TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
'

(GU Parte Seconda n.188 del 12-8-1999)

      Vista l'ordinanza del T.A.R. Sardegna 78/1999, di autorizzazione
 per la ricorrente alla notificazione del ricorso n. 845/1999 per
 pubblici proclami del seguente tenore: 'Ritenuto di dover ordinare
 anche ai fini decisionali sulla domanda incidentale di sospensiva
 alla societa' ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei
 confronti di tutti i destinatari del provvedimento; ritenuto che
 stante l'intervenuta notifica nei confronti di alcuni
 controinteressati puo' essere autorizzata la integrazione del
 contraddittorio con pubblici proclami con la pubblicazione della
 Gazzetta Ufficiale da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione
 in via amministrativa della presente ordinanza mentre la prova
 dell'avvenuta notifica dovra' essere depositata nei 30 giorni
 successivi; ordina alla parte ricorrente di provvedere alla
 integrazione del contraddittorio secondo le modalita' di cui in
 motivazione. Rinvia alla Camera di Consiglio del 17 novembre 1999 le
 definitive determinazioni in ordine alla domanda incidentale di
 sospensiva del provvedimento impugnato. Cagliari 27 luglio 1999', si
 procede alla notifica per pubblici proclami (ex artt. 14, 15 e 16 del
 regio decreto 17 agosto 1907 n. 642) del contenuto in sunto e delle
 conclusioni del ricorso n. 845/1999, oltre al contenuto in sunto e
 delle conclusioni del ricorso integrativo e dei motivi aggiunti,
 proposti nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni
 dalla conoscenza dell'atto impugnato e secondo quanto al riguardo
 riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, avanti all'ecc.mo
 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.
      Ricorso. della societa' M.G. S.r.l., con sede in Alghero
 localita' Capocaccia, in persona dell'amministratore unico e legale
 rappresentante sig. Gianni Marocchi, elettivamente domiciliato in
 Cagliari, alla via Puccini n. 70, presso lo studio dell'avv. Valeria
 Lai che la rappresenta e difende, con poteri disgiunti, unitamente
 all'avv. Giuseppe Lavitola contro il comune di Alghero, in persona
 del sindaco p.t. e nei confronti dei sigg.ri Giorgio Ricciardi
 Tenore, Carla De Angelis e dell'Enel S.p.a.; per l'annullamento,
 previa sospensione dell'esecutivita', dell'ordinanza del sindaco del
 comune di Alghero n. 52 del 9 giugno 1999, di parziale revoca
 dell'ordinanza sindacale n. 202/1997 in materia di disciplina
 edilizia, nonche' di ogni atto in qualsiasi modo connesso al
 precedente.
      Fatto: La societa' ricorrente gestisce il complesso alberghiero
 sito in Alghero, localita' Capocaccia, denominato 'Hotel Capocaccia'.
 Detto complesso immobiliare e' caratterizzato dalla proprieta', in
 capo alla predetta azienda alberghiera, di tutti i servizi comuni, e
 dalla proprieta' delle unita' (stanze d'albergo) in capo a terzi i
 quali, ove rispettosi della destinazione alberghiera, avrebbero
 l'obbligo di mettere a disposizione del gestore i propri beni che,
 unitamente alle stanze gia' di proprieta' di quest'ultimo, debbono
 esser offerti a terzi per mezzo di contratti d'albergo. Tale
 situazione e' il frutto delle iniziative dell'originario proprietario
 del complesso, societa' 'Compagnia Internazionale della Parabola
 d'Oro', che realizzo' un primo corpo di fabbrica destinato ad
 albergo, poi nel 1969 il c.d. centro congressi, ristrutturato nel
 1989, di gran lunga dopo la cessione della proprieta' da parte della
 predetta societa', al fine espresso di destinarlo ad albergo. Nel
 1973, l'originaria proprietaria chiese ed ottenne la licenza edilizia
 per l'esecuzione di alcune opere interne e, poi, il certificato di
 abitabilita' n. 39 del 24 magio 1974, ove viene espressamente
 qualificata la destinazione dei vani come camere per clienti con
 bagno, e per la prima volta utilizzata la denominazione Eurotel,
 corrispondente alla 'formula' di gestione innanzi indicata, vale a
 dire: destinazione alberghiera, gestione affidata all'impresa
 alberghiera e proprieta' delle stanze in capo a terzi, ai quali era
 garantito il godimento indiretto del bene tramite il compenso ad essi
 riconosciuto dal gestore, nonche' l'uso diretto del bene medesimo,
 secondo un criterio 'turnario' e per periodi circoscritti.
