LOMELLINA ENERGIA - S.r.l.
IL MINISTRO DELL

(GU Parte Seconda n.101 del 3-5-1999)

      Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.
 349;
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 10 agosto 1988, n. 377;
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 27 dicembre 1988, concernente 'Norme tecniche per la redazione degli
 studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di
 compatibilita' di cui all'art. della legge 8 luglio 1986, n. 349,
 adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377';
      Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989
 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto
 ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del
 Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente
 l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997
 per il rinnovo della composizione della Commissione per le
 valutazioni dell'impatto ambientale;
      Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale
 concernente il progetto dell'unita' di trattamento ceneri a servizio
 dell'impianto per il recupero e la valorizzazione energetica dei
 rifiuti solidi urbani ed assimilabili da realizzarsi in Comune di
 Parona (PV) presentata da Lomellina Energia S.r.l. con sede in Via
 Sebastiano Caboto n. 1 - Corsico (MI) in data 3 aprile 1998;
      Vista la nota del 4 giugno 1998 con cui il Ministero dei beni e
 le attivita' culturali ha trasmesso il proprio parere favorevole con
 prescrizioni;
      Vista la nota del 7 settembre 1998 con cui la Regione Lombardia
 ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;
      Visto il parere formulato in data 25 novembre 1998 dalla
 Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito
 dell'istruttoria sul progetto presentato da Lomellina Energia S.r.l.;
    Considerato che in detto parere la Commissione ha:
    preso atto che:
 
      il progetto riguarda l'unita' di trattamento ceneri a servizio
 dell'impianto per il recupero e la valorizzazione energetica dei
 rifiuti solidi urbani ed assimilabili in fase di realizzazione nel
 comune di Parona, in provincia di Pavia;
      piu' in particolare, l'unita' di trattamento ceneri in esame fa
 parte di un ciclo completo di trattamento dei rifiuti solidi urbani
 (RSU) ed assimilabili (RSA) che si articola nelle fasi seguenti:
       preselezione e pretrattamento dei rifiuti in ingresso con
 recupero dei materiali ferrosi e compostaggio della frazione
 organica;
       combustione della frazione combustibile pretrattata dei rifiuti
 con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica
 (termoutilizzazione);
     trattamento dei fumi da combustione;
       trattamento chimico da inertizzazione delle ceneri leggere in
 uscita dal termoutilizzatore;
 
      le ceneri leggere sono classificate come rifiuti pericolosi in
 base alla piu' recente normativa, ovvero rifiuti tossico-nocivi in
 base alla normativa antecedente, l'unita' di inertizzazione risulta
 pertanto essere un pretrattamento chimico di rifiuti pericolosi
 tossici e nocivi e, come tale, rientra tra le opere previste
 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
 agosto 1988 n. 377, per le quali e' obbligatorio l'assoggettamento
 alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) secondo le
 modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 27 dicembre 1988;
    osservato che:
 
      la realizzazione del sistema integrato di trattamento dei RSU e
 RSA e' stata vincolata da una serie di atti, convenzioni e
 protocolli, che hanno coinvolto societa', enti e consorzi come di
 seguito riportato:
      costituzione apposita della Societa' Lomellina Energia S.r.l. da
 parte della Foster Wheeler Italiana S.p.a. e della CO.GEN.I. -
 Costruzioni generali Idrauliche S.r.l.;
      definizione del piano provinciale dei rifiuti della provincia di
 Pavia, approvato in data 12 marzo 1996 dalla Regione Lombardia, nel
 quale e' prevista la realizzazione di un impianto di
 termoutilizzazione di rifiuti con una potenzialita' di 400
 tonnellate/giorno, da ubicare nel territorio provinciale nell'area
 del Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti (CLIR);
      delibera della giunta provinciale di Pavia con la quale si
 identifica come impianto di piano quello progettato e proposto da
 Lomellina Energia, da ubicarsi a Parona, a circa 7 km da Vigevano;
      stipula di un protocollo di intesa tra Lomellina Energia e
 provincia di Pavia con elencazione dei comuni della provincia di
 Pavia (del CLIR ed extra CLIR) che dovranno conferire in via
 prioritaria i propri rifiuti all'impianto di Parona;
      stipula di una convenzione tra il comune di Parona e Lomellina
 Energia per la regolamentazione degli aspetti relativi al
 monitoraggio ambientale dell'impianto di Parona;
      stipula di una convenzione tra Lomellina Energia ed Enel per la
 regolamentazione del sistema di cessione dell'energia elettrica
 prodotta dall'impianto di Parona;
      stipula di una convenzione tra Lomellina Energia e CLIR per la
 regolamentazione delle tariffe e della tipologia dei rifiuti da
 conferire all'impianto di Parona;
       definizione di una variante al Piano regolatore generale del
 comune di Parona, in corso di approvazione, per l'inserimento del
 sito dell'impianto in un'area a destinazione industriale;
     valutato che:
 
