BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA
Societa' Cooperativa per azioni a responsabilita' limitata

Sede sociale in Padova, via Verdi n. 13/15

BANCA POPOLARE DI FAENZA - S.p.a.
Sede sociale in Faenza, piazza del Popolo n. 27

(GU Parte Seconda n.257 del 3-11-1998)

   Estratto del progetto di fusione(ai sensi dell'art. 2501-bis del   
                            Codice civile)                            
                                                                      
      I Consigli di amministrazione della Banca Antoniana - Popolare
 Veneta, societa' Cooperativa per azioni a responsabilita' limitata e
 della Banca Popolare di Faenza societa' per azioni, hanno
 concordemente predisposto la formulazione del seguente progetto di
 fusione:
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
       A) societa' incorporante: Banca Antoniana - Popolare Veneta,
 societa' Cooperativa per azioni a responsabilita' limitata (di
 seguito Banca Antonveneta), sede sociale in Padova, via Verdi n.
 13/15, capitale sociale L. 706.135.000.000 interamente versato
 suddiviso in n. 141.227.000 azioni nominali L. 5.000 cadauna,
 iscritta nel registro delle imprese della provincia di Padova al n.
 218469, capogruppo del gruppo bancario Banca Antoniana - Popolare
 Veneta, iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 5040;
       B) societa' incorporanda: Banca Popolare di Faenza, societa'
 per azioni (di seguito Banca Popolare di Faenza), sede sociale in
 Faenza, piazza del Popolo n. 27, capitale sociale L. 2.127.166.000
 interamente versato suddiviso in n. 4.244.332 azioni da nominali L.
 500 cadauna, societa' iscritta nel registro delle imprese della
 provincia di Ravenna, al n. 2, appartenente al gruppo bancario Banca
 Antoniana - Popolare Veneta, iscritto all'albo dei gruppi bancari al
 n. 5040.
 
      2. Atto costitutivo della incorporante con le eventuali
 modifiche derivanti dalla fusione: l'art. 1 dello statuto sociale
 della banca AntonVeneta viene modificato al fine di consentire alla
 stessa di utilizzare nei propri segni distintivi, in generale, le
 ragioni sociali, le denominazioni ed i segni distintivi di eventuali
 istituti incorporanti; cio' permettera', nella fattispecie, di
 utilizzare l'espressione 'Banca Popolare di Faenza' ed i segni
 distintivi della stessa, purche' accompagnati dalla propria
 denominazione sociale, al prodursi degli effetti giuridici della
 fusione per incorporazione del Banca Popolare di Faenza medesima.
      3. Il rapporto di cambio delle azioni: i rapporti di cambio
 delle azioni e' stato determinato sulla base delle situazioni
 patrimoniali della Banca Antoniana - Popolare Veneta e del Banca
 Popolare di Faenza al 30 giugno 1998 e del bilancio consolidato
 semestrale della Banca Antoniana - Popolare Veneta alla stessa data.
 Per quest'ultima e' stata una situazione consolidata al 30 giugno
 1998 con l'esclusione, dall'area di consolidamento integrale, della
 Banca Popolare di Faenza.
      Sono stati inoltre considerati, in quanto rilevanti per la
 determinazione del rapporto di cambio, gli eventi successivi al 1.
 luglio 1998 con particolare riferimento all'aumento di capitale
 perfezionato dalla Banca Antoniana - Popolare Veneta nel secondo
 semestre dell'anno. Il rapporto di cambio delle azioni e' stato
 quindi cosi' determinato:
       n. 75 azioni di nuova emissione della incorporante Banca
 Antoniana - Popolare Veneta, del valore nominale di L. 5 000
 (cinquemila) contro n. 1 azione dell'incorporanda Banca Popolare di
 Faenza, del valore nominale di L. 500 (cinquecento) cadauna, senza
 alcun conguaglio in denaro.
 
      4. Modalita' di assegnazione delle azioni della Banca Antoniana,
 Popolare Veneta: dopo il perfezionamento dell'operazione di fusione,
 la Banca Antoniana - Popolare Veneta procedera':
       all'annullamento senza cambio delle n. 4.146.815 azioni della
 Banca Popolare di Faenza del valore nominale unitario di L. 500, gia'
 di proprieta';
       al cambio delle n. 97.517 azioni della Banca Popolare di Faenza
 possedute dagli altri azionisti, in base al rapporto di cambio sopra
 indicato, con rimborso del controvalore della frazione di azione
 della Banca Antoniana - Popolare Veneta non assegnabile, commisurato
 al prezzo di ammissione vigente per la medesima alla data della
 stipula dell'atto di fusione, determinato a norma di statuto,
 mediante l'emissione di un massimo di n. 73.138 azioni della Banca
 Antoniana - Popolare Veneta.
 