 Significativo, in proposito, e' l'atto del gestore dell'epoca che in
 data 1. aprile 1974, anteriormente quindi al rilascio del certificato
 d'abitabilita' di cui si e' detto, segnalo' al comune di Alghero la
 propria qualita' di catena internazionale di alberghi. Venendo a
 trattare degli eventi piu' direttamente collegati al provvedimento
 impugnato, va detto che la predetta destinazione alberghiera e' stata
 rispettata da numerosi proprietari di unita' immobiliari, mentre
 altri hanno, progressivamente nel tempo, cominciato a violarla,
 pretendendo di utilizzare delle stanze d'albergo a mo' di residenze
 private. Edotta di cio', l'amministrazione comunale ha correttamente
 avviato un'indagine istruttoria conclusasi con una dettagliata
 relazione tecnico-amministrativa dell'Assessorato allo Sviluppo
 Economico (prot. 607/1993), che accertando l'illiceita' dell'uso
 residenziale di numerose unita' ha assunto i seguenti provvedimenti
 di disciplina edilizia:
       a) provv. a firma del sindaco n. 670/1996, contenente
 diffidaall'utilizzo dei locali in modo difforme da quello
 turistico-alberghiero autorizzato dai titoli edilizi rilasciati dal
 comune;
       b) ordinanza sindacale prot. 17710/1996 per il rispetto della
 normativa turistico-alberghiera;
       c) provvedimento a firma del sindaco n. 944/1996, confermativo
 della precedente decisione;
       d) ordinanza sindacale n. 202/1997, di ripristino della
 legittima destinazione d'uso turistico-alberghiera e d'interruzione
 delle somministrazioni di servizi da parte degli enti erogatori. In
 via preliminare occorre evidenziare che la legittimita' di tutti gli
 indicati provvedimenti e' stata vagliata da codesto ecc.mo Tribunale
 che ha emesso, al riguardo, quattro sentenze di reiezione dei ricorsi
 proposti da coloro i quali utilizzavano a scopi residenziali le
 proprie unita' (cfr. sentt. nn. 899 e 900 del 1997; nonche' nn. 570 e
 572 del 1998) oltre alle ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. V, di
 reiezione delle istanze di sospensione rivolte avverso le sentenze
 nn. 899 e 900 del 1997 (cfr. ordinanze della nn. 1665 e 1692 del
 1997). Nonostante cio', l'amministrazione comunale, ha assunto una
 delibera di giunta (n. 1025/98), anch'essa impugnata dalla soc. M.G.
 con presentazione di denuncia in sede penale e contabile, con cui e'
 stato affidato ad un libero professionista l'incarico di relazionare
 sugli aspetti urbanistico-edilizi del complesso Capocaccia. Inoltre
 ed in connessione con un giudizio pendente avanti all'A.g.o.,
 promosso da alcuni proprietari di unita' immobiliari al fine di
 ottenere l'ordine di erogazione dell'energia elettrica da parte del
 gestore del servizio, il sindaco di Alghero ha dapprima segnalato, in
 prossimita' dell'udienza civile, che la questione era all'esame
 dell'ufficio comunale, poi ha assunto l'ordinanza sindacale impugnata
 col presente ricorso avente ad oggetto la parziale revoca della
 precedente ordinanza sindacale n. 202/1997 nella parte in cui essa
 disponeva agli enti erogatori di pubblici servizi il divieto di
 somministrazione delle forniture alle unita' immobiliari che non
 avessero le prescritte finalita' ricettive alberghiere e che non
 fossero in regola con le prescritte autorizzazioni amministrative.