    riguardo al quadro programmatico:
       l'iter autorizzativo finora percorso e' stato completato
 positivamente per l'insieme degli impianti previsti nel sistema
 integrato, con l'esclusione dell'unita' di intertizzazione per la
 quale il rilascio dell'autorizzazione regionale e' subordinato
 all'esito positivo della procedura di VIA; piu' in particolare, gli
 atti finali di tale iter sono costituiti dalla delibera della giunta
 regionale n. VI/24004 del 13 gennaio 1997, con la quale la Regione
 Lombardia, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 21/1993,
 come modificato dalla legge regionale n. 9/1995, ha autorizzato la
 realizzazione degli impianti e dal decreto di autorizzazione del
 MICA, emanato il 29 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 17 del decreto
 del Presidente della Repubblica n. 203/1988, che fissa, tra l'altro,
 i valori di emissione al camino che dovranno essere rispettati
 durante l'esercizio dell'impianto;
       quanto sopra riportato fa ritenere che dal punto di vista della
 pianificazione territoriale non si rilevano profili di contrasto con
 i vincoli di tutela ambientale ed urbanistici;
 
    riguardo al quadro progettuale:
       l'area nella quale e' in corso di realizzazione l'impianto
 della Lomellina Energia ha una estensione di circa 180.000 m2 ed e'
 ubicata nel comune di Parona al confine con il territorio comunale di
 Vigevano, in localita' Cavo dei Dossi, a nord della linea ferroviaria
 Alessandria - Mortara - Milano, a una distanza di circa 2 km dai
 nuclei abitati della Cattanea e della Morsella e di circa 2,5 km dal
 centro di Parona;
       l'impianto e' autorizzato a trattare e smaltire una quantita'
 di RSU e/o frazione degli stessi pari a 400 tonnellate al giorno
 equivalenti a 146.000 tonnellate all'anno, di cui circa il 50%
 provenienti dai comuni del CLIR;
       il combustibile da rifiuti prodotto nella fase di selezione e'
 inviato al termoutilizzatore che adotta la tecnologia a letto fluido
 gia' collaudata dalla Foster Wheeler nell'impianto di Robbins
 (Chicago, USA) per la combustione di SCR derivato da rifiuti urbani;
       i residui prodotti nella termoutilizzazione sono costituiti
 dalle ceneri pesanti che si producono per separazione della frazione
 grossolana contenuta nel letto spento del combustore e dalle ceneri
 leggere che si producono in misura maggiore nel filtro a maniche
 (ceneri leggere da filtro a manica) ed in misura minore nella caldaia
 e nel ciclone (ceneri leggere);
       in base alla nuova normativa sui rifiuti (decreto legislativo
 n. 22/1997) le scorie o ceneri pesanti sono classificate come rifiuti
 speciali non pericolosi (codice CER 190101) mentre le ceneri leggere
 da ciclone/caldaia e le ceneri leggere da filtro a manica sono
 classificate come rifiuti speciali pericolosi (rispettivamente nei
 codici CER 190103 e 190105);
       ai fini del conferimento in discarica di tipo 2B delle ceneri
 leggere prodotte dall'impianto di Parona, la Lomellina Energia ha
 ritenuto preferibile, indipendentemente dalle effettive
 caratteristiche chimiche delle stesse, adottare un trattamento di
 inertizzazione e realizzare in tal modo un ciclo integrato di
 smaltimento dei rifiuti in grado di adattarsi a ogni necessita'
 operativa;
       nell'impianto di Parona e' stato adottato un processo di
 inertizzazione a freddo basato sul mescolamento delle ceneri con
 cemento, additivi ed acqua; il prodotto che si ottiene e' una malta
 cementizia che indurisce rapidamente (circa un giorno); il
