Atto di citazione per la integrazione del contraddittorio R.G. 3861/91 Il consorzio Sabbie d'Oro, in personale del legale rappresentante p.t., con sede in Ardea, elett.te dom.to in Roma, piazza di Villa Carpegna, 43 presso l'avv. Elio De Propris, in virtu' di procura a margine dell'atto di appello, che lo rappresenta ed assiste unitamente all'avv. Francesco Troianiello, giusta procura notar. Gamberale 22 giugno 1995, rep. 25538; premesso: che sig.ri Luigi Quattrini e Anna Maria Donati con citazione notificata il 6 ottobre 1986 convocavano avanti il Tribunale Civile di Roma il Consorzio Sabbie d'Oro, in persona del presidente pro-tempore ed i consorziati indicati nell'atto suddetto, chiedendo che: a) venisse dichiarato cessato il Consorzio Sabbie d'Oro istituito per atto pubblico del 14 dicembre 1968; b) che le norme contenute nello statuto approvato dopo la cessazione di cui sopra venissero dichiarate vincolanti soltanto per i partecipanti alla relativa assemblea e che il nuovo consorzio venisse dichiarato non necessario per la gestione dei beni e dei servizi del centro residenziale; c) che in ogni caso l'assemblea del 14 luglio 1984 doveva ritenersi nulla; d) che subordinatamente, e qualora non fosse stata ritenuta la cessazione dei consorzio alla data del 14 dicembre 1983, fossero accertate le clausole incompatibili del nuovo statuto rispetto a quello originario; che la causa suddetta, iscritta al R.G. n. 27624/86 del Tribunale Civile di Roma Sez. 2a, veniva decisa con sentenza n. 6399 del 2 ottobre 1990 - 23 maggio 1991 come da dispositivo che segue: dichiara l'avvenuta cessazione a far data dal 14 dicembre 1983 per scadenza del termine di durata del Consorzio Sabbie d'Oro, costituito con statuto depositato il 14 dicembre 1968; dichiara la nullita' della deliberazione in data 14 luglio 1984 assunta da un'assemblea straordinaria del Consorzio Sabbie d'Oro con condanna alle spese; che contro la suddetta sentenza il Consorzio sollevava appello per i seguenti motivi: 1) nullita' assoluta della sentenza di 1. grado per irregolare notifica dell'atto di citazione ai consorziati a mezzo posta presso il centro residenziale Sabbie d'Oro in Ardea e non presso i1 loro domicilio anagrafico, in violazione dell'art. 139 c.p.c. con la conseguenza che i consorziati non hanno mai avuto notizia della causa per mancata consegna del plico postale contenente la citazione; 2) nullita' assoluta della sentenza impugnata e del giudizio di 1. grado per violazione del contraddittorio per mancata convocazione in giudizio di numerosi consorziati e per errata citazione di soggetti non proprietari di immobili nel centro Sabbie d'Oro; 3) errata valutazione dell'art. 5 dello statuto del Consorzio, atteso che nella specie ricorre una comunione di beni ovvero un'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 C.C.; 4) mancata valutazione della tardivita' della domanda pro-posta dai sig.ri Quattrini e Donati, avendo questi intrapresa l'azione nell'ottobre 1986 a distanza di tre anni dalla pretesa cessazione del Consorzio; 5) mancata valutazione della conferma del consorzio per facta concludentia, atteso che i consorziati, dopo la pretesa data di cessazione del Consorzio, hanno confermato l'esistenza dello stesso mediante il pagamento dei servizi prestati ed usufruiti, previa approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali; 6) mancato riconoscimento della comunione dei beni consortili, quali: le strade, l'impianto idrico, le fogne, gli spazi a verde, le alberature, i cancelli di ingresso principali ed all'arenile, le passerelle a mare, i muri di cinta e le recinzioni, le attrezzature per i servizi e per la conservazione dei beni suddetti. Per l'effetto, il Consorzio citava avanti la Corte d'Appello di Roma per l'udienza 15 febbraio 1992 i sig.ri Luigi Quattrini e Anna Maria Donati, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: I) in via preliminare dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico per difetto di contraddittorio la sentenza del Tribunale di Roma n.6399/91 emessa inter partes dal Tribunale Civile di Roma in data 2ottobre 1991-23 maggio 1991, nonche' il giudizio di 1. grado, stante la irregolare notifica della citazione ai consorziati e l'omessa convocazione in giudizio di una parte dei consorziati stessi; II) nel merito, ove la Corte dovesse ritenere ammissibile il riesame della sentenza impugnata, dichiarare: a) la nullita' della clausola di cui all'art. 5 dello statuto del Consorzio de quo non potendosi ritenere cessata la funzione dello stesso quale comunione e supercondominio fino a quando le strade non saranno acquisite dal comune di Ardea (gia' Pomezia) come previsto nell'atto d'obbligo allegato e fintanto durano le proprieta' comuni indivisibili; b) l'avvenuta riconferma del Consorzio per facta concludentia, avendo i consorziati nei tre anni antecedenti alla citazione provveduto a corrispondere puntualmente le quote consortili dietro regolari delibere assembleari, come attualmente avviene; e) la tardivita' della domanda degli attori svolta a circa tre anni dalla pretesa cessazione dei Consorzio, dopo aver regolarmente goduto dei servizi di cui fruiscono tutt'ora e conseguentemente affermare il loro obbligo al versamento delle quote fino ad oggi dovute; d) la sopravvivenza del Consorzio quale supercondominio ovvero quale comunione, essendo i consorziati proprietari dei beni sopraelencati; e) dichiarare infine che i sig.ri Quattrini e Donati sono obbligati al pagamento delle quote non corrisposte fino all'emananda sentenza con la rivalutazione e gli interessi, con vittoria di spese, competenze e onorari del 1. e del 2. grado di giudizio. I sig.ri Quattrini e Donati nella causa d'appello si costituivano per chiedere il rigetto dell'appalto e la conferma della sentenza di 1. grado. Espletate le udienze istruttorie la causa passava alla decisione del Collegio il 14 marzo 1995 con l'espressa richiesta da parte del Consorzio di accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello ed in subordine per il riconoscimento del Consorzio quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, in base a quanto previsto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.4199 del 18 luglio 1984 esibita agli atti di causa. La Corte d'Appello con ordinanza collegiale del 21 marzo/15 maggio 1995 disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di tutte le parti citate in 1. grado e con successivo provvedimento presidenziale in data 24 novembre 1995 il presidente della Corte di Appello di Roma autorizzava la notifica per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contraddittorio. In prosieguo con ordinanza collegiale del 19 gennaio-15 