 Avverso tale incredibile provvedimento, la societa' ricorrente, quale
 soggetto controinteressato nei giudizi conclusi con le menzionate
 sentenze del T.A.R. per la Sardegna e quale gestore dell'attivita'
 alberghiera che non puo' tollerare siffatte promiscuita' di usi
 propone ricorso per i motivi di seguito esposti.
 
      Diritto. 1. Eccesso di potere per assoluto difetto dei
 presupposti, per illogicita' manifesta e per carenze della
 motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della legge
 1034/1971. Stante l'esecutivita' di una sentenza, resa inter partes
 dal Tribunale amministrativo in sede di giudizio di legittimita', che
 ha ritenuto, legittimo l'atto poi annullato in sede di esercizio dei
 poteri di autotutela, si contesta in via principale l'assoluto
 difetto dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di
 autotutela, sotto forma di annullamento d'ufficio per motivi
 d'illegittimita' del provvedimento originariamente assunto in capo
 all'amministrazione risultata vittoriosa in sede, giurisdizionale;
       1.1. in mero subordine, ove si ritenga teoricamente sussistente
 un siffatto concorrente potere di annullamento, appare innegabile che
 il comune avrebbe dovuto dar conto dell'interesse pubblico che, in un
 certo senso, lo portava a sostituirsi al Giudice amministrativo,
 evidenziando poi quali motivi potessero giustificare il proprio
 differente 'indirizzo' rispetto alle risultanze processuali.
 
      2. Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e per
 travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 45
 legge 47/1985. Contraddittorieta' manifesta. L'ordinanza parzialmente
 revocata (n. 202/1997) contiene, oltre all'ordine d'interruzione
 delle forniture in questione, anche quello di ripristino dello stato
 dell'immobile, con l'utilizzo turistico-alberghiero, trattandosi, in
 buona sostanza, di un'ordinanza emessa ex art. 7 della legge 47/1985
 per opere, interventi o, modifiche realizzati in assenza di
 concessione. Premesso cio', l'argomentazione addotta
 dall'amministrazione a sostegno della revoca, vale a dire l'assenza
 di un intervento strutturale comportante aumento di cubatura, quale
 (pretesamente) unico presupposto per l'interruzione delle forniture,
 e' in contrasto con l'art. 45 della legge n. 47 del 1985 ed in
 contraddizione con la stessa ordinanza 202/1997. La norma appena
 citata, infatti, non contiene alcun riferimento all'aumento di
 volumetria o all'opera strutturale, bensi' all'assenza del titolo ed
 al conseguente tipo di sanzione che il comune va ad applicare (nella
 specie ex art. 7 legge 47/1985).
      3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge
 47/1985 e dell'art. 31, della legge 1150/1942. Nel provvedimento
 impugnato e' riportata una presa d'atto, relativa alla mancanza di un
 vincolo assoluto, al momento della realizzazione del complesso, di
 destinazione alberghiera, come evidenziato in una relazione del
 dirigente del settore urbanistica. La circostanza che, al momento di
 realizzazione del complesso (fine anni 60), fosse ammessa, anche una
 (parziale) cubatura con destinazione residenziale, non ha alcuna
 rilevanza giuridica, in quanto la destinazione alberghiera e' l'unica
 ad esser stata autorizzata con i titoli edilizi rilasciati dal comune
 di Alghero nel corso degli anni.
      4. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51
 della legge 142/1990. In base alla norma indicata in rubrica, la
 competenza ad assumere provvedimenti quale quello impugnato e'
 attribuita ai funzionari e non al sindaco.
