COOPERS & LYBRAND - S.p.a.
PRICE WATERHOUSE - S.p.a.
'

(GU Parte Seconda n.188 del 12-8-1999)

    Estratto delle delibere di scissione delle societa' Coopers &     
Lybrand S.p.a. e Price Waterhouse S.p.a. (ex art. 2502-bis del Codice 
                               civile)                                
                                                                      
      Le assemblee straordinarie delle societa' 'Coopers & Lybrand
 S.p.a.' e 'Price Waterhouse S.p.a.' tenutesi in data 1. luglio
 1999con verbali a rogito notaio Luigi Lanteri di Santa Maria
 Maggiore,n. 3869/1087 di rep e n. 3868/1086 di rep., hanno deliberato
 di approvare il seguente progetto di fusione:
    1. Societa' partecipanti alla scissione:
    1.1) Societa' scindende:
       Coopers & Lybrand S.p.a. con sede in Milano, via Vittor Pisani
 n. 20, capitale sociale L. 4.600.000.000 interamente versato,
 iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 100152, codice
 fiscale e partita I.V.A. n. 00714780152, iscritta nell'albo speciale
 delle societa' di revisione con delibera Consob n. 694,
 successivamente modificata con delibera n. 1136 e da ultimo con
 delibera n. 10821, e nel registro dei revisori contabili decreto
 ministeriale 12 aprile 1995, (di seguito anche C&L);
       Price Waterhouse S.p.a. con sede in Milano, corso Europa n. 2,
 capitale sociale L. 3.500.000.000 interamente versato, iscritta nel
 registro delle imprese di Milano n. 193226, codice fiscale n.
 80068710153 e partita I.V.A. n. 04847170158, iscritta nell'albo
 speciale delle societa' di revisione con delibera Consob n. 829 e
 modificata successivamente con delibera n. 10830 e nel registro dei
 revisori contabili decreto ministeriale 17 luglio 1997 (di seguito
 anche PW).
 
    1.2) Societa' beneficiaria:
       PricewaterhouseCoopers S.p.a., con sede in Milano, via Vittor
 Pisani n. 20, capitale sociale L. 7.220.000.000
 (settemiliardiduecentoventimilioni) interamente versato, societa'
 beneficiaria di nuova costituzione (di seguito anche PwC).
 
      2. Tipo di scissione: la scissione parziale di cui al presente
 progetto si realizzera', ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
 2504-septies e seguenti del Codice civile, mediante il trasferimento
 di parte del patrimonio di:
       Coopers & Lybrand S.p.a. alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. e
 assegnazione di azioni di nuova emissione da parte di quest'ultima ai
 soci della prima;
       Price Waterhouse S.p.a. alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. e
 assegnazione di azioni di nuova emissione da parte di quest'ultima ai
 soci della prima.
 
