gli atti d'istruttoria vengano trasmessi alla Regione a norma degli artt. 28 e 30 del D.P.R. 28 agosto 1965 n. 1116, per gli adempimenti di competenza; 12) dalla Societa' A.S.I.A.: con esposto in data 4 luglio 1983 per osservare che in merito all'opposizione del dott. Renzo Mattei (di cui al precedente punto 9), che l'impianto ittiogenico della Societa' I.A.F. sara' gestito in stretta correlazione con il proprio impianto, curando anche che non si verifichino interferenze di esercizio tra i due impianti; Omissis; Vista l'istanza 12 dicembre 1984 con la quale la societa' Ittico Agricola Friulana I.A.F. ha dichiarato di rinunciare ai suoi programmi di allevamento ittico e quindi ha chiesto la revoca del proseguimento dell'istruttoria delle sue domande di concessione e ha precisato che, in relazione agli accordi intervenuti al riguardo con il comune di Codroipo, tutta l'area occupata dall'impianto ittico in costruzione verrebbe riconvertita in terreno per colture agricole, mediante ritombamento generale dei canali all'uopo predisposti sino al ricongiungimento con la Roggia Macillars; Vista la successiva istanza 14 gennaio 1985, con la quale la stessa societa' I.A.F. ha dichiarato di ritenere annullata e superata la precedente istanza ed ha confermato la concessione richiesta in base al progetto modificato in data 20 giugno 1977, limitatamente alla parte terminale dei canali di coltura (circa ml. 500) mentre la rimanente parte (ml. 600) verrebbe ritombata ed adibita a coltura agrarie, ferme restando le ubicazioni delle prese dell'acqua sulle Rogge Cartiera, Patocco e Macillars e della restituzione delle medesime alla Roggia Macillars; Vista la nota n. 1922 del 18 gennaio 1986 con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha trasmesso gli atti d'istruttoria senza avanzare osservazioni; Vista la domanda del luglio 1987 con la quale l'Azienda Agricola Ittica Sestian S.r.l., con sede in Murlis di Zoppola, e' subingredita nella titolarita' delle domande e relativo progetto della I.A.F.; Considerato che, l'Ufficio del Genio Civile di Udine, ottemperando alle disposizioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con ministeriale n. 2053 del 20 dicembre 1989, ha invitato l'Azienda Agricola Ittica Sestian S.r.l., avente causa dalla I.A.F., a presentare apposito elaborato tecnico, corredato di una relazione illustrativa, sulla residua consistenza dell'impianto ittiogenico; Vista la nota 7 marzo 1990 con la quale la Sestian S.r.l. ha fatto presente di ritenere inutile affrontare le spese per la redazione di un progetto poiche' da informazioni assunte presso il Comune di Codroipo, nel cui territorio e' ubicato l'allevamento ittico in questione, ha appreso che nella zona omogenea indicata con F4 (nella quale e' compreso l'impianto) non sono consentiti i lavori di cui al richiesto progetto; Considerato che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Regionale dalla Pianificazione Territoriale, in risposta alla lettera del 7 marzo 1990 della Sestian ha evidenziato che, fino all'approvazione del piano particolareggiato per l'attuazione dell'ambito di tutela ambientale delle Risorgenze dallo Stella (nel quale ricade la zona interessata dalle eventuali future opere ittiogeniche in argomento) 'non e' contemplata l'apertura di derivazioni d'acqua ad usi ittiogenici, tanto piu' che sara' il piano particolareggiato che specifichera' la regolamentazione degli impianti della itticoltura'; Viste le note n. 3156 del 29 giugno 1990 e n. 3488 del 17 luglio 1990 con le quali l'ufficio del Genio Civile di Udine ha comunicato alla Sestian l'archiviazione della pratica in quanto 'a norma dall'art. 10 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, Regolamento per le derivazioni utilizzazioni acque pubbliche, le domande sprovviste dalla documentazione prescritta all'art. 9 del predetto R.D. sono irricevibili' ed ha precisato che l'archiviazione degli atti e' intesa nel senso di non dare ulteriore corso istruttorio alla domanda luglio 1987; Considerato che il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale della Difesa del Suolo, con ministeriale 23 ottobre 1990, n. 1939, ha rilevato la perfetta regolarita' della