TRIBUNALE DI TARANTO

(GU Parte Seconda n.191 del 18-8-1998)

      Con provvedimento del 10 luglio 1998 il presidente delegato del
 Tribunale di Taranto, sentito il parere favorevole del P.M. reso il
 28 giugno 1998, ha autorizzato Buffo Salvatore e Bramato Anna a
 notificare per pubblici proclami ed in estratto, il seguente atto di
 citazione:
      'Tribunale di Taranto - atto di citazione - l'ing. Salvatore
 Buffo e la signora Anna Bramato, residenti in Talsano - Taranto,
 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Ippolito in virtu' di mandato
 a margine del presente atto e domiciliati presso il di lui studio in
 Taranto alla via Lucania n. 138.
    Premesso in fatto:
      1) gli attori sono proprietari di un'unita' immobiliare facente
 parte del consorzio residenziale denominato 'Le Villette - I Fiori'
 sito in Talsano - Taranto alla via Francesco Como n. 2 (all. 1);
      2) il citato Consorzio e' costituito da due 'interventi' edilizi
 realizzati: l'uno dalla Fusillo Costruzioni S.r.l. ('Le Villette' 115
 u.i.), l'altro dalla Baroncelli S.p.a. (29 u.i.), e cosi' per
 complessive 144 u.i. (v. all. 2), ora di proprieta' dei convenuti,
 loro eredi e/o aventi causa;
      3) il consorzio adotta un unico regolamento di condominio e le
 accluse tabelle millesimali, di natura contrattuale (all. 2), atti
 questi trascritti alla Conservatoria dei RR.II. di Taranto, ed in tal
 modo disciplina le modalita' d'uso delle parti comuni ed i diritti ed
 obblighi dei condomini-consorziati;
      4) tale criterio di ripartizione, fornito dalle medesime
 societa' costruttrici - venditrici, ha tenuto conto:
       a) della effettiva consistenza delle unita' immobiliari
 esistente all'epoca della loro elaborazione;
       b) delle caratteristiche dell'intervento edilizio (condominio
 orizzontale composto da 13 schiere di villette contenenti mediamente
 11 u.i.);
 
      5) pertanto la contrattuale obbligazione assunta dagli attori e'
 stata quella di contribuire al carico delle spese condominiali in
 proporzione all'incidenza del volume della loro abitazione su quello
 dell'intero complesso edilizio (v. all. 2 - regolamento
 condominiale);
      6) sta di fatto che numerosi condomini, successivamente alla
 formazione e assunzione degli obblighi di cui al regolamento, hanno
 eseguito nelle loro abitazioni interventi edilizi, alcuni dei quali
 sono stati oggetto di denuncia di opere edili al fine dei benefici
 dell'ottenimento della concessione edilizia in variante di cui alla
 legge 47/85, in seguito ai quali sono stati realizzati considerevoli
 ampliamenti dei piani interrati (all. 3);
      7) tali incrementi avrebbero dovuto determinare il riequilibrio
 del carico delle spese condominiali portato dalle tabelle
 millesimali, tenuto conto che e' rimasta invariata la consistenza
 dell'u.i. degli attori;
    8) per tali eventualita' il Regolamento condominiale prevede che:
       a) qualora intervengano modifiche o varianti alle unita'
 immobiliari, l'interessato ne dara' comunicazione all'amministratore
 che provvedera' alle conseguenti modifiche tabellari (v. premessa -
 all. 2);
       b) se a qualsiasi titolo si procede al frazionamento di una
 casa a schiera (o comunque ad una ridistribuzione interna dei vani)
 gli interessati dovranno esibire all'amministratore copia autentica
 del relativo atto rilasciato dalle autorita' competenti e procedere,
 d'accordo con il medesimo ed anticipandone le spese, alla
 ridefinizione dei millesimi attribuiti a detta casa a schiera,
 nonche' alla ripartizione delle quote del fondo di riserva di cui
 all'art. 21 (art. 9 - all. 2);
 
