Estratto di delibera di fusione(ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile) L'assemblea straordinaria della Capitalgest S.G.R. S.p.a., tenutasi il 15 ottobre 1999 come risulta da verbale a rogito notaio dott. Giulio Antonio Averoldi n. 124588 repertorio n. 16800 di raccolta, ha deliberato: di approvare il progetto di fusione, per l'incorporazione nella Capitalgest S.G.R. S.p.a. con sede in Brescia, via della Posta n. 9 della Unigest S.p.a. con sede in Milano, via Silvio Pellico n. 10, alle condizioni tutte indicate nel progetto medesimo, che comporta: l'annullamento delle n. 15.000.000 azioni del valore nominale di e 0,52 costituenti il capitale sociale della incorporanda Unigest S.p.a.; l'aumento del capitale della incorporante Capitalgest S.G.R. S.p.a. a servizio della fusione per L. 15.102.900.000 con emissione di n. 1.510.290 nuove azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, godimento 1. gennaio dell'anno di efficacia della fusione, tutte da assegnare all'unico socio della Unigest S.p.a.; l'imputazione di L. 6.000 (pari all'eccedenza del valore nominale complessivo espresso in euro delle azioni Unigest S.p.a. annullate, rispetto al valore nominale complessivo espresso in lire delle azioni Capitalgest S.G.R. S.p.a. di nuova emissione) a riserva straordinaria della incorporante Capitalgest S.G.R. S.p.a.: di adottare un nuovo testo di statuto sociale modificato in dipendenza ed in occasione della fusione anche al fine di dare attuazione alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e recepite nel regolamento di gestione dei Fondi; di procedere all'integrazione dei due regolamenti di gestione Capitalgest ed Unigest, per addivenire alla stesura di un regolamento unico comprendente l'intera gamma di n. 20 Fondi; il conferimento dei relativi poteri per l'esecuzione delle deliberazioni assunte. Le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1. gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali. Nei confronti di terzi gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni da effettuarsi a norma dell'art. 2504 Codice civile o da quella successiva data che sia stabilita in sede di atto di fusione. Non esistono particolari categorie di azioni o soci; tutte le azioni sono ordinarie, ne' sussistono titoli diversi dalle azioni. Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. La predetta delibera e' stata omologata dal Tribunale di Brescia in data 3 novembre 1999 con provvedimento n. 8514 cron. ed iscritta al registro delle imprese di Brescia in data 8 novembre 1999 in uno con i documenti ex art. 2501-sexies del Codice civile al n. 26431. Brescia, 8 novembre 1999 Notaio: dott. Giulio Antonio Averoldi. S-25676 (A pagamento).