Vista l'ordinanza del T.A.R. Sardegna 78/1999, di autorizzazione
per la ricorrente alla notificazione del ricorso n. 845/1999 per
pubblici proclami del seguente tenore: 'Ritenuto di dover ordinare
anche ai fini decisionali sulla domanda incidentale di sospensiva
alla societa' ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i destinatari del provvedimento; ritenuto che
stante l'intervenuta notifica nei confronti di alcuni
controinteressati puo' essere autorizzata la integrazione del
contraddittorio con pubblici proclami con la pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione
in via amministrativa della presente ordinanza mentre la prova
dell'avvenuta notifica dovra' essere depositata nei 30 giorni
successivi; ordina alla parte ricorrente di provvedere alla
integrazione del contraddittorio secondo le modalita' di cui in
motivazione. Rinvia alla Camera di Consiglio del 17 novembre 1999 le
definitive determinazioni in ordine alla domanda incidentale di
sospensiva del provvedimento impugnato. Cagliari 27 luglio 1999', si
procede alla notifica per pubblici proclami (ex artt. 14, 15 e 16 del
regio decreto 17 agosto 1907 n. 642) del contenuto in sunto e delle
conclusioni del ricorso n. 845/1999, oltre al contenuto in sunto e
delle conclusioni del ricorso integrativo e dei motivi aggiunti,
proposti nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni
dalla conoscenza dell'atto impugnato e secondo quanto al riguardo
riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, avanti all'ecc.mo
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.
Ricorso. della societa' M.G. S.r.l., con sede in Alghero
localita' Capocaccia, in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante sig. Gianni Marocchi, elettivamente domiciliato in
Cagliari, alla via Puccini n. 70, presso lo studio dell'avv. Valeria
Lai che la rappresenta e difende, con poteri disgiunti, unitamente
all'avv. Giuseppe Lavitola contro il comune di Alghero, in persona
del sindaco p.t. e nei confronti dei sigg.ri Giorgio Ricciardi
Tenore, Carla De Angelis e dell'Enel S.p.a.; per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecutivita', dell'ordinanza del sindaco del
comune di Alghero n. 52 del 9 giugno 1999, di parziale revoca
dell'ordinanza sindacale n. 202/1997 in materia di disciplina
edilizia, nonche' di ogni atto in qualsiasi modo connesso al
precedente.
Fatto: La societa' ricorrente gestisce il complesso alberghiero
sito in Alghero, localita' Capocaccia, denominato 'Hotel Capocaccia'.
Detto complesso immobiliare e' caratterizzato dalla proprieta', in
capo alla predetta azienda alberghiera, di tutti i servizi comuni, e
dalla proprieta' delle unita' (stanze d'albergo) in capo a terzi i
quali, ove rispettosi della destinazione alberghiera, avrebbero
l'obbligo di mettere a disposizione del gestore i propri beni che,
unitamente alle stanze gia' di proprieta' di quest'ultimo, debbono
esser offerti a terzi per mezzo di contratti d'albergo. Tale
situazione e' il frutto delle iniziative dell'originario proprietario
del complesso, societa' 'Compagnia Internazionale della Parabola
d'Oro', che realizzo' un primo corpo di fabbrica destinato ad
albergo, poi nel 1969 il c.d. centro congressi, ristrutturato nel
1989, di gran lunga dopo la cessione della proprieta' da parte della
predetta societa', al fine espresso di destinarlo ad albergo. Nel
1973, l'originaria proprietaria chiese ed ottenne la licenza edilizia
per l'esecuzione di alcune opere interne e, poi, il certificato di
abitabilita' n. 39 del 24 magio 1974, ove viene espressamente
qualificata la destinazione dei vani come camere per clienti con
bagno, e per la prima volta utilizzata la denominazione Eurotel,
corrispondente alla 'formula' di gestione innanzi indicata, vale a
dire: destinazione alberghiera, gestione affidata all'impresa
alberghiera e proprieta' delle stanze in capo a terzi, ai quali era
garantito il godimento indiretto del bene tramite il compenso ad essi
riconosciuto dal gestore, nonche' l'uso diretto del bene medesimo,
secondo un criterio 'turnario' e per periodi circoscritti.
