Ricorso RG 6687/99 dei dottori Frattini Simonetta, Lo Presti Colomba, Celi Antonina, Kalogeropoulos Theodosios, Zanni Maurizio, Colli Cristina, Benati Oretta, Poggi Cavalletti Giovanni, Sacco Giovanna, Pagani Mauro, Scoz Nicoletta, Spagnolo Nicola, Zanna Simonetta, Monari Lucia, Battaglini Stefano, Davanteri Giovanni, Perri Maria Ivonne, Petitto Rossella, Luisi Maria Assunta Addolorata, Benedetti Paolo, Dondini Maria Grazia, Corsaro Maria Grazia, Paganini Luisa, Greco Mario, Muraca Antonio, Gallina Franco, Peluso Nazario, Corona Dalisa, Zanna Donatella, Ercolino Maria Monaca, Lia Annunziata, Roatti Carlo, Montanaro Domenico, Tarallo Maria Pia, Migliori Massimo, De Simone Giovanni Nadia, Lehmann Jutta Renate, De Pascalis Rosalba, Bianchini Valeria, Rollo Vito, Vitali Elena, Vitulo Enrico, Pazzaglia Gloria, Bonazzi Rusella, Innocenti Giovanni, Valisi Vanna, Pianazzi Francesco, Latini Fiorenza, Gaggioli Pierluca, Zanardi Massimo, Stipa Stefano, Fratesi Elisabetta, Beccari Gilberto, Bernabei Leo, Barahona Rodriguez Maria Teresa, Herod Miroslaw, Colombi Claudia, Poletti Stefano, Bassini Marco, Marchi Elisabetta, Malagoli Paola, Goldoni Alessandra, Geraci Gaetano, Frassanito Pietro, Saleh Mazei Ali' Kayed Abdel Karim, Conversano Sergio, Crociati Renzo, Mazzoni Mara, di Leo Nunzia, Stefani Franco, Orsoni Sonia, Tonelli Umberto, Trichilo Roberto, Ghermandi Gabriele, Samimi Massoud, Conti Angelo, Venturini Mariella, Paolucci Roberta, Silvani Simonetta, Melilli Giuseppe, Tonini Greta, Mantovani Roberto, Pampani Marco, Fabiani Roberto, Grimaldi Michele Salvatore, De Cillia Carlo, Bertani Daniela, Belardi Silvia, Comellini Eleonora, Bertocchi Daniela, Fondacaro Alfredo, Di Nicco Piera, Prato Luigi, Mori Fernanda, Ferrara Luigi, Zanasi Paola, Corsini Saverio, Lavorato Rodolfo Angelo, Gaspari Pellei Marco, Sisca Giovanbattista, Caraceni Paolo, Cino Silvia, La Froscia Angioletta, Jovanovic Vinka, Bartolone Filippo, Sabatino Giovanni Damiano, Ruggeri Anna Rita, Bertocchi Monica, La Malfa Vilma, Lionetto Ezio, Mengoli Alberto, Bortolami Maria Antonella, Cimatti Donatella, Caprini Marco, Briganti Patrizia, Ripani Berardino, Mancino Franco, Lattanzi Giacomo, Serventi Michele, Bagni Antonella, Amadori Stefano, Mejak Cristina, Bonini Valeria, Muccinelli Maria, Romano Debora, Benzi Giovanna, Castagnari Barbara, Marani Luca, Arena Palmina, Bergamaschi Angela, Biserni Marisa, Boari Giampiero, Civalleri Anna Maria, Comandini Emma, Falasconi Maria Cristina, Fusconi Mila, Garavini Maria Pia, Immordino Vincenzo, Mollace Rocco, Mordenti Lucia, Paolini Maria Teresa Paola, Parma Tiziana, Ragazzini Alessandro, Righini Silvia, Rossi Fiorenzo, Tumidei Paola, Valentini Paolo, Voce Clementina, Cicognani Andrea, Lombardi Antonio, Rossi Gian Piero, Valtancoli Anna Maria, Fontana Maria Cristina, Bocedi Rossana, Raiola Elda Milena Maria, Cravedi Tiziana, Veneziani Giancarlo, Ruggiero Antonia, Bacchi Riccardo, Reboli Pietro, Periti Imara, Carini Stefano, Vajana Enrico, Crenna Erminio, Tancredi Massimo, Scagliusi Vitantonio, Aragosti Pierluigi, Coppola Maria Consolazione, Casotti Sara, Paolizzi Corrado, rappresentati e difesi, come da rispettive procure sopra indicate, dagli avvocati Gualtiero Pittalis ed Antonino Morello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Gian Marco Grez, in Roma, lungotevere Flaminio n. 46, contro: Regione Emilia Romagna in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore; Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore del Consiglio dei ministri, Ministro pro tempore della funzione pubblica, Ministero della sanita', in persona Ministro pro tempore della Sanità; per l'annullamento previa sospensione della graduatoria unica regionale dell'Emilia Romagna dei medici di medicina generale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 n. 484, valevole per l'anno 1998, approvata in via definitiva con delibera della giunta regionale progr. n. 2573/1998 del 21 dicembre 1998; della medesima delibera della giunta regionale dell'Emilia Romagna progr. n. 2573/1998 del 21 dicembre l998 di approvazione in via definitiva della graduatoria unica regionale di cui sopra; dell'art. 3 dell'accordo collettivo azionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 421/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo 517/1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 n. 484 e di ogni altra norma dell'accordo connessa e/o rilevanti ai fini degli effetti pregiudizievoli per i ricorrenti di cui al presente atto; di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresi il comunicato responsabile del servizio distretti sanitari della regione Emilia Romagna pubblicato sul B.U.R. 12 novembre 1998 n. 142 in premessa alla graduatoria unica regionale 'provvisoria', nonche' i conferimenti delle convenzioni di medicina generale, le convenzioni stesse, e gli incarichi delle zone carenti con tutti gli atti del relativo procedimento (ivi compreso, ove occorrer possa, il comunicato dell'assessore regionale alla sanita' dell'Emilia Romagna e l'elenco delle zone carenti per i medici di medicina generale pubblicati sul B.U.R. 23 dicembre 1998 n. 158 ai fini della procedura di conferimento dei relativi incarichi, ed il successivo comunicato dello stesso assessore regionale alla Sanità pubblicato sul B.U.R. 7 gennaio 1999, parte terza, n. 5 di precisazione in ordine alle procedure di conferimento degli incarichi sulle zone carenti, in quanto attuativi delle illegittime previsioni della impugnata graduatoria unica regionale in danni dei ricorrenti; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale; per l'accertamento e la declaratoria che ai ricorrenti spetta la piu' utile collocazione nella graduatoria unica regionale di cui trattasi; per la condanna della regione Emilia-Romagna risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni da questi subiti e subendi, con interessi e rivalutazione monetaria e anatocismo. I ricorrenti sono medici che hanno conseguito l'abilitazione professionale precedentemente al 31 dicembre 1994 e che sono stati iscritti, ai sensi dell'accordo collettivo azionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 n. 484, nella graduatoria regionale dell'Emilia Romagna per l'anno 1998 dei medici di medicina generale aspiranti alle convenzioni con il servizio sanitario nazionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996 ha pero' introdotto una disciplina della valutazione di titoli ai fini dell'iscrizione in graduatoria fortemente penalizzante per i ricorrenti, che si vedono irrimediabilmente e definitivamente esclusi da ogni possibilita' di utile graduazione ai fini dell'accesso alla convenzione, e ciò in violazione di norme e principi nazionali e comunitari. I motivi di diritto del ricorso sono i seguenti. La direttiva C.E.E. 93/16 del 5 luglio 1993 ha organizzato in testo unico alcune precedenti direttive, fra le quali la direttiva 86/457 del 5 settembre 1986, relative alla formazione specifica in medicina generale; l'art. 30 prevede l'istituzione, da parte di ogni Stato membro, della formazione specifica di medicina generale. L'art. 36 della direttiva C.E.E. 93/16 precisa che ogni Stato membro determina i diritti acquisiti, fermo restando che deve considerarsi come diritto acquisito il diritto di esercitare le attivita' di medico in qualità di medico generico, anche senza l'attestato di formazione specifica, per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994. Lo Stato italiano ha attuato tale previsione con decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 216, il quale ha istituito il corso biennale di formazione specifica in medicina generale ed ha previsto che dal 1. gennaio 1995 il possesso del relativo attestato costituisce il titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 833/1978 'fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6'. L'art. 6 affida al Ministro della sanita' l'individuazione di categorie ai fini del diritto di accesso alle convenzioni; con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 sono stati appunto individuati i medici abilitati prima del 31 dicembre 1994. La distribuzione dei punteggi operata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996 cancella tale diritto acquisito nella parte in cui riconosce soltanto ai medici in possesso dell'attestato di formazione (art. 3, comma 1, par. I, lettera f). L'art. 3 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996 e la graduatoria regionale impugnata di esso attuativa sono pertanto illegittimi per violazione delle richiamate norme e principi, comunitari e nazionali, e degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione per disparita' di trattamento, contrasto con il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme e violazione del principio di buon andamento, cui si riconduce il criterio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento, tanto piu' in tema di possibilità di esercizio di attività e di salvaguardia dei diritti acquisiti. Illegittime quindi la contemporanea eliminazione di punteggio, effettuata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 484/1996 relativamente a titoli riconosciuti invece dal precedente