TRIBUNALE AMMINISTRATVO
REGIONALE DEL LAZIO
Sezione III Roma

(GU Parte Seconda n.31 del 8-2-2000)

      Ricorso RG 6687/99 dei dottori Frattini Simonetta, Lo Presti
 Colomba, Celi Antonina, Kalogeropoulos Theodosios, Zanni Maurizio,
 Colli Cristina, Benati Oretta, Poggi Cavalletti Giovanni, Sacco
 Giovanna, Pagani Mauro, Scoz Nicoletta, Spagnolo Nicola, Zanna
 Simonetta, Monari Lucia, Battaglini Stefano, Davanteri Giovanni,
 Perri Maria Ivonne, Petitto Rossella, Luisi Maria Assunta Addolorata,
 Benedetti Paolo, Dondini Maria Grazia, Corsaro Maria Grazia, Paganini
 Luisa, Greco Mario, Muraca Antonio, Gallina Franco, Peluso Nazario,
 Corona Dalisa, Zanna Donatella, Ercolino Maria Monaca, Lia
 Annunziata, Roatti Carlo, Montanaro Domenico, Tarallo Maria Pia,
 Migliori Massimo, De Simone Giovanni Nadia, Lehmann Jutta Renate, De
 Pascalis Rosalba, Bianchini Valeria, Rollo Vito, Vitali Elena, Vitulo
 Enrico, Pazzaglia Gloria, Bonazzi Rusella, Innocenti Giovanni, Valisi
 Vanna, Pianazzi Francesco, Latini Fiorenza, Gaggioli Pierluca,
 Zanardi Massimo, Stipa Stefano, Fratesi Elisabetta, Beccari Gilberto,
 Bernabei Leo, Barahona Rodriguez Maria Teresa, Herod Miroslaw,
 Colombi Claudia, Poletti Stefano, Bassini Marco, Marchi Elisabetta,
 Malagoli Paola, Goldoni Alessandra, Geraci Gaetano, Frassanito
 Pietro, Saleh Mazei Ali' Kayed Abdel Karim, Conversano Sergio,
 Crociati Renzo, Mazzoni Mara, di Leo Nunzia, Stefani Franco, Orsoni
 Sonia, Tonelli Umberto, Trichilo Roberto, Ghermandi Gabriele, Samimi
 Massoud, Conti Angelo, Venturini Mariella, Paolucci Roberta, Silvani
 Simonetta, Melilli Giuseppe, Tonini Greta, Mantovani Roberto, Pampani
 Marco, Fabiani Roberto, Grimaldi Michele Salvatore, De Cillia Carlo,
 Bertani Daniela, Belardi Silvia, Comellini Eleonora, Bertocchi
 Daniela, Fondacaro Alfredo, Di Nicco Piera, Prato Luigi, Mori
 Fernanda, Ferrara Luigi, Zanasi Paola, Corsini Saverio, Lavorato
 Rodolfo Angelo, Gaspari Pellei Marco, Sisca Giovanbattista, Caraceni
 Paolo, Cino Silvia, La Froscia Angioletta, Jovanovic Vinka, Bartolone
 Filippo, