CONSIGLIO DI STATO

(GU Parte Seconda n.193 del 20-8-1998)

      L'avvocato Giorgio Cavallari, nato a Comacchio il 16 agosto
 1935, residente in 40128 - Bologna, via Filippo Terzi 4, domiciliato
 presso il Comitato regionale di controllo Co.Re.Co. dell'Emilia
 Romagna in 40122 - Bologna - viale Silvani 6 - piano VI - Stanza 630,
 tel. 051/284285 ove presta servizio in qualita' di dirigente e,
 processualmente, in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
 autorizzato dal presidente della interamente versato sezione del
 Consiglio di Stato con provvedimento in data 6 luglio 1998 reso in
 calce al ricorso presentato al medesimo consesso, notifica a tutti
 gli interessati e controinteressati a norma dell'articolo 14 e
 seguenti del regolamento di esecuzione 17 agosto 1907 n. 642, di aver
 presentato, a nome proprio e nel proprio interesse, ricorso di
 appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e, conseguentemente,
 per la devoluzione o il rinvio del ricorso di prima istanza, della
 sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Sez. II n.
 153/98, depositato il 2 aprile 1998, con la quale e' stato dichiarato
 inammissibile il ricorso allo stesso TAR per l'annullamento della
 deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 3059 del
 1. agosto 1995 avente per oggetto: attribuzione degli incarichi di
 responsabilita' di servizio a seguito della prima ridefinizione delle
 strutture organizzative ai sensi del comma 6, art. 44 della legge
 regionale 4 agosto 1994, n. 31.
  I controinteressati, in prima e seconda istanza nominati nella
 suddetta deliberazione, sono i seguenti:
       Franchini Roberto, Perugini Marco, Massa Gabriella, Curti
 Amina, Mantovani Giovanni, Fiorenza Anna, Fornasari Giampiero,
 Biavati Nadia, Stefanini Stefano, Borgia Valentino, Di Gennaro
 Francesco, Gaddi Antonio, Saccenti Elena, Cavazza Donata, Bagnato
 Rocco, Gianni Angelo, Ceci Maurizio, Ponti Ivan, Roncarati Gastone,
 Terzi Alfonso, Naldini Alberto, Coppi Corrado, Fainardi Giuseppe,
 Biasini Giovanni, Randi Mario, Brucale Luigi, Benedetti Giuseppe,
 Pinotti Brenno, Sassi Giuseppe, Carboni Enrico, Egidi Demetrio,
 Ferretti Paolo, Peretti Andrea, Gullotta Giorgio Antonino, Silvestri
 Alfredo, Larini Gianfranco, Giuffredi Fabrizio, Cardoni Martinetti
 Marcello, Basenghi Raffaella, Di Gennaro Vittorio, Mattiussi Paolo,
 De Marchi Giovanni, Scarelli Marta, Di Bello Angelo Luigi, Rossini
 Umberto, Orlandi Piero, Ginocchini Bruno, Rosini Rino, Franchi Maura,
 Delatour Marie Francoise, Balboni Cristina, Pozzi Maurizio, Monari
 Meris, Ghedini Patrizia Orsola, Donati Roberto, Generini Massimo,
 Gencarelli Francesco, Gandolfi Bruno, Tori Paolo, Paganelli Giovanni,
 Andreotti Alberto, Giorgi Graziano.
 
      A Massa Gabriella, Fiorenza Anna e Ginocchini Bruno saranno
 altresi' notificati, nelle forme ordinarie, i ricorsi di 1a e di 2a
 istanza.
    I motivi di 1a istanza possono cosi' riassumersi:
       1) violazione di legge perche' si e' omesso il preventivo
 procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legge
 regionale 6 settembre 1993 n. 32 sul procedimento amministrativo;
       2) eccesso di potere per mancata comparazione del curriculum
 del ricorrente con quello dei nominati;
       3) ingiustizia manifesta per la mancata considerazione di tutta
 la carriera del ricorrente e dell'attivita' professionale svolta in
 trentotto anni di servizio;
       4) violazione di legge per la mancata osservanza dei criteri
 per le nomine consistenti in: formazione culturale, risultati
 conseguiti e professionalita' acquisita agli effetti degli incarichi
 da conferire, attitudine ad assumere le responsabilita' inerenti;
       5) illegittimita' costituzionale delle norme per l'elezione dei
 consigli regionali in difformita' dall'esito referendario del 1993
 che ha sancito un sistema nominale e maggioritario e non
 prevalentemente proporzionale a liste concorrenti.
 
      I motivi di appello si basano sulla violazione di legge
 dell'art. 3 comma 4 - lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1923 n. 1578 in
 ordine alla dichiarata insussistenza del diritto del ricorrente a
 rappresentarsi e diferndersi personalmente in giudizio. Il ricorrente
 ha concluso chiedendo, in via principale l'annullamento della
 sentenza del TAR con devoluzione della controversia in appello o
 rinvio al giudice di primo grado e, in via secondaria, il
 riconoscimento dell'errore scusabile sulla legittimita' della
 rappresentanza e difesa personale, con la riassunzione di tutto il
 giudizio.
      Chiunque vi abbia interesse potra' prendere visione del ricorso
 di appello e degli altri atti presso la Quarta sezione del Consiglio
 di Stato di Roma, nonche', per quanto non devoluto all'appello,
 presso la Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale in
 Bologna.
 
                                                    Giorgio Cavallari.
                                                                      
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