domanda di subingresso della Sestian del luglio 1987 nella titolarita' dalle domande I.A.F. ed ha ribadito che la presentazione dell'elaborato tecnico e' condizione necessaria perche' l'istruttoria possa seguire il suo corso; Vista la comunicazione in data 9 novembre 1990 con la quale la Sestian ha ribadito la propria volonta' di non affrontare le spese per la redazione del progetto prima dell'approvazione, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, del piano particolareggiato relativo alla zona tutela ambientale interessata dai progetti dalle derivazioni in esame, chiedendo nel contempo la sospensione dell'istruttoria su tutte le domande cui la Sestian e' subentrata (e quindi anche l'istruttoria sulla richiesta datata 14 gennaio 1985); Considerato che il Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto n. 310 del 18 novembre 1993, h rilevato che la ditta Sestian e' subentrata in una domanda (quella della Societa' I.A.F.) per la quale era stata presentata rinuncia in data 18 dicembre 1984; Che tale rinuncia e' stata revocata parzialmente dalla stessa Societa' I.A.F. con su dichiarazione 14 gennaio 1985, confermando l'istanza di concessione di cui al progetto 20 giugno 1977, ma limitatamente alla parte terminale dei canali di coltura, chiedendo di ritombare la rimanente parte per adibirla a colture agrarie; Che la revoca anzidetta debba essere ritenuta senz'altro ammissibile, ma con l'effetto di spostare la data di presentazione dalla domanda di concessione (cosi come variata dall'istante) al 14 gennaio 1985, data di presentazione della revoca medesima; Che, sia perche' la revoca e' da assimilare ad una nuova domanda, sia perche' il nuovo utilizzo proposto configurerebbe comunque una variante alla precedente istanza (gia' rinunciata), era necessario acquisire un nuovo progetto che illustrasse la residua consistenza delle opere relative alla chiesta concessione ad uso ittiogenico, si da poter svolgere idonea istruttoria sulla variante proposta; Che all'attuale stato dei fatti le opere dalla chiesta concessione della ditta Sestian non sono realizzabili, giusta quanto indicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con nota 7 marzo 1990, n. P.T. 3099/1.410/8; Che nonostante i ripetuti solleciti, la ditta Sestian ha ritenuto di non presentare il chiesto progetto; Che, d'altro canto, non si ritiene possibile accogliere la richiesta della Sestian di sospensione del procedimento istruttorio in attesa della emanazione del piano particolareggiato relativo alle Risorgive dello Stella, in quanto cio' comporterebbe una inammissibile sottrazione a possibili utilizzazioni alternative da parte di terzi della chiesta risorsa idrica; Che, pertanto, la domanda di concessione della ditta Sestian di cui all'istanza 14 gennaio 1995, debba essere definitivamente dichiarata irricevibile per mancanza dei prescritti elaborati progettuali, a norma dell'art. 10, primo comma, R.D. 14 agosto 1920, n. 1285; Che, per le motivazioni suddette, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso il parere che non possano essere accolte le domande in data 1. settembre 1962, 30 dicembre 1973, e, da ultimo, 14 gennaio 1985 della societa' A.S.I.A. (successivamente I.A.F., ora Azienda Agricola Ittica Sestian S.r.l.); Considerato che la societa' istante ha comunicato in data 31 gennaio 1995 la variazione della denominazione da Azienda Agricola F.lli Vendrame ad Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro, facendo presente che la derivazione richiesta con istanze 28 febbraio 1967 e 20 giugno 1977 deve essere intesta all'Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro con sede in Codroipo; Sentito il parere della Regione Friuli-Venezia Giulia espresso con delibera n. 4178 del 26 agosto 1992; Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con i voti n. 19 del 14 giugno 1971, n. 904/75 dall'11 marzo 1976 e n. 310 del 18 novembre 1993; Visto il Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative norme regolamentari di cui al R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 e le successive modificazioni; Decreta: Art. 1. - Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni opposizione, osservazione