      5. Sviamento. Il provvedimento impugnato sopraggiunge nel pieno
 di una controversia pendente tra alcuni proprietari di unita'
 immobiliari utilizzate quali residenze e l'ENEL, avente ad oggetto il
 'riallaccio' delle utenze. Il comportamento del sindaco, che, come
 detto in narrativa, ha predisposto una nota ad hoc, in vista
 dell'udienza di discussione della causa, con cui segnalava
 l'imminente definizione della questione, e' chiaro sintomo dello
 sviamento del potere esercitato, in quanto, quest'ultima tiene in
 considerazione i soli interessi dei proprietari (udienza civile
 c/l'ENEL ed inizio della stagione estiva) all'uso dei beni tendendo a
 consentire, ed in tempi brevi, l'uso delle unita' agli stessi. Non e'
 stato accertata, come invece era doveroso trattandosi di
 provvedimento di II grado, la reale sussistenza del pubblico
 interesse all'adozione dell'atto.
      6. Illegittimita' in via derivata e riflessa dalla
 illegittimita' della delibera G.M. del comune di Alghero n.
 1025/1998. Si e' detto in narrativa dell'incarico conferito ad un
 architetto, giusta delibera G.M. 1025/1998, di relazionare sulla
 problematica (giuridica) del complesso Capocaccia.
 Dall'illegittimita' di detto conferimento discende, in via derivata e
 riflessa, l'illegittimita' della revoca qui impugnata per le ragioni
 di seguito, esposte:
       dalla delibera impugnata non e' dato comprendere quali ragioni
 abbiano indotto l'amministrazione a conferire un simile incarico,
 anziche' portare ad esecuzione i provvedimenti giudicati legittimi
 dal T.A.R., nonche' ed in violazione degli artt. 32 e 51 della legge
 1 142/1990, la giunta abbia affidato all'esterno simili indagini,
 anziche' avvalersi delle proprie strutture interne;
       l'incarico conferito, e' del tutto generico in quanto non viene
 neppure precisato di quali concrete questioni debba occuparsi il
 professionista incaricato dalla giunta comunale;
       le cc.dd. problematiche del complesso Capocaccia sono di natura
 prettamente legale ed e' quindi illogico, oltreche' in violazione
 delle 'riserve' professionali degli avvocati, affidare un incarico a
 professionista che non svolga la professione forense.
 
      Istanza di sospensione dell'esecutivita'. Quanto al 'fumus boni
 iuris', esso e comprovato dai motivi di ricorso ai quali si rinvia. -
 Quanto al, danno, esso e' grave ed irreparabile in quanto il
 provvedimento impugnato vanifica, di fatto, tutta l'attivita' sin qui
 svolta dal comune per sanzionare l'illecito utilizzo delle unita'
 adibite a residenza. Esso, infatti, crea una situazione realmente
 paradossale: le unita' non possono, sulla carta, esser utilizzate
 quali residenze stante l'inibizione disposta in tal senso dal comune;
 con la revoca qui contestata, pero', si fornisce lo strumento per
 proseguire nell'illecito utilizzo, garantendo ai proprietari i
 servizi necessari per l'uso. L'accoglimento dell'istanza cautelare
 avanzata, pertanto, appare indispensabile per scongiurare rischi di
 pregiudizio derivanti dalla violazione della normativa di pubblica
 sicurezza dei soggetti che alloggeranno in albergo e per ricondurre
 la vicenda entro gli usuali binari della legalita', in considerazione
 anche delle quattro sentenze esecutive emesse da codesto Tribunale.
 Per tali ragioni, impregiudicato ogni diritto anche di natura
 risarcitoria ex decreto legislativon. 80/1998 e con espressa riserva
 di motivi aggiunti, si chiede l'annullamento del provvedimento
 impugnato. Con ogni ulteriore statuizione, anche in ordine alle spese
 di lite.
    Roma-Cagliari, 24 giugno 1999.
    Avv. Giuseppe Lavitola, avv. Valeria Lai.
      Motivi integrativi di ricorso. 7. Eccesso di potere per errore e
 falsita' di presupposti. In ogni caso erronea applicazione dell'art.