      9) invece tutto cio' non e' avvenuto, malgrado le reiterate
 richieste degli attori (all.ti 4, 5, 6 e 7), atteso che si preferiva
 demandare ad affollate assemblee condominiali la scelta sulle
 procedure da adottare, senza alcun preliminare ed elementare
 accertamento del maggior volume realizzato nei singoli alloggi in
 seguito agli interventi di ampliamento eseguiti;
      10) per tali ragioni gli attori sono stati costretti ad
 intentare il presente giudizio al fine di sentir accertare il
 mutamento, rectius ampliamento, di numerose u.i. rispetto
 all'originario stato di consistenza e, conseguentemente, sentir
 dichiarare avvenute le condizioni per la modifica dei criteri di
 ripartizione delle spese, sentendo modificare gli stessi, avuto conto
 dell'elemento posto a base di calcolo (volume);
      11) sta di fatto pero' che l'attuale amministratore in carica,
 convenuta rag. Carla Macripo', non solo anch'ella ha omesso di
 adottare e far adottare la procedura di cui al regolamento di
 condominio, ma ha pretestuosamente omesso di fornire l'anagrafe
 aggiornata dei condomini al fine di poter conoscere le generalita' di
 coloro a cui notificare il presente atto (all.ti 8, 9 e 10).
      Considerato in diritto - Le modifiche edilizie sopra indicate
 risultano documentalmente provate ed a conoscenza dell'intero
 condominio atteso che le relative domande in sanatoria risultano
 essere avanzate dall'amministratore condominiale per conto di buona
 parte dei condomini. Le stesse hanno determinato lo sbilanciamento
 del valore proporzionale che deve sussistere, ai sensi dell'art. 1123
 Codice civile, tra proprieta' e quota di partecipazione alle spese.
 L'art. 69 disp. all. Codice civile contempla la possibilita' di
 rivedere o modificare, anche nell'interesse di un solo condomino, i
 valori proporzionali dei singoli piani o porzioni di piano, quando vi
 siano state delle innovazioni di vasta portata. Tale eventualita' e'
 specificatamente considerata nel medesimo regolamento contrattuale,
 da cui scaturisce l'obbligo per il condomino che tali interventi
 abbia eseguito di non determinare un aggravio di spese a carico degli
 altri condomini, dovuto alla mancata rielaborazione delle 'tabelle
 millesimali'. A cio' si aggiunge che anche sull'amministratore grava
 l'obbligo derivante dal rapporto di mandato (oneroso e non gratuito),
 di procedere secondo le indicazioni contenute nel regolamento
 condominiale. Non solo cio' non e' avvenuto, ma la condotta della
 mandataria (amministratore) ha determinato l'ulteriore frustrazione
 del diritto degli odierni attori i quali si sono sentiti opporre un
 ingiustificato rifiuto alla richiesta di conoscere i dati anagrafici
 dei condomini del consorzio, al fine di loro notificare il presente
 atto introduttivo. E' evidente, quindi, la responsabilita'
 dell'amministratore condominiale per la violazione dell'art. 1710
 Codice civile.
      Cita - i signori Costantino Carlo, Polignano Pietro, Sallustio
 Ivan, Nigro Marcello, Garofalo Maurizio, Sangermano Anna Maria,
 Miggiano Giuseppe, De Santis Anna Maria, Castrignano Giuseppe,
 Covella Francesco, Sammartano Salvatore, Negrini Ada, De Matteis
 Franco, De Matteis Prospero, MarsegliaTeresa, Langellotti Michelina,
 Gennaro Anna, Tranquillino Maria, Cacciatore Albino, Polimena
 Pasqualina, Bari Carolina, Chiarelli Cosimo, Montinaro Brizio, Biondi
 Vitantonio, Albano Maria Rita, Petracca Laura, Donzella Cosimo, Di
 Venosa Cira, Silvestre Egidio, Rizzi Cosima, Gatti Franca, Genovese
 Salvatore, Mastropietro Pietro, Greco Maddalena, Tacente Cosimo,
 Sardiello Giuseppe, Miraudo Sergio, Rano Matteo, Del Bene Daniela,
 Sciannimanica Antonella, Stigliano Vincenzo, Nocerino Marilena,
 Nocerino Gabriella, Grande Antonia, Macripo' Carla, Greco Giovanni,
 Zanni Patrizia, Nocerino Domenico, Moramarco Luciano, Sangermano
 Egidio, Iacovelli Maria Rosaria, Resentini Italo, Iurlaro Antonio,
 Cocchiaro Raffaele, Tromba Roberto, Carati Italo, Di Rosa Salvatore,
 Nuzzo Monica, Gemma Nicola, D'Eredita' Giuseppe, Toscano Guido,
 Sanesi Carlo Alberto, Sorrenti Pierfrancesco, Cameresi Stefano,
 Fontana Alessandro, Giglio Cosimo, Finizio Pasquale, Selvaggi Fabio,
 Fiore Angelo, Iacovelli Raffaele, Leo Guglielmo, Massafra Pietro,
 Fornaro Cinzia, Ricciardulli Matilde, Lippolis Vincenzo, Bertuccelli
 Salvatore, Maiuri Sandro, Guardone Giuseppina, Aiello Maurizio,
 Sodero Angela, Palmigiano Domenico, Mallito Umberto, Basile Laura, De
 Tommaso Carmelo, De Maueis Maria, Cipriani Mauro, Spadafino Rosa
 Maria, Coda Nicola, Guarracci Anna, Licata Gerlando, Narracci
 Giovanni, Pascale Vito, Loparco Benedetta, Boccuni Giuseppe, Tedesco
 Patrizia, Di Giovanni Anna Rosa, Bianco Giovanni, Cascone Gabriella,
 Tarsia Stefano, Contino Maddalena, D'Urso Elena, Palumbo Cristina,
 Molinaro Giovanni, Capuano Bianca, Tucci Franco, Russo Giuseppa,
 Danese Rosanna, Solano Stefania, Macri' Vincenzo, Vernile Giancarlo,
 Fornaro Maria Carmela, Malkecht Edoardo, Marras Agostino, Rusciano
 Angelo, Albanese Concetta, Sangermano Vincenzo, Fiume Stefania,
 Pallazzo Mario, Crisafulli Gaetano, Morea Claudio, D'Amicis
 Giandomedico, Lopane Silvia, Maiorano Fernanda, Pulpo Cataldo, De
 Giorgio Anna Maria, D'Ippolito Luciano, Tarantino Massimo, Noia
 Luigi, Cassano Vincenza, Stranieri Esterina, Pulpo Angelo, La Neve
 Nicolella, Stranieri Mario, Pulpo Maddalena, Costanzo Francesco,
 Fresu Francesca, Ponticelli Domenico, Nardulli Filomena, Russo Fabio,
 Nesi Maria, Bramanti Giuseppe, Bonelli Decimina, Sarno Angela, De
 Giorgio Luigi, Simeone Malleo, Diodato Antonio, Verrenti Cataldo,
 Sciarrone Roberto, Cantore Antonio, Ciriola Pantaleo, Giannoccaro
 Teresa, Mengarelli Lucia, Gallo Ingrao Emanuele, D'Angiulli Marco,
 Siciliano Addolorata, Carafa Giovanni, Chirico Rita, Albano Rosa,
 Calculli Mario, Conte Addolorata, Manna Bruno, Sportelli Pinuccio,
 Coppola Maria Giuseppe, Calanca Ergenide, Festinante Vincenzo,
 Spedicati Giuseppe, Festinante Raffaele, Gentile Giuseppe, Zaccaro
 Giuseppe, Forleo Francesco, Finelli Massimo, Crovace Antonietta,
 Civico Daniele, Nigro Girolamo,
      condomini del 'Consorzio residenziale Le Villette - I Fiori'
 residenti in Talsano (TA) alla via F. Como n. 2 e quanti altri siano
 proprietari o comproprietari delle unita' immobiliari facenti parte
 del medesimo Consorzio o che comunque vantino diritti reali su parti
 del complesso, con conseguenti quote di partecipazione cui beni
 condominiali, a comparire all'udienza del 23 novembre 1998, ora di
 rito con il seguito, avanti al G.I. designando, con l'invito a
 costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e nel termine
 di venti giorni prima dell'udienza indicata; con l'avvertimento che,
 in difetto, si procedera' in loro dichiarata contumacia e con
 l'avvertimento che il difetto di costituzione o la costituzione oltre
 i termini suddetti implichera' le decadenze di cui all'art. 167
 c.p.c., per sentir accogliere le seguenti: conclusioni:
 
      voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi'
 giudicare:
       a) dichiarare avvenute le condizioni contrattuali
 regolamentari, o, subordinatamente, quelle previste dall'art. 69
 Disp. All. Codice civile, affinche' il consorzio residenziale 'Le
 Villette - I Fiori' ubicato in Taranto - Talsano - via Francesco Como
 n. 2, riequilibri il rapporto originario tra i valori delle singole
 u.i. prendendo atto degli effettivi incrementi volumetrici apportati
 dai singoli condomini;
       b) conseguentemente, previa nomina di C.T.U., accertare la
 proporzione di partecipazione, espressa in valore millesimale,
 spettante all'unita' immobiliare di proprieta' degli attori, tenuto
 conto dei criteri di elaborazione convenuti nel regolamento del
 complesso de quo, procedendo quindi alla modifica di quelli
 attualmente adottati, cio' agli effetti della distribuzione del
 carico delle spese condominiali e della misura del diritto di
 partecipazione degli attori alla formazione della volonta'
 assembleare del condominio;
       c) analogamente determinare tutte le altre tabelle millesimali
 necessarie; per la ripartizione delle spese relative alle parti
 comuni del complesso e degli impianti e servizi comuni;
       d) condannare i convenuti Consorziati che mediante la
 realizzazione di opere di ampliamento hanno determinato le condizioni
 di alterazione delle proporzioni previste dalle contrattuali tabelle
 millesimali, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente
 giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U.;
       e) per le ragioni di cui in premessa, dichiarare
 l'inadempimento della rag. Carla Macripo' agli obblighi derivanti dal
 mandato ricevuto e per l'effetto condannarla al risarcimento dei
 danni da determinarsi in corso di causa e sin d'ora quantificati
 nella maggior somma corrisposta dagli attori a titolo di quote
 condominiali a far tempo dalla richiesta alla medesima formulata con
 missiva del 5 gennaio 1996 sino al di' in cui verranno applicati i
 nuovi valori proporzionali di riparto, oltre gli ulteriori danni che
 saranno provati e/o ritenuti di giustizia, oltre al pagamento, in
 solido con i condomini di cui al conclusione sub d), delle spese e
 competenze tutte del presente giudizio.
 
