MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
di Concerto con il Ministero delle Finanze
N. TA/136/AP Udine D/955

(GU Parte Seconda n.101 del 4-5-1998)

      Viste le seguenti domande di concessione parzialmente
 incompatibili e concorrenti, con le quali viene chiesta
 l'utilizzazione delle acque delle Rogge Cartiera (o Ghebo), Patocco
 Macillars, in territorio dei Comuni di Codroipo e di Vanno (Prov. di
 Udine).
      Viste le successive istanze dell'Azienda Agricola F.lli Vendrame
 e dell'Azienda Ittico Agricola Friulana S.p.a. (I.A.F.) datate 20
 giugno 1977 e corredate di rispettivi progetti modificati (entrambi a
 firma del dott. ing. Valentino Volpe) presentati, in relazione al
 parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su
 invito dell'Ufficio del Genio Civile Udine e con i quali le due
 derivazioni sono state rese compatibili come segue:
     a) progetto della Ittico Agricola Friulana S.p.a.(I.A.F.):
         derivazione della stessa Roggia Cartiera, con opera di presa
 spostata di 300 m. a valle dello scarico della derivazione della
 ditta F.lli Vendrame, della portata ridotta da massimi moduli 41,00 a
 massimi moduli 18,00, rimanendo invariate le portate derivabili dalla
 Roggia Patocco (moduli massimi 5,00 e medi 4,50) e dalla Roggia
 Macillars (moduli massimi 21,00 e m 16,00) e, quindi,
 complessivamente moduli medi 38,50 ad uso ittiogenico;
     b) progetto della ditta F.lli Vendrame:
 
