Estratto(ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile) L'assemblea straordinaria dei soci della societa' C.L.F. -Cooperativa Lavori Ferroviari Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 34, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00860860378, (verbalizzata dal notaio Luigi Govoni in data 2 luglio 1999, n. rep. 142194/30469), ha deliberato approvando: 1. La fusione per incorporazione nella Unieco Societa' Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, delle società: 1.1. Immobiliare il Cerchio S.r.l. (societa' di unico socio) con sede in Reggio Emilia, interamente posseduta dalla incorporante; 1.2. C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari Societa' Cooperativa a responsabilità limitata, sulla base dei bilanci delle tre società al 31 dicembre 1998. 2. Il relativo progetto di fusione quale predisposto dall'organo di amministrazione. 3. Le seguenti norme di fusione: 3.1.1. la societa' incorporanda Immobiliare il Cerchio S.r.l. e' interamente posseduta dalla incorporante, che con la fusione annullerà completamente la partecipazione posseduta; 3.1.2. in ottemperanza ai principi mutualistici ai soci della incorporanda C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari S.c.r.l. sono assegnate, nella societa' incorporante, le medesime quote già possedute nella incorporanda medesima, secondo il loro valore nominale, senza alcun conguaglio in denaro. Infatti la società incorporane e la incorporanda C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari S.c.r.l., sono rette dai principi mutualistici indicati nell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, che prevedono il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale e la devoluzione, in caso di scioglimento della società, per scopi di pubblica utilità. Tali principi risultano altresi' osservati in quanto il patrimonio netto di ciascuna delle due società e' superiore al capitale sociale e quindi l'attribuzione della quota nominale rappresenta l'importo sottoscritto dal socio e non costituisce implicita distribuzione di riserve; 3.2. le quote di cui al precedente punto 3.1.2. partecipano agli utili e alle perdite a decorrere dalla data di effetto di cui al successivo punto 3.3; 3.3. le operazioni delle societa' incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1. gennaio dell'anno in cui verrà sottoscritto l'atto di fusione, ad oggi stimato 1. gennaio 1999, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2504-bis, ultimo comma, del Codice civile e dall'art. 123, comma 7 del T.U.I.R.; 3.4. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504-bis del Codice civile, decorrenza che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile; 3.5. si dava atto che: quanto alla fusione per incorporazione della Immobiliare il Cerchio S.r.l., trattandosi di societa' totalmente possedute dalla società incorporante, non si procederà ad alcun aumento di capitale sociale e non viene previsto rapporto di concambio in quanto il capitale sociale della incorporanda verrà annullato per effetto della stipula dell'atto di fusione, come sopra previsto; quanto alla fusione per incorporazione della C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari S.c.r.l., di aumentare il capitale sociale di L.1.315.762.180 (o di quel diverso importo corrispondente al capitale sociale dell'incorporanda alla data dell'atto di fusione), pari al capitale sociale della incorporanda C.L.F. S.c.r.l.; 3.6. non sono previsti trattamenti particolari a favore di soci o categorie di soci; 3.7. non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. 4. La societa' risultante dalla fusione avrà la denominazione di Unieco Società Cooperativa a responsabilità limitata e sarà regolata dallo statuto della società incorporante, nel testo aggiornato portante modifica all'art. 3, primo e secondo comma (oggetto sociale), di detto statuto. 5. Di stabilire che per effetto della fusione e con la decorrenza di cui sopra, la incorporante subentrera' di pieno diritto, una volta sottoscritto l'atto di fusione, in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di queste ultime, di qualsiasi natura nessun escluso, ai sensi art. 2504 del Codice civile. 6. Di autorizzare a delegare il presidente del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico pro tempore della societa' e/o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente e/o l'amministratore delegato, (se esistenti), con i piu' ampi poteri, con firma tra loro disgiunta e con facoltà di nominare procuratori a compiere tutti gli incombenti necessari ed opportuni per la attuazione ed il perfezionamento della operazione di fusione, ed in particolare intervenire all'atto di fusione, sottoscriverlo, convenirne patti e condizioni e modalità. La delibera di fusione e' stata omologata dal Tribunale di Bologna in data 21 settembre 1999 ed è stata depositata al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna in data 27 settembre 1999, prot. n. 49464 ed iscritta il 28 settembre 1999. Reggio Emilia, 29 settembre 1999 Notaio: dott. Luigi Govoni. S-23072 (A pagamento).