T.A.R. TOSCANA

(GU Parte Seconda n.127 del 3-6-1998)

      L'avv. Domenico Iaria con studio in Firenze, via de' Rondinelli
 n. 2, notifica ai soggetti controinteressati, in quanto colleghi dei
 ricorrenti inseriti tra il 1. (Castellacci Luciano) ed il 200.
 (Bernardini Massimo) posto compresi della graduatoria relativa ai
 dipendenti della Regione Toscana inquadrati nel VII livello
 funzionale per l'attribuzione del livello economico differenziato di
 professionalita', allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale
 Toscana n. 2728 del 30 marzo 1992 e n. 3900 dell'11 maggio 1992,
 pubblicate entrambe nel Supplemento Straordinario al Bollettino
 Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 17 giugno 1992, che con
 ricorso al T.A.R. Toscana, Sezione Terza, R.G. n. 824/1992, proposto
 nell'interesse dei sigg.ri Gabriella Antonini, Edi Paoletti,
 Gabriella Lenzi, Mario Fanfani, Mariano Serafini, e' stato chiesto
 l'annullamento delle citate deliberazioni e dell'allegata graduatoria
 nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti tra i primi duecento
 dipendenti della graduatoria stessa, ai quali e' stato attribuito il
 l.e.d.p. predetto; nonche' di ogni altro atto comunque connesso,
 presupposto o consequenziale ivi compresi, ove occorrendo le
 deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 3295 del 12 aprile
 1991 e n. 9531 dell'8 novembre 1991, sulla base del seguente motivo
 di ricorso: violazione e falsa applicazione artt. 35 e 36 legge
 regionale toscana n. 41/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza,
 illogicita' e contraddittorieta' manifesta: i ricorrente si lamentano
 del fatto che mentre il servizio prestato nella VII qualifica
 regionale e' stato considerato equivalente ad ogni effetto al
 servizio prestato in qualifica corrispondente in qualsiasi altro Ente
 pubblico, del tutto contraddittoriamente la Regione ha operato una
 distinzione tra i punteggi da attribuirsi per i servizi prestati
 nelle qualifiche inferiori. Dall'accoglimento di tale motivo di
 ricorso conseguirebbe che anche il servizio svolto dai ricorrenti
 presso gli enti di provenienza dovrebbe considerarsi equivalente a
 quello svolto dai medesimi presso la Regione Toscana.
      Autorizzazione T.A.R. Toscana, Sezione Terza con sentenza n. 88
 del 28 aprile 1998.
     Firenze, 26 maggio 1998
                                                  Avv. Domenico Iaria.
F-670 (A pagamento).
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