         derivazione dalla Roggia Cartiera della portata ridotta da
 moduli 30,00 a moduli 12,50 nonche' di moduli 4,30 di acque risorgive
 sgorganti in destra della suddetta Roggia e quindi complessivi moduli
 16,80, con restituzione delle acque a valle di circa 50 metri dal
 punto di scarico originariamente progettato, allo scopo di attuare un
 adeguato impianto depurazione.
  Visti gli atti d'istruttoria esperiti a norma dell'art. 12 del TU.
 11 dicembre 1933, n. 1775 sui progetti di variante sopracitati
 durante la quale sono state presentate opposizioni, osservazioni e
 richieste con distinti atti e con dichiarazioni rese in sede di
 visita locale, come da relativo verbale in data 21 novembre 1979:
       1) dall'Associazione 'Le Quattro Fontane': con opposizione in
 data 7 novembre 1979 confermata in sede di visita locale e con
 deduzioni illustrative in data 6 marzo 1980 per i seguenti motivi:
         le opere delle progettate derivazioni sarebbero previste in
 zona sottoposta a vincolo di tutela dell'ambiente naturale e
 paesaggistico, ai sensi degli artt. 23 e 28 del Piano Regolatore
 Generale dei Comune di Codroipo e dell'art. 55 del Piano Urbanistico
 Regionale (P.U.R.) del Friuli Venezia Giulia;
         la riduzione di portata introdotta con la variante
 comporterebbe il prelievo dalle falde sotterranee di moduli 8,00 di
 acqua e tale portata, in quanto restituita nella Roggia Cartiera,
 provocherebbe un pericoloso aumento della massa d'acqua nei periodi
 di abbondanti precipitazioni con possibili conseguenze dannose a
 valle (erosioni, allagamenti, etc.);
         l'opera di derivazione prevista a valle della strada
 comunale, agendo da sbarramento, provocherebbe il prosciugamento
 totale della Roggia Cartiera per circa due chilometri durante i
 periodi di magra e l'utilizzazione in atto da parte della societa'
 I.A.F. con opere di presa sulla sponda destra, sarebbe abusiva
 malgrado fosse stata disposta la chiusura dell'impianto;
       2) dalla Societa' Pescatori Sportivi 'Quadrivium': con
 opposizione in data 9 novembre 1979, per osservare che la
 concentrazione di allevamenti ittiogenici nella zona, potrebbe
 arrecare danno alla fauna ittica naturale causando possibili epidemie
 e per segnalare i tentativi di abusivismo da parte delle ditte
 istanti nella esecuzione di opere ittiogeniche in violazione all'art.
 96 del T.U. sulle opere idrauliche;
       3) dal Comune di Codroipo: con opposizione in data 9 novembre
 1979 per osservare:
         che i progettati impianti sarebbero in contrasto con le norme
 del Piano Urbanistico Regionale e con quelle del Piano Regolatore
 Generale dello stesso Comune;
         che nei progetti non sarebbe previsto un piano per la
 riduzione in pristino dei luoghi dopo la cessazione delle derivazioni
 ittiogeniche e non sarebbe stata allegata la documentazione tecnica
 sulla depurazione delle acque utilizzate;
         che le opere gia' realizzate, specialmente per i fabbricati,
 mancherebbero della prescritta concessione edilizia;
       4) della Federazione Regionale della Pesca Sportiva: con
 opposizione in data 9 novembre 1979 e con dichiarazione resa in sede
 di visita locale, per lamentare che la Roggia Cartiera sarebbe stata
 inclusa nelle recinzioni degli impianti ittiogenici precludendo ogni
 possibilita' di accesso per il libero esercizio della pesca (art. 24
 del D.P.G.R. 16 novembre 1972 n. 04003) ed in netto contrasto con
 quanto sancito dall'art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche e che
 l'eccessivo prelievo d'acqua provocherebbe il prosciugamento della
 Roggia nei periodi di magra; nonche' per contestare la dichiarazione
 di pubblica utilita' di siffatte opere e per chiedere l'imposizione
 di specifici obblighi a tutela della fauna ittica;
       5) dall'Associazione 'Italia Nostra' di Udine: con opposizione
 in data 10 novembre 1979, la quale, oltre a ribadire anch'essa gli
 argomenti enunciati nei punti precedenti (inosservanza delle
 disposizioni del P.U.R. e del Piano Regolatore Generale del Comune di
 Codroipo), ha lamentato i danni che deriverebbero al paesaggio e al
 regime idraulico dalle utilizzazioni ittiogeniche gia' in atto,
