WARWICK ITALIA - S.r.l.
Sede in Milano, via Matteo Bandello n. 5

WARWICK MASSA - S.p.a.
Sede in Milano, via Felice Casati n. 44

(GU Parte Seconda n.290 del 11-12-1999)

      E' stato stipulato l'atto di fusione in data 22 novembre 1999 n.
 72651/18565 di rep. notaio Cesare Bignami, depositate presso il
 registro delle imprese di Milano in data 29 novembre 1999 nn. 259121
 e 259141 r.o., e' stato approvato il seguente progetto di fusione:
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
       societa' incorporante: Warwick Massa S.p.a., capitale sociale
 L. 1.200.000.000 interamente versato, sede legale in via Felice
 Casati n. 44, 20124 Milano, registro delle imprese di Milano n.
 73225, R.E.A. di Milano n. 402305, codice fiscale e partita I.V.A. n.
 00844690156, azioni emesse n. 120.000 con valore nominale di L.
 10.000;
       societa' incorporanda: Warwick Italia S.r.l., capitale sociale
 L. 20.000.000 interamente versato, sede legale in via Matteo Bandello
 n. 5, 20123 Milano, registro delle imprese di Milano n. 310222,
 R.E.A. di Milano n. 1350792, codice fiscale e partita I.V.A. n.
 10173200154, quote emesse n. 20.000 con valore nominale di L. 1.000.
 
      2. Atto costitutivo della societa' incorporante dopo la fusione:
 statuto della società incorporante: e' quello in atto vigente della
 società incorporante Warwick Massa S.p.a. tranne che per l'art. 6
 poiche' a seguito della fusione il capitale sociale della società
 incorporante Warwick Massa S.p.a. sarà incrementato di L. 45.000.000.
      3. Rapporto di concambio: in considerazione del fatto che il
 capitale sociale dell'incorporanda Warwick Italia S.r.l. e'
 interamente posseduto da un unico socio con una quota pari a L.
 20.000.000, il rapporto di cambio per il socio della predetta
 societa' sarà pari a n. 4.500 azioni della società incorporante
 Warwick Massa S.p.a. contro la sua quota di partecipazione nella
 Warwick Italia S.r.l. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.
      4. Modalita' di assegnazione delle quote: le nuove azioni
 verranno assegnate al socio unico della Warwick Italia S.r.l. entro
 dieci giorni dall'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle
 imprese ai sensi dell'art. 2504 del Codice civile.
      5. Data di decorrenza del diritto agli utili: ai fini di quanto
 previsto dall'art. 2501-bis, n. 5, del Codice civile, la data dalla
 quale le nuove azioni partecipano agli utili viene stabilita alla
 data di inizio dell'esercizio della societa' incorporante in corso
 alla data di effetto della fusione.
      6. Data di effetto della fusione: ai fini di quanto previsto
 dall'art. 2501-bis, n. 6, del Codice civile, la data a decorrere
 dalla quale le operazioni della societa' incorporanda sono imputabili
 al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai
 sensi dell'art. 123 del testo unico, viene stabilita alla data di
 inizio dell'esercizio della società incorporante in corso alla data
 di effetto della fusione ai sensi dell'art.2504-bis del Codice
 civile.
      7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci: non
 esistono particolari categorie di soci.
      8. Vantaggi proposti a favore degli amministratori: non e'
 previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione.
                                         Notaio: dott. Cesare Bignami.
M-9082 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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