      3. Rapporto di cambio delle azioni nonche' eventuale conguaglio
 in denaro; modalita' di assegnazione delle azioni della societa'
 beneficiaria che risulta dalla scissione: considerato che il criterio
 di attribuzione delle azioni e' quello proporzionale alla quota di
 possesso di azioni gia' possedute dagli azionisti di Coopers &
 Lybrand S.p.a. e Price Waterhouse S.p.a. e considerato altresi' che
 gli azionisti di Coopers & Lybrand S.p.a. e Price Waterhouse S.p.a.
 sono gli stessi e nelle stesse proporzioni di partecipazione al
 capitale, non e' stata richiesta una relazione di esperti per la
 determinazione del rapporto di cambio.
      La scissione parziale comportera', a fronte del patrimonio netto
 contabile trasferito dalla Coopers & Lybrand S.p.a. pari a L.
 3.720.000.000 (tremiliardisettecentoventimilioni) quale sbilancio
 risultante dal trasferimento degli elementi patrimoniali, un
 conferimento di capitale sociale alla societa' beneficiaria di
 nominale L. 3.720.000.000 (tremiliardisettecentoventimilioni)
 mediante emissione di n. 3.720.000 (tremilionisettecentoventimila)
 azioni di categoria A da nominali L. 1.000 (mille) ciascuna da
 assegnare, e con godimento dal primo giorno dell'esercizio in cui ha
 effetto la scissione parziale, ai possessori delle azioni Coopers &
 Lybrand S.p.a. in misura proporzionale alla quota di partecipazione
 dagli stessi ivi detenuta, nel rapporto di 186 (centoottantasei)
 azioni PricewaterhouseCoopers S.p.a. per ogni 23 (ventitre) azioni
 Coopers & Lybrand S.p.a. detenute. Non e' previsto alcun conguaglio
 in denaro.
      La scissione parziale comportera', a fronte del patrimonio netto
 contabile trasferito dalla Price Waterhouse S.p.a. pari a L.
 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni) quale sbilancio
 risultante dal trasferimento degli elementi patrimoniali, un
 conferimento di capitale sociale alla societa' beneficiaria di
 nominale L. 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni) mediante
 emissione di n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni di
 categoria A da nominali L. 1.000 (mille) ciascuna da assegnare, e con
 godimento dal primo giorno dell'esercizio in cui ha effetto la
 scissione parziale, ai possessori delle azioni PriceWaterhouse S.p.a.
 in misura proporzionale alla quota di partecipazione dagli stessi ivi
 detenuta, indipendentemente dalla categoria delle azioni possedute,
 nel rapporto di dieci azioni Pricewaterhouse Coopers S.p.a. per ogni
 azione Price Waterhouse S.p.a. detenuta. Non e' previsto alcun
 conguaglio in denaro.
      Non e' previsto alcun conguaglio in denaro tra i possessori di
 azioni Coopers & Lybrand S.p.a. e i possessori di azioni Price
 Waterhouse S.p.a.
      A fronte delle azioni emesse non saranno distribuiti titoli
 rappresentativi delle stesse, ai sensi dell'art. 5 regio decreto 29
 marzo 1942, n. 239. La qualita' di azionisti risultera' pertanto
 dalla sola iscrizione al libro soci.
      4. Data di decorrenza degli effetti fiscali della scissione e
 dell'imputazione in bilancio della societa' beneficiaria: gli effetti
 fiscali della scissione parziale e quelli di cui al n. 6 dell'art.
 2501-bis del Codice civile (imputazione delle operazioni della
 societa' scissa al bilancio della societa' beneficiaria) decorreranno
 dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della scissione
 parziale.
      5. Decorrenza degli effetti giuridici della scissione parziale:
 gli effetti giuridici nei confronti dei terzi della scissione
 parziale decorreranno dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art.
 2504-decies del Codice civile.
      6. Trattamento riservato ai soci ed agli amministratori che sono
 soci: sono previsti i seguenti obblighi e i seguenti vantaggi
 particolari a favore dei soci e degli amministratori che sono soci
 delle societa' partecipanti alla scissione parziale:
      6.1) Ritiro obbligatorio: previsioni specifiche per i soci di
 cui all'allegato '3A': anche in deroga al termine di cui all'art. 10
 lettera a) dello statuto sociale della PwC, secondo le modalita' di
 cui all'art. 10 dello statuto sociale della PwC tutti i soci di cui
 all'allegato '3A' dovranno cessare dalla posizione di socio entro e
 non oltre le scadenze indicate nella seguente tabella:
    	Eta' al 30 giugno 1998	Eta' di ritiro obbligatorio:
    	(da intendersi anni compiuti	1. luglio successivo
    	anagraficamente)	al compimento del
    	51 anni	6l. anno
    	da 52 a 54 anni	62. anno
    	da 55 a 57 anni	63. anno
    	da 58 a 60 anni	64. anno
      6.2) Previsioni specifiche per i soci di cui all'allegato '3B':
 si premette che gli importi indicati nelle colonne (a) e (c)
 dell'allegato '3B', saranno aumentati annualmente del tasso di
 inflazione (indice del costo della vita) al l. luglio di ogni anno
 successivo al 1998.
      I soci di cui all'allegato '3B', che lascino la societa' dopo
 aver compiuto i 55 anni, avranno diritto a percepire il 1. luglio
 successivo al compimento del 60. anno di eta' le somme indicate nella
 colonna (a) dell'allegato stesso al netto delle somme indicate nella
 colonna (b) che i soci di cui all'allegato 3B dichiarano di aver gia'
 percepito ed al netto dei risultati ottenuti dalla gestione di tali
 fondi che saranno investiti a insindacabile giudizio di un comitato
 che sara' eletto dai soci dell'allegato 3B; e' tuttavia facolta'
 della PwC di trasformare tali somme in un vitalizio annuo
 (reversibile al coniuge nella misura del 60%) nella misura indicata
 nella colonna (c) ed in tal caso i soci rinunceranno alle somme di
 cui alla colonna (b) e relativi risultati della gestione.
      I soci di cui all'allegato 3B avranno diritto ad un numero di
 giorni retribuiti senza dover prestare la propria collaborazione
 professionale alla societa', come indicato nella colonna (d) di cui
 all'allegato 3B, a condizione che tale beneficio sia usufruito nel
 periodo immediatamente precedente il 1. luglio successivo al
 compimento del 60. anno di eta'; non e' consentito che tale beneficio
 sia liquidato monetariamente.
      6.3) Indennita' di pre-pensionamento e altre previsioni per i
 soci di cui all'allegato '3A': tutti i soci di cui all'allegato '3A'
 percepiranno, a far tempo dalla data del loro ritiro obbligatorio di
 cui al Regolamento che verra' approvato ai sensi di statuto e
 all'art. 8.1) e sino al 30 giugno immediatamente successivo il
 compimento del 65. anno di eta', delle somme annuali di seguito
 definite 'Indennita' di prepensionamento', a condizione che:
       i) alla data del ritiro obbligatorio il socio sia tale e sia in
 vita e contestualmente cessi di esser socio;
       ii) non intervenga il decesso del socio dalla data del ritiro
 obbligatorio e sino al compimento del 65. anno di eta'.
 