 45 legge 47/1985 e violazione degli artt. 4, 1. comma, 7 e 8 legge
 47/1985 e 10 legge 10/1977 e legge regionale n. 23/1985. artt. 11 e
 12. Fermo quanto gia' formante, oggetto di censura nei motivi II e
 III del ricorso introduttivo del 24 giugno 1999, si intende qui col
 presente mezzo di gravame denunciare un altro profilo, prevalente e
 determinante, di illegittimita' dell'impugnato provvedimento. Il
 sindaco nell'impugnato provvedimento, facendo richiamo alla relazione
 del dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia Privata di cui alla
 nota, 8984/R del 22 aprile 1999, fa indiretto riferimento all'art. 45
 legge 47/1985, ritenendo, che nel caso in esame i presupposti
 urbanistico-edilizi accertati non integrerebbero 'la fattispecie
 normativa (legge 47/1985) da cui deriva la sanzione in ordine alle
 pubbliche forniture'.
       a) Senonche' tale presupposto e' totalmente falso ed erroneo.
 Ed invero l'ordinanza sindacale n. 202/1997 non contiene alcun
 richiamo all'art. 45 legge 47/1985. L'intervento del sindaco, che, ha
 ordinato agli Enti erogatori il divieto di somministrazione della
 loro fornitura alle unita' immobiliari con destinazione d'uso abusiva
 di cui, all'ordinanza n. 202/1997, si inquadra dunque nel suo
 generale potere di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
 contemplato nell'art. 4, 1. comma legge 47/1985 e nell'altrettanto
 generale potere repressivo previsto e disciplinato, per quanto qui
 rileva, negli artt. 7 e 8 legge 47/1985 che assoggettano alla
 sanzione della demolizione o del ripristino, in presenza in
 particolare di variazioni essenziali, qual'e' appunto il mutamento di
 destinazione d'uso di cui all'art. 8, 1. comma lett. a) da
 destinazione turistico-ricettiva a destinazione residenziale.
 Intervento quello in esame preordinato al fine di attuare
 effettivamente la sanzione impedendo, in concreto, l'utilizzo del
 bene in modo abusivo, cosi' come prescritto, del resto, dall'art. 12
 della legge regione Sardegna n. 23/1985 secondo cui l'amministrazione
 comunale e' dotata di poteri d'esecuzione d'ufficio in merito alle
 violazioni relative ai cambi d'uso;
       b) nella denegata ipotesi che l'ordinanza sindacale n. 202/1997
 potesse ritenersi non fondata sulla normativa soprarichiamata,
 l'impugnata ordinanza n. 52/1999 sarebbe ugualmente illegittima, per
 violazione autonoma e diretta di detta normativa. Dopo la
 proposizione del ricorso, in sede di accesso ai documenti ex legge
 241/1990, la ricorrente ha preso visione di una relazione tecnica
 datata 9 giugno 1999 (gia' depositata in atti), che consente la
 formulazione dei seguenti motivi aggiunti. 8. Eccesso di potere per
 assoluto difetto di presupposti nonche' per errore e falsita' di
 presupposti, per contraddittorieta' manifesta e per sviamento.
 Successivamente alla redazione del ricorso 24 giugno 1999 ed alla
 relativa sua notifica del 28 giugno 1999 e prima della costituzione
 in giudizio, la soc. ricorrente e' venuta a conoscenza di una seconda
 relazione, del dirigente del settore urbanistico ing. Loi, acquisita
 mediante istanza ai sensi della legge 241/1990. Ebbene, questa
 seconda relazione e' di contenuto nettamente diverso e contrario
 rispetto alla prima. Ed invero la prima relazione provvisoria,
 rilevando sotto l'aspetto urbanistico che il P.d.F. del 1964
 consentiva nella zona la realizzazione indifferentemente, di
 alberghi, ville, residenze e cottages (art. 96) e che il successivo
 P.R.G., nelle varie stesure, confermava, pur con diverse normative di
 attuazione, le destinazioni d'uso ad insediamenti turistici
 residenziali ed attrezzature, ricettive (zona F - sottozona F1),
 riteneva, in attesa di una completa disamina della complessa
 vertenza, doversi comunque garantire ai proprietari del complesso
 condominiale Capo Caccia l'utilizzo degli immobili con l'erogazione
 del servizio dell'energia elettrica. Viceversa, la seconda relazione
 in data 9 giugno 1999, dell'ing. Loi, piu' approfondita e sostitutiva
 della prima (provvisoria), la quale ha esaminato ed in senso,
 totalmente negativo per il (preteso) Condominio Capocaccia l'impatto
 edilizio della vicenda, ha escluso espressamente la possibilita' di
 invertire con un provvedimento di revoca la precedente ordinanza
 sindacale n. 202/1997, confermando l'obbligo di applicare tutti i
 punti dell'ordinanza n. 202/1997. Ebbene, in presenza di questa
 seconda relazione-parere, l'impugnato provvedimento di parziale
 annullamento e' illegittimo per eccesso di potere sotto tutti i
 profili sintomatici di cui in rubrica:
       a) per assoluto difetto di presupposti giustificativi di un
 provvedimento di annullamento parziale in sede di autotutela della
 precedente ordinanza n. 202/1997;
       b) per errore e falsita' di presupposti, perche' si richiama il
 parere del 22 aprile 1999 del dirigente del settore, superato e
 sostituito dal successivo parere del 9 giugno 1999 di contenuto
 diverso e contrario rispetto al precedente.