e richiesta di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse del presente decreto ed annesso disciplinare e' concesso, in via di sanatoria, all'Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro con sede in Codroipo, di derivare dalla Roggia Cartiera, in sponda sinistra, in lecita' Casale Pellizzer, a valle dall'abitato di Passariano in Comune di Codroipo, moduli massimi 16,80 d'acqua per usi ittiogenici, dei quali moduli 4,30 d'acqua sorgiva sgorgante in destra della suddetta Roggia con l'obbligo della restituzione delle colature alla Roggia Cartiera (o Ghebo). Art. 2. - Sono respinte le domande in data 1. settembre 1962, 30 dicembre 1973 e da ultimo, 14 gennaio 1985, della societa' A.S.I.A. (successivamente I.A.F. ora Azienda Agricola Ittica Sestian S.r.l.) per i motivi di cui alle premesse del presente decreto. Art. 3. - La concessione e' accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dal 5 giugno 1969 (data d'inizio di utilizzazione dell'acqua) subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 febbraio 1995, n. 16200 di rep. che si approva con le modifiche di cui alle premesse e con l'obbligo di corrispondere di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dal 4 giugno 1995, l'annuo canone di L. 8.400.000 (ottomilioniquattrocentomila) in ragione di L. 500.000. (cinquecentomila) a modulo e per moduli 16,80 (in applicazione dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434 sostituiva dell'art. 55 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 salvo conguaglio con i canoni gia' versati, avendo l'Azienda concessionaria corrisposti i canoni arretrati fino al 3 giugno 1995. Art. 4. - I termini per la presentazione del progetto esecutivo all'Ufficio del Genio Civile di Udine e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelli fissati, a norma dell'art. 40 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dall'art. 7 del sopra menzionato disciplinare di concessione, decorrenti dalla data di registrazione del presente decreto alla Corte dei Conti: mesi 6 (sei) per la presentazione del progetto esecutivo; mesi 6 (sei) per iniziare i lavori di presa e decantazione; mesi 18 (diciotto) per condurre a termine i lavori di presa e decantazione. Art. 5. - L'Azienda concessionaria ha dimostrato di aver effettuato i sottoelencati versamenti, mediante la produzione di regolari quietanze: presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Udine, Servizio Depositi della Cassa depositi e Prestiti, codice della contabilita' speciale 1019, la somma di L. 4.200.000, come da quietanza n. 36 del 13 febbraio 1995, pari alla mezza annualita' del canone di cui all'art. 2 del presente decreto, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, a norma di quanto prevede l'art. 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775; presso la Sezione di Tesoreria di Udine, sul capitolo 2378 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, la somma di L. 1.500.000, come da quietanza n. 28793 del 22 dicembre 1993 per le spese d'istruttoria, sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto di concessione, ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 765; presso la Sezione di Tesoreria di Udine, sul capitolo 2609 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, la somma di L. 10.000, come da quietanza n. 7008 del 25-1967, a termine di quanto dispone l'art. 7, secondo comma, del T.U. 11 dicembre 1933 n.1775. Art. 6. - L'Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro ha corrisposto alle Finanze dello Stato i canoni arretrati per moduli 13,00 di acqua dal 5 giugno 1969 fino al 3 giugno 1995, come risulta dalla copia letterale dell'art. 233, categoria II, ramo Demanio, della Direzione delle Entrate di Udine per un totale di L. 44.126.750; altresi' ha provveduto a corrispondere la somma di L. 11.694.270, versata presso l'Ufficio del Registro di Udine, sul capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, come da quietanza n. 95001620 del 13 febbraio 1995, in ragione del recupero della differenza tra i moduli 16,80 in utilizzo fin dal 1. giugno 1975 e richiesti con istanza 20 giugno 1977. Art. 7. - L'introito della prestazione annua indicata al precedente art. 3 sara' imputato al capitolo 2608 dello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Udine e' incaricato dell'esecuzione d presente decreto. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potra' ricorrere dinanzi al T.S.A.P. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dall'art. 18 e dall'art. 143 del TU. 11 dicembre 1933 n. 1775. Roma, 11 dicembre 1995 p. Il Ministero dei LL.PP. Direzione generale della difesa del suolo: Rocchini p. Il Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio Direzione centrale del demanio: Patane' MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia Ufficio del genio civile di Udine N. 16200 di rep. Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovra' essere vincolata la sanatoria, della concessione della derivazione d'acqua da sorgive e dalla roggia Ghebo (o Cartiera) chiesta dall'Azienda Agricola F.lli Vendrame, ora Azienda Agricola Vendrame Pietro (cod. fisc. VNDPTR30R04L700Z), come da istanza 31 gennaio 1995, per l'applicazione dell'art. 12 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con la presentazione del progetto 20 giugno 1977 a variante della procedente istanza 28 febbraio 1967. Art. 1. Quantita' ed uso dell'acqua da derivare La quantita' complessiva dell'acqua da continuare a derivare da sorgive dalla Ghebo (o Cartiera) in localita' Casale Pellizzer, in territorio del Comune di Codroipo e' fissata nella misura complessiva non superiore a moduli 16,80 (litri secondo milleseicentottanta). L'acqua viene utilizzata a scopo di piscicoltura. Omissis. Art. 5. Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, l'Azienda F.lli Vendrame dovra': a) provvedere alla semina annua di 336.000 (trecentotrentaseimila) avannotti di trota fario per un mantenimento in alveo del 40% delle portate fluenti; dette operazioni ittiogeniche saranno effettuate in accordo con l'Ente Tutela Pesca Friuli-Venezia Giulia; b) eseguire tutti i manufatti di presa e di scarico garantendo un franco di coltivazione a tutti i terreni latistanti l'impianto ittiogenico; c) risarcire eventuali danni derivanti dall'esecuzione ed esercizio delle opere, sia al Consorzio di bonifica, che ai proprietari dei terreni limitrofi; d) salvaguardare ogni e qualsiasi diritto dei terzi che fosse interessato dall'esecuzione ed esercizio della derivazione; e) garantire al Consorzio della Bassa Friulana il libero accesso all'impianto per interventi di interesse generale; f) osservare le normative derivanti dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive; g) non compromettere, con l'esercizio della derivazione, la difesa del suolo; h) garantire, in sede di elaborazione del progetto esecutivo, il transito lungo sponde demaniali; i) il concessionario e' inoltre tenuto a lasciar defluire senza indennizzo alcuno, la portata che l'Autorita' competente eventualmente riterra' necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art. 3, lettera i) della legge 18 maggio 1989 n. 183. Omissis. Art. 7. Termini Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, l'Azienda concessionaria dovra': a) presentare all'Ufficio del Genio Civile di Udine il progetto esecutivo delle opere entro mesi sei dalla data del decreto di concessione; b) iniziare e condurre a termine i lavori di presa e decantazione rispettivamente entro mesi sei e diciotto dalla data predetta. Art. 8. Collaudo e termine per l'utilizzazione Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile di Udine, ove non vi siano eccezioni in contrario, potra' autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione che dovra' essere fatto cenno, nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessita' di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovra' prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione. Omissis. Art. 12. Richiamo a leggi e regolamenti Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, l'Azienda concessionaria e' tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Art. 13. Domicilio legale Per ogni effetto di legge l'Azienda concessionaria elegge il proprio domicilio a Codroipo. Udine, 22 febbraio 1995 L'ingegnere capo: E. Giuliani. C-11334 (A pagamento).