L'avvocato Giorgio Cavallari, nato a Comacchio il 16 agosto
1935, residente in 40128 - Bologna, via Filippo Terzi 4, domiciliato
presso il Comitato regionale di controllo Co.Re.Co. dell'Emilia
Romagna in 40122 - Bologna - viale Silvani 6 - piano VI - Stanza 630,
tel. 051/284285 ove presta servizio in qualita' di dirigente e,
processualmente, in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
autorizzato dal presidente della interamente versato sezione del
Consiglio di Stato con provvedimento in data 6 luglio 1998 reso in
calce al ricorso presentato al medesimo consesso, notifica a tutti
gli interessati e controinteressati a norma dell'articolo 14 e
seguenti del regolamento di esecuzione 17 agosto 1907 n. 642, di aver
presentato, a nome proprio e nel proprio interesse, ricorso di
appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e, conseguentemente,
per la devoluzione o il rinvio del ricorso di prima istanza, della
sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Sez. II n.
153/98, depositato il 2 aprile 1998, con la quale e' stato dichiarato
inammissibile il ricorso allo stesso TAR per l'annullamento della
deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 3059 del
1. agosto 1995 avente per oggetto: attribuzione degli incarichi di
responsabilita' di servizio a seguito della prima ridefinizione delle
strutture organizzative ai sensi del comma 6, art. 44 della legge
regionale 4 agosto 1994, n. 31.
I controinteressati, in prima e seconda istanza nominati nella
suddetta deliberazione, sono i seguenti:
Franchini Roberto, Perugini Marco, Massa Gabriella, Curti
Amina, Mantovani Giovanni, Fiorenza Anna, Fornasari Giampiero,
Biavati Nadia, Stefanini Stefano, Borgia Valentino, Di Gennaro
Francesco, Gaddi Antonio, Saccenti Elena, Cavazza Donata, Bagnato
Rocco, Gianni Angelo, Ceci Maurizio, Ponti Ivan, Roncarati Gastone,
Terzi Alfonso, Naldini Alberto, Coppi Corrado, Fainardi Giuseppe,
Biasini Giovanni, Randi Mario, Brucale Luigi, Benedetti Giuseppe,
Pinotti Brenno, Sassi Giuseppe, Carboni Enrico, Egidi Demetrio,
Ferretti Paolo, Peretti Andrea, Gullotta Giorgio Antonino, Silvestri
Alfredo, Larini Gianfranco, Giuffredi Fabrizio, Cardoni Martinetti
Marcello, Basenghi Raffaella, Di Gennaro Vittorio, Mattiussi Paolo,
De Marchi Giovanni, Scarelli Marta, Di Bello Angelo Luigi, Rossini
Umberto, Orlandi Piero, Ginocchini Bruno, Rosini Rino, Franchi Maura,
Delatour Marie Francoise, Balboni Cristina, Pozzi Maurizio, Monari
Meris, Ghedini Patrizia Orsola, Donati Roberto, Generini Massimo,
Gencarelli Francesco, Gandolfi Bruno, Tori Paolo, Paganelli Giovanni,
Andreotti Alberto, Giorgi Graziano.
A Massa Gabriella, Fiorenza Anna e Ginocchini Bruno saranno
altresi' notificati, nelle forme ordinarie, i ricorsi di 1a e di 2a
istanza.
I motivi di 1a istanza possono cosi' riassumersi:
1) violazione di legge perche' si e' omesso il preventivo
procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legge
regionale 6 settembre 1993 n. 32 sul procedimento amministrativo;
2) eccesso di potere per mancata comparazione del curriculum
del ricorrente con quello dei nominati;
3) ingiustizia manifesta per la mancata considerazione di tutta
la carriera del ricorrente e dell'attivita' professionale svolta in
trentotto anni di servizio;
4) violazione di legge per la mancata osservanza dei criteri
per le nomine consistenti in: formazione culturale, risultati
conseguiti e professionalita' acquisita agli effetti degli incarichi
da conferire, attitudine ad assumere le responsabilita' inerenti;
5) illegittimita' costituzionale delle norme per l'elezione dei
consigli regionali in difformita' dall'esito referendario del 1993
che ha sancito un sistema nominale e maggioritario e non
prevalentemente proporzionale a liste concorrenti.
I motivi di appello si basano sulla violazione di legge
dell'art. 3 comma 4 - lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1923 n. 1578 in
ordine alla dichiarata insussistenza del diritto del ricorrente a
rappresentarsi e diferndersi personalmente in giudizio. Il ricorrente
ha concluso chiedendo, in via principale l'annullamento della
sentenza del TAR con devoluzione della controversia in appello o
rinvio al giudice di primo grado e, in via secondaria, il
riconoscimento dell'errore scusabile sulla legittimita' della
rappresentanza e difesa personale, con la riassunzione di tutto il
giudizio.
Chiunque vi abbia interesse potra' prendere visione del ricorso
di appello e degli altri atti presso la Quarta sezione del Consiglio
di Stato di Roma, nonche', per quanto non devoluto all'appello,
presso la Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale in
Bologna.
Giorgio Cavallari.
C-22205 (A pagamento).