 affermando che le concessioni richieste starebbero per scadere,
 atteso che ad esse dovrebbe essere assegnata una durata quindicinale;
       6) dall'Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia: con
 dichiarazione resa in sede di visita locale d'istruttoria per
 richiamare l'attenzione sulla concedibilita' delle acque in base al
 Piano Urbanistico Regionale (P.U.R.) e per richiedere che l'eventuale
 concessione delle derivazioni richieste venga subordinata al 'non
 utilizzo di oltre il 60% dell'acqua pubblica calcolato nel periodo di
 magra', all'esecuzione di opere per assicurare la risalita del pesce,
 all'obbligo della semina annuale di avannotti secondo le modalita'
 previste nella deliberazione 19 maggio 1978, n. 10 del Consiglio
 Direttivo dell'Ente;
       7) dal 'Consorzio per la Bonifica e lo Sviluppo della Bassa
 Friulana': con dichiarazione resa in sede di visita locale e con
 deduzioni in data 4 marzo 1980 per chiedere in sostanza:
         che fosse assicurata la continuita' dei corsi d'acqua
 pubblica lungo i quali dovra' essere mantenuta una fascia di rispetto
 della larghezza di non meno di 10 ml e che fosse vietata la
 recinzione delle opere dell'allevamento;
         che fosse assicurata la restituzione dalle acque in modo da
 non alterare il regime del corso d'acqua e di assicurare il franco di
 coltivazione nei terreni adiacenti;
         che fosse garantito al Consorzio il libero accesso agli
 impianti di utilizzazione ed alle opere idrauliche per interventi di
 interesse generale;
         che fosse garantita ad esso Consorzio 'la facolta'
 insindacabile di eseguire ogni lavoro necessario per la sistemazione
 idraulica della zona con l'obbligo, da parte del concessionario
 ittiogenico, di modificare a proprie spese le opere dell'impianto per
 rendere compatibili con le necessita' pubbliche';
         che fosse imposto al concessionario ittiogenico di eseguire
 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche nel
 tratto compreso tra 100 metri a monte e 200 metri a valle della
 restituzione;
         che fosse previsto l'obbligo del concessionario di stipulare
 un'apposita convenzione con esso Consorzio per regolare i reciproci
 rapporti;
       8) dal Rappresentante dei Peccatori Sportivi e Consigliere
 dell'Ente Tutela Pesca, con dichiarazione resa in sede di visita
 locale, per segnalare che la situazione idrologica attuale sarebbe
 diversa da quella risultante dalle mappe catastali e quindi per
 chiedere la sospensione del procedimento istruttorio fino
 all'accertamento delle responsabilita' di tale diversita';
       9) dal dott. Enzo Mattei: sempre in sede di visita locale, si
 e' opposto alla derivazione dalla Roggia Cartiera richiesta della
 societa' I.A.F. perche' lo scarico sarebbe troppo vicino alla presa
 della derivazione ittiogenica concessa alla societa' A.S.I.A. la
 quale, anche per l'esistenza piu' a monte di altri due impianti
 ittiogenici, potrebbe essere danneggiata a causa di depauperamento di
 ossigeno conseguente mancanza di biodegradazione dei prodotti di
 metabolismo delle trote;
       10) dal Rappresentante dell'Assessorato Regionale
 dell'Agricoltura: che, in sede di visita locale, si e' limitato a
 porre in evidenza la necessita' di non compromettere la difesa del
 suolo, dell'ambiente e del paesaggio in generale;
       11) dal Rappresentante dell'Assessorato Regionale dei Lavori
 Pubblici - Direzione Provinciale di Udine: il quale, in sede di
 visita locale, ha fatto presente che le progettate derivazione non
 interferiscono con piccole derivazioni di acqua pubblica oggetto di
 domande o di concessione in corso presso il detto Ufficio ed ha
 richiesto che gli atti d'istruttoria vengano trasmessi alla Regione a
 norma degli artt. 28 e 30 del D.P.R. 28 agosto 1965 n. 1116, per gli
 adempimenti di competenza;
       12) dalla Societa' A.S.I.A.: con esposto in data 4 luglio 1983
 per osservare che in merito all'opposizione del dott. Renzo Mattei
 (di cui al precedente punto 9), che l'impianto ittiogenico della
 Societa' I.A.F. sara' gestito in stretta correlazione con il proprio
 impianto, curando anche che non si verifichino interferenze di
 esercizio tra i due impianti;
 