       c) per contraddittorieta' manifesta perche' il mantenere fermi
 tutti i punti della precedente ordinanza n. 202/1997 ed l'annullare
 quello relativo al divieto di erogazione delle pubbliche forniture,
 e' qualcosa di intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio
 perche', da un lato, significa riconoscere la sussistenza dell'abuso
 e la volonta' di reprimerlo peraltro solo formalmente e, dall'altro
 lato, si consente invece in concreto il suo perpetrarsi prescrivendo
 l'allaccio delle utenze. Tutto cio' conferma ulteriormente la
 fondatezza del vizio di contraddittorieta' gia' denunciato con il II
 e con il V motivo del ricorso originario;
       d) per sviamento: in presenza di un parere in gran parte
 contrario ed in parte dubbioso e richiedente chiarimenti legali,
 l'adozione del provvedimento di parziale annullamento in sede di
 autotutela nello stesso giorno in cui era stato reso il menzionato
 parere, totalmente peraltro ignorato, concretizza in modo eclatante
 il vizio di sviamento. Con il che resta ulteriormente conferma e
 rinforzata la fondatezza del V motivo del ricorso originario. Per
 tali ragioni, unitamente a quelle dedotte nel ricorso introduttivo,
 si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa
 sospensione dell'esecutivita' dello stesso. Con ogni ulteriore
 conseguenza di legge. Roma-Cagliari, 4 agosto 1999. avv. Giuseppe
 Lavitola avv. Valeria Lai.
 
      La seguente notifica e' indirizzata a: Adorni Attilio Roberto,
 Adventure S.r.l., Alberton Rosanna, Baiamonte Nicolo', Baldini
 Lucidio, Banchelli Aldo, Bartoli Giuseppe, Basilicata Vittoria, Bassi
 Lanfranco, Battista Luisa, Bazzoni Pietro, Bellia Umberto, Beretta
 Bruno, Biasion Francesco, Biraghi Alessandro, Biraghi Elisabetta,
 Boccato Claudia, Bolgiani Alessandro, Bolgiani Emilia Agnese, Bonomi
 Carolina, Bornetto Giancarlo, Bosco Gabriella, Bosco Biancamaria,
 Cacciapuoti Maria, California S.a.s., Camellini Franca, Camellini
 Giovanni, Camellini Marisa, Campanini Matteo, Canali Giacomo, Canali
 Giovanni, Cantina Clementina, Capasso Gaetano, Capelli Pier Maria,
 Cappello Giacomo, Carlini Annamaria, Carotti Paola, Cattaneo Susanna,
 Celentani marchesa Giovanna, Celentani Luciano, Cerutti Maria Grazia,
 Chini Battista, Chiurato Grazia, Chiurato Paolo, Ciadit S.a.s.,
 Ciboddo Gianfranco, Ciboddo Renato Luciano, Contolini Maurizio,
 Coppola D'Anna Paola, Corcini Maria Laura, Corsi Bianca Maria,
 Cortinovis Elda, Cortinovis Sergio, Cortivo Alessandro, Coruzzi
 Carla, Curcio Carla, D'Agostino Natale, Dal Bosco Giovanna, De
 Angelis Carla, De Angelis Lidia, De Grandi Lorenzo, De Grandi Uberto,