Significativo, in proposito, e' l'atto del gestore dell'epoca che in
data 1. aprile 1974, anteriormente quindi al rilascio del certificato
d'abitabilita' di cui si e' detto, segnalo' al comune di Alghero la
propria qualita' di catena internazionale di alberghi. Venendo a
trattare degli eventi piu' direttamente collegati al provvedimento
impugnato, va detto che la predetta destinazione alberghiera e' stata
rispettata da numerosi proprietari di unita' immobiliari, mentre
altri hanno, progressivamente nel tempo, cominciato a violarla,
pretendendo di utilizzare delle stanze d'albergo a mo' di residenze
private. Edotta di cio', l'amministrazione comunale ha correttamente
avviato un'indagine istruttoria conclusasi con una dettagliata
relazione tecnico-amministrativa dell'Assessorato allo Sviluppo
Economico (prot. 607/1993), che accertando l'illiceita' dell'uso
residenziale di numerose unita' ha assunto i seguenti provvedimenti
di disciplina edilizia:
a) provv. a firma del sindaco n. 670/1996, contenente
diffidaall'utilizzo dei locali in modo difforme da quello
turistico-alberghiero autorizzato dai titoli edilizi rilasciati dal
comune;
b) ordinanza sindacale prot. 17710/1996 per il rispetto della
normativa turistico-alberghiera;
c) provvedimento a firma del sindaco n. 944/1996, confermativo
della precedente decisione;
d) ordinanza sindacale n. 202/1997, di ripristino della
legittima destinazione d'uso turistico-alberghiera e d'interruzione
delle somministrazioni di servizi da parte degli enti erogatori. In
via preliminare occorre evidenziare che la legittimita' di tutti gli
indicati provvedimenti e' stata vagliata da codesto ecc.mo Tribunale
che ha emesso, al riguardo, quattro sentenze di reiezione dei ricorsi
proposti da coloro i quali utilizzavano a scopi residenziali le
proprie unita' (cfr. sentt. nn. 899 e 900 del 1997; nonche' nn. 570 e
572 del 1998) oltre alle ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. V, di
reiezione delle istanze di sospensione rivolte avverso le sentenze
nn. 899 e 900 del 1997 (cfr. ordinanze della nn. 1665 e 1692 del
1997). Nonostante cio', l'amministrazione comunale, ha assunto una
delibera di giunta (n. 1025/98), anch'essa impugnata dalla soc. M.G.
con presentazione di denuncia in sede penale e contabile, con cui e'
stato affidato ad un libero professionista l'incarico di relazionare
sugli aspetti urbanistico-edilizi del complesso Capocaccia. Inoltre
ed in connessione con un giudizio pendente avanti all'A.g.o.,
promosso da alcuni proprietari di unita' immobiliari al fine di
ottenere l'ordine di erogazione dell'energia elettrica da parte del
gestore del servizio, il sindaco di Alghero ha dapprima segnalato, in
prossimita' dell'udienza civile, che la questione era all'esame
dell'ufficio comunale, poi ha assunto l'ordinanza sindacale impugnata
col presente ricorso avente ad oggetto la parziale revoca della
precedente ordinanza sindacale n. 202/1997 nella parte in cui essa
disponeva agli enti erogatori di pubblici servizi il divieto di
somministrazione delle forniture alle unita' immobiliari che non
avessero le prescritte finalita' ricettive alberghiere e che non
fossero in regola con le prescritte autorizzazioni amministrative.
