Vista l'ordinanza del T.A.R. Sardegna 78/1999, di autorizzazione per la ricorrente alla notificazione del ricorso n. 845/1999 per pubblici proclami del seguente tenore: 'Ritenuto di dover ordinare anche ai fini decisionali sulla domanda incidentale di sospensiva alla societa' ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i destinatari del provvedimento; ritenuto che stante l'intervenuta notifica nei confronti di alcuni controinteressati puo' essere autorizzata la integrazione del contraddittorio con pubblici proclami con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza mentre la prova dell'avvenuta notifica dovra' essere depositata nei 30 giorni successivi; ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalita' di cui in motivazione. Rinvia alla Camera di Consiglio del 17 novembre 1999 le definitive determinazioni in ordine alla domanda incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato. Cagliari 27 luglio 1999', si procede alla notifica per pubblici proclami (ex artt. 14, 15 e 16 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 642) del contenuto in sunto e delle conclusioni del ricorso n. 845/1999, oltre al contenuto in sunto e delle conclusioni del ricorso integrativo e dei motivi aggiunti, proposti nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato e secondo quanto al riguardo riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, avanti all'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. Ricorso. della societa' M.G. S.r.l., con sede in Alghero localita' Capocaccia, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Gianni Marocchi, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Puccini n. 70, presso lo studio dell'avv. Valeria Lai che la rappresenta e difende, con poteri disgiunti, unitamente all'avv. Giuseppe Lavitola contro il comune di Alghero, in persona del sindaco p.t. e nei confronti dei sigg.ri Giorgio Ricciardi Tenore, Carla De Angelis e dell'Enel S.p.a.; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutivita', dell'ordinanza del sindaco del comune di Alghero n. 52 del 9 giugno 1999, di parziale revoca dell'ordinanza sindacale n. 202/1997 in materia di disciplina edilizia, nonche' di ogni atto in qualsiasi modo connesso al precedente. Fatto: La societa' ricorrente gestisce il complesso alberghiero sito in Alghero, localita' Capocaccia, denominato 'Hotel Capocaccia'. Detto complesso immobiliare e' caratterizzato dalla proprieta', in capo alla predetta azienda alberghiera, di tutti i servizi comuni, e dalla proprieta' delle unita' (stanze d'albergo) in capo a terzi i quali, ove rispettosi della destinazione alberghiera, avrebbero l'obbligo di mettere a disposizione del gestore i propri beni che, unitamente alle stanze gia' di proprieta' di quest'ultimo, debbono esser offerti a terzi per mezzo di contratti d'albergo. Tale situazione e' il frutto delle iniziative dell'originario proprietario del complesso, societa' 'Compagnia Internazionale della Parabola d'Oro', che realizzo' un primo corpo di fabbrica destinato ad albergo, poi nel 1969 il c.d. centro congressi, ristrutturato nel 1989, di gran lunga dopo la cessione della proprieta' da parte della predetta societa', al fine espresso di destinarlo ad albergo. Nel 1973, l'originaria proprietaria chiese ed ottenne la licenza edilizia per l'esecuzione di alcune opere interne e, poi, il certificato di abitabilita' n. 39 del 24 magio 1974, ove viene espressamente qualificata la destinazione dei vani come camere per clienti con bagno, e per la prima volta utilizzata la denominazione Eurotel, corrispondente alla 'formula' di gestione innanzi indicata, vale a dire: destinazione alberghiera, gestione affidata all'impresa alberghiera e proprieta' delle stanze in capo a terzi, ai quali era garantito il godimento indiretto del bene tramite il compenso ad essi riconosciuto dal gestore, nonche' l'uso diretto del bene medesimo, secondo un criterio 'turnario' e per periodi circoscritti. Significativo, in proposito, e' l'atto del gestore dell'epoca che in data 