Estratto progetto di fusione Banca di Credito Cooperativo di Roma Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata gia' denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma Soc. Coop. a r.l., Gruppo Cassa Rurale ed Artigiana di Roma, con sede in Roma al viale Oceano Indiano n. 13/C, codice fiscale n. 01275240586 e partita I.V.A. n. 00980931000, iscritta presso il registro imprese Tribunale di Roma al n. 93/55, ed all'albo dei gruppi creditizi al n. 8327.9 Banca di Credito Cooperativo di Trasacco Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Trasacco alla via Cavour n. 21, partita I.V.A. n. 01392760664 iscritta presso il registro imprese Tribunale di Avezzano al n. 63123/97 ed all'albo degli enti creditizi al n. 5342. 1. La fusione avverra' per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Trasacco S.c.a.r.l., nella Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a.r.l., e pertanto la fusione stessa non dara' luogo alla costituzione di una nuova societa'. 2. Essendo entrambe le societa' partecipanti alla fusione Banche di Credito Cooperativo, la fusione avverra' sulla base di un rapporto di cambio ragguagliato al valore nominale delle azioni e pertanto per una azione di L. 1.000.000 della Banca di Credito Cooperativo di Trasacco S.c.a.r.l., verranno riconosciute duecento azioni della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a.r.l., del valore nominale di L. 5.000 ciascuna. 3. Le azioni di spettanza dei soci della societa' incorporata, in applicazione del rapporto di cambio, saranno ad essi attribuite, su richiesta da presentarsi, presso entrambe le sedi delle due societa' partecipanti alla fusione, specificando il numero delle azioni possedute dal richiedente. 4. Ai fini di una eventuale distribuzione degli utili, per i soci della societa' incorporata gli effetti decorreranno a far tempo dal 1. gennaio 1998. 5. Le operazioni della societa' incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal 1. gennaio 1998 ai sensi dell'art. 2501-bis n. 6 Codice civile, e parimenti, dalla medesima data, decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 123 comma 7. del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. 6. In riferimento al punto 7. dell'art. 2501-bis Codice civile resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci. Dalla fusione non deriveranno particolari vantaggi a favore degli amministratori delle societa' partecipanti. 7. Il progetto di fusione e' stato depositato presso il registro delle imprese Tribunale di Roma in data 13 agosto 1998 ed altresi' presso il registro delle imprese Tribunale di Avezzano in data 20 agosto 1998. Banca di Credito Cooperativo di Roma Il presidente: Claudio Schwarzenberg Banca di Credito Cooperativo di Trasacco Il presidente: Angelo Michele Morisi S-20105 (A pagamento).