 completamento delle reazioni di presa richiede invece un tempo
 superiore (circa un mese);
       i dosaggi esatti tra ceneri da inertizzare, cemento, additivi e
 acqua dipendono dalle caratteristiche del prodotto da trattare; per
 tale motivo Lomellina Energia dichiara che essi verranno definiti,
 quando, una volta avviato il termoutilizzatore, sara' nota l'analisi
 chimica delle ceneri;
       sulla base dell'esperienza maturata in impianti analoghi,
 l'unita' di inertizzazione e' dimensionata per il trattamento, per
 cinque giorni a settimana, di una produzione di 70 tonnellate/giorno
 di ceneri (corrispondenti, valore in accordo con quanto previsto dal
 decreto ministeriale del 16 gennaio 1995 che contempla un contenuto
 massimo di ceneri pari al 20% in peso del combustibile da rifiuti
 (SCR) trattato dal termoutilizzatore (400 tonnellate/giorno per
 Parona);
  le quantita' dei reagenti utilizzati relativamente alla capacita' di
 progetto sono pari a 21 t/g di cemento, 4 t/g di additivi e 47 t/g di
 acqua; la capacita' dei sili dedicati allo stoccaggio delle ceneri da
 trattare e degli additivi e' pari a quattro giorni lavorativi;
       secondo il progetto, la quantita' di materiale inertizzato in
 uscita dall'unita' e' pari a circa 140 tonnellate/giorno; durante
 l'anno potranno esserci fluttuazioni dovute al variare delle
 caratteristiche dei rifiuti trattati dal termoutilizzatore;
       per la movimentazione relativa al trasporto dei materiali si
 prevede mediamente 1 (uno) automezzo al giorno in ingresso per il
 cemento e gli additivi e 6 (sei) automezzi al giorno in uscita per le
 ceneri inertizzate da inviare in discarica;
       questa movimentazione si aggiunge a quella dovuta al
 funzionamento del sistema integrato che ammonta, sulla base della
 capacita' di progetto di 400 t/g (146.000 t/anno) di RSU + RSA, a 55
 (cinquantacinque) automezzi pesanti al giorno per il trasporto dei
 rifiuti in ingresso (quarantotto automezzi/giorno) e dei materiali
 recuperati in uscita (sette automezzi/giorni) e a cinquanta
 auto/giorno per la mobilita' del personale operativo;
       in relazione al collocamento in discarica delle ceneri
 inertizzate il proponenti si limita ad elencare le discariche
 disponibili senza indicare preferenze o eventuali iniziative per la
 conclusione di appositi accordi o contratti;
       in alternativa al progetto di inertizzazione delle ceneri
 all'interno dell'impianto di Parona, il proponenti ha esaminato e
 scartato, sulla base di un'analisi costi-benefici, la possibilita' di
 conferire le ceneri non trattate direttamente in discarica di tipo 2C
 oppure ad un impianto esterno sia per l'inertizzazione che per il
 successivo smaltimento in discarica di tipo 2B;
       complessivamente il quadro progettuale appare ben definito in
 considerazione anche della relativa semplicita' dell'impianto di
 inertizzazione; le modalita' di gestione dell'impianto indicate dal
 proponente, che prevedono il perfezionamento della formulazione della
 miscela in funzione delle caratteristiche delle ceneri con il
 termoutilizzatore a regime, lascia ipotizzare la possibilita' di una
 migliore efficacia del trattamento rispetto a quella ottenibile con
 una 'ricetta standard'; tuttavia si ritiene che solo un efficace
 sistema di controllo operato sulle ceneri in uscita dal
 termoutilizzatore nonche' sul prodotto inertizzato da inviare in
 discarica possa validare un sistema di trattamento che assicuri la
 produzione di materiali inertizzati smaltibili, senza pericoli per
 l'ambiente, negli impianti ad essi destinati;
 