1. aprile 1974, anteriormente quindi al rilascio del certificato d'abitabilita' di cui si e' detto, segnalo' al comune di Alghero la propria qualita' di catena internazionale di alberghi. Venendo a trattare degli eventi piu' direttamente collegati al provvedimento impugnato, va detto che la predetta destinazione alberghiera e' stata rispettata da numerosi proprietari di unita' immobiliari, mentre altri hanno, progressivamente nel tempo, cominciato a violarla, pretendendo di utilizzare delle stanze d'albergo a mo' di residenze private. Edotta di cio', l'amministrazione comunale ha correttamente avviato un'indagine istruttoria conclusasi con una dettagliata relazione tecnico-amministrativa dell'Assessorato allo Sviluppo Economico (prot. 607/1993), che accertando l'illiceita' dell'uso residenziale di numerose unita' ha assunto i seguenti provvedimenti di disciplina edilizia: a) provv. a firma del sindaco n. 670/1996, contenente diffidaall'utilizzo dei locali in modo difforme da quello turistico-alberghiero autorizzato dai titoli edilizi rilasciati dal comune; b) ordinanza sindacale prot. 17710/1996 per il rispetto della normativa turistico-alberghiera; c) provvedimento a firma del sindaco n. 944/1996, confermativo della precedente decisione; d) ordinanza sindacale n. 202/1997, di ripristino della legittima destinazione d'uso turistico-alberghiera e d'interruzione delle somministrazioni di servizi da parte degli enti erogatori. In via preliminare occorre evidenziare che la legittimita' di tutti gli indicati provvedimenti e' stata vagliata da codesto ecc.mo Tribunale che ha emesso, al riguardo, quattro sentenze di reiezione dei ricorsi proposti da coloro i quali utilizzavano a scopi residenziali le proprie unita' (cfr. sentt. nn. 899 e 900 del 1997; nonche' nn. 570 e 572 del 1998) oltre alle ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. V, di reiezione delle istanze di sospensione rivolte avverso le sentenze nn. 899 e 900 del 1997 (cfr. ordinanze della nn. 1665 e 1692 del 1997). Nonostante cio', l'amministrazione comunale, ha assunto una delibera di giunta (n. 1025/98), anch'essa impugnata dalla soc. M.G. con presentazione di denuncia in sede penale e contabile, con cui e' stato affidato ad un libero professionista l'incarico di relazionare sugli aspetti urbanistico-edilizi del complesso Capocaccia. Inoltre ed in connessione con un giudizio pendente avanti all'A.g.o., promosso da alcuni proprietari di unita' immobiliari al fine di ottenere l'ordine di erogazione dell'energia elettrica da parte del gestore del servizio, il sindaco di Alghero ha dapprima segnalato, in prossimita' dell'udienza civile, che la questione era all'esame dell'ufficio comunale, poi ha assunto l'ordinanza sindacale impugnata col presente ricorso avente ad oggetto la parziale revoca della precedente ordinanza sindacale n. 202/1997 nella parte in cui essa disponeva agli enti erogatori di pubblici servizi il divieto di somministrazione delle forniture alle unita' immobiliari che non avessero le prescritte finalita' ricettive alberghiere e che non fossero in regola con le prescritte autorizzazioni amministrative. Avverso tale incredibile provvedimento, la societa' ricorrente, quale soggetto controinteressato nei giudizi conclusi con le menzionate sentenze del T.A.R. per la Sardegna e quale gestore dell'attivita' alberghiera che non puo' tollerare siffatte promiscuita' di usi propone ricorso per i motivi di seguito esposti. Diritto. 1. Eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti, per illogicita' manifesta e per carenze della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della legge 1034/1971. Stante l'esecutivita' di una sentenza, resa inter partes dal Tribunale amministrativo in sede di giudizio di legittimita', che ha ritenuto, legittimo l'atto poi annullato in sede di esercizio dei poteri di autotutela, si contesta in via principale l'assoluto difetto dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di autotutela, sotto forma di annullamento d'ufficio per motivi d'illegittimita' del provvedimento originariamente assunto in capo all'amministrazione risultata vittoriosa in sede, giurisdizionale; 1.1. in mero subordine, ove si ritenga teoricamente sussistente un siffatto concorrente potere di annullamento, appare innegabile che il comune avrebbe dovuto dar conto dell'interesse pubblico che, in un certo senso, lo portava a sostituirsi al Giudice amministrativo, evidenziando poi quali motivi potessero giustificare il proprio differente 'indirizzo' rispetto alle risultanze processuali. 2. Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 legge 47/1985. Contraddittorieta' manifesta. L'ordinanza parzialmente revocata (n. 202/1997) contiene, oltre all'ordine d'interruzione delle forniture in questione, anche quello di ripristino dello stato dell'immobile, con l'utilizzo turistico-alberghiero, trattandosi, in buona sostanza, di un'ordinanza emessa ex art. 7 della legge 47/1985 per opere, interventi o, modifiche realizzati in assenza di concessione. Premesso cio', l'argomentazione addotta dall'amministrazione a sostegno della revoca, vale a dire l'assenza di un intervento strutturale comportante aumento di cubatura, quale (pretesamente) unico presupposto per l'interruzione delle forniture, e' in contrasto con l'art. 45 della legge n. 47 del 1985 ed in contraddizione con la stessa ordinanza 202/1997. La norma appena citata, infatti, non contiene alcun riferimento all'aumento di volumetria o all'opera strutturale, bensi' all'assenza del titolo ed al conseguente tipo di sanzione che il comune va ad applicare (nella specie ex art. 7 legge 47/1985). 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 47/1985 e dell'art. 31, della legge 1150/1942. Nel provvedimento impugnato e' riportata una presa d'atto, relativa alla mancanza di un vincolo assoluto, al momento della realizzazione del complesso, di destinazione alberghiera, come evidenziato in una relazione del dirigente del settore urbanistica. La circostanza che, al momento di realizzazione del complesso (fine anni 60), fosse ammessa, anche una (parziale) cubatura con destinazione residenziale, non ha alcuna rilevanza giuridica, in quanto la destinazione alberghiera e' l'unica ad esser stata autorizzata con i titoli edilizi rilasciati dal comune di Alghero nel corso degli anni. 4. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 della legge 142/1990. In base alla norma indicata in rubrica, la competenza ad assumere provvedimenti quale quello impugnato e' attribuita ai funzionari e non al sindaco. 5. Sviamento. Il provvedimento impugnato sopraggiunge nel pieno di una controversia pendente tra alcuni proprietari di unita' immobiliari utilizzate quali residenze e l'ENEL, avente ad oggetto il 'riallaccio' delle utenze. Il comportamento del sindaco, che, come detto in narrativa, ha predisposto una nota ad hoc, in vista dell'udienza di discussione della causa, con cui segnalava l'imminente definizione della questione, e' chiaro sintomo dello sviamento del potere esercitato, in quanto, quest'ultima tiene in considerazione i soli interessi dei proprietari (udienza civile c/l'ENEL ed inizio della stagione estiva) all'uso dei beni tendendo a consentire, ed in tempi brevi, l'uso delle unita' agli stessi. Non e' stato accertata, come invece era doveroso trattandosi di provvedimento di II grado, la reale sussistenza del pubblico interesse all'adozione dell'atto. 6. Illegittimita' in via derivata e riflessa dalla illegittimita' della delibera G.M. del comune di Alghero n. 1025/1998. Si e' detto in narrativa dell'incarico conferito ad un architetto, giusta delibera G.M. 1025/1998, di relazionare sulla problematica (giuridica) del complesso Capocaccia. Dall'illegittimita' di detto conferimento discende, in via derivata e riflessa, l'illegittimita' della revoca qui impugnata per le ragioni di seguito, esposte: dalla delibera impugnata non e' dato comprendere quali ragioni abbiano indotto l'amministrazione a conferire un simile incarico, anziche' portare ad esecuzione i provvedimenti giudicati