    Omissis;
      Vista l'istanza 12 dicembre 1984 con la quale la societa' Ittico
 Agricola Friulana I.A.F. ha dichiarato di rinunciare ai suoi
 programmi di allevamento ittico e quindi ha chiesto la revoca del
 proseguimento dell'istruttoria delle sue domande di concessione e ha
 precisato che, in relazione agli accordi intervenuti al riguardo con
 il comune di Codroipo, tutta l'area occupata dall'impianto ittico in
 costruzione verrebbe riconvertita in terreno per colture agricole,
 mediante ritombamento generale dei canali all'uopo predisposti sino
 al ricongiungimento con la Roggia Macillars;
      Vista la successiva istanza 14 gennaio 1985, con la quale la
 stessa societa' I.A.F. ha dichiarato di ritenere annullata e superata
 la precedente istanza ed ha confermato la concessione richiesta in
 base al progetto modificato in data 20 giugno 1977, limitatamente
 alla parte terminale dei canali di coltura (circa ml. 500) mentre la
 rimanente parte (ml. 600) verrebbe ritombata ed adibita a coltura
 agrarie, ferme restando le ubicazioni delle prese dell'acqua sulle
 Rogge Cartiera, Patocco e Macillars e della restituzione delle
 medesime alla Roggia Macillars;
      Vista la nota n. 1922 del 18 gennaio 1986 con la quale il
 Magistrato alle Acque di Venezia ha trasmesso gli atti d'istruttoria
 senza avanzare osservazioni;
      Vista la domanda del luglio 1987 con la quale l'Azienda Agricola
 Ittica Sestian S.r.l., con sede in Murlis di Zoppola, e' subingredita
 nella titolarita' delle domande e relativo progetto della I.A.F.;
      Considerato che, l'Ufficio del Genio Civile di Udine,
 ottemperando alle disposizioni impartite dal Ministero dei Lavori
 Pubblici con ministeriale n. 2053 del 20 dicembre 1989, ha invitato
 l'Azienda Agricola Ittica Sestian S.r.l., avente causa dalla I.A.F.,
 a presentare apposito elaborato tecnico, corredato di una relazione
 illustrativa, sulla residua consistenza dell'impianto ittiogenico;
      Vista la nota 7 marzo 1990 con la quale la Sestian S.r.l. ha
 fatto presente di ritenere inutile affrontare le spese per la
 redazione di un progetto poiche' da informazioni assunte presso il
 Comune di Codroipo, nel cui territorio e' ubicato l'allevamento
 ittico in questione, ha appreso che nella zona omogenea indicata con
 F4 (nella quale e' compreso l'impianto) non sono consentiti i lavori
 di cui al richiesto progetto;
      Considerato che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
 Direzione Regionale dalla Pianificazione Territoriale, in risposta
 alla lettera del 7 marzo 1990 della Sestian ha evidenziato che, fino
 all'approvazione del piano particolareggiato per l'attuazione
 dell'ambito di tutela ambientale delle Risorgenze dallo Stella (nel
 quale ricade la zona interessata dalle eventuali future opere
 ittiogeniche in argomento) 'non e' contemplata l'apertura di
 derivazioni d'acqua ad usi ittiogenici, tanto piu' che sara' il piano
 particolareggiato che specifichera' la regolamentazione degli
 impianti della itticoltura';
      Viste le note n. 3156 del 29 giugno 1990 e n. 3488 del 17 luglio
 1990 con le quali l'ufficio del Genio Civile di Udine ha comunicato
 alla Sestian l'archiviazione della pratica in quanto 'a norma
 dall'art. 10 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, Regolamento per le
 derivazioni utilizzazioni acque pubbliche, le domande sprovviste
 dalla documentazione prescritta all'art. 9 del predetto R.D. sono
 irricevibili' ed ha precisato che l'archiviazione degli atti e'
 intesa nel senso di non dare ulteriore corso istruttorio alla domanda
 luglio 1987;
      Considerato che il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione
 Generale della Difesa del Suolo, con ministeriale 23 ottobre 1990, n.
 1939, ha rilevato la perfetta regolarita' della domanda di
 subingresso della Sestian del luglio 1987 nella titolarita' dalle
 domande I.A.F. ed ha ribadito che la presentazione dell'elaborato
 tecnico e' condizione necessaria perche' l'istruttoria possa seguire
 il suo corso;
      Vista la comunicazione in data 9 novembre 1990 con la quale la
 Sestian ha ribadito la propria volonta' di non affrontare le spese
 per la redazione del progetto prima dell'approvazione, da parte della
 Regione Friuli-Venezia Giulia, del piano particolareggiato relativo
 alla zona tutela ambientale interessata dai progetti dalle
 derivazioni in esame, chiedendo nel contempo la sospensione
 dell'istruttoria su tutte le domande cui la Sestian e' subentrata (e
 quindi anche l'istruttoria sulla richiesta datata 14 gennaio 1985);
      Considerato che il Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto n.
 310 del 18 novembre 1993, h rilevato che la ditta Sestian e'
 subentrata in una domanda (quella della Societa' I.A.F.) per la quale
 era stata presentata rinuncia in data 18 dicembre 1984;
      Che tale rinuncia e' stata revocata parzialmente dalla stessa
 Societa' I.A.F. con su dichiarazione 14 gennaio 1985, confermando
 l'istanza di concessione di cui al progetto 20 giugno 1977, ma
 limitatamente alla parte terminale dei canali di coltura, chiedendo
 di ritombare la rimanente parte per adibirla a colture agrarie;
      Che la revoca anzidetta debba essere ritenuta senz'altro
 ammissibile, ma con l'effetto di spostare la data di presentazione
 dalla domanda di concessione (cosi come variata dall'istante) al 14
 gennaio 1985, data di presentazione della revoca medesima;
      Che, sia perche' la revoca e' da assimilare ad una nuova
 domanda, sia perche' il nuovo utilizzo proposto configurerebbe
 comunque una variante alla precedente istanza (gia' rinunciata), era
 necessario acquisire un nuovo progetto che illustrasse la residua
 consistenza delle opere relative alla chiesta concessione ad uso
 ittiogenico, si da poter svolgere idonea istruttoria sulla variante
 proposta;
      Che all'attuale stato dei fatti le opere dalla chiesta
 concessione della ditta Sestian non sono realizzabili, giusta quanto
 indicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con nota 7 marzo 1990,
 n. P.T. 3099/1.410/8;
      Che nonostante i ripetuti solleciti, la ditta Sestian ha
 ritenuto di non presentare il chiesto progetto;
      Che, d'altro canto, non si ritiene possibile accogliere la
 richiesta della Sestian di sospensione del procedimento istruttorio
 in attesa della emanazione del piano particolareggiato relativo alle
 Risorgive dello Stella, in quanto cio' comporterebbe una
 inammissibile sottrazione a possibili utilizzazioni alternative da
 parte di terzi della chiesta risorsa idrica;
      Che, pertanto, la domanda di concessione della ditta Sestian di
 cui all'istanza 14 gennaio 1995, debba essere definitivamente
 dichiarata irricevibile per mancanza dei prescritti elaborati
 progettuali, a norma dell'art. 10, primo comma, R.D. 14 agosto 1920,
 n. 1285;
  Che, per le motivazioni suddette, il Consiglio Superiore dei LL.PP.
 ha espresso il parere che non possano essere accolte le domande in
 data 1. settembre 1962, 30 dicembre 1973, e, da ultimo, 14 gennaio
 1985 della societa' A.S.I.A. (successivamente I.A.F., ora Azienda
 Agricola Ittica Sestian S.r.l.);
      Considerato che la societa' istante ha comunicato in data 31
 gennaio 1995 la variazione della denominazione da Azienda Agricola
 F.lli Vendrame ad Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro, facendo
 presente che la derivazione richiesta con istanze 28 febbraio 1967 e
 20 giugno 1977 deve essere intesta all'Azienda Ittica Agricola
 Vendrame Pietro con sede in Codroipo;
      Sentito il parere della Regione Friuli-Venezia Giulia espresso
 con delibera n. 4178 del 26 agosto 1992;
      Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
 espresso con i voti n. 19 del 14 giugno 1971, n. 904/75 dall'11 marzo
 1976 e n. 310 del 18 novembre 1993;
      Visto il Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti
 Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative
 norme regolamentari di cui al R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 e le
 successive modificazioni;
                               Decreta:                               
                                                                      
