E' stato stipulato l'atto di fusione in data 22 novembre 1999 n. 72651/18565 di rep. notaio Cesare Bignami, depositate presso il registro delle imprese di Milano in data 29 novembre 1999 nn. 259121 e 259141 r.o., e' stato approvato il seguente progetto di fusione: 1. Societa' partecipanti alla fusione: societa' incorporante: Warwick Massa S.p.a., capitale sociale L. 1.200.000.000 interamente versato, sede legale in via Felice Casati n. 44, 20124 Milano, registro delle imprese di Milano n. 73225, R.E.A. di Milano n. 402305, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00844690156, azioni emesse n. 120.000 con valore nominale di L. 10.000; societa' incorporanda: Warwick Italia S.r.l., capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato, sede legale in via Matteo Bandello n. 5, 20123 Milano, registro delle imprese di Milano n. 310222, R.E.A. di Milano n. 1350792, codice fiscale e partita I.V.A. n. 10173200154, quote emesse n. 20.000 con valore nominale di L. 1.000. 2. Atto costitutivo della societa' incorporante dopo la fusione: statuto della società incorporante: e' quello in atto vigente della società incorporante Warwick Massa S.p.a. tranne che per l'art. 6 poiche' a seguito della fusione il capitale sociale della società incorporante Warwick Massa S.p.a. sarà incrementato di L. 45.000.000. 3. Rapporto di concambio: in considerazione del fatto che il capitale sociale dell'incorporanda Warwick Italia S.r.l. e' interamente posseduto da un unico socio con una quota pari a L. 20.000.000, il rapporto di cambio per il socio della predetta societa' sarà pari a n. 4.500 azioni della società incorporante Warwick Massa S.p.a. contro la sua quota di partecipazione nella Warwick Italia S.r.l. Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 4. Modalita' di assegnazione delle quote: le nuove azioni verranno assegnate al socio unico della Warwick Italia S.r.l. entro dieci giorni dall'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2504 del Codice civile. 5. Data di decorrenza del diritto agli utili: ai fini di quanto previsto dall'art. 2501-bis, n. 5, del Codice civile, la data dalla quale le nuove azioni partecipano agli utili viene stabilita alla data di inizio dell'esercizio della societa' incorporante in corso alla data di effetto della fusione. 6. Data di effetto della fusione: ai fini di quanto previsto dall'art. 2501-bis, n. 6, del Codice civile, la data a decorrere dalla quale le operazioni della societa' incorporanda sono imputabili al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'art. 123 del testo unico, viene stabilita alla data di inizio dell'esercizio della società incorporante in corso alla data di effetto della fusione ai sensi dell'art.2504-bis del Codice civile. 7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci: non esistono particolari categorie di soci. 8. Vantaggi proposti a favore degli amministratori: non e' previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Notaio: dott. Cesare Bignami. M-9082 (A pagamento).