      L'indennita' di pre-pensionamento da corrispondersi ad ogni
 socio di cui all'allegato '3A' sara' l'ammontare di cui all'allegato
 3C, salvo un maggior ammontare determinato dal Comitato Esecutivo di
 PwC, e sara' indicizzata annualmente sulla base del tasso di
 inflazione (indice ISTAT del costo della vita) al 1. luglio di ogni
 anno successivo al 1998.
      Le annualita' dell'indennita' di pre-pensionamento per ogni
 socio di cui all'allegato '3A' verranno trattenute dalla PwC dal
 compenso spettante ai soci di cui all'allegato '3A' fino al termine
 del periodo determinato dal comitato esecutivo della PwC che non
 potra' durare oltre il 30 giugno 2001 e successivamente sara'
 sostenuto dalla PwC.
      In ogni caso, qualora il comitato esecutivo della PwC
 determinasse per i soci di cui all'allegato '3A' un'indennita' di
 prepensionamento superiore agli ammontari previsti nel secondo
 paragrafo del presente articolo, la differenza verra' trattenuta
 dalla PwC dal compenso dei soci di cui all'allegato '3A'. Tale
 previsione non verra' applicata nel caso in cui l'adeguamento sia
 finalizzato a mantenere nel suo complesso, contenuti patrimoniali
 omogenei alle previsioni specifiche di cui al punto 8.2) per i soci
 di cui all'allegato '3B'.
      Inoltre, prescindendo da ogni altra successiva statuizione, in
 nessun caso ciascun socio di cui all'allegato '3A' avra' diritto di
 percepire l'indennita' di pre-pensionamento:
       (a) durante qualsiasi anno nel corso del quale tale socio
 percepisca l'indennita' per ritiro anticipato quale prevista nel
 successivo art. 8.4);
       (b) per un periodo complessivamente superiore a cinque anni,
 includendo ogni anno in cui tale socio abbia effettivamente percepito
 (se attribuibile) l'indennita' per ritiro anticipato quale prevista
 nel successivo articolo 8.4);
       (c) per qualsivoglia periodo dopo il 30 giugno immediatamente
 successivo il compimento del 65. anno di eta';
       (d) in caso di accertata e sostanziale violazione delle norme
 di cui agli artt. 7) e 10) dello Statuto e delle statuizioni
 contenute sia nel regolamento da approvarsi ai sensi di statuto sia
 nel successivo articolo 8.9) in merito alle dimissioni obbligatorie
 dalla posizione di dirigente, qualora ricoperta.
 
