TRIBUNALE DI AGRIGENTO

(GU Parte Seconda n.142 del 20-6-1998)

      I signori: 1) Interlandi Mariano; 2) D'Aleo Alfonso; 3)
 Camilleri Mario; 4) D'Aleo Calogero; 5) Lo Pilato Giuseppe, tutti
 rappresentati e difesi dall'avv. A. M. Cremona, con studio in
 Agrigento, via Plebis Rea n. 66 che hanno citato: 1) Carmelo Lattuca;
 2) Girolamo Giovanni Lattuca; 3) Gloria Giuseppe; 4) l'Unione
 Generale del Commercio e del Turismo e dei Servizi della Provincia di
 Agrigento, nella persona del commissario pro-tempore, dott. Roberto
 Corona, a comparire avanti il Tribunale ordinario di Agrigento
 giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, alla
 udienza che sara' tenuta dalle ore 9 in poi del giorno 3 dicembre
 1998 nei locali di solite sedute di detta autorita' giudiziaria, sito
 in Agrigento, Palazzo di Giustizia invitandoli a costituirsi nel
 termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle
 forme stabilite dall'art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata,
 dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con
 l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
 le decadenze di cui all'art. 167, per sentire dal giudice istruttore
 designato in funzione di giudice unico quanto in conclusione e a cui
 si premette che trovandosi l'U.G.C.T.S. in grave situazione il
 presidente della Confcommercio commissariava l'Unione.
      Dopo tale commissariamento il cav. Giovanni Girolamo Lattuca,
 gia' presidente dell'Unione convocava l'assemblea dei delegati e non
 tutti gli aventi diritto. Poiche' la convocazione era illegittima il
 cessato presidente assicurava all'Unione e alla Confcommercio che
 alla convocazione non era stato dato seguiti.
      Invece i cinque soci dell'Unione ora attori leggevano nella
 Gazzetta Ufficiale della convocazione di una assemblea dell'Unione
 presso i locali del Cofidi.
      Quindi i predetti promuovevano contro Carmelo Lattuca e Gloria
 Giuseppe, Girolamo Giovanni Lattuca ricorso ex art. 700 nel quale
 narrarono di essere tutti soci dell'Unione generale del commercio e
 turismo e dei servizi della provincia di Agrigento U.G.C.T.S. e di
 essersi accorti che nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana,
 parte seconda n. 33 del 16 agosto 1997 era stato pubblicato a
 pagamento ed a firma del sig. Carmelo Lattuca un avviso di
 convocazione dell'assemblea generale dei delegati dell'U.G.C.T.S. per
 la data del 13 settembre 1997, ore 10,30 ed in seconda del 14 con
 l'ordine del giorno di ratifica dell'assemblea del 9 giugno 1996, e
 quanto altro ivi previsto.
      Dissero, con quel ricorso, che molti dei soggetti indicati in
 detto avviso non erano soci della U.G.C.T.S., e si sconosceva la loro
 identita' e indirizzo, altri non erano piu' soci, altri non potevano
 esercitare i diritti sociali. Ancora narravano che la U.G.C.T.S.
 della provincia di Agrigento per le gravissime difficolta' economiche
 era stata commissariata con la decadenza di tutti gli organi sociali.
 Dicevano inoltre nel ricorso che con quella pubblicazione avevano
 appreso dell'assemblea straordinaria dei delegati del 9 giugno 1996.
      Quindi per i motivi indicati in detto ricorso chiedevano che il
 giudice adito:
       1) ex art. 23 del Codice civile con provvedimento di urgenza
 inaudita altera parte, vista l'urgenza, sospendesse gli effetti della
 deliberazione 9 giugno 1996;
       2) sospendesse la efficacia della convocazione dell'assemblea
 per il 13 e 14 settembre 1997;
       3) adottasse ogni altro provvedimento utile ad impedire il
 gravissimo danno che si voleva provocare e si stava provocando alla
 U.G.C.T.S. della provincia di Agrigento.
 
