L'avv. Domenico Iaria con studio in Firenze, via de' Rondinelli n. 2, notifica ai soggetti controinteressati, in quanto colleghi dei ricorrenti inseriti tra il 1. (Castellacci Luciano) ed il 200. (Bernardini Massimo) posto compresi della graduatoria relativa ai dipendenti della Regione Toscana inquadrati nel VII livello funzionale per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita', allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 2728 del 30 marzo 1992 e n. 3900 dell'11 maggio 1992, pubblicate entrambe nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 17 giugno 1992, che con ricorso al T.A.R. Toscana, Sezione Terza, R.G. n. 824/1992, proposto nell'interesse dei sigg.ri Gabriella Antonini, Edi Paoletti, Gabriella Lenzi, Mario Fanfani, Mariano Serafini, e' stato chiesto l'annullamento delle citate deliberazioni e dell'allegata graduatoria nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti tra i primi duecento dipendenti della graduatoria stessa, ai quali e' stato attribuito il l.e.d.p. predetto; nonche' di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale ivi compresi, ove occorrendo le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 3295 del 12 aprile 1991 e n. 9531 dell'8 novembre 1991, sulla base del seguente motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione artt. 35 e 36 legge regionale toscana n. 41/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita' e contraddittorieta' manifesta: i ricorrente si lamentano del fatto che mentre il servizio prestato nella VII qualifica regionale e' stato considerato equivalente ad ogni effetto al servizio prestato in qualifica corrispondente in qualsiasi altro Ente pubblico, del tutto contraddittoriamente la Regione ha operato una distinzione tra i punteggi da attribuirsi per i servizi prestati nelle qualifiche inferiori. Dall'accoglimento di tale motivo di ricorso conseguirebbe che anche il servizio svolto dai ricorrenti presso gli enti di provenienza dovrebbe considerarsi equivalente a quello svolto dai medesimi presso la Regione Toscana. Autorizzazione T.A.R. Toscana, Sezione Terza con sentenza n. 88 del 28 aprile 1998. Firenze, 26 maggio 1998 Avv. Domenico Iaria. F-670 (A pagamento).