legittimi dal T.A.R., nonche' ed in violazione degli artt. 32 e 51 della legge 1 142/1990, la giunta abbia affidato all'esterno simili indagini, anziche' avvalersi delle proprie strutture interne; l'incarico conferito, e' del tutto generico in quanto non viene neppure precisato di quali concrete questioni debba occuparsi il professionista incaricato dalla giunta comunale; le cc.dd. problematiche del complesso Capocaccia sono di natura prettamente legale ed e' quindi illogico, oltreche' in violazione delle 'riserve' professionali degli avvocati, affidare un incarico a professionista che non svolga la professione forense. Istanza di sospensione dell'esecutivita'. Quanto al 'fumus boni iuris', esso e comprovato dai motivi di ricorso ai quali si rinvia. - Quanto al, danno, esso e' grave ed irreparabile in quanto il provvedimento impugnato vanifica, di fatto, tutta l'attivita' sin qui svolta dal comune per sanzionare l'illecito utilizzo delle unita' adibite a residenza. Esso, infatti, crea una situazione realmente paradossale: le unita' non possono, sulla carta, esser utilizzate quali residenze stante l'inibizione disposta in tal senso dal comune; con la revoca qui contestata, pero', si fornisce lo strumento per proseguire nell'illecito utilizzo, garantendo ai proprietari i servizi necessari per l'uso. L'accoglimento dell'istanza cautelare avanzata, pertanto, appare indispensabile per scongiurare rischi di pregiudizio derivanti dalla violazione della normativa di pubblica sicurezza dei soggetti che alloggeranno in albergo e per ricondurre la vicenda entro gli usuali binari della legalita', in considerazione anche delle quattro sentenze esecutive emesse da codesto Tribunale. Per tali ragioni, impregiudicato ogni diritto anche di natura risarcitoria ex decreto legislativon. 80/1998 e con espressa riserva di motivi aggiunti, si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Con ogni ulteriore statuizione, anche in ordine alle spese di lite. Roma-Cagliari, 24 giugno 1999. Avv. Giuseppe Lavitola, avv. Valeria Lai. Motivi integrativi di ricorso. 7. Eccesso di potere per errore e falsita' di presupposti. In ogni caso erronea applicazione dell'art. 45 legge 47/1985 e violazione degli artt. 4, 1. comma, 7 e 8 legge 47/1985 e 10 legge 10/1977 e legge regionale n. 23/1985. artt. 11 e 12. Fermo quanto gia' formante, oggetto di censura nei motivi II e III del ricorso introduttivo del 24 giugno 1999, si intende qui col presente mezzo di gravame denunciare un altro profilo, prevalente e determinante, di illegittimita' dell'impugnato provvedimento. Il sindaco nell'impugnato provvedimento, facendo richiamo alla relazione del dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia Privata di cui alla nota, 8984/R del 22 aprile 1999, fa indiretto riferimento all'art. 45 legge 47/1985, ritenendo, che nel caso in esame i presupposti urbanistico-edilizi accertati non integrerebbero 'la fattispecie normativa (legge 47/1985) da cui deriva la sanzione in ordine alle pubbliche forniture'. a) Senonche' tale presupposto e' totalmente falso ed erroneo. Ed invero l'ordinanza sindacale n. 202/1997 non contiene alcun richiamo all'art. 45 legge 47/1985. L'intervento del sindaco, che, ha ordinato agli Enti erogatori il divieto di somministrazione della loro fornitura alle unita' immobiliari con destinazione d'uso abusiva di cui, all'ordinanza n. 202/1997, si inquadra dunque nel suo generale potere di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia contemplato nell'art. 4, 1. comma legge 47/1985 e nell'altrettanto generale potere repressivo previsto e disciplinato, per quanto qui rileva, negli artt. 7 e 8 legge 47/1985 che assoggettano alla sanzione della demolizione o del ripristino, in presenza in particolare di variazioni essenziali, qual'e' appunto il mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 8, 1. comma lett. a) da destinazione turistico-ricettiva a destinazione residenziale. Intervento quello in esame preordinato al fine di attuare effettivamente la sanzione impedendo, in