    riguardo al quadro ambientale:
       il sito che ospitera' l'impianto di termovalorizzazione e
 l'unita' di inertizzazione si trova a 2,5 km a est dell'abitato di
 Parona Lomellina, in un'area attualmente destinata ad uso agricolo;
 in direzione sud, a circa 3000 m dal sito, sono presenti una zona
 industriale-artigianale vicina alla locale stazione ferroviaria ed un
 grande centro commerciale di recente costruzione;
       piu' in generale, l'area di inserimento del progetto coincide
 con la parte nord della Lomellina, una delle tre grandi aree nelle
 quali e' storicamente suddiviso il territorio della provincia di
 Pavia; la parte orientale di quest'area cade all'interno del Parco
 del Ticino, dal cui confine occidentale l'impianto dista circa 2 km
 in linea d'aria;
       i possibili effetti ambientali dovuti alla realizzazione e
 all'esercizio dell'unita' di inertizzazione sono stati valutati nel
 SIA, prendendo come riferimento i livelli di qualita' delle
 principali componenti ambientali preesistenti, in relazione al sito e
 all'area di inserimento, con l'impianto di termovalorizzazione in
 esercizio;
       dal momento che questo impianto e' stato autorizzato, ma non
 ancora realizzato, sono state utilizzate, secondo un approccio che
 appare complessivamente condivisibile, le previsioni di impatto sulle
 diverse componenti e fattori ambientali effettuate nell'ambito dello
 Studio di Compatibilita' Ambientale elaborato per l'impianto di
 termovalorizzazione e presentato alla Regione Lombardia
 contestualmente alla domanda di autorizzazione;
       i risultati dell'analisi successiva condotta avendo come
 riferimento la qualita' ambientale ante operam cosi' caratterizzata,
 mostrano che, tenendo anche conto delle mitigazioni previste
 l'impianto di inertizzazione contribuisce in modo scarsamente
 significativo all'impatto che l'impianto complessivo di Parona
 provoca sulle principali componenti ambientali: atmosfera, ambiente
 idrico, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio;
  peraltro, eventuali scostamenti che dovessero verificarsi rispetto
 alla situazione sopra delineata potranno essere verificati
 all'interno del piano di monitoraggio ambientale concordato tra il
 comune di Parona e Lomellina Energia;
 
      Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni
 dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con le
 prescrizioni riportate nel presente provvedimento in merito alla
 compatibilita' ambientale dell'opera proposta;
      Visto il parere del Ministero per i beni e le attivita'
 culturali del 4giugno 1998, con cui si esprime parere favorevole alla
 richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si
 ottemperi alle seguenti prescrizioni:
       'questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie
 disposizioni di legge indicate in oggetto ed in conformita' di quanto
 comunicato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
 Architettonici di Milano e dalla Soprintendenza Archeologica della
 Lombardia, esprime parere favorevole alla predetta richiesta di
 pronuncia di compatibilita' ambientale nella piu' scrupolosa
 osservanza delle condizioni su indicate'.
 
      Queste ultime condizioni si riferiscono a quanto comunicato
 dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, che 'esprime
 pertanto parere favorevole, a condizione che eventuali lavori di
 scavo o di movimentazione del terreno vengano effettuati sotto il
 diretto controllo di questo Ufficio, che deve essere preventivamente
 informato, dal momento che l'area interessata e' zona a rischio di
 rinvenimenti archeologici';
      Vista la nota della Regione Lombardia del 7 settembre 1998
 pervenuta il 1. ottobre 1998 in cui si esprime un parere positivo a
 condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
       'che nel successivo iter autorizzativo siano affinati e
 dettagliati esecutivamente gli aspetti richiamati al cap. 2.6 della
 relazione istruttoria, dei quali si sottolineano in particolare i
 seguenti':
     Relativamente al quadro progettuale:
       a) realizzazione di adeguato volume di stoccaggio temporaneo
 del materiale inertizzato, con funzione di maturazione, controllo e
 gestione delle emergenze;
       b) definizione esecutiva del programma di campionamenti ed
 analisi per la scelta di dettaglio del processo, e per la
 certificazione del rifiuto inertizzato, con frequenza di indagine e
 modalita' per le quali si ritiene in linea di massima condivisibile
 la proposta avanzata dall'amministrazione provinciale di Pavia
 riportata nella relazione istruttoria;
 
