Estratto del progetto di fusione(redatto ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile) 1. Societa' partecipanti alla fusione: societa' incorporante: Mec Track S.r.l. svolgente l'attivita' di produzione di componenti per macchine movimento terra, con sede legale in Bazzano (Bologna), via Muzza Spadetta n. 30, capitale sociale It. L. 25.000.000.000 interamente versato, iscritta al registro delle imprese del Tribunale di Bologna al n. 49204, iscritta al repertorio economico amministrativo della C.C.I.A.A. di Bologna al n. 314759; codice fiscale n. 03769360375, partita I.V.A. n. 00659671200; societa' incorporanda: Mec-3 S.r.l. svolgente l'attivita' di produzione di componenti per macchine movimento terra, con sede legale in Castelvetro di Modena (Modena), via M. Buonarroti n. 4-5-6-7-9, capitale sociale It. L. 20.000.000 interamente versato, iscritta al registro delle imprese del Tribunale di Modena al n. 15441/1998, iscritta nel repertorio economico amministrativo della C.C.I.A.A. di Modena al n. 306490; codice fiscale n. 02477950360, partita I.V.A. n. 02477950360. 2. Modifiche dell'atto costitutivo: in conseguenza della fusione non verranno apportate modifiche all'atto costitutivo dell'incorporante. Allo statuto sociale della societa' incorporante Mec Track S.r.l. verranno proposte modifiche migliorative relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione. Si allega al presente progetto di fusione lo statuto attualmente in vigore, uno schema delle modifiche proposte e la formulazione dello statuto variato secondo le modifiche proposte. 3. Rapporti di cambio ed eventuale conguaglio in denaro: la fusione non da luogo a rapporti di cambio, in quanto la societa' incorporante Mec Track S.r.l. all'atto della fusione deterra' l'intero capitale sociale della societa' incorporanda. Per effetto di quanto sopra ricorrono le fattispecie previste dall'art. 2504-quinquies del Codice civile, per cui la fusione non esige il rapporto di cambio. 4. Data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante: gli effetti economici e contabili della fusione avranno efficacia, anche ai fini fiscali ai sensi del-l'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel bilancio della incorporante a decorrere dal 1. gennaio 1999 in quanto entrambe le societa' chiudono l'esercizio al 31 dicembre. 5. Trattamento riservato a particolari categorie di soci: non sussistono particolari categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato. 6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori: non sono previsti vantaggi o benefici particolari per gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione e' stato depositato presso il registro delle imprese di Bologna in data 26 gennaio 1999 ed iscritto al protocollo n. 3582/1999/CBO0239. Bazzano, 26 gennaio 1999 Roberto Dionisio. S-1390 (A pagamento).