Estratto delibera di fusione(ex art. 2502-bis del Codice civile) L'assemblea straordinaria della Banca 2000 S.p.a., come risulta dal verbale redatto dal notaio Massimo Maria Panvini Rosati il giorno 22aprile 1999, n. 45000/12329 di repertorio, omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 5643/1999 del giorno 18 maggio 1999 e iscritto in data 21 maggio 1999 presso il registro delle imprese di Roma, ha deliberato la fusione della Banca 2000 S.p.a. con la Banca Popolare di Milano - Societa' cooperativa a r.l., con sede in Milano, piazza Meda n. 4, mediante incorporazione della Banca 2000 S.p.a. nella Banca Popolare di Milano - Societa' cooperativa a r.l. La fusione e' stata deliberata, sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 1998 delle societa' partecipanti all'operazione, con approvazione del relativo progetto iscritto nel registro delle imprese di Roma il 3 marzo 1999 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1999 (con successiva rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1999). In particolare: 1. Societa' partecipanti alla fusione: incorporante: Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale al 31 dicembre 1998 di L. 1.341.695.935.000 e al 24 aprile 1999 di L. 1.341.738.735.000, pari a n. 268.347.747 azioni da nominali L. 5.000 cadauna. Il capitale sociale potra' aumentare per effetto della conversione delle obbligazioni del 'Prestito subordinato Banca Popolare di Milano 7% 1994-2000 convertibile' (gia' 'Prestito subordinato Banca Briantea 7% 1994-2000 convertibile') e del prestito obbligazionario 'Banca Popolare di Milano Partial Coupon 1998-2008 convertibile subordinato' tuttora in corso per un ammontare rispettivamente di L. 3.218.612.500 e di L. 699.942.235.600; incorporanda: Banca 2000 S.p.a., con sede in Marino, piazza Matteotti s.n.c. e direzione generale in Roma, via del Serafico n. 200, capitale sociale di L. 64.800.000.000, suddiviso in n. 64.800.000 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 cadauna. 2. Statuto della societa' incorporante: trattandosi l'incorporante di societa' cooperativa a capitale variabile, l'operazione di fusione non comporta la necessita' di apportare modifiche allo statuto della Banca Popolare di Milano, cosi' come da ultimo modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 23 novembre 1998. 3. Rapporto di cambio: il rapporto di cambio e' determinato in n. 12 azioni Banca Popolare di Milano contro n. 100 azioni Banca 2000. Non e' previsto alcun conguaglio in denaro. 4. Modalita' di assegnazione delle azioni Banca Popolare di Milano attribuite in cambio: l'operazione di fusione in oggetto comportera': l'annullamento delle azioni della Banca 2000 detenute dall'in-corporante; l'annullamento delle azioni della Banca 2000 a seguito dell'eventuale esercizio da parte dei soci della Banca 2000 del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile; l'emissione fino ad un massimo di n. 1.274.256 nuove azioni della Banca Popolare di Milano, del valore nominale di L. 5.000 cadauna, ai possessori delle n. 10.618.711 azioni Banca 2000 in circolazione, in ragione del rapporto sopra indicato di n. 12 azioni Banca Popolare di Milano per n. 100 azioni Banca 2000. La Banca Popolare di Milano curera' la negoziazione dei diritti frazionari al fine di consentire ai possessori delle azioni Banca 2000 di ottenere un numero intero di azioni della societa' incorporante. Per effetto della fusione qualora tutte le azioni della Banca 2000 non possedute dall'incorporante venissero concambiate il capitale della Banca Popolare di Milano aumenterebbe di L. 6.371.280.000. Le azioni di nuova emissione della Banca Popolare di Milano saranno assegnate ai possessori di azioni della Banca 2000 a partire dal giorno successivo alla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese di Milano, dietro consegna dei certificati azionari della societa' incorporata agli sportelli della Banca Popolare di Milano. I titoli della Banca 2000 devono essere muniti della cedola n. 4 e seguenti. L'iscrizione a libro soci avverra' secondo le disposizioni dello statuto sociale della Banca Popolare di Milano e pertanto dietro presentazione di apposita domanda alla societa' incorporante. 5. Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni Banca Popolare di Milano attribuite in cambio: le azioni di nuova emissione della Banca Popolare di Milano che saranno assegnate in concam-bio ai possessori di azioni Banca 2000 avranno godimento 1. gen-naio 1999. 6. Decorrenza degli effetti della fusione: gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal primo giorno lavorativo successivo alla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese di Milano o alla data successiva che verra' indicata nell'atto di fusione. Le operazioni della Banca 2000 saranno imputate al bilancio della Banca Popolare di Milano a decorrere dal 1. gennaio 1999, anche agli effetti fiscali. 7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni: nelle banche coinvolte nella fusione non esistono particolari categorie di soci. Ai possessori di obbligazioni 'Prestito subordinato Banca Popolare di Milano 7% 1994-2000 convertibile' (gia' 'Prestito subordinato Banca Briantea 7% 1994-2000 convertibile') e del prestito obbligazionario 'Banca Popolare di Milano Partial Coupon 1998-2008 convertibile subordinato', ai sensi dell'art. 2503-bis del Codice civile, e' stata data facolta' mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998 di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso stesso. 8. Altre indicazioni: non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. L'assemblea del 22 aprile 1999, che ha approvato il progetto di fusione, ha inoltre deliberato di dare atto che a seguito della fusione la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. subentrera' di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Banca 2000 S.p.a. e quindi che la incorporante, dalla data di efficacia della fusione di cui all'art.2504-bis del Codice civile, assumera' rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attivita', diritti, ragioni ed azioni della societa' incorporanda, ed a proprio carico tutte le passivita' a norma di legge, assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passivita', anche se posteriori alla data della fusione, alle convenute scadenze e condizioni. Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Paolo Manzato S-14128 (A pagamento).