      Relativamente al quadro ambientale, sia posta particolare
 attenzione alla adozione degli accorgimenti di cui al par. 2.6.3
 della relazione istruttoria, in particolare ai punto a) (atmosfera) e
 b) (ciclo delle acque);
       la proposta avanzata dall'amministrazione provinciale di Pavia
 prevede che il programma di campionamenti ed analisi per la
 certificazione del rifiuto inertizzato abbia frequenza settimanale
 nel primo mese di attivita' dell'unita' di inertizzazione (prima
 fase), mensile nei successivi sei mesi (seconda fase) e semestrale
 nel seguito (terza fase); la proposta prevede inoltre che il
 passaggio dalla prima alla seconda fase vada subordinato alla
 rispondenza ai limiti di legge e che le analisi, oltre alla
 determinazione dei metalli pesanti, dovranno verificare la presenza
 di diossine;
       preso atto che sono inoltre pervenuti i seguenti pareri per la
 richiesta di pronuncia sulla compatibilita' ambientale dell'opera
 indicata:
     il parere della Provincia di Pavia:
       oltre alla prescrizione recepita nel parere della Regione in
 relazione al programma di campionamenti, la provincia di Pavia
 richiede un'indicazione precisa e corretta delle discariche
 effettivamente utilizzabili al momento dell'entrata in funzione
 dell'impianto di inertizzazione e disposte a ricevere il prodotto
 inertizzato, unitamente alla disponibilita', in termini di
 tempi/qualita', ...... documentata direttamente dai responsabili
 delle singole discariche individuate;
     il parere del comune di Parona
 
      il comune di Parona, nell'esprimere parere favorevole, richiede
 il rispetto delle seguenti condizioni:
       1) la manipolazione delle ceneri leggere non deve essere fonte
 in alcun modo di emissioni diffuse di polveri in atmosfera: devono
 pertanto essere adottati tutti quei dispositivi (captazioni
 localizzate e successivo trattamento con filtri a manica) in grado di
 rispettare quanto richiesto;
  2) tutta l'area relativa a questo impianto deve essere pavimentata e
 dotata delle opportune pendenze in modo che possano essere raccolti
 eventuali sversamenti e le acque meteoriche;
       3) lo stoccaggio delle ceneri leggere non deve essere superiore
 al quantitativo producibile in tre giorni;
       4) lo stoccaggio del materiale inertizzato non risulta previsto
 e quindi l'impianto di inertizzazione puo' funzionare solo se e'
 presente l'automezzo che porta via il rifiuto non pericoloso che
 viene prodotto dall'impianto;
       5) gli automezzi che portano via il materiale inertizzato
 devono essere dotati di dispositivi a tenuta stagna verificati
 settimanalmente in modo che non si abbiano percolamenti lungo le
 strade;
       6) il lavaggio degli automezzi non deve essere fonte di perdite
 di acqua e di sversamenti accidentali;
       7) devono essere evitati e garantiti nel modo piu' completo
 sversamenti sul suolo e nelle acque delle ceneri leggere prodotte
 dall'impianto di termoutilizzazione.
 
      La parziale differenziazione tra la prescrizione n. 3 del Comune
 di Parona (un massimo di tre giorni di stoccaggio delle ceneri
 inertizzate) e quanto richiesto invece dalla Regione (un adeguato
 volume di stoccaggio temporaneo), su indicazione anche della
 Provincia, puo' essere composta, secondo quanto emerso nella
 conferenza di concertazione, attraverso la realizzazione di adeguati
 volumi di riserva da attivare in situazione di emergenza, previa
 comunicazione agli Enti competenti e comunque in base a precise
 regole di gestione;
      Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del
 comma quarto dell'art.6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di
 compatibilita' ambientale dell'opera sopraindicata;
                               Esprime                                
                                                                      
      giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del
 progetto relativo all'unita di trattamento ceneri a servizio
 dell'impianto per il recupero e la valorizzazione energetica dei
 rifiuti solidi urbani ed assimilabili da realizzarsi in comune di
 Parona (PV) localita' presentata da Lomellina Energia S.r.l. a
 condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
       a) per nessun motivo dovranno essere avviati all'impianto di
 inertizzazione rifiuti che non siano costituiti esclusivamente dalle
 ceneri leggere prodotte dal termoutilizzatore di Parona;
       b) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di
 inertizzazione, il proponente dovra' fornire un'indicazione precisa e
 corretta delle discariche effettivamente utilizzabili e disposte a
 ricevere il prodotto inertizzato, documentata direttamente dai
 responsabili delle singole discariche individuate;
       c) dovra' essere realizzato, di intesa con gli Enti competenti,
 un adeguato volume di stoccaggio temporaneo del materiale
 inertizzato, con funzione di maturazione e controllo, nonche' di
 gestione delle emergenze;
       d) durante lo stoccaggio delle ceneri inertizzate, prima
 dell'avvio in discarica dopo i previsti controlli interni, dovra'
 essere prelevato e conservato in un idoneo contenitore, sigillato a
 cura del responsabile dell'impianto, un campione del materiale
 inertizzato rappresentativo della produzione settimanale avviata a
 smaltimento; il campione dovra' essere individuato mediante un codice
 specifico e registrato su apposito registro; ad ogni campione
 prelevato a cura del responsabile dell'impianto di inertizzazione
 dovra' essere associato un ulteriore campione della stessa partita
 prelevato a cura del responsabile della discarica utilizzata per lo
 smaltimento finale, subito prima della sua collocazione finale; tale
 campione dovra' essere caratterizzato dallo stesso codice assegnato
 dall'impianto di inertizzazione, dalla data di smaltimento in
 discarica e dalle coordinate della cella di smaltimento; i campioni
 cosi' prelevati dovranno essere conservati per almeno sessanta giorni
 in apposito locale a disposizione dell'autorita' di controllo;
       e) i rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione potranno
 essere conferiti solo in impianti di smaltimento che assicurino la
 possibilita' della individuazione spaziale dei rifiuti
 progressivamente posti in discarica mediante un opportuno sistema di
 mappatura, con celle di adeguate dimensioni (di volume non superiore
 a 500 m3).
       f) di intesa con le Autorita' responsabili per le verifiche
 delle soglie di accettabilita' dei rifiuti trattati e per le
 discariche di conferimento, dovra' essere predisposto uno specifico
 programma di controlli che preveda monitoraggio cadenzati nel tempo
 sia delle ceneri da trattare che delle ceneri inertizzate;
       g) gli eventuali lavori di scavo e di movimentazione del
 terreno, necessari per la realizzazione dell'impianto di
 inertizzazione, dovranno essere effettuati sotto il diretto controllo
 della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, che dovra' essere
 preventivamente informata;
       h) dovranno essere previsti idonei sistemi di contenimento,
 captazione, abbattimento per eliminare le emissioni diffuse derivanti
 dalla movimentazione dei cumuli di rifiuti e delle materie prime.
 
      Si raccomanda infine la necessita' della stipula di un
 protocollo di intesa tra il proponente e la provincia di Pavia, senza
 oneri per quest'ultima, allo scopo di individuare e concordare, in
 aggiunta alle azioni di monitoraggio previste nell'analogo protocollo
 stipulato con il comune di Parona, azioni comuni per favorire le
 verifiche sottese alle prescrizioni sopra indicate nonche' per
 definire ed attuare le ulteriori misura di monitoraggio e di
 controllo ritenute opportune e a garanzia dell'affidabilita' del
 processo di inertizzazione e conseguentemente della sicurezza per
 l'ambiente e per la salute pubblica del successivo smaltimento in
 discarica,
                               Dispone:                               
                                                                      
      che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 27 del decreto
 legislativo n. 22/1997, il proponente dovra' trasmettere alla Regione
 Lombardia, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente servizio
 V.I.A., gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le
 integrazioni, le modifiche i chiarimenti intervenuti nel corso
 dell'istruttoria, nonche' secondo le prescrizioni del presente
 provvedimento;
      che il presente provvedimento sia comunicato a Lomellina Energia
 S.r.l. ed alla Regione Lombardia, la quale provvedera' a depositarlo
 presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10
 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni
 eventualmente interessate.
                     p. Lomellina Energia S.r.l.                      
                      L'amministratore delegato                       
               Legale rappresentante: ing. Andrea Fava                
                                                                      
M-3959 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.