concreto, l'utilizzo del bene in modo abusivo, cosi' come prescritto, del resto, dall'art. 12 della legge regione Sardegna n. 23/1985 secondo cui l'amministrazione comunale e' dotata di poteri d'esecuzione d'ufficio in merito alle violazioni relative ai cambi d'uso; b) nella denegata ipotesi che l'ordinanza sindacale n. 202/1997 potesse ritenersi non fondata sulla normativa soprarichiamata, l'impugnata ordinanza n. 52/1999 sarebbe ugualmente illegittima, per violazione autonoma e diretta di detta normativa. Dopo la proposizione del ricorso, in sede di accesso ai documenti ex legge 241/1990, la ricorrente ha preso visione di una relazione tecnica datata 9 giugno 1999 (gia' depositata in atti), che consente la formulazione dei seguenti motivi aggiunti. 8. Eccesso di potere per assoluto difetto di presupposti nonche' per errore e falsita' di presupposti, per contraddittorieta' manifesta e per sviamento. Successivamente alla redazione del ricorso 24 giugno 1999 ed alla relativa sua notifica del 28 giugno 1999 e prima della costituzione in giudizio, la soc. ricorrente e' venuta a conoscenza di una seconda relazione, del dirigente del settore urbanistico ing. Loi, acquisita mediante istanza ai sensi della legge 241/1990. Ebbene, questa seconda relazione e' di contenuto nettamente diverso e contrario rispetto alla prima. Ed invero la prima relazione provvisoria, rilevando sotto l'aspetto urbanistico che il P.d.F. del 1964 consentiva nella zona la realizzazione indifferentemente, di alberghi, ville, residenze e cottages (art. 96) e che il successivo P.R.G., nelle varie stesure, confermava, pur con diverse normative di attuazione, le destinazioni d'uso ad insediamenti turistici residenziali ed attrezzature, ricettive (zona F - sottozona F1), riteneva, in attesa di una completa disamina della complessa vertenza, doversi comunque garantire ai proprietari del complesso condominiale Capo Caccia l'utilizzo degli immobili con l'erogazione del servizio dell'energia elettrica. Viceversa, la seconda relazione in data 9 giugno 1999, dell'ing. Loi, piu' approfondita e sostitutiva della prima (provvisoria), la quale ha esaminato ed in senso, totalmente negativo per il (preteso) Condominio Capocaccia l'impatto edilizio della vicenda, ha escluso espressamente la possibilita' di invertire con un provvedimento di revoca la precedente ordinanza sindacale n. 202/1997, confermando l'obbligo di applicare tutti i punti dell'ordinanza n. 202/1997. Ebbene, in presenza di questa seconda relazione-parere, l'impugnato provvedimento di parziale annullamento e' illegittimo per eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici di cui in rubrica: a) per assoluto difetto di presupposti giustificativi di un provvedimento di annullamento parziale in sede di autotutela della precedente ordinanza n. 202/1997; b) per errore e falsita' di presupposti, perche' si richiama il parere del 22 aprile 1999 del dirigente del settore, superato e sostituito dal successivo parere del 9 giugno 1999 di contenuto diverso e contrario rispetto al precedente. c) per contraddittorieta' manifesta perche' il mantenere fermi tutti i punti della precedente ordinanza n. 202/1997 ed l'annullare quello relativo al divieto di erogazione delle pubbliche forniture, e' qualcosa di intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio perche', da un lato, significa riconoscere la sussistenza dell'abuso e la volonta' di reprimerlo peraltro solo formalmente e, dall'altro lato, si consente invece in concreto il suo perpetrarsi prescrivendo l'allaccio delle utenze. Tutto cio' conferma ulteriormente la fondatezza del vizio di contraddittorieta' gia' denunciato con il II e con il V motivo del ricorso originario; d) per sviamento: in presenza di un parere in gran parte contrario ed in parte dubbioso e richiedente chiarimenti legali, l'adozione del provvedimento di parziale annullamento in sede di autotutela nello stesso giorno in cui era stato reso il menzionato parere, totalmente peraltro ignorato, concretizza in modo eclatante il