T.A.R. SICILIA
Sezione seconda di Catania
'

(GU Parte Seconda n.131 del 7-6-1999)

                         Ricorso R.G. 1914/99                         
                                                                      
      Ricorso di: Bellomo Grazia, Barbagallo Giuseppa, Calantropo
 Vita, Campisi Maria Rosa, Debole Filippo Fausto, Dispinseri Giulia,
 Lo Presti Brigitte, Navarra Angela, Pane Giuseppina, Picone Pietra,
 Salerno Silvio, Salerno Vincenzo, Sapienza Maria, Sciortino Michele e
 Sottile Antonina rapp.ti e difesi dall'avv. Salvatore Virzi, elett.
 dom. in Catania, via Milano n. 46/A. (Ricorrenti).
      Contro: Commiss. Circoscrizie per l'Impiego di Enna, Commiss.
 Regionale per l'Impiego Palermo, SCICA 25 di Enna, U.P.L.M.O. di
 Enna. (Resistenti) E nei confronti di: Assessorato Regionale
 Formazione e Lavoro, Azienda Osp ed. Umberto I di Enna e Muratore
 Carmela; (Contro-interessati).
      In impugnativa e per l'annullamento: della graduatoria formata
 ex legge n. 56/1987 per l'avviamento di n. 58 unita' (di cui 29 a
 tempo indeterminato e 29 a tempo determinato) con la qualifica di
 'Ausiliario Socio-Sanitario Specializzato', pubblicata il 29 aprile
 1999, nella parte in cui sono stati graduati soggetti non in possesso
 di 'qualifica' o di 'precedenti lavorativi' e di tutti gli atti
 esecutivi di tale graduatoria, compresi gli atti di avviamento e/o di
 assunzione ed i contratti di lavoro in ipotesi posti in essere
 dall'Azienda Ospedaliera Umberto I di Enna; delle circolari nn. 26
 del 31 marzo 1999 e 34 del 26 aprile 1999 dell'U.P.L.M.O. di Enna e
 delle deliberazioni della C.R.I. nn.296 del 20aprile 1999 e 285 del
 23 marzo 1999; dei criteri adottati per l'avviamento delle 58 unita'
 di 'Ausiliario Specializzato' dalla Comm. Circoscrizionale per
 l'impiego di Enna e della nota prot. n.05713 del 9 aprile 1999.
      I ricorrenti, tutti in possesso di 'precedente lavorativo',
 hanno partecipato alla chiamata per la copertura di 58 posti di
 'Ausiliario Specializzato' (di cui 29 a tempo indeterminato e 29 a
 tempo determinato) svolta l'8 marzo 1999 giusta richiesta
 dell'Azienda Ospedaliera Umberto I. di Enna. Con deliberazione n. 296
 del 20 aprile 1999 la C.R.I. ha stabilito, ad integrazione della
 precedente delibera n. 285, che la necessita' di avviare i soggetti
 in possesso della qualifica di 'Ausiliario Specializzato' con
 separata graduatoria sarebbe stata valida per le successive richieste
 di avviamento la cui pubblicizzazione sarebbe stata successiva a tale
 deliberazione (quella del 23 marzo 1999 n. 285). La SCICA di Enna e
 la Commissione circoscrizionale per l'impiego di Enna hanno quindi
 formulato unica graduatoria ex art. 16 legge n. 56/1987 con l'effetto
 che i ricorrenti (marcati in graduatoria con un asterisco) si sono
 visti scavalcare in graduatoria da centinaia di soggetti che non
 potrebbero figurarvi in quanto sprovvisti di 'specifici precedenti
 lavorativi' nella qualifica ('Ausiliario Specializzato'). Gli atti
 impugnati sono dunque illegittimi e vanno annullati per i seguenti
 motivi:
       a) violazione e falsa applicazione dell'art. 23 e 24, primo
 esesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del9
 maggio 1994;
       b) violazione e falsa applicazione dell'art. 40, del decreto
 del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990 ed
 allegata tabella n. 2;
       c) eccesso di potere sotto il profilo della disapplicazione di
 atti amministrativi validi ed efficaci (deliberazioni C.R.I. del 30
 marzo 1995 e del 15 gennaio 1991);
       d) eccesso di potere per errore di diritto e travisamento della
 fattispecie giuridica;
       e) eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e per
 sviamento del pubblico interesse;
       f) vizi della motivazione. Si chiede quindi al TAR Sicilia,
 sez. Seconda di Catania:
         1) in via cautelare sospendere gli atti impugnati ed in
 particolare la graduatoria di cui in epigrafe limitatamente ai
 soggetti non in possesso di precedenti lavorativi e/o di attestati di
 qualifica (individuabili perche' senza asterisco) e per l'effetto,
 nel merito, dichiararli illegittimi e, con qualunque formula,
 disporne l'annullamento.
 
      Si comunica che nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il
 TAR di Catania, seconda sezione, ha ordinato l'integrazione del
 contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella
 graduatoria impugnata, mediante notifica per pubblici proclami del
 sunto del ricorso sopra riportato.
     Enna, 11 maggio 1999 - 1. giugno 1999
 
                                               Avv.: Salvatore Virzi'.
                                                                      
C-15464 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.