 De Lisio Mirella, Della Chiara Giovanna, Doemias Astrid, Donnini
 Paolo, Doria Ubaldo, Drudi Francesco, Drudi Leo, Elia Ciro, Facincani
 Renzo, Falsina Giancarlo, Fantelli Amalia, Favalli Nella, Ferrari
 Giuseppina, Ferretto Bruno, Ferretto Clara, Ferretto Elena, Ferri
 Carla, Fontana Anna, Fontana Vincenzo, Fontana Vittorio, Fortunato
 Adelaide, Fumagalli Luigi, Fumagalli Valeria, G.I. Uno S.n.c.,
 Gabellini Gianfranco, Gabellini Rolando Giuseppe, Gargallo Alessandra
 di Castel Lentini, Gargallo Francesca, Isabella di Castel Lentini,
 Gameri Michele, Gorgenyi Endre, Grataroli Silvana, Guida Luigi,
 Haymar d'Ettory Enzo, Imm. Adriana S.r.l., Immobiliare Lux S.r.l.,
 Immobiliare Ala Cadorna S.r.l., Immobiliare Caprera S.n.c.,
 Immobiliare Spina S.r.l., Isman Franco, La Cappuccina S.a.s.,
 Labarbiera Giorgio, Lanzi Roberto, Lanzi Silvia, Locatelli Maddalena,
 Lojacono Fabio, Magliola Maria, Marastoni Antonello, Mazzadi
 Fabrizio, Mazzadi Giorgio, Mazzola Adelio, Mazzola Giuliano, Miziolek
 Elisabeth, Monteleone Gianangelo, Motta Marina, Motta Massimo,
 Niccoli Grazia, Orlandelli Anna, Ornano Giorgio, Palazzolo Rosalia,
 Palugan Giancarlo, Paroletti Teresa, Paterno' Maria, Pennacchio
 Franco, Pennacchio Jolanda Maria, Pichler Elisabeth, Pignatelli
 Adriano, Pignatelli Alessandro, Pignatelli Marcello, Pignatelli
 Valeria, Piombi Daniele, Polastri Maria Luisa, Poli Maria Rosa, Porro
 Gabriele, Prast Paolo, Premio Natura S.r.l., Privitera Lucia, Pucci
 Francesco, Ravera S.p.a., REMM Societa' semplice, Restivo Luigi,
 Riboli Anna Maria, Ricciardi Tenore Giorgio, Rizzolini Eugenio, Rossi
 Gianna, Rotundo Maria, Rusconi Alfredo, Salardi Virginia, Salardi
 Enrica, Sanna Antonio, Saracchi Maria Teresa, Scaglione Antonino,
 Seno Arno, Ser.Am S.a.s., Serena Graziella, Sesti Giorgio, Sesti
 Paolo, Solaro Gabriella, Spazio S.r.l., Spigno Roberto, Studio E.B.,
 Superca S.a.s., Suzuki Rizuko, Tagliana Marialuisa, Tedeschini Lalli
 Carlo, Tirelli Enrica, Tiripicchio Antonio, Tiripicchio Marco,
 Tommasi Luciana, Tommasi Madrilena, Trapani Luisa, Trojani Marco,
 Trojani Mariateresa, Trombetta Maria Paola, Valle Antonio, Vanara
 Elisa, Vanara Lidia, Vanara Lorenzo, Velasa S.a.s., Vendrame
 Giovanni, Vendrame Lidia, Vendrame Monica, Ventre Livio, Ventre
 Michele, Vesta di Natalina Guerra S.a.s., Zaccone Maria Rosa,
 Zambetti Domenico, Zaninello Paolo, Zaninello Roberta, Zen Giulia,
 Zen Sergio, Zen Valentina, Zeni Marisa.
 
                                               Avv. Giuseppe Lavitola.
S-20743 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.