accordo, quali anzianita' di iscrizione all'albo professionale, tirocinio abilitante, attività di medico dipendente da amministrazioni pubbliche, sostituzioni, ed altri. Il tutto appare anche in contrasto con gli artt. 6, 8 e 16 del decreto legislativo n. 502/1992 e decreto legislativo n. 517/1993 che riconoscono la validita', ai fini della formazione medica, ad una serie di attività anche diverse dal corso di formazione specifica in medicina generale relative proprio ai titoli che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996 non valuta piu'. Inoltre, appare manifestamente illogica e contraddittoria la cancellazione di titoli non solo fino ad oggi pienamente riconosciuti ma che attengono ad attivita' valorizzate dall'ordinamento ed attinenti alla formazione del medico. Gli atti impugnati sono illegittimi, sotto tutti i profili dedotti, nella parte in cui non riconoscono 12 punti; ai fini della iscrizione in graduatoria anche ai medici che, come i ricorrenti, sono in possesso dell'abilitazione professionale conseguita anteriormente al 31 dicembre 1994 (cfr. decreto ministeriale 15 dicembre 1994). Ovvero, in via subordinata, nella parte in cui i medici in possesso dell'attestato di formazione di cui al decreto legislativo n. 256/1996 vengono riconosciuti i 12 punti in questione. Ferma restando, inoltre e comunque, l'illegittimita' della cancellazione, ad opera dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996 ed ai fini dell'attribuzione di specifico punteggio, dei titoli prima riconosciuti all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990. Art. 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 precisa che gli accordi collettivi nazionali debbono disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale in modo che l'accesso medesimo sia consentito 'prioritariamente' ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 256/1991 o titolo equipollente. Il Ministro della sanita' ha individuato l'abilitazione, professionale ante 31 dicembre 1994 come equipollente all'attestato di formazione. Ne consegue che i ricorrenti debbono anch'essi beneficiare della possibilita' prioritaria di accesso alle convenzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 502/1992. Ogni contraria interpretazione violerebbe la soprarichiamata disciplina comunitaria direttamente applicabile, con doverosa disapplicazione della norma interna. Analogamente, se l'art. 1 della legge 8 ottobre 1998 n. 347 dovesse significare la consacrazione dell'attribuzione dei 12 punti unicamente ai medici in possesso dell'attestato di formazione di cui al decreto legislativo n. 256/1991, dovrebbe anch'esso essere disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria. In subordine, ove non disapplicati e sfavorevolmente interpretati, l'art. 8, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 502/1992 l'art. 1 della legge 8 ottobre 1998 n. 347 sarebbero costituzionalmente illegittimi, come si eccepisce in via subordinata, per violazione dell'art. 10 Costituzione sotto il profilo del contrasto con l'ordinamento comunitario e per violazione degli artt. 3, 35 e 97 sotto i profili gia' piu' sopra illustrati. La deteriore collocazione in graduatoria dei ricorrenti e' suscettibile di arrecare a questi il danno economico e professionale derivante dall'esclusione dalla possibilita' di convenzionamento e di assunzione degli incarichi relativi alle zone carenti, che la regione Emilia Romagna è tenuta a risarcire, alla luce anche del decreto legislativo n. 80/1998 (artt. 33, 34, 35), nella misura che ci si riserva di quantificare o che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e anatocismo. P.Q.M. Voglia l'Ecc.mo Tribunale annullare gli impugnati provvedimenti di cui in epigrafe, ed accertare e dichiarare che ai ricorrenti spetta la piu' utile collocazione nella graduatoria unica regionale di cui trattasi, nel senso di cui ai motivi di ricorso; nonche' condannare la regione Emilia-Romagna al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni da questi subiti e subendi per effetto della loro illegittima e deteriore collocazione nella medesima graduatoria unica regionale, nella misura che ci si riserva di quantificare o che risultera' in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed anatocismo. Ferma restando l'eccezione, sollevata in via subordinata, di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1998 n. 347 per i motivi più sopra illustrati nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Bologna-Roma, 20 gennaio 1999 Avv. Gualtiero Pittalis. Avv. Antonino Morello. C-2408 (A pagamento).