      I soci della Banca Popolare di Faenza, potranno, qualora ne
 facciano richiesta arrotondare all'unita' superiore il numero di
 azioni risultante dalla assegnazione proporzionale, versando il
 controvalore relativo alla frazione mancante di azione della Banca
 Antoniana - Popolare Veneta, commisurato al prezzo di emissione
 vigente per la medesima dalla data di stipulazione dell'atto di
 fusione, determinato a norma di statuto. Tale facolta' potra' essere
 esercitata nel periodo compreso tra la data di entrambe le
 deliberazioni assembleari di fusione ed una data antecedente, di
 almeno quindici giorni, a quella di stipulazione dell'atto di
 fusione, mediante richiesta scritta consegnata alla Banca Popolare di
 Faenza.
      Al Consiglio di amministrazione viene data facolta' di aumentare
 il numero di azioni da emettere, in relazione alle suddette richieste
 di arrotondamento all'unita' superiore.
      I soci della Banca Popolare di Faenza che non intendessero
 ottenere in concambio le azioni della Banca Antoniana - Popolare
 Veneta hanno diritto ad ottenere dalla Banca Antoniana - Popolare
 Veneta, la liquidazione delle azioni possedute ad un valore pari a
 quello determinato in sede di concambio e quindi a L. 22.787
 (ventiduemila787) ciascuna; tale diritto potro' essere esercitato nel
 periodo compreso tra la data di entrambe le deliberazioni assembleari
 di fusione e una data antecedente, di almeno quindici giorni, a
 quella di stipulazione dell'atto di fusione.
      Dette operazioni saranno sottoposte alla condizione sospensiva
 dell'avvenuta stipulazione dell'atto di fusione e si intenderanno con
 detta stipula perfezionate.
      In conseguenza di quanto sopra il capitale sociale della Banca
 Antoniana - Popolare Veneta sara' aumentato sulla base delle azioni
 concambiate.
      Le azioni concambiate saranno attribuite su richiesta da
 presentarsi, unitamente ai certificati azionari, a partire dal giorno
 successivo a quello di iscrizione dell'atto di fusione nel registro
 delle imprese del Tribunale di Padova, qualora non depositati presso
 le societa' partecipanti alla fusione.
      La Banca Antoniana - Popolare-Veneta, dopo aver effettuato le
 necessarie verifiche sul libro soci della Banca Popolare di Faenza
 provvedera' all'emissione delle azioni corrispondenti, alle
 annotazioni sul proprio libro dei soci ed al rimborso degli eventuali
 'resti' generati dal concambio.
      Qualora non venissero depositati i certificati azionari non
 amministrati, gli stessi verranno ugualmente annullati, concambiati
 d'iniziativa ed il controvalore degli eventuali 'resti' verra' tenuto
 a disposizione degli aventi diritto, in conto infruttifero presso la
 sede legale della societa' incorporante, cosi' come i nuovi
 certificati emessi.
      Tutte le azioni della societa' incorporata, a seguito della
 fusione stessa, dovranno considerarsi annullate.
      Le modalita' di assegnazione delle azioni e di rimborso dei
 'resti' saranno comunicate, a mezzo lettera, ai soci in tempo utile.
      5. Data dalla quale le nuove azioni partecipano agli utili:
 leazioni assegnate parteciperanno agli utili con godimento dal 1.
 gennaio 1999.
      6. Decorrenza degli effetti della fusione ai fini contabili e
 fiscali: la data di cui decorreranno gli effetti giuridici della
 fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del Codice civile
 sara' stabilita nell'atto di fusione e potra' essere anche successiva
 alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del
 Codice civile. Le operazioni della societa' incorporata saranno
 imputate al bilancio della Banca Antoniana - Popolare Veneta a
 decorrere dal 1. gennaio 1999.
      Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti ai fini delle
 imposte sui redditi.
      7. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci: fatto
 salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 36 T.U. decreto
 legislativo n. 385/1993, non esistono particolari categorie di soci e
 nessuna delle banche partecipanti alla fusione ha emesso titoli
 diversi dalle azioni, cui possa essere riservato qualche trattamento
 particolare.
      8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle
 societa' partecipanti alla fusione: nessun particolare vantaggio e'
 previsto a favore degli amministratori delle societa' partecipanti
 alla fusione.
    9. Pattuizione particolari: non esistono pattuizioni particolari.
      Il progetto di fusione e' stato depositato nel registro delle
 imprese di Padova in data 29 ottobre 1998 al n. 41737 di prot. e nel
 registro delle imprese di Ravenna in data 29 ottobre 1998 al n. 22751
 di prot.
                  p. Banca Popolare di Faenza S.p.a.                  
                  Il vice presidente: Carlo Melandri                  
                 p. Banca Antoniana - Popolare Veneta                 
                   Il presidente: Dino Marchierello                   
                                                                      
S-24049 (A pagamento).
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