Con sentenza interlocutoria n. 1231/1999 del 27 gennaio - 3 maggio 1999 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso n. 14757/1996 proposto dalla Associazione Nazionale Concessionari Giochi, con sede in Roma, via Campo Marzio n. 43, in persona del presidente pro-tempore Vittorio Ferro, e dei signori Zeppoloni Giancarlo, De Angelis Alfredo, Cannarsa Marco, Egidi Elia, La Vista Anna Rita, Macaluso Raffaele, Piazza Maria Stella, Carosi Rosa, Zinni Angela, Pecoraro Grazia Maria, Salvati Orietta, Soccorsi Roberto, Iarlori Mirella, Iallongo Marina, Lipari Daniela, Mucci Riccardo, Rocchini Caterina, D'Angelo Osvaldo, Cavallini Angelo, D'Alessio Franco, Notaro Antonella, Randazzo Giovanna, Sansone Anna n. Roma 7 maggio 1928, Cladara Annunziata, D'Amico Danilo, Benedetti Claudia, Andreoli Alessandra, Cotetto Carmela, Carbetta Maria Carmela, Sansone Anna n. Carini 11 gennaio 1932, Di Chiara Anna, Saurini Daniela, Bulfoni Vittoria, Mazzoli Patrizia, Reale Silvia, Ravazzi Alberto, Salvatore Adelina, Fabbri Massimo, Celli Maddalena, Moraca Vittoria, Ugolini Paola, Abale Maria Grazia, Moretti Angela, Capuani Anna Maria, Bianchi Giona, Giannitelli Rocco Pietro, Vini Virginia, Iallongo Marisa, Santini Rita, Linetti Anna Maria, Riparbelli Fabrizio, De Gregorio Fabrizio, Zampaglione Anna, Giannitelli Gemma, Zalella Mauro, Bocchetti Francesco, Perazzoni Roberta, Casini Maria Teresa, Ferro Vittorio, Camillo Nacca, Sasso Giuseppe, Santojanni Giuseppe, Santojanni Abramo, Bianco Salvatore, Romano Giuseppina, Romano Anna, Romano Carmela, Petrellese Anna, Romano Margherita, Mole Juditt, Lazzaro Iolanda, Lazzaro Assunta, Lazzaro Maria, Iengo Mario, Di Matteo Adele, Esposito Giovanna, Iovine Alberto, Capillo Antonio, Gabrieli Mirko, Gabrieli Flavia, D'Agostino Antonietta, Andreozzi Anna, Guida Maria, Monaco Fortuna, Cipolletta Giuseppe, Corcione Rosaria, Di Napoli Eugenio, Cavallo Rosa, Marone Silvestro, Cavaliere Anna, Mengocci Matilde, Nappi Vincenzo, Porcellano Teresa, Lo Iacono Maria, Lo Iacono Patrizia, Molinari Anna, Aloisi Antonietta, Manzone Concetta, Franzese Giulia, Napolitano Clemente, Fumo Ciro, Santojanni Maria, Coletta Carlotta, Fusco Vincenzo, Pompilio Adriana, De Luca Antonio, Nioli Giovanni, Castricone Agostino, Della Volpe Raffaella, Pagliarulo Elvira, Saggese Ciro, Delle Donne Carmela, Visone Vincenzo, Fontana Massimo, Pappa Flora, Ceroiello Teresa, Caramiello Costanza, Puglia Patrizio, Maiella Giuseppa, Cellerino Emilia, Bianchi Adriana, Testa Michele, Malnati Maria Luisa, Filippa M. Rosa, Tedeschi Liana, Terribile Giuliana, Galba Mariolina, Boglione Silvana, Massa Giuseppe, Porcu Rosana, Rossato Sandra, Cipollina Erminia, Battaglia Claudio, Mistretta Pietro, Ottonello Velia, Valente Lidia, Barsi Enrica, Cavini Laura, Alborno Rita, Fontana Rossana, Beretta Renza, Avena Antonino, Ioimo Giovanni, Sofia Orazio, Castaldo Andrea, Bove Fulvio, De Donno Carlo, Micheletti Iolanda, Asnaghi Luca, Mariani Nerina, Di Leonardo Bruno, Cabona Alba, Stornanti M. Antonella, Papa Giuseppe, Giorgio Angela, De Caro Angelina, Ceresa Giaudo Gianluca, Battistini Patrizia, Giordani Margherita, Canuto Anna, Battista Domenica, Tartarone Luisella, Magliocco Angelo, Denari Angela, De Marchi Edda, Denari Angela, De Marchi Elda, Manuali Massimo, Lucatuorto Carmela, Scoti Cristina, Bellandi Laura, Conti Gabriele, Fancelli Roberto, Miani Nicola, Frediani Liliana, Felicetti Filippo, Giannaccini Leda, Spina Nicola, Mariani Elena, Sforzini Ivana, Crisanti Renato, Trabalza Aurora, Potalivo Alessandro, Ginesi Leda, Esposito Raffaella, Musti Roberto, Stromei Giovina, Sacco Monica, Santoro Remina, Lanzo Ladislao, Maggio Luca, Mininno Anna, Quattrocchi Luigi, Passatore Antonio, Sciascia Maria Grazia, De Pinto Marta Maria, Paciullo Anna, Insabato Danilo, Caracciolo Michele, Zonno Mafalda, Bellino Antonia, Corsaro Agatino, Acquisti Antonina, Parisi Salice Vera, Torrisi Antonino, Nuccio Antonino, Petrisi Renato, Moraitini Livia, Mirarchi Giuseppina, Gatti Andrea, Spiga Gesuino, Nobili Augusto, Caria Enesta, Usala Barbarina, Cara Elisabetta, Dessi' Castellino Anna, tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Gabriele Letizia presso il cui studio in Roma, via Gaio Mario n. 8 sono elettivamente domiciliati, contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, l'Ente Tabacchi Italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di Roma, Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Salerno, Torino, Trento, Udine, Venezia, Trieste, la