Avverso tale incredibile provvedimento, la societa' ricorrente, quale
soggetto controinteressato nei giudizi conclusi con le menzionate
sentenze del T.A.R. per la Sardegna e quale gestore dell'attivita'
alberghiera che non puo' tollerare siffatte promiscuita' di usi
propone ricorso per i motivi di seguito esposti.
Diritto. 1. Eccesso di potere per assoluto difetto dei
presupposti, per illogicita' manifesta e per carenze della
motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della legge
1034/1971. Stante l'esecutivita' di una sentenza, resa inter partes
dal Tribunale amministrativo in sede di giudizio di legittimita', che
ha ritenuto, legittimo l'atto poi annullato in sede di esercizio dei
poteri di autotutela, si contesta in via principale l'assoluto
difetto dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di
autotutela, sotto forma di annullamento d'ufficio per motivi
d'illegittimita' del provvedimento originariamente assunto in capo
all'amministrazione risultata vittoriosa in sede, giurisdizionale;
1.1. in mero subordine, ove si ritenga teoricamente sussistente
un siffatto concorrente potere di annullamento, appare innegabile che
il comune avrebbe dovuto dar conto dell'interesse pubblico che, in un
certo senso, lo portava a sostituirsi al Giudice amministrativo,
evidenziando poi quali motivi potessero giustificare il proprio
differente 'indirizzo' rispetto alle risultanze processuali.
2. Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e per
travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 45
legge 47/1985. Contraddittorieta' manifesta. L'ordinanza parzialmente
revocata (n. 202/1997) contiene, oltre all'ordine d'interruzione
delle forniture in questione, anche quello di ripristino dello stato
dell'immobile, con l'utilizzo turistico-alberghiero, trattandosi, in
buona sostanza, di un'ordinanza emessa ex art. 7 della legge 47/1985
per opere, interventi o, modifiche realizzati in assenza di
concessione. Premesso cio', l'argomentazione addotta
dall'amministrazione a sostegno della revoca, vale a dire l'assenza
di un intervento strutturale comportante aumento di cubatura, quale
(pretesamente) unico presupposto per l'interruzione delle forniture,
e' in contrasto con l'art. 45 della legge n. 47 del 1985 ed in
contraddizione con la stessa ordinanza 202/1997. La norma appena
citata, infatti, non contiene alcun riferimento all'aumento di
volumetria o all'opera strutturale, bensi' all'assenza del titolo ed
al conseguente tipo di sanzione che il comune va ad applicare (nella
specie ex art. 7 legge 47/1985).
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge
47/1985 e dell'art. 31, della legge 1150/1942. Nel provvedimento
impugnato e' riportata una presa d'atto, relativa alla mancanza di un
vincolo assoluto, al momento della realizzazione del complesso, di
destinazione alberghiera, come evidenziato in una relazione del
dirigente del settore urbanistica. La circostanza che, al momento di
realizzazione del complesso (fine anni 60), fosse ammessa, anche una
(parziale) cubatura con destinazione residenziale, non ha alcuna
rilevanza giuridica, in quanto la destinazione alberghiera e' l'unica
ad esser stata autorizzata con i titoli edilizi rilasciati dal comune
di Alghero nel corso degli anni.
4. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51
della legge 142/1990. In base alla norma indicata in rubrica, la
competenza ad assumere provvedimenti quale quello impugnato e'
attribuita ai funzionari e non al sindaco.
5. Sviamento. Il provvedimento impugnato sopraggiunge nel pieno
di una controversia pendente tra alcuni proprietari di unita'
immobiliari utilizzate quali residenze e l'ENEL, avente ad oggetto il
'riallaccio' delle utenze. Il comportamento del sindaco, che, come
detto in narrativa, ha predisposto una nota ad hoc, in vista
dell'udienza di discussione della causa, con cui segnalava
l'imminente definizione della questione, e' chiaro sintomo dello
sviamento del potere esercitato, in quanto, quest'ultima tiene in
considerazione i soli interessi dei proprietari (udienza civile
c/l'ENEL ed inizio della stagione estiva) all'uso dei beni tendendo a
consentire, ed in tempi brevi, l'uso delle unita' agli stessi. Non e'
stato accertata, come invece era doveroso trattandosi di
provvedimento di II grado, la reale sussistenza del pubblico
interesse all'adozione dell'atto.
