Il prof. Canio Straziuso rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Lagrotta e Gaetano Maria Porretti e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Potenza al corso via Emanuele n. 10 ha proposto ricorso N.R. 342/97 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata avverso il Comune di San Chirico Nuovo per l'annullamento della graduatoria delle domande ammesse a contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 32 del 23 gennaio 1992 approvata in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 15 del 20 maggio 1996 nella parte in cui ha inserito il ricorrente nella priorita' 'c' in luogo di quella 'b' residenti e degli atti di approvazione e/o reperimento, se esistenti nonche' ove occorra, della stessa delibera di Consiglio comunale n. 15 del 20 maggio 1996 e di tutti gli atti conseguenti, connessi o presupposti. Motivi: 1) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della lettera b) della legge 23 gennaio 1992 n. 32 - Eccesso di potere per disparita' di trattamento - Difetto assoluto di motivazione - Travisamento dei fatti - Illogicita' manifesta. Il ricorrente e' in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e richiamati nella delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 integralmente recepita dall'Amministrazione comunale per l'inserimento nella graduatoria delle priorita' di cui alla lettera 'b' residenti anziche' in quella di cui alla lettera 'c'. 2) Violazione di legge - Eccesso di potere per mancanza assoluta dei presupposti - Illegittimita' derivata. L'Amministrazione comunale ha illegittimamente stilato una graduatoria delle priorita' 'c' (nella quale risulta incluso il ricorrente), in quanto sia nella delibera C.I.P.E. del 1984, sia nella deliberazione consiliare n. 15 del 20 maggio 1996 si farebbe esclusivamente riferimento alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 32 del 1992. 3) Violazione di legge - Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Difetto assoluto di motivazione. Il provvedimento impugnato e' privo di motivazione e non si consente di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione. 4) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 della Cost. - Violazione del principio di buona amministrazione - Violazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990 - Violazione del principio di efficienza ed economicita'. L'Amministrazione ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento impedendo al ricorrente di fornire delucidazioni. 5) Violazione di legge - Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della P.A. - Violazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990 - Disparita' di trattamento - Ingiustizia manifesta. Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto adottati in violazione del principio di imparzialita', con riferimento alla figura sintomatica della disparita' di trattamento. Con atto di motivi aggiunti. inoltre. il ricorrente ha dedotto: 1) l'incompetenza del Sindaco ad adottare la graduatoria impugnata, trattandosi di atto di competenza del Consiglio comunale; 2) il difetto d'istruttoria e la carenza di motivazione della relazione tecnica assunta a presupposto della contestata graduatoria. Per tutti questi motivi, il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio. In esecuzione della sentenza, di integrazione del contraddittorio n. 220 del 19 marzo 1998 resa dal T.A.R. Basilicata nel ricorso N.R. 342/97 e pubblicata mediante deposito in segreteria in data 10 giugno 1998, il ricorso viene notificato nei modi ordinari al sig. Marzano Pietro; ed a mezzo pubblici proclami ai signori: Gilio Faustino; Maggio Nicola; Marrese Rocco; Lacara Nicola; Maggio Rocco: Maggio Vito; Licomati Rosa; Matera Domenico; Russo Rocco Innocenzo; Gilio Rocco; Lo Tito Antonio; Maggio Vincenza; Dema Antonio; Riviello Giuseppe: Padula Stefano; Eredi Semisa; Scaccuto Maria A.; Pepe Matteo; Gilio Maria Giuseppina; Perriello Anna Lucia; D'Aloia Rocco; Maglietta Teodosio; Dell'Aglio Emilio; Dell'Aglio Rocco; D'Aloia Canio; Bonelli Domenico; Baldassarre Pietro Nicola; Sarli Rosalia; D'Aloia Michele; Baldassarre Gerardo; Licomati Giuseppe L.; Mattia Raffaela; Maggio Domenico; Baldassarre; Lasala Michele; Lasala Rocco; De Grazia Rosa; Matera Paolo; Russo Rocco; Potenza Michele; Olita Silvio Rocco; De Canio Agostino; Eredi De Canio Ferdinando; Pappada' Antonio; Castelli Giovanni; Lacertosa Antonia; Scioia Rocco; Gilio Faustino; De Canio Lorenzo; Sanges Antonio; Lovaglio Maria Raffaela; Marzano Michele; Giacomino Giuseppe; Baldassarre Rosa; Baldassarre Giovanni; Padula Maria Filomena; Maggio Michele; Padula Rosa; Amati Raffaele; Amati Domenico; Cuzzi Savino; Lacertosa Michele Trento; tutti inseriti nella priorita' 'b' residenti; ed ai signori: De Canio Nicola; Lacava Andrea; De Canio Giuseppe L.; Milano Rocco; Straziuso Michele; Lacertosa Nicola: D'Aloia Michele; Gilio Faustino; Benevento Antonio; Sarangelo Canio; Baldassarre Michele; Baldassarre Rocco; Lacava Andrea; Lovaglio Pasquale Saverio; Lo Tito Maria Arcangela; Lacertosa Nicola; Baldassarre Rosa; Maggio Rocco Carmine; Maggio Rocco; Russo Laura; Maggio Nicola; Pepe Francesco; Scaccuto Rocco; Amati Rosa; De Filippis Raffaele; tutti inseriti nella priorita 'b' non residenti. Potenza, 1. luglio 1998 Prof. Canio Straziuso - avv. Ignazio Lagrotta avv. Gaetano Maria Porretti C-18869 (A pagamento).