signora De Agostini Rosanna per l'annullamento delle graduatorie di assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto nei compartimenti dei Monopoli di Stato di Roma, Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Salerno, Torino, Trento, Udine, Venezia, Trieste, determinate dai rispettivi ispettorati compartimentali e pubblicate a partire dal 17 luglio 1996, nonche' di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti. A sostegno del ricorso sono state riproposte le censure - di seguito indicate - gia' dedotte dagli attuali ricorrenti con i ricorsi dagli stessi in precedenza proposti: 'illegittimita' derivata a causa della incostituzionalita' dell'art. 33 della legge 22 dicembre 1994 n. 724 con riferimento all'art. 3 della Costituzione'; 'violazione e falsa applicazione delle leggi 2 agosto 1982 n. 528 e 19 aprile 1990 n. 85, nonche' della legge 16 marzo 1987 n. 123 e del decreto ministeriale 6 maggio 1987. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per illogicita' manifesta'; 'illegittimita' derivata del decreto ministeriale 7 novembre 1995 a causa della incostituzionalita' dell'art. 33 della legge 724/1994 in riferimento all'art. 3 della Costituzione'; 'violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 528/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorieta' manifesta'; 'illegittimita' del decreto ministeriale 7 novembre 1995 non essendo state sentite le organizzazioni sindacali dei ricevitori del lotto. Ad integrazione delle suindicate doglianze sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: I - 'Violazione e falsa applicazione della legge 582/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Manifesta contraddittorieta'. Mancato rispetto del requisito della distanza di m 500'. La legge 2 agosto 1982 n. 528 nel dare ai dipendenti del Ministero delle Finanze la opportunita' di diventare titolari di ricevitoria, a condizione delle dimissioni dal servizio, ha affidato ad un emanando decreto del Presidente della Repubblica la fissazione di 'obiettivi criteri di funzionalita' e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttivita' prefissati per le singole aree'. Detta legge tutelava la posizione economica degli ex dipendenti relativamente alla redditivita' ed alla distanza minima di 500 metri dai punti di vendita affidati ai tabaccai. La scelta effettuata dagli ex dipendenti dell'Amministrazione delle Finanze a favore del lavoro autonomo e' stata principalmente determinata dalla esistenza di dette garanzie sulla cui permanenza essi hanno confidato. E' palese, dunque, la violazione del principio dell'affidamento del cittadino. La normativa successiva - in particolare l'art. 33 della legge 724/1994 - non ha tenuto conto di tali premesse ed ha disposto l'anticipazione del programma di estensione dei 15.000 punti di raccolta ed ha ridotto da 500 a 200 metri la distanza minima tra le ricevitorie del lotto ed i tabaccai fino ad eliminarla del tutto a far data dal 31 dicembre 1998. Nelle graduatorie impugnate figurano nel numero delle rivendite da assegnare nei rispettivi ambiti territoriali nuovi esercizi collocati ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle esistenti ricevitorie del lotto. Il - 'Violazione dell'art. 33 della legge 724/1994. Mancato rispetto della distanza di m 200'. Dall'esame delle graduatorie risulta che sono state in esse inserite anche rivendite di generi di monopolio, rientranti nel numero delle ricevitorie da assegnare in quell'ambito territoriale, che non rispettano neppure la distanza di m 200 dalle ricevitorie esistenti nella zona, con palese violazione della norma richiamata. In data 22 luglio 1999 in sostituzione dell'avv. Gabriele Letizia si e' costituito in giudizio per conto dell'Associazione Nazionale Concessionari Giochi e dei signori Cannarsa Marco, Ravazzi Alberto e Nacca Camillo l'avv. Paolo Ricciardi con studio in Roma, viale Tiziano, 80 in virtu' di delega apposta in calce all'atto depositato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda. A seguito della autorizzazione di cui alla decisione interlocutoria suindicata il ricorso viene notificato per pubblici proclami agli 'assegnatari dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, che dell'eventuale annullamento delle impugnate graduatorie, riceverebbero un evidente pregiudizio giuridico ed economico', onde consentire l'integrazione del contraddittorio. Roma, 23 luglio 1999 Avv. Paolo Ricciardi. S-19755 (A pagamento).