6. Illegittimita' in via derivata e riflessa dalla
illegittimita' della delibera G.M. del comune di Alghero n.
1025/1998. Si e' detto in narrativa dell'incarico conferito ad un
architetto, giusta delibera G.M. 1025/1998, di relazionare sulla
problematica (giuridica) del complesso Capocaccia.
Dall'illegittimita' di detto conferimento discende, in via derivata e
riflessa, l'illegittimita' della revoca qui impugnata per le ragioni
di seguito, esposte:
dalla delibera impugnata non e' dato comprendere quali ragioni
abbiano indotto l'amministrazione a conferire un simile incarico,
anziche' portare ad esecuzione i provvedimenti giudicati legittimi
dal T.A.R., nonche' ed in violazione degli artt. 32 e 51 della legge
1 142/1990, la giunta abbia affidato all'esterno simili indagini,
anziche' avvalersi delle proprie strutture interne;
l'incarico conferito, e' del tutto generico in quanto non viene
neppure precisato di quali concrete questioni debba occuparsi il
professionista incaricato dalla giunta comunale;
le cc.dd. problematiche del complesso Capocaccia sono di natura
prettamente legale ed e' quindi illogico, oltreche' in violazione
delle 'riserve' professionali degli avvocati, affidare un incarico a
professionista che non svolga la professione forense.
Istanza di sospensione dell'esecutivita'. Quanto al 'fumus boni
iuris', esso e comprovato dai motivi di ricorso ai quali si rinvia. -
Quanto al, danno, esso e' grave ed irreparabile in quanto il
provvedimento impugnato vanifica, di fatto, tutta l'attivita' sin qui
svolta dal comune per sanzionare l'illecito utilizzo delle unita'
adibite a residenza. Esso, infatti, crea una situazione realmente
paradossale: le unita' non possono, sulla carta, esser utilizzate
quali residenze stante l'inibizione disposta in tal senso dal comune;
con la revoca qui contestata, pero', si fornisce lo strumento per
proseguire nell'illecito utilizzo, garantendo ai proprietari i
servizi necessari per l'uso. L'accoglimento dell'istanza cautelare
avanzata, pertanto, appare indispensabile per scongiurare rischi di
pregiudizio derivanti dalla violazione della normativa di pubblica
sicurezza dei soggetti che alloggeranno in albergo e per ricondurre
la vicenda entro gli usuali binari della legalita', in considerazione
anche delle quattro sentenze esecutive emesse da codesto Tribunale.
Per tali ragioni, impregiudicato ogni diritto anche di natura
risarcitoria ex decreto legislativon. 80/1998 e con espressa riserva
di motivi aggiunti, si chiede l'annullamento del provvedimento
impugnato. Con ogni ulteriore statuizione, anche in ordine alle spese
di lite.
Roma-Cagliari, 24 giugno 1999.
Avv. Giuseppe Lavitola, avv. Valeria Lai.
Motivi integrativi di ricorso. 7. Eccesso di potere per errore e
falsita' di presupposti. In ogni caso erronea applicazione dell'art.
45 legge 47/1985 e violazione degli artt. 4, 1. comma, 7 e 8 legge
47/1985 e 10 legge 10/1977 e legge regionale n. 23/1985. artt. 11 e
12. Fermo quanto gia' formante, oggetto di censura nei motivi II e
III del ricorso introduttivo del 24 giugno 1999, si intende qui col
presente mezzo di gravame denunciare un altro profilo, prevalente e
determinante, di illegittimita' dell'impugnato provvedimento. Il
sindaco nell'impugnato provvedimento, facendo richiamo alla relazione
del dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia Privata di cui alla
nota, 8984/R del 22 aprile 1999, fa indiretto riferimento all'art. 45
legge 47/1985, ritenendo, che nel caso in esame i presupposti
urbanistico-edilizi accertati non integrerebbero 'la fattispecie
normativa (legge 47/1985) da cui deriva la sanzione in ordine alle
pubbliche forniture'.
a) Senonche' tale presupposto e' totalmente falso ed erroneo.