vizio di sviamento. Con il che resta ulteriormente conferma e rinforzata la fondatezza del V motivo del ricorso originario. Per tali ragioni, unitamente a quelle dedotte nel ricorso introduttivo, si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecutivita' dello stesso. Con ogni ulteriore conseguenza di legge. Roma-Cagliari, 4 agosto 1999. avv. Giuseppe Lavitola avv. Valeria Lai. La seguente notifica e' indirizzata a: Adorni Attilio Roberto, Adventure S.r.l., Alberton Rosanna, Baiamonte Nicolo', Baldini Lucidio, Banchelli Aldo, Bartoli Giuseppe, Basilicata Vittoria, Bassi Lanfranco, Battista Luisa, Bazzoni Pietro, Bellia Umberto, Beretta Bruno, Biasion Francesco, Biraghi Alessandro, Biraghi Elisabetta, Boccato Claudia, Bolgiani Alessandro, Bolgiani Emilia Agnese, Bonomi Carolina, Bornetto Giancarlo, Bosco Gabriella, Bosco Biancamaria, Cacciapuoti Maria, California S.a.s., Camellini Franca, Camellini Giovanni, Camellini Marisa, Campanini Matteo, Canali Giacomo, Canali Giovanni, Cantina Clementina, Capasso Gaetano, Capelli Pier Maria, Cappello Giacomo, Carlini Annamaria, Carotti Paola, Cattaneo Susanna, Celentani marchesa Giovanna, Celentani Luciano, Cerutti Maria Grazia, Chini Battista, Chiurato Grazia, Chiurato Paolo, Ciadit S.a.s., Ciboddo Gianfranco, Ciboddo Renato Luciano, Contolini Maurizio, Coppola D'Anna Paola, Corcini Maria Laura, Corsi Bianca Maria, Cortinovis Elda, Cortinovis Sergio, Cortivo Alessandro, Coruzzi Carla, Curcio Carla, D'Agostino Natale, Dal Bosco Giovanna, De Angelis Carla, De Angelis Lidia, De Grandi Lorenzo, De Grandi Uberto, De Lisio Mirella, Della Chiara Giovanna, Doemias Astrid, Donnini Paolo, Doria Ubaldo, Drudi Francesco, Drudi Leo, Elia Ciro, Facincani Renzo, Falsina Giancarlo, Fantelli Amalia, Favalli Nella, Ferrari Giuseppina, Ferretto Bruno, Ferretto Clara, Ferretto Elena, Ferri Carla, Fontana Anna, Fontana Vincenzo, Fontana Vittorio, Fortunato Adelaide, Fumagalli Luigi, Fumagalli Valeria, G.I. Uno S.n.c., Gabellini Gianfranco, Gabellini Rolando Giuseppe, Gargallo Alessandra di Castel Lentini, Gargallo Francesca, Isabella di Castel Lentini, Gameri Michele, Gorgenyi Endre, Grataroli Silvana, Guida Luigi, Haymar d'Ettory Enzo, Imm. Adriana S.r.l., Immobiliare Lux S.r.l., Immobiliare Ala Cadorna S.r.l., Immobiliare Caprera S.n.c., Immobiliare Spina S.r.l., Isman Franco, La Cappuccina S.a.s., Labarbiera Giorgio, Lanzi Roberto, Lanzi Silvia, Locatelli Maddalena, Lojacono Fabio, Magliola Maria, Marastoni Antonello, Mazzadi Fabrizio, Mazzadi Giorgio, Mazzola Adelio, Mazzola Giuliano, Miziolek Elisabeth, Monteleone Gianangelo, Motta Marina, Motta Massimo, Niccoli Grazia, Orlandelli Anna, Ornano Giorgio, Palazzolo Rosalia, Palugan Giancarlo, Paroletti Teresa, Paterno' Maria, Pennacchio Franco, Pennacchio Jolanda Maria, Pichler Elisabeth, Pignatelli Adriano, Pignatelli Alessandro, Pignatelli Marcello, Pignatelli Valeria, Piombi Daniele, Polastri Maria Luisa, Poli Maria Rosa, Porro Gabriele, Prast Paolo, Premio Natura S.r.l., Privitera Lucia, Pucci Francesco, Ravera S.p.a., REMM Societa' semplice, Restivo Luigi, Riboli Anna Maria, Ricciardi Tenore Giorgio, Rizzolini Eugenio, Rossi Gianna, Rotundo Maria, Rusconi Alfredo, Salardi Virginia, Salardi Enrica, Sanna Antonio, Saracchi Maria Teresa, Scaglione Antonino, Seno Arno, Ser.Am S.a.s., Serena Graziella, Sesti Giorgio, Sesti Paolo, Solaro Gabriella, Spazio S.r.l., Spigno Roberto, Studio E.B., Superca S.a.s., Suzuki Rizuko, Tagliana Marialuisa, Tedeschini Lalli Carlo, Tirelli Enrica, Tiripicchio Antonio, Tiripicchio Marco, Tommasi Luciana, Tommasi Madrilena, Trapani Luisa, Trojani Marco, Trojani Mariateresa, Trombetta Maria Paola, Valle Antonio, Vanara Elisa, Vanara Lidia, Vanara Lorenzo, Velasa S.a.s., Vendrame Giovanni, Vendrame Lidia, Vendrame Monica, Ventre Livio, Ventre Michele, Vesta di Natalina Guerra S.a.s., Zaccone Maria Rosa, Zambetti Domenico, Zaninello Paolo, Zaninello Roberta, Zen Giulia, Zen Sergio, Zen Valentina, Zeni Marisa. Avv. Giuseppe Lavitola. S-20743 (A pagamento).