      L'indennita' di pre-pensionamento verra' erogata in quattro rate
 trimestrali differite.
      6.4) Ritiro anticipato: previsioni specifiche per determinati
 soci di cui all'allegato '3A': tutti i soci di cui all'allegato '3A'
 avranno diritto al ritiro anticipato ed a percepire la conseguente
 indennita', di cui all'art. 8.7) successivo nonche' al regolamento da
 approvarsi ai sensi di statuto, anche dopo aver compiuto i 59 anni
 secondo quanto di seguito previsto dalla seguente tabella:
    	Eta' al 30 giugno 1998	Data da cui e' possibile
    	(da intendersi anni	beneficiare del ritiro anticipato:
    	compiuti anagraficamente)	1. luglio successivo al
    		compimento del
    	sino a 50 anni	55. anno
    	da 50 anni a 51 anni	56. anno
    	da 52 anni a 54 anni	57. anno
    	da 55 anni a 57 anni	58. anno
    	da 58 anni a 60 anni	59. anno
    	oltre i 60 anni	60. anno
      La comunicazione della volonta' di avvalersi della previsione
 del presente articolo dovra' essere comunicata al comitato esecutivo
 della PwC con un preavviso di 12 mesi, salvo per i soci che abbiano
 gia' compiuto i 60 anni al momento dell'invio della comunicazione per
 i quali il preavviso sara' di soli 90 giorni.
      Inoltre, si applicheranno le seguenti regole speciali a tutti i
 soci di cui all'allegato '3A' che abbiano raggiunto o superato l'eta'
 di 60 anni alla data del 1. luglio di ogni anno e non si siano ancora
 ne' ritirati, secondo quanto previsto per il ritiro obbligatorio nel
 regolamento, da approvarsi a sensi di statuto, ne' abbiano optato per
 il ritiro anticipato:
       i) sino al termine del periodo determinato dal comitato
 esecutivo della PwC, che non potra' durare oltre il 30 giugno 2001,
 il comitato esecutivo della PwC avra' la facolta', con la preventiva
 approvazione di almeno 2/3 (arrotondato, sulla base di un voto per
 testa) di tutti i soci di cui all'allegato '3A' divenuti soci PwC, di
 obbligare ciascun socio di cui all'allegato '3A' al ritiro
 anticipato, con effetto da qualsiasi 30 giugno successivo il
 compimento del 60. anno di eta' dello stesso socio dando
 comunicazione con un preavviso di almeno 90 giorni.
       ii) Al termine del periodo di cui sopra, il comitato esecutivo
 della PwC avra' la facolta' di obbligare ciascun socio di cui
 all'allegato '3A' al ritiro anticipato con effetto da qualsiasi 30
 giugno successivo il compimento del 60. anno di eta' dello stesso
 socio di cui all'allegato '3A' dando comunicazione al socio con un
 preavviso di almeno 90 giorni; viene inoltre stabilito che le
 speciali indennita' annuali da corrispondersi in tal caso a detto
 socio di cui all'allegato '3A' non saranno meno favorevoli di quelle
 fissate ai successivi articoli 8.5 e 8.7).
 
      6.5) Indennita' per ritiro anticipato: a partire dalla data di
 efficacia dell'atto di scissione e sino al termine del periodo
 determinato dal comitato esecutivo della PwC, che non potra' durare
 oltre il 30 giugno 2001, l'ammontare dell'indennita' per ritiro
 anticipato per i soci di cui all'allegato '3A' ed all'allegato '3B'
 sara' determinato dal comitato esecutivo della PwC, in un ambito
 compreso tra gli importi di cui all'allegato 3D, salvo diverso
 maggior ammontare determinato dal comitato esecutivo della PwC.
      Le annualita' relative all'indennita' per ritiro anticipato per
 i soci di cui all'allegato '3B' durante il periodo, determinato dal
 comitato esecutivo della PwC, che non potra' durare oltre il 30
 giugno 2001 verranno anticipate dalla PwC, che tratterra' questi
 ammontari ai soci di cui all'allegato '3B'.
      Le annualita' relative all'indennita' per ritiro anticipato per
 i soci di cui all'allegato '3A' durante il periodo determinato dal
 comitato esecutivo della PwC, che non potra' durare oltre il 30
 giugno 2001 verranno anticipate dalla PwC che addebitera' questi
 ammontari ai soci di cui all'allegato '3A'.
      6.6) Indennita' per ritiro anticipato: previsioni speciali per i
 soci di cui all'allegato '3B': successivamente al termine del periodo
 determinato dal comitato esecutivo della PwC, che non potra' durare
 oltre il 30 giugno 2001, l'ammontare annuale dell'indennita' per
 ritiro anticipato da corrispondersi ai soci di cui all'allegato '3B'
 sara' determinato dal comitato esecutivo della PwC, restando
 stabilito che il limite minimo e massimo di tale ammontare
 continueranno ad essere compresi tra l'ammontare del compenso annuo
 minimo dei nuovi soci entrati nella stessa PwC dal l. luglio dello
 stesso anno ed un massimo pari al 137,5% di tale compenso.
      In nessun caso un socio avra' diritto di percepire l'indennita'
 per ritiro anticipato:
     a) per un periodo complessivamente superiore a 5 anni;
       b) per qualsivoglia periodo successivo al 30 giugno
 immediatamente posteriore al compimento del suo 60. anno di eta';
       c) in caso di accertata e sostanziale violazione delle norme
 statutarie.
 
