ROBERT BOSCH - S.p.a.
ROBERT BOSCH COMPONENTI
PER VEICOLI - S.p.a.
ROBERT BOSCH INDUSTRIALE
E COMMERCIALE - S.p.a.
E.L.M. LEBLANC ITALIA S.r.l.
'

(GU Parte Seconda n.193 del 18-8-1999)

                   Estratto di delibere di fusione                    
                                                                      
      Il notaio Domenico Acquarone nell'interesse delle suddette
 societa', agli effetti dell'art. 2502-bis Codice civile rende noto
 che con delibere a suo rogito del 21 luglio 1999 le societa':
       Robert Bosch S.p.a. con atto n. 210340/21007 di rep. omologato
 dal Tribunale di Milano il 29 luglio 1999 con decreto n. 13179;
 Robert Bosch Componenti per Veicoli S.p.a. con atto n. 210338/21005
 di rep. omologato dal Tribunale di Milano il 29 luglio 1999 decreto
 n. 13177; Robert Bosch Industriale e Commerciale S.p.a. con atto n.
 210339/21006 di rep. omologato dal Tribunale di Milano il 29 luglio
 1999 decreto n. 13178 e E.L.M. Leblanc Italia S.r.l. con atto n.
 210337/21004 di rep. omologato dal Tribunale di Milano il 29 luglio
 1999 decreto n. 13176, hanno deliberato di fondersi approvando il
 relativo progetto di fusione che prevede l'incorporazione delle
 societa' Robert Bosch Componenti per Veicoli S.p.a., Robert Bosch
 Industriale e Commerciale S.p.a., E.L.M. Leblanc Italia S.r.l. nella
 Robert Bosch S.p.a.
 
      1. Societa' incorporante: Robert Bosch S.p.a., sede Milano via
 Petitti n. 15, capitale L. 36.000.000.000 versato, codice fiscale n.
 00720460153.
    2. Societa' incorporande:
       A) Robert Bosch Componenti per Veicoli S.p.a., sede Milano via
 M. A. Colonna n. 5, capitale L. 8.000.000.000 versato, codice fiscale
 n. 10698090155;
       B) Robert Bosch Industriale e Commerciale S.p.a., sede Milano
 Via M. A. Colonna n. 35, capitale L. 30.000.000.000 versato, codice
 fiscale n. 00753630151;
       C) E.L.M. Leblanc Italia S.r.l., sede Milano via Petitti n. 15,
 capitale L. 3000.000.000 versato, codice fiscale n. 03940400157.
 
      2. La fusione avverra' senza aumento del capitale della
 incorporante, essendo l'intero capitale delle societa' incorporande
 nel patrimonio della incorporante, quindi non v'e' necessita' di
 riferimento ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 2501-bis Codice civile.
      3. Le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio
 della incorporante a far tempo dal 1. gennaio dell'esercizio in cui
 avverra' l'ultima delle iscrizione dell'atto di fusione al registro
 imprese.
    Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.
      Nulla da segnalare in merito ai punti 7 e 8 dell'art. 2501-bis
 Codice civile.
      4. L'incorporante Robert Bosch S.p.a.. ha modificato, con
 effetto dalla data di stipula dell'atto di fusione, l'oggetto
 sociale, la durata e altri articoli dello statuto.
      Il progetto e' stato depositato al registro imprese di Milano in
 data 4 agosto 1999 rispettivamente:
       al n. 199027 di prot. per l'incorporante Robert Bosch S.p.a.,
 al n. 198977 di prot. per la incorporanda Robert Bosch Componenti per
 Veicoli S.p.a., al n. 198999 di prot. per la incorporanda Robert
 Bosch Industriale e Commerciale S.p.a. al n. 198964 di prot. per la
 incorporanda E.L.M. Leblanc Italia S.r.l., ed iscritte tutte in data
 4 agosto 1999.
                                        Il notaio: Domenico Acquarone.
M-7000 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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