I signori: 1) Interlandi Mariano; 2) D'Aleo Alfonso; 3) Camilleri Mario; 4) D'Aleo Calogero; 5) Lo Pilato Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A. M. Cremona, con studio in Agrigento, via Plebis Rea n. 66 che hanno citato: 1) Carmelo Lattuca; 2) Girolamo Giovanni Lattuca; 3) Gloria Giuseppe; 4) l'Unione Generale del Commercio e del Turismo e dei Servizi della Provincia di Agrigento, nella persona del commissario pro-tempore, dott. Roberto Corona, a comparire avanti il Tribunale ordinario di Agrigento giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, alla udienza che sara' tenuta dalle ore 9 in poi del giorno 3 dicembre 1998 nei locali di solite sedute di detta autorita' giudiziaria, sito in Agrigento, Palazzo di Giustizia invitandoli a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167, per sentire dal giudice istruttore designato in funzione di giudice unico quanto in conclusione e a cui si premette che trovandosi l'U.G.C.T.S. in grave situazione il presidente della Confcommercio commissariava l'Unione. Dopo tale commissariamento il cav. Giovanni Girolamo Lattuca, gia' presidente dell'Unione convocava l'assemblea dei delegati e non tutti gli aventi diritto. Poiche' la convocazione era illegittima il cessato presidente assicurava all'Unione e alla Confcommercio che alla convocazione non era stato dato seguiti. Invece i cinque soci dell'Unione ora attori leggevano nella Gazzetta Ufficiale della convocazione di una assemblea dell'Unione presso i locali del Cofidi. Quindi i predetti promuovevano contro Carmelo Lattuca e Gloria Giuseppe, Girolamo Giovanni Lattuca ricorso ex art. 700 nel quale narrarono di essere tutti soci dell'Unione generale del commercio e turismo e dei servizi della provincia di Agrigento U.G.C.T.S. e di essersi accorti che nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, parte seconda n. 33 del 16 agosto 1997 era stato pubblicato a pagamento ed a firma del sig. Carmelo Lattuca un avviso di convocazione dell'assemblea generale dei delegati dell'U.G.C.T.S. per la data del 13 settembre 1997, ore 10,30 ed in seconda del 14 con l'ordine del giorno di ratifica dell'assemblea del 9 giugno 1996, e quanto altro ivi previsto. Dissero, con quel ricorso, che molti dei soggetti indicati in detto avviso non erano soci della U.G.C.T.S., e si sconosceva la loro identita' e indirizzo, altri non erano piu' soci, altri non potevano esercitare i diritti sociali. Ancora narravano che la U.G.C.T.S. della provincia di Agrigento per le gravissime difficolta' economiche era stata commissariata con la decadenza di tutti gli organi sociali. Dicevano inoltre nel ricorso che con quella pubblicazione avevano appreso dell'assemblea straordinaria dei delegati del 9 giugno 1996. Quindi per i motivi indicati in detto ricorso chiedevano che il giudice adito: 1) ex art. 23 del Codice civile con provvedimento di urgenza inaudita altera parte, vista l'urgenza, sospendesse gli effetti della deliberazione 9 giugno 1996; 2) sospendesse la efficacia della convocazione dell'assemblea per il 13 e 14 settembre 1997; 3) adottasse ogni altro provvedimento utile ad impedire il gravissimo danno che si voleva provocare e si stava provocando alla U.G.C.T.S. della provincia di Agrigento. Il G. D. sospendeva gli effetti della deliberazione assembleare del 9 giugno 1996 e della convocazione fissata per il 13 e 14 settembre 1997, e fissava la comparizione per il 21 novembre 1997 onerando i ricorrenti di notificare il ricorso a tutti i soggetti indicati nella pubblicazione autorizzandoli ad avvalersi dei pubblici proclami. Alla fissata udienza si costituiva in adesione ai ricorrenti l'Unione Generale del Commercio e del Turismo e dei Servizi della Provincia di Agrigento in persona del Commissario della Provincia di Agrigento dott. Roberto Corona. Nessun altro si costituiva. Discusso il ricorso e depositate memorie il G.D. si riservava. Quindi scioglieva la riserva confermando il proprio decreto ed assegnando ai ricorrenti per l'inizio del giudizio di merito il termine di mesi tre. Avverso tale provvedimento le parti convenute proponevano reclamo e tale reclamo e' pendente. I ricorrenti, ora attori, pero', hanno iniziato la causa di merito per non decadere dal termine assegnato e ritengono di dovere notificare anche per pubblici proclami il presente atto di citazione nei confronti dei soggetti che chiesero la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana - parte seconda - n. 33 del 16 agosto 1997, della convocazione dell'assemblea dei delegati dell'U.G.C.T.S. -Assoter per la data del 13 settembre 1997, ore 10,30 ed in seconda del 14 settembre 1997 avente per ordine del giorno, ratifica dell'assemblea dei delegati del 9 agosto 1996, rinnovo organi sociali e quant'altro ivi indicato, e cioe' dei signori Carmelo Lattuca, Gloria Giuseppe, Caci Giuseppe, Caci Raimondo, Gucciardo Calogero, Cimino Cinzia, Lattuca Carmelo, Lattuca Giovanna, Lattuca Alessio, Licata Giovanni, Vicari Concetta, Rizzuto Calogero, Mancinetti Luigi, Spaziani Eraldo, Collura Calogero, Terrasi Giovanni, Collura Angelo, Pardo Mario, Rizzo Filippo, Buttice' Vincenzo, Milano Francesco, Ruoppolo Michele, Guagenti Salvatore, Martorana Sandra, Carrubba Giuseppe, Alessi Maria, Bonanno Alfonso, Saieva Giuseppe, Crapanzano Calogero, Costanza Giacomo, Infantino Giuseppe, Lattuca Pietro, Livreri Libertino, Cappellano Eugenio, Scozzari Italo, Todaro Letizia, Vella Pietro, Puma Francesco, Rondelli Pietro, Altieri Mario, affinche' gli stessi si possano, ove lo ritengano, costituirsi e resistere, per sentire dal giudice istruttore designato in funzione di giudice unico respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa: 1) dichiarare che l'adesione dell'U.G.C.T.S. alla Confcommercio determina una autolimitazione e conseguentemente; 2) dichiarare legittimamente il G.D. ha sospeso gli effetti della deliberazione 9 giugno 1996 e della convocazione dell'assemblea per il 13 e 14 settembre 1997; 3) dichiarare la nullita' o annullare, con qualsiasi statuizione, il deliberato dei cosi' detti delegati dell'U.G.C.T.S. della provincia di Agrigento del 9 giugno 1996 e annullare o dichiarare nulla la convocazione effettuata dai c.d. delegati dell'U.G.C.T.S. dell'assemblea per il 13 e 14 settembre 1997; 4) condannare parte avversa alle spese legali; 5) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva. Avv. A. M. Cremona. C-16484 (A pagamento).