febbraio 1999 la Corte disponeva ripetersi la notifica dell'atto di integrazione del contradditorio entro il termine perentorio del 15 aprile 1999, rinviando la causa all'udienza del 21 dicembre 1999. Cio' premesso, cita: Biordi Ivana erede di Agostini Giorgio; Oddone Maria Chiara erede di Oddone Aldo; Aramini Mario, Aramini Anna, Aramini Alessandro eredi di Orlandi Elisa; Pisciarelli Marco erede di Pisciarelli Renzo; Jacques Salim Edde', Habib Salim Edde', Donald Jacques Edde', Salim Jacques Edde' eredi di Alessandro Edde'; La Barbera Franca erede di Nobili Nestore e per essa deceduta la sua erede De Nichilo Matilde; Iadanza Patrizia; Vollaro Lucio; Alessandroni Floriana; Alemanno Ennio; Amato Concetta In Belli; Anticoli Stefano, Anticoli Fabio, Simonetti Paola eredi di Anticoli Sergio; Appolloni Francesca; Azzurra Immobiliare S.r.l. legale rappresentante t.p.; Bagordo Maria Domenica; Ballo Maria; Balducci Luciana; Carrano Concetta, Balsamo Carla eredi di Balsamo Giuseppe; Balzi Giuliana, Balzi Massimo eredi di Balzi Alvaro: Bartolomei Luigina erede di Bartolomei Piero; Bastianoni Iole; Battaglia Elisa; Begonia Febo; Betti Schiavone Vincenzo; Giovannetti Raffaella, Bianchi Mario, Bianchi Cristina eredi di Bianchi Marco Aurelio; Bonacci Wanda in Torelli; Bonetti Romana; Bracci Anna e Vannucci Maria Antonietta; Bruno Adriana; Camasta Francesco; Camasta Oronzo; Camasta Giuseppe (Pino); Ceprani Sergio, Ceprani Franco, Ceprani Simonetta eredi di Ceprani Mario; Cherchi Salvatore; Chieregato Gian Piero, Chieregato Luciano; Cianci Maria Lida; Cianfanelli Giovanni; Cilenti Adelaide; Cioli Roberto; Cipolletti Anna Maria; Cipriani Mario; Citti Giancarlo; Ciucci Simonetta, Ciucci Maurizio, Ciucci Roberto eredi di Ciucci Giorgio; Ciucci Sergio; Didone Luciana, Civita Alberto, Civita Marco eredi di Civita Giacomo; Cola Galiano (ovvero Galliano); Conti Aldo e Conti Verina; Crescenzi Cesare; Da Balbano Luciana; D'Agostino Francesco; D'Ambrosi Carla; Damiani Anna; D'Andrea Angelo; Daniele Domenico; De Agostini Francesco; De Dominicis Rossana; De Lena Gastone; De Mattheis Flora; Desideri, Casafina; De Simone Valdo; De Venere Angelo; Diasio Domenico; Diotallevi Silvana; Ida Velluto, Di Persio Massimo eredi di Di Persio Ernesto; Di Persio Luciano; Di Pietro Francesca; Di Rocco Renzo; Di Rienzo Michele; Ercolani Adriano; Ermili Maria; Esposito Virgilio; Fasciani Luciano; Feliciani Luigina; Ferazzoli Elena; Filippelli Zelinda; Finucci Adelaide; Fiore Concetta; Fioretti Franco; Fiori Bruna; Frese Giovambattista; Frosio Bartolomeo; Gabriele Anna Purpura; Galante Pina; Gandolfi Chiara; Casertano Clara erede di Gasparri Filippo; Ghezzi Fernando; Ghirri Maria Caterina; Romani Erminia, Ghirri Claudia, Ghirri Marina eredi di Ghirri Otello; Giammusso Gino; Graziani Marco Antonio; Grilli Dino; Grimaldi Giuseppe; Hartmans Ermond; Iafrate Alberinda; Iaia Aldo; Ietto Maria Teresa e Ietto Francesca; Immobiliare Paola S.r.l. legale rappresentante t.p.; Sieni Cesare; Immobiliare Stio S.r.l. legale rappresentante t.p.; Anav Aldo e Anav Claudio subentrati alla Immobiliare Tuscolo S.r.l.; Soc. R.L. Finsob legale rappresentante t.p. gia' Immobiliare Villa Fiorita S.r.l.; Iuliano Alberto; Latella Vittorio; Lauciani Sandra, Lauciani Luciano eredi di Lauciani Giovanni; Casini Sergio; Limiti Andrea; Litterio Maria; Lo Sasso Anna