      Dopo la fine del periodo, determinato dal comitato esecutivo
 della PwC, che non potra' durare oltre il 30 giugno 2001, le
 annualita' relative all'indennita' per ritiro anticipato saranno
 sostenute dalla PwC.
      6.7) Indennita' per ritiro anticipato: previsioni speciali per i
 soci di cui all'allegato '3A': successivamente al termine del
 periodo, determinato dal comitato esecutivo della PwC, che non potra'
 durare oltre il 30 giugno 2001, l'ammontare annuale dell'indennita'
 per ritiro anticipato da corrispondersi ai soci di cui all'allegato
 '3A' sara' determinato dal comitato esecutivo della PwC, restando
 stabilito che i limiti minimo e massimo di tale ammontare
 continueranno ad essere compresi tra l'ammontare del compenso annuo
 minimo dei nuovi soci entrati nella stessa PwC dal l. luglio dello
 stesso anno ed un massimo pari al 137,5% di tale compenso.
      In nessun caso un socio avra' diritto di percepire l'indennita'
 per ritiro anticipato:
       a) in un qualsiasi anno in cui un socio di cui all'allegato
 '3A' percepisca l'indennita' per pre-pensionamento, quale prevista
 nel presente progetto di scissione;
     b) per un periodo complessivamente superiore a 5 anni;
       c) per qualsivoglia periodo successivo al 30 giugno
 immediatamente posteriore al compimento del suo 60. anno di eta',
 tranne che nei casi espressamente previsti per determinati soci di
 cui all'allegato '3A' nel presente progetto di scissione;
       d) in caso di accertata e sostanziale violazione delle norme
 statutarie, e/o delle previsioni, di cui al successivo articolo 8.9),
 relative alle dimissioni obbligatorie dalla posizione di dirigente.
 
      Dopo la fine del periodo, determinato dal comitato esecutivo
 della PwC, che non potra' durare oltre il 30 giugno 2001, le
 annualita' relative all'indennita' per ritiro anticipato saranno
 sostenute dalla PwC.
      6.8) Compensi dei soci PwC nella societa': schema transitorio:
 sino al termine del periodo determinato dal comitato esecutivo della
 PwC, che non potra' durare oltre il 30 giugno 2001, il compenso dei
 soci di cui all'allegato '3A' sara' determinato dal comitato
 esecutivo della PwC con l'astensione obbligatoria di quei suoi membri
 che non siano soci di cui all'allegato '3A', mentre il compenso dei
 soci di cui all'allegato '3B' sara' determinato dal comitato
 esecutivo della PwC con l'astensione obbligatoria di quei suoi membri
 che non siano soci di cui all'allegato '3B'.
      6.9) Posizione dei soci di cui agli allegati '3A' nella PWC:
 ciascun socio di cui all'allegato '3A', che al 31 dicembre 1998 era
 dirigente nella C&L, avra' diritto di optare per la posizione di
 amministratore della PwC, ovvero per la posizione di dirigente della
 stessa societa'. L'opzione dovra' essere esercitata dando
 comunicazione scritta al comitato esecutivo della PwC, comunicazione
 che deve essere ricevuta non oltre la data di efficacia dell'atto di
 scissione ovvero, se successivo, entro il 31 ottobre 1999.
      Ciascun socio PwC che abbia mantenuto la posizione di dirigente
 dovra', al momento della cessazione dalla qualita' di socio,
 dimettersi da tale posizione. In caso di mancate dimissioni, il socio
 perdera' automaticamente ogni diritto all'eventuale 'indennita' di
 pre-pensionamento' (quale prevista nel progetto di scissione) nonche'
 all'eventuale 'indennita' per ritiro anticipato', salva
 l'esperibilita' di azioni legali nei suoi confronti da parte della
 societa'.
      6.10) Durata: nessuna delle previsioni di cui al presente
 articolo 8) potra' essere cassata o modificata in qualsiasi modo che
 possa andare a detrimento di qualsiasi beneficiario dei diritti di
 cui al presente articolo 8), salvo che con il consenso di tutti i
 beneficiari interessati.
      6.11) Esclusione dei soci: fino al 30 giugno 2001 incluso,
 l'esclusione di qualsiasi socio di cui all'allegato '3A' ovvero di
 cui all'allegato '3B' potra' avvenire esclusivamente con
 l'applicazione di tutte le specifiche previsioni dell'art. 10 dello
 statuto sociale, nonche' con la preventiva approvazione di almeno due
 terzi rispettivamente dei soci di cui all'allegato '3A' o '3B', che
 siano soci PwC al momento del voto.
    7. Si omettono gli allegati.
      8. Le delibere di scissione delle societa' 'Coopers & Lybrand
 S.p.a.' e 'Price Waterhouse S.p.a.' sono state iscritte presso il
 registro delle imprese di Milano in data 6 agosto 1999.
 
                                Il notaio incaricato: Federico Guasti.
S-20721 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.