Ed invero l'ordinanza sindacale n. 202/1997 non contiene alcun
richiamo all'art. 45 legge 47/1985. L'intervento del sindaco, che, ha
ordinato agli Enti erogatori il divieto di somministrazione della
loro fornitura alle unita' immobiliari con destinazione d'uso abusiva
di cui, all'ordinanza n. 202/1997, si inquadra dunque nel suo
generale potere di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
contemplato nell'art. 4, 1. comma legge 47/1985 e nell'altrettanto
generale potere repressivo previsto e disciplinato, per quanto qui
rileva, negli artt. 7 e 8 legge 47/1985 che assoggettano alla
sanzione della demolizione o del ripristino, in presenza in
particolare di variazioni essenziali, qual'e' appunto il mutamento di
destinazione d'uso di cui all'art. 8, 1. comma lett. a) da
destinazione turistico-ricettiva a destinazione residenziale.
Intervento quello in esame preordinato al fine di attuare
effettivamente la sanzione impedendo, in concreto, l'utilizzo del
bene in modo abusivo, cosi' come prescritto, del resto, dall'art. 12
della legge regione Sardegna n. 23/1985 secondo cui l'amministrazione
comunale e' dotata di poteri d'esecuzione d'ufficio in merito alle
violazioni relative ai cambi d'uso;
b) nella denegata ipotesi che l'ordinanza sindacale n. 202/1997
potesse ritenersi non fondata sulla normativa soprarichiamata,
l'impugnata ordinanza n. 52/1999 sarebbe ugualmente illegittima, per
violazione autonoma e diretta di detta normativa. Dopo la
proposizione del ricorso, in sede di accesso ai documenti ex legge
241/1990, la ricorrente ha preso visione di una relazione tecnica
datata 9 giugno 1999 (gia' depositata in atti), che consente la
formulazione dei seguenti motivi aggiunti. 8. Eccesso di potere per
assoluto difetto di presupposti nonche' per errore e falsita' di
presupposti, per contraddittorieta' manifesta e per sviamento.
Successivamente alla redazione del ricorso 24 giugno 1999 ed alla
relativa sua notifica del 28 giugno 1999 e prima della costituzione
in giudizio, la soc. ricorrente e' venuta a conoscenza di una seconda
relazione, del dirigente del settore urbanistico ing. Loi, acquisita
mediante istanza ai sensi della legge 241/1990. Ebbene, questa
seconda relazione e' di contenuto nettamente diverso e contrario
rispetto alla prima. Ed invero la prima relazione provvisoria,
rilevando sotto l'aspetto urbanistico che il P.d.F. del 1964
consentiva nella zona la realizzazione indifferentemente, di
alberghi, ville, residenze e cottages (art. 96) e che il successivo
P.R.G., nelle varie stesure, confermava, pur con diverse normative di
attuazione, le destinazioni d'uso ad insediamenti turistici
residenziali ed attrezzature, ricettive (zona F - sottozona F1),
riteneva, in attesa di una completa disamina della complessa
vertenza, doversi comunque garantire ai proprietari del complesso
condominiale Capo Caccia l'utilizzo degli immobili con l'erogazione
del servizio dell'energia elettrica. Viceversa, la seconda relazione
in data 9 giugno 1999, dell'ing. Loi, piu' approfondita e sostitutiva
della prima (provvisoria), la quale ha esaminato ed in senso,
totalmente negativo per il (preteso) Condominio Capocaccia l'impatto
edilizio della vicenda, ha escluso espressamente la possibilita' di
invertire con un provvedimento di revoca la precedente ordinanza
sindacale n. 202/1997, confermando l'obbligo di applicare tutti i
punti dell'ordinanza n. 202/1997. Ebbene, in presenza di questa
seconda relazione-parere, l'impugnato provvedimento di parziale
annullamento e' illegittimo per eccesso di potere sotto tutti i
profili sintomatici di cui in rubrica:
a) per assoluto difetto di presupposti giustificativi di un
provvedimento di annullamento parziale in sede di autotutela della
precedente ordinanza n. 202/1997;
b) per errore e falsita' di presupposti, perche' si richiama il
parere del 22 aprile 1999 del dirigente del settore, superato e
sostituito dal successivo parere del 9 giugno 1999 di contenuto
diverso e contrario rispetto al precedente.
c) per contraddittorieta' manifesta perche' il mantenere fermi
tutti i punti della precedente ordinanza n. 202/1997 ed l'annullare
quello relativo al divieto di erogazione delle pubbliche forniture,
e' qualcosa di intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio
perche', da un lato, significa riconoscere la sussistenza dell'abuso
e la volonta' di reprimerlo peraltro solo formalmente e, dall'altro
lato, si consente invece in concreto il suo perpetrarsi prescrivendo
l'allaccio delle utenze. Tutto cio' conferma ulteriormente la
fondatezza del vizio di contraddittorieta' gia' denunciato con il II
e con il V motivo del ricorso originario;
d) per sviamento: in presenza di un parere in gran parte
contrario ed in parte dubbioso e richiedente chiarimenti legali,
l'adozione del provvedimento di parziale annullamento in sede di
autotutela nello stesso giorno in cui era stato reso il menzionato
parere, totalmente peraltro ignorato, concretizza in modo eclatante
il vizio di sviamento. Con il che resta ulteriormente conferma e
rinforzata la fondatezza del V motivo del ricorso originario. Per
tali ragioni, unitamente a quelle dedotte nel ricorso introduttivo,
si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa
sospensione dell'esecutivita' dello stesso. Con ogni ulteriore
conseguenza di legge. Roma-Cagliari, 4 agosto 1999. avv. Giuseppe
Lavitola avv. Valeria Lai.
La seguente notifica e' indirizzata a: Adorni Attilio Roberto,
Adventure S.r.l., Alberton Rosanna, Baiamonte Nicolo', Baldini
Lucidio, Banchelli Aldo, Bartoli Giuseppe, Basilicata Vittoria, Bassi
Lanfranco, Battista Luisa, Bazzoni Pietro, Bellia Umberto, Beretta
Bruno, Biasion Francesco, Biraghi Alessandro, Biraghi Elisabetta,
Boccato Claudia, Bolgiani Alessandro, Bolgiani Emilia Agnese, Bonomi
Carolina, Bornetto Giancarlo, Bosco Gabriella, Bosco Biancamaria,
Cacciapuoti Maria, California S.a.s., Camellini Franca, Camellini
Giovanni, Camellini Marisa, Campanini Matteo, Canali Giacomo, Canali
Giovanni, Cantina Clementina, Capasso Gaetano, Capelli Pier Maria,
Cappello Giacomo, Carlini Annamaria, Carotti Paola, Cattaneo Susanna,
Celentani marchesa Giovanna, Celentani Luciano, Cerutti Maria Grazia,
Chini Battista, Chiurato Grazia, Chiurato Paolo, Ciadit S.a.s.,
Ciboddo Gianfranco, Ciboddo Renato Luciano, Contolini Maurizio,
Coppola D'Anna Paola, Corcini Maria Laura, Corsi Bianca Maria,
Cortinovis Elda, Cortinovis Sergio, Cortivo Alessandro, Coruzzi
Carla, Curcio Carla, D'Agostino Natale, Dal Bosco Giovanna, De
Angelis Carla, De Angelis Lidia, De Grandi Lorenzo, De Grandi Uberto,
De Lisio Mirella, Della Chiara Giovanna, Doemias Astrid, Donnini
Paolo, Doria Ubaldo, Drudi Francesco, Drudi Leo, Elia Ciro, Facincani
Renzo, Falsina Giancarlo, Fantelli Amalia, Favalli Nella, Ferrari
Giuseppina, Ferretto Bruno, Ferretto Clara, Ferretto Elena, Ferri
Carla, Fontana Anna, Fontana Vincenzo, Fontana Vittorio, Fortunato
Adelaide, Fumagalli Luigi, Fumagalli Valeria, G.I. Uno S.n.c.,
Gabellini Gianfranco, Gabellini Rolando Giuseppe, Gargallo Alessandra
di Castel Lentini, Gargallo Francesca, Isabella di Castel Lentini,
Gameri Michele, Gorgenyi Endre, Grataroli Silvana, Guida Luigi,
Haymar d'Ettory Enzo, Imm. Adriana S.r.l., Immobiliare Lux S.r.l.,
Immobiliare Ala Cadorna S.r.l., Immobiliare Caprera S.n.c.,
Immobiliare Spina S.r.l., Isman Franco, La Cappuccina S.a.s.,
Labarbiera Giorgio, Lanzi Roberto, Lanzi Silvia, Locatelli Maddalena,
Lojacono Fabio, Magliola Maria, Marastoni Antonello, Mazzadi
Fabrizio, Mazzadi Giorgio, Mazzola Adelio, Mazzola Giuliano, Miziolek
Elisabeth, Monteleone Gianangelo, Motta Marina, Motta Massimo,
Niccoli Grazia, Orlandelli Anna, Ornano Giorgio, Palazzolo Rosalia,
Palugan Giancarlo, Paroletti Teresa, Paterno' Maria, Pennacchio
Franco, Pennacchio Jolanda Maria, Pichler Elisabeth, Pignatelli
Adriano, Pignatelli Alessandro, Pignatelli Marcello, Pignatelli
Valeria, Piombi Daniele, Polastri Maria Luisa, Poli Maria Rosa, Porro
Gabriele, Prast Paolo, Premio Natura S.r.l., Privitera Lucia, Pucci
Francesco, Ravera S.p.a., REMM Societa' semplice, Restivo Luigi,
Riboli Anna Maria, Ricciardi Tenore Giorgio, Rizzolini Eugenio, Rossi
Gianna, Rotundo Maria, Rusconi Alfredo, Salardi Virginia, Salardi
Enrica, Sanna Antonio, Saracchi Maria Teresa, Scaglione Antonino,
Seno Arno, Ser.Am S.a.s., Serena Graziella, Sesti Giorgio, Sesti
Paolo, Solaro Gabriella, Spazio S.r.l., Spigno Roberto, Studio E.B.,
Superca S.a.s., Suzuki Rizuko, Tagliana Marialuisa, Tedeschini Lalli
Carlo, Tirelli Enrica, Tiripicchio Antonio, Tiripicchio Marco,
Tommasi Luciana, Tommasi Madrilena, Trapani Luisa, Trojani Marco,
Trojani Mariateresa, Trombetta Maria Paola, Valle Antonio, Vanara
Elisa, Vanara Lidia, Vanara Lorenzo, Velasa S.a.s., Vendrame
Giovanni, Vendrame Lidia, Vendrame Monica, Ventre Livio, Ventre
Michele, Vesta di Natalina Guerra S.a.s., Zaccone Maria Rosa,
Zambetti Domenico, Zaninello Paolo, Zaninello Roberta, Zen Giulia,
Zen Sergio, Zen Valentina, Zeni Marisa.
Avv. Giuseppe Lavitola.
S-20743 (A pagamento).