Maria; Lombardo Natale; Luciani Mario; Luzi Luigi; D'Apuzzo Gilda erede di Mannara Alfonso; Manzo Carmela Melania; Marino Glauco; Martella Maurizio; Martelluzzi Giuseppina; Masi Carlo, Martinoia Giovanni; Masi Margherita; Mazzucchi Fulvio; Vetrani Matilde - Motta Renata eredi di Motta Camillo; Musico' Antonino; Musico' Giuseppe; Nicchiarelli Mario; Nicchiarelli Luciano; Orlandi Giacomo; Pachi Teresa; Parascenzo Augusto; Parrella Antonio; Parrella Enrico; Passani Renzo; Pellegrini Giulio; Pellino Franco, Peluso Salvatore; Perazzolo Osvaldo; Petrucci Carlo; Piccolo Teresa; Polidori Enzo; Pompili Alessandro: Pontesilli Vincenzo, Pontesilli Claudio, Rossi Maria eredi di Pontesilli Nello; Pro Angelo; Privitera Paolo; Quaglieri Marcello; Ramponi Maria; Rebiscini Angelo; Renzetti Marisa; Riva Arnaldo; Granata Prospero, Granata Franca Maria, Granata Giuseppe eredi di Rizzo Rosalia; Romadigir S.r.l. legale rappresentante p.t.; Rosa Domenico; Rota Bruno; Russo Matteo; Sacerdoti Giancarlo; Salvagni Silvana; Salvadori Domira; Marchetti Giancarlo - Marchetti Marina eredi di Marchetti Mario; Santoro Giuliana; Marino Elva, Schiavetti Stefano, Schiavetti Simona, Schiavetti Silvia eredi di Schiavetti Enrico; Scripelliti Dania; Serafini Lilia; Immobiliare Sadoro S.r.l. legale rappresentante p.t.; Stella Oceanis S.r.l. legale rappresentante pt; Cardinali Elda, Sperati Eleonora, Sperati Elisabetta, Sperati Rinaldo eredi di Sperati Pietro; Spinelli Claudio; Tamburrino Antonio; Tamburrino Iolanda; Terranova Bartolomeo; Torelli Angela; Cantatore Maria, Turturo Giuseppe eredi di Turturo Vincenzo; Traversa Maria Rita erede di Traversa Arnaldo; D'Antuono Lorella erede di Tricarico Fortunata; Troianiello Francesco; Vacca Michele; Vagnoni Maddalena; Vignoli Maria Gabriella; Vertolli Alvaro; Volpi Eveli, Volpini Antonella eredi di Volpini Luigi; Zaccagnini Marcella; Bernardi Renato a comparire avanti la Corte d'Appello di Roma, sita in via A. Varisco - Sez. I, Cons. Istr. dott. Coniglio, all'udienza del 21 dicembre 1999, ore 9.30, R.G. n. 3861/91, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, pena la contumacia. Roma, 15 marzo 1999 Avv. Elio De Propris - avv. Francesco Troianiello. S-4505 (A pagamento). Errata corrige G.U. n. 079 del 1999 Nell'avviso S-4505 riguardante NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999 alla pagina n. 77/78: all'inizio del testo dove e' scritto: Il consorzio Sabbie d'Oro, in personale ..., leggasi: Il consorzio Sabbie d'Oro, in persona ...; a pag. 78, prima colonna dove e' scritto: i signori Quattrini e Donati ... il rigetto dell'appalto ..., leggasi: i signori Quattrini e Donati ... il rigetto dell'appello...; dove e' scritto: ... Amato Concetta In Belli ..., leggasi: ... Amato Concetta in Belli ...; dove e' scritto: Azzurra Immobiliare S.r.l., legale rappresentante t.p.; ..., leggasi: Azzurra Immobiliare S.r.l., L.R. t.p.; dove e' scritto: Desideri, Casafina, leggasi Desideri Casafina; dove e' scritto: Immobiliare Paola S.r.l. legale rappresentante t.p., leggasi: Immobiliare Paola S.r.l. L.R. p.t.; dove e' scritto: Immobiliare Stio S.r.l. legale rappresentante t.p., leggasi Immobiliare Stio S.r.l. L.R. t.p.; dove e' scritto: Finsob legale rappresentante t.p., leggasi: Finsob L.R. t.p.; dove e' scritto: Volpi Eveli, leggasi: Volpini Evelina. Invariato il resto. C-8570.