Progetto di fusione Pubblicazione per estratto, ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile, del progetto di fusione iscritto da Credit Factoring International S.p.a. - Societa' per il Factoring Internazionale presso il registro delle imprese di Milano in data 25 giugno 1999 e da Quercia Factoring S.p.a. presso il registro delle imprese di Verona in data 15 giugno 1999. 1. Societa' partecipanti alla fusione: incorporante: Credit Factoring International S.p.a. - societa' per il Factoring Internazionale, sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 20, capitale sociale L. 45.000.000.000 interamente versato, iscritta al n. 28148 albo generale degli intermediari finanziari, iscritta al n. 19129.6 albo speciale degli intermediari finanziari, registro delle imprese di Milano n. 149738, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01462680156, Gruppo Bancario UniCredito Italiano, albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1; incorporanda: Quercia Factoring S.p.a., sede in Verona, piazza Bra' n. 26/d, capitale sociale L. 5.000.000.000 interamente versato, iscritta al n. 28119, albo generale degli intermediari finanziari, registro delle imprese di Verona n. 36291, codice fiscale e partita I.V.A.n. 02458910235, Gruppo Bancario UniCredito Italiano, albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1. 2. (omissis). 3. Rapporto di cambio. Non ha luogo rapporto di cambio, in quanto la incorporante Credit Factoring International S.p.a. - Societa' per il Factoring Internazionale possiede direttamente l'intero capitale sociale della incorporanda Quercia Factoring S.p.a. 4. Decorrenza degli effetti fiscali della fusione e della imputazione delle operazioni al bilancio della incorporante. Gli effetti fiscali della fusione e quelli di cui al n. 6 dell'art. 2501-bis del Codice civile (imputazione delle operazioni della incorporanda al bilancio dell'incorporante) decorreranno dal 1. gennaio dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione. 5. Decorrenza degli effetti giuridici della fusione. Gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 delCodice civile ovvero da data successiva che si fa riserva di indicarenell'atto di fusione. 6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Nessun trattamento speciale e' riservato ad alcuno in quanto nelle societa' partecipanti alla fusione non sono presenti particolari categorie di soci e nessun trattamento particolare e' riservato ai possessori di titoli diversi dalle azioni. 7. Trattamento riservato agli amministratori. Nessun beneficio vantaggio particolare e' previsto per gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. 12 luglio 1999 p. Credit Factoring International S.p.a. Societa' per il Factoring Internazionale Il presidente: Massimo Minolfi p. Quercia Factoring S.p.a. Il presidente: Paolo Nardello S-19201 (A pagamento).