                                                                      
      Art. 1. - Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni opposizione,
 osservazione e richiesta di cui non sia stata fatta ragione nelle
 premesse del presente decreto ed annesso disciplinare e' concesso, in
 via di sanatoria, all'Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro con
 sede in Codroipo, di derivare dalla Roggia Cartiera, in sponda
 sinistra, in lecita' Casale Pellizzer, a valle dall'abitato di
 Passariano in Comune di Codroipo, moduli massimi 16,80 d'acqua per
 usi ittiogenici, dei quali moduli 4,30 d'acqua sorgiva sgorgante in
 destra della suddetta Roggia con l'obbligo della restituzione delle
 colature alla Roggia Cartiera (o Ghebo).
      Art. 2. - Sono respinte le domande in data 1. settembre 1962, 30
 dicembre 1973 e da ultimo, 14 gennaio 1985, della societa' A.S.I.A.
 (successivamente I.A.F. ora Azienda Agricola Ittica Sestian S.r.l.)
 per i motivi di cui alle premesse del presente decreto.
      Art. 3. - La concessione e' accordata per un periodo di anni
 trenta successivi e continui decorrenti dal 5 giugno 1969 (data
 d'inizio di utilizzazione dell'acqua) subordinatamente all'osservanza
 delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 febbraio 1995,
 n. 16200 di rep. che si approva con le modifiche di cui alle premesse
 e con l'obbligo di corrispondere di anno in anno, anticipatamente, a
 decorrere dal 4 giugno 1995, l'annuo canone di L. 8.400.000
 (ottomilioniquattrocentomila) in ragione di L. 500.000.
 (cinquecentomila) a modulo e per moduli 16,80 (in applicazione
 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) anche se non possa o
 non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il
 diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico
 della legge 18 ottobre 1942, n. 1434 sostituiva dell'art. 55 del T.U.
 11 dicembre 1933, n. 1775 salvo conguaglio con i canoni gia' versati,
 avendo l'Azienda concessionaria corrisposti i canoni arretrati fino
 al 3 giugno 1995.
      Art. 4. - I termini per la presentazione del progetto esecutivo
 all'Ufficio del Genio Civile di Udine e per l'inizio e l'ultimazione
 dei lavori sono quelli fissati, a norma dell'art. 40 del T.U. 11
 dicembre 1933, n. 1775, dall'art. 7 del sopra menzionato disciplinare
 di concessione, decorrenti dalla data di registrazione del presente
 decreto alla Corte dei Conti:
     mesi 6 (sei) per la presentazione del progetto esecutivo;
     mesi 6 (sei) per iniziare i lavori di presa e decantazione;
       mesi 18 (diciotto) per condurre a termine i lavori di presa e
 decantazione.
 