      Il G. D. sospendeva gli effetti della deliberazione assembleare
 del 9 giugno 1996 e della convocazione fissata per il 13 e 14
 settembre 1997, e fissava la comparizione per il 21 novembre 1997
 onerando i ricorrenti di notificare il ricorso a tutti i soggetti
 indicati nella pubblicazione autorizzandoli ad avvalersi dei pubblici
 proclami.
      Alla fissata udienza si costituiva in adesione ai ricorrenti
 l'Unione Generale del Commercio e del Turismo e dei Servizi della
 Provincia di Agrigento in persona del Commissario della Provincia di
 Agrigento dott. Roberto Corona. Nessun altro si costituiva. Discusso
 il ricorso e depositate memorie il G.D. si riservava. Quindi
 scioglieva la riserva confermando il proprio decreto ed assegnando ai
 ricorrenti per l'inizio del giudizio di merito il termine di mesi
 tre. Avverso tale provvedimento le parti convenute proponevano
 reclamo e tale reclamo e' pendente.
      I ricorrenti, ora attori, pero', hanno iniziato la causa di
 merito per non decadere dal termine assegnato e ritengono di dovere
 notificare anche per pubblici proclami il presente atto di citazione
 nei confronti dei soggetti che chiesero la pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale della regione siciliana - parte seconda - n. 33
 del 16 agosto 1997, della convocazione dell'assemblea dei delegati
 dell'U.G.C.T.S. -Assoter per la data del 13 settembre 1997, ore 10,30
 ed in seconda del 14 settembre 1997 avente per ordine del giorno,
 ratifica dell'assemblea dei delegati del 9 agosto 1996, rinnovo
 organi sociali e quant'altro ivi indicato, e cioe' dei signori
 Carmelo Lattuca, Gloria Giuseppe, Caci Giuseppe, Caci Raimondo,
 Gucciardo Calogero, Cimino Cinzia, Lattuca Carmelo, Lattuca Giovanna,
 Lattuca Alessio, Licata Giovanni, Vicari Concetta, Rizzuto Calogero,
 Mancinetti Luigi, Spaziani Eraldo, Collura Calogero, Terrasi
 Giovanni, Collura Angelo, Pardo Mario, Rizzo Filippo, Buttice'
 Vincenzo, Milano Francesco, Ruoppolo Michele, Guagenti Salvatore,
 Martorana Sandra, Carrubba Giuseppe, Alessi Maria, Bonanno Alfonso,
 Saieva Giuseppe, Crapanzano Calogero, Costanza Giacomo, Infantino
 Giuseppe, Lattuca Pietro, Livreri Libertino, Cappellano Eugenio,
 Scozzari Italo, Todaro Letizia, Vella Pietro, Puma Francesco,
 Rondelli Pietro, Altieri Mario, affinche' gli stessi si possano, ove
 lo ritengano, costituirsi e resistere, per sentire dal giudice
 istruttore designato in funzione di giudice unico respinta ogni
 contraria istanza eccezione e difesa:
       1) dichiarare che l'adesione dell'U.G.C.T.S. alla Confcommercio
 determina una autolimitazione e conseguentemente;
       2) dichiarare legittimamente il G.D. ha sospeso gli effetti
 della deliberazione 9 giugno 1996 e della convocazione dell'assemblea
 per il 13 e 14 settembre 1997;
       3) dichiarare la nullita' o annullare, con qualsiasi
 statuizione, il deliberato dei cosi' detti delegati dell'U.G.C.T.S.
 della provincia di Agrigento del 9 giugno 1996 e annullare o
 dichiarare nulla la convocazione effettuata dai c.d. delegati
 dell'U.G.C.T.S. dell'assemblea per il 13 e 14 settembre 1997;
     4) condannare parte avversa alle spese legali;
     5) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.
 
                                                   Avv. A. M. Cremona.
                                                                      
C-16484 (A pagamento).
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