Estratto del progetto di fusione(ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile) 1. Societa' partecipanti alla fusione: 1. a) Societa' incorporante: 'Riva Acciaio S.p.a., sede legale in Milano, viale Certosa n. 249, capitale sociale Euro 210.600.000 interamente versato, (gia' L. 405.000.000.000), iscritta presso il registro delle imprese di Milano al n. 149415, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03472050156; 1. b) Societa' incorporanda: 'Selva Trafilerie S.r.l.', sede legale in Milano, viale Certosa n. 249, capitale sociale L. 6.000.000.000 interamente versato, iscritta presso il registro delle imprese di Milano al n. 160139/1999, codice fiscale n. 02017230174, partita I.V.A. n. 12857340157. 2. Rapporto di cambio: i consigli di amministrazione di Riva Acciaio S.p.a. e Selva Trafilerie S.r.l., ritengono che la fusione in oggetto debba avvenire senza la determinazione di alcun rapporto di concambio, ai sensi di quanta disposto dall'art. 2504-quinquies del Codice civile, in virtu' del fatto che la societa' Riva Acciaio S.p.a. controlla direttamente il 100% del capitale della incorporanda Selva Trafilerie S.r.l. 3. Modalita' di assegnazione delle azioni della societa' incorporante: a seguito delle considerazioni formulate sub 2), il capitale sociale dell'incorporante non subira' modifiche per effetto della fusione. La fusione avverra' sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 marzo 1999, all'uopo predisposte. 4. Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate: a seguito delle considerazioni formulate sub 2) e 3), non verra' deliberato alcun aumento del capitale sociale dell'incorporante ne', conseguentemente, verranno emesse nuove azioni da dare in concambio alle societa' partecipanti alla fusione; pertanto, non e' necessario determinare la decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate. 5. Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della societa' incorporante: le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della societa' incorporante, nel rispetto della facolta' concessa dall'art. 2504-bis del Codice civile, a far data dal primo gennaio dell'esercizio in corso al momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del Codice civile e, dalla stessa data, decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti ex art. 2504-bis del Codice civile nei confronti di terzi che potra' anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile. 6. Trattamenti particolari: non e' previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle societa' partecipanti al presente progetto di fusione. 7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori: non e' previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle societa' partecipanti al presente progetto di fusione. Il presente progetto di fusione per la Riva Acciaio S.p.a. e' stato iscritto presso il registro delle imprese di Milano in data 22 luglio 1999. Il presente progetto di fusione per la Selva Trafilerie S.r.l. e' stato iscritto presso il registro delle imprese di Milano in data 22 luglio 1999. Milano, 28 luglio 1999 Riva Acciaio S.p.a. Il presidente: rag. Emilio Riva Selva Trafilerie S.r.l. Il presidente: Claudio Riva S-20079 (A pagamento).