      Art. 5. - L'Azienda concessionaria ha dimostrato di aver
 effettuato i sottoelencati versamenti, mediante la produzione di
 regolari quietanze:
       presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Udine,
 Servizio Depositi della Cassa depositi e Prestiti, codice della
 contabilita' speciale 1019, la somma di L. 4.200.000, come da
 quietanza n. 36 del 13 febbraio 1995, pari alla mezza annualita' del
 canone di cui all'art. 2 del presente decreto, a titolo di cauzione a
 garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della
 concessione, a norma di quanto prevede l'art. 11 del T.U. 11 dicembre
 1933 n. 1775;
       presso la Sezione di Tesoreria di Udine, sul capitolo 2378
 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, la
 somma di L. 1.500.000, come da quietanza n. 28793 del 22 dicembre
 1993 per le spese d'istruttoria, sorveglianza, esperimenti di
 portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto
 di concessione, ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 765;
       presso la Sezione di Tesoreria di Udine, sul capitolo 2609
 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, la
 somma di L. 10.000, come da quietanza n. 7008 del 25-1967, a termine
 di quanto dispone l'art. 7, secondo comma, del T.U. 11 dicembre 1933
 n.1775.
 
      Art. 6. - L'Azienda Ittica Agricola Vendrame Pietro ha
 corrisposto alle Finanze dello Stato i canoni arretrati per moduli
 13,00 di acqua dal 5 giugno 1969 fino al 3 giugno 1995, come risulta
 dalla copia letterale dell'art. 233, categoria II, ramo Demanio,
 della Direzione delle Entrate di Udine per un totale di L.
 44.126.750; altresi' ha provveduto a corrispondere la somma di L.
 11.694.270, versata presso l'Ufficio del Registro di Udine, sul
 capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
 dello Stato, come da quietanza n. 95001620 del 13 febbraio 1995, in
 ragione del recupero della differenza tra i moduli 16,80 in utilizzo
 fin dal 1. giugno 1975 e richiesti con istanza 20 giugno 1977.
      Art. 7. - L'introito della prestazione annua indicata al
 precedente art. 3 sara' imputato al capitolo 2608 dello stato di
 previsione per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli
 corrispondenti per gli esercizi futuri.
      L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Udine e'
 incaricato dell'esecuzione d presente decreto.
      Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il
 presente provvedimento si potra' ricorrere dinanzi al T.S.A.P. entro
 il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
 del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
 dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dall'art.
 18 e dall'art. 143 del TU. 11 dicembre 1933 n. 1775.
 
     Roma, 11 dicembre 1995
 
                      p. Il Ministero dei LL.PP.                      
         Direzione generale della difesa del suolo: Rocchini          
                                                                      
                    p. Il Ministero delle Finanze                     
                     Dipartimento del Territorio                      
               Direzione centrale del demanio: Patane'                
                                                                      
                                                                      
                    MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI                     
            Provveditorato regionale alle opere pubbliche             
                     per il Friuli-Venezia Giulia                     
                  Ufficio del genio civile di Udine                   
                           N. 16200 di rep.                           
  Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovra'
 essere vincolata la sanatoria, della concessione della derivazione
 d'acqua da sorgive e dalla roggia Ghebo (o Cartiera) chiesta
 dall'Azienda Agricola F.lli Vendrame, ora Azienda Agricola Vendrame
 Pietro (cod. fisc. VNDPTR30R04L700Z), come da istanza 31 gennaio
 1995, per l'applicazione dell'art. 12 del T.U. 11 dicembre 1933 n.
 1775, con la presentazione del progetto 20 giugno 1977 a variante
 della procedente istanza 28 febbraio 1967.
                               Art. 1.                                
               Quantita' ed uso dell'acqua da derivare                
                                                                      
      La quantita' complessiva dell'acqua da continuare a derivare da
 sorgive dalla Ghebo (o Cartiera) in localita' Casale Pellizzer, in
 territorio del Comune di Codroipo e' fissata nella misura complessiva
 non superiore a moduli 16,80 (litri secondo milleseicentottanta).
    L'acqua viene utilizzata a scopo di piscicoltura.
    Omissis.
                               Art. 5.                                
     Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione      
                                                                      
      Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, l'Azienda F.lli
 Vendrame dovra':
       a) provvedere alla semina annua di 336.000
 (trecentotrentaseimila) avannotti di trota fario per un mantenimento
 in alveo del 40% delle portate fluenti; dette operazioni ittiogeniche
 saranno effettuate in accordo con l'Ente Tutela Pesca Friuli-Venezia
 Giulia;
       b) eseguire tutti i manufatti di presa e di scarico garantendo
 un franco di coltivazione a tutti i terreni latistanti l'impianto
 ittiogenico;
       c) risarcire eventuali danni derivanti dall'esecuzione ed
 esercizio delle opere, sia al Consorzio di bonifica, che ai
 proprietari dei terreni limitrofi;
       d) salvaguardare ogni e qualsiasi diritto dei terzi che fosse
 interessato dall'esecuzione ed esercizio della derivazione;
       e) garantire al Consorzio della Bassa Friulana il libero
 accesso all'impianto per interventi di interesse generale;
       f) osservare le normative derivanti dalla legge 10 maggio 1976
 n. 319 e successive;
       g) non compromettere, con l'esercizio della derivazione, la
 difesa del suolo;
       h) garantire, in sede di elaborazione del progetto esecutivo,
 il transito lungo sponde demaniali;
       i) il concessionario e' inoltre tenuto a lasciar defluire senza
 indennizzo alcuno, la portata che l'Autorita' competente
 eventualmente riterra' necessaria per garantire il minimo deflusso
 costante vitale, ai sensi dell'art. 3, lettera i) della legge 18
 maggio 1989 n. 183.
 
    Omissis.
                               Art. 7.                                
                               Termini                                
                                                                      
      Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, l'Azienda
 concessionaria dovra':
       a) presentare all'Ufficio del Genio Civile di Udine il progetto
 esecutivo delle opere entro mesi sei dalla data del decreto di
 concessione;
       b) iniziare e condurre a termine i lavori di presa e
 decantazione rispettivamente entro mesi sei e diciotto dalla data
 predetta.
                               Art. 8.                                
                Collaudo e termine per l'utilizzazione                
                                                                      
      Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile di
 Udine, ove non vi siano eccezioni in contrario, potra' autorizzare la
 continuazione dell'esercizio della derivazione che dovra' essere
 fatto cenno, nel relativo certificato.
      Ove l'Ufficio riconosca la necessita' di maggiori lavori o di
 modifiche a quelli eseguiti, dovra' prescrivere nel verbale di visita
 un termine per la loro esecuzione, possa o meno attuarsi la
 derivazione.
    Omissis.
                               Art. 12.                               
                    Richiamo a leggi e regolamenti                    
                                                                      
      Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare,
 l'Azienda concessionaria e' tenuta alla piena ed esatta osservanza di
 tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti
 elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e delle
 relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque
 pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la
 sicurezza pubblica.
                               Art. 13.                               
                           Domicilio legale                           
                                                                      
      Per ogni effetto di legge l'Azienda concessionaria elegge il
 proprio domicilio a Codroipo.
 
     Udine, 22 febbraio 1995
 
                                        L'ingegnere capo: E. Giuliani.
                                                                      
C-11334 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.