C.L.F. Cooperativa Lavori Ferroviari Societa' Cooperativa a responsabilità limitata

(GU Parte Seconda n.234 del 5-10-1999)

       Estratto(ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile)        
                                                                      
      L'assemblea straordinaria dei soci della societa' C.L.F.
 -Cooperativa Lavori Ferroviari Società Cooperativa a responsabilità
 limitata, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 34, codice
 fiscale e partita I.V.A. n. 00860860378, (verbalizzata dal notaio
 Luigi Govoni in data 2 luglio 1999, n. rep. 142194/30469), ha
 deliberato approvando:
      1. La fusione per incorporazione nella Unieco Societa'
 Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia,
 delle società:
       1.1. Immobiliare il Cerchio S.r.l. (societa' di unico socio)
 con sede in Reggio Emilia, interamente posseduta dalla incorporante;
       1.2. C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari Societa'
 Cooperativa a responsabilità limitata, sulla base dei bilanci delle
 tre società al 31 dicembre 1998.
 
      2. Il relativo progetto di fusione quale predisposto dall'organo
 di amministrazione.
    3. Le seguenti norme di fusione:
         3.1.1. la societa' incorporanda Immobiliare il Cerchio S.r.l.
 e' interamente posseduta dalla incorporante, che con la fusione
 annullerà completamente la partecipazione posseduta;
         3.1.2. in ottemperanza ai principi mutualistici ai soci della
 incorporanda C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari S.c.r.l. sono
 assegnate, nella societa' incorporante, le medesime quote già
 possedute nella incorporanda medesima, secondo il loro valore
 nominale, senza alcun conguaglio in denaro. Infatti la società
 incorporane e la incorporanda C.L.F. - Cooperativa Lavori Ferroviari
 S.c.r.l., sono rette dai principi mutualistici indicati nell'art. 26
 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, che prevedono il divieto di
 distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale e la
 devoluzione, in caso di scioglimento della società, per scopi di
 pubblica utilità. Tali principi risultano altresi' osservati in
 quanto il patrimonio netto di ciascuna delle due società e' superiore
 al capitale sociale e quindi l'attribuzione della quota nominale
 rappresenta l'importo sottoscritto dal socio e non costituisce
 implicita distribuzione di riserve;
       3.2. le quote di cui al precedente punto 3.1.2. partecipano
 agli utili e alle perdite a decorrere dalla data di effetto di cui al
 successivo punto 3.3;
       3.3. le operazioni delle societa' incorporande saranno imputate
 al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1. gennaio
 dell'anno in cui verrà sottoscritto l'atto di fusione, ad oggi
 stimato 1. gennaio 1999, ai sensi di quanto previsto dall'art.
 2504-bis, ultimo comma, del Codice civile e dall'art. 123, comma 7
 del T.U.I.R.;
       3.4. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli
 effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504-bis
 del Codice civile, decorrenza che potrà essere anche successiva alla
 data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice
 civile;
     3.5. si dava atto che:
         quanto alla fusione per incorporazione della Immobiliare il
 Cerchio S.r.l., trattandosi di societa' totalmente possedute dalla
 società incorporante, non si procederà ad alcun aumento di capitale
 sociale e non viene previsto rapporto di concambio in quanto il
 capitale sociale della incorporanda verrà annullato per effetto della
 stipula dell'atto di fusione, come sopra previsto;
         quanto alla fusione per incorporazione della C.L.F. -
 Cooperativa Lavori Ferroviari S.c.r.l., di aumentare il capitale
 sociale di L.1.315.762.180 (o di quel diverso importo corrispondente
 al capitale sociale dell'incorporanda alla data dell'atto di
 fusione), pari al capitale sociale della incorporanda C.L.F.
 S.c.r.l.;
       3.6. non sono previsti trattamenti particolari a favore di soci
 o categorie di soci;
       3.7. non sono previsti particolari vantaggi a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
 
      4. La societa' risultante dalla fusione avrà la denominazione di
 Unieco Società Cooperativa a responsabilità limitata e sarà regolata
 dallo statuto della società incorporante, nel testo aggiornato
 portante modifica all'art. 3, primo e secondo comma (oggetto
 sociale), di detto statuto.
      5. Di stabilire che per effetto della fusione e con la
 decorrenza di cui sopra, la incorporante subentrera' di pieno
 diritto, una volta sottoscritto l'atto di fusione, in tutto il
 patrimonio attivo e passivo delle incorporate ed in tutte le ragioni,
 azioni, diritti, obblighi ed impegni di queste ultime, di qualsiasi
 natura nessun escluso, ai sensi art. 2504 del Codice civile.
      6. Di autorizzare a delegare il presidente del Consiglio di
 amministrazione o l'amministratore unico pro tempore della societa'
 e/o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente e/o
 l'amministratore delegato, (se esistenti), con i piu' ampi poteri,
 con firma tra loro disgiunta e con facoltà di nominare procuratori a
 compiere tutti gli incombenti necessari ed opportuni per la
 attuazione ed il perfezionamento della operazione di fusione, ed in
 particolare intervenire all'atto di fusione, sottoscriverlo,
 convenirne patti e condizioni e modalità.
      La delibera di fusione e' stata omologata dal Tribunale di
 Bologna in data 21 settembre 1999 ed è stata depositata al registro
 imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna in data 27 settembre 1999,
 prot. n. 49464 ed iscritta il 28 settembre 1999.
 
     Reggio Emilia, 29 settembre 1999
 
                                           Notaio: dott. Luigi Govoni.
                                                                      
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