TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

(GU Parte Seconda n.162 del 14-7-1998)

      Il prof. Canio Straziuso rappresentato e difeso dagli avvocati
 Ignazio Lagrotta e Gaetano Maria Porretti e presso quest'ultimo
 elettivamente domiciliato in Potenza al corso via Emanuele n. 10 ha
 proposto ricorso N.R. 342/97 al Tribunale Amministrativo Regionale
 per la Basilicata avverso il Comune di San Chirico Nuovo per
 l'annullamento della graduatoria delle domande ammesse a contributo,
 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 32 del 23 gennaio 1992 approvata
 in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 15 del 20
 maggio 1996 nella parte in cui ha inserito il ricorrente nella
 priorita' 'c' in luogo di quella 'b' residenti e degli atti di
 approvazione e/o reperimento, se esistenti nonche' ove occorra, della
 stessa delibera di Consiglio comunale n. 15 del 20 maggio 1996 e di
 tutti gli atti conseguenti, connessi o presupposti. Motivi: 1)
 Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3,
 comma 2, della lettera b) della legge 23 gennaio 1992 n. 32 - Eccesso
 di potere per disparita' di trattamento - Difetto assoluto di
 motivazione - Travisamento dei fatti - Illogicita' manifesta. Il
 ricorrente e' in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e
 richiamati nella delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 integralmente
 recepita dall'Amministrazione comunale per l'inserimento nella
 graduatoria delle priorita' di cui alla lettera 'b' residenti
 anziche' in quella di cui alla lettera 'c'. 2) Violazione di legge -
 Eccesso di potere per mancanza assoluta dei presupposti -
 Illegittimita' derivata. L'Amministrazione comunale ha
 illegittimamente stilato una graduatoria delle priorita' 'c' (nella
 quale risulta incluso il ricorrente), in quanto sia nella delibera
 C.I.P.E. del 1984, sia nella deliberazione consiliare n. 15 del 20
 maggio 1996 si farebbe esclusivamente riferimento alle finalita' di
 cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 32
 del 1992. 3) Violazione di legge - Violazione dell'art. 3 della legge
 7 agosto 1990 n. 241 - Difetto assoluto di motivazione. Il
 provvedimento impugnato e' privo di motivazione e non si consente di
 ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione. 4) Violazione
 di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L.
 n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 della Cost. - Violazione del
 principio di buona amministrazione - Violazione dell'art. 1 della L.
 n. 241/1990 - Violazione del principio di efficienza ed economicita'.
 L'Amministrazione ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento
 impedendo al ricorrente di fornire delucidazioni. 5) Violazione di
 legge - Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione del principio di
 buon andamento ed imparzialita' della P.A. - Violazione dell'art. 12
 della legge n. 241/1990 - Disparita' di trattamento - Ingiustizia
 manifesta. Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto adottati in
 violazione del principio di imparzialita', con riferimento alla
 figura sintomatica della disparita' di trattamento.
      Con atto di motivi aggiunti. inoltre. il ricorrente ha dedotto:
 1) l'incompetenza del Sindaco ad adottare la graduatoria impugnata,
 trattandosi di atto di competenza del Consiglio comunale; 2) il
 difetto d'istruttoria e la carenza di motivazione della relazione
 tecnica assunta a presupposto della contestata graduatoria. Per tutti
 questi motivi, il ricorrente chiede l'annullamento, previa
 sospensione, degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge
 anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio. In esecuzione
 della sentenza, di integrazione del contraddittorio n. 220 del 19
 marzo 1998 resa dal T.A.R. Basilicata nel ricorso N.R. 342/97 e
 pubblicata mediante deposito in segreteria in data 10 giugno 1998, il
 ricorso viene notificato nei modi ordinari al sig. Marzano Pietro; ed
 a mezzo pubblici proclami ai signori: Gilio Faustino; Maggio Nicola;
 Marrese Rocco; Lacara Nicola; Maggio Rocco: Maggio Vito; Licomati
 Rosa; Matera Domenico; Russo Rocco Innocenzo; Gilio Rocco; Lo Tito
 Antonio; Maggio Vincenza; Dema Antonio; Riviello Giuseppe: Padula
 Stefano; Eredi Semisa; Scaccuto Maria A.; Pepe Matteo; Gilio Maria
 Giuseppina; Perriello Anna Lucia; D'Aloia Rocco; Maglietta Teodosio;
 Dell'Aglio Emilio; Dell'Aglio Rocco; D'Aloia Canio; Bonelli Domenico;
 Baldassarre Pietro Nicola; Sarli Rosalia; D'Aloia Michele;
 Baldassarre Gerardo; Licomati Giuseppe L.; Mattia Raffaela; Maggio
 Domenico; Baldassarre; Lasala Michele; Lasala Rocco; De Grazia Rosa;
 Matera Paolo; Russo Rocco; Potenza Michele; Olita Silvio Rocco; De
 Canio Agostino; Eredi De Canio Ferdinando; Pappada' Antonio; Castelli
 Giovanni; Lacertosa Antonia; Scioia Rocco; Gilio Faustino; De Canio
 Lorenzo; Sanges Antonio; Lovaglio Maria Raffaela; Marzano Michele;
 Giacomino Giuseppe; Baldassarre Rosa; Baldassarre Giovanni; Padula
 Maria Filomena; Maggio Michele; Padula Rosa; Amati Raffaele; Amati
 Domenico; Cuzzi Savino; Lacertosa Michele Trento; tutti inseriti
 nella priorita' 'b' residenti; ed ai signori: De Canio Nicola; Lacava
 Andrea; De Canio Giuseppe L.; Milano Rocco; Straziuso Michele;
 Lacertosa Nicola: D'Aloia Michele; Gilio Faustino; Benevento Antonio;
 Sarangelo Canio; Baldassarre Michele; Baldassarre Rocco; Lacava
 Andrea; Lovaglio Pasquale Saverio; Lo Tito Maria Arcangela; Lacertosa
 Nicola; Baldassarre Rosa; Maggio Rocco Carmine; Maggio Rocco; Russo
 Laura; Maggio Nicola; Pepe Francesco; Scaccuto Rocco; Amati Rosa; De
 Filippis Raffaele; tutti inseriti nella priorita 'b' non residenti.
     Potenza, 1. luglio 1998
 
            Prof. Canio Straziuso - avv. Ignazio Lagrotta             
                     avv. Gaetano Maria Porretti                      
                                                                      
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