      Mezzi istruttori: si chiede ammettersi CTU al fine di accertare
 mutate volumetrie delle singole u.i. costituenti il Consorzio
 rispetto a quelle portate nelle contrattuali tabelle millesimali, con
 conseguente indicazione della differente volumetria totale
 dell'intero complesso e rideterminazione della differente incidenza
 proporzionale sul carico delle spese a sostenersi da parte degli
 attori, loro eredi e/o aventi causa, cio' per ogni singola tabella
 adottata dal condominio. Sin d'ora si chiede che l'onere di
 anticipazione della spesa di C.T.U. venga posto a carico di tutti i
 condomini, facendo salva la richiesta di condanna di cui ai par. d)
 ed e) delle conclusioni.
    Si produce:
       1) copia conforme dell'atto di vendita dell'u.i. di proprieta'
 degli attori;
     2) copia regolamento di condominio e tabelle millesimali;
       3) istanza per l'ottenimento di concessioni edilizie in
 sanatoria legge 47/85 inoltrate al Sindaco del comune di Taranto;
     4) copia racc. 10 novembre 1992;
     5) copia racc. 5 gennaio 1996;
     6) copia racc. 12 luglio 1996;
     7) copia racc. 16 gennaio 1998;
     8) atto stragiudiziale di diffida notificato il 10 febbraio 1998;
     9) missiva del 20 febbraio 1998.
 
    Con ogni piu' ampia riserva istruttori.
 
     Taranto, 16 giugno 1998.
 
                                                 Avv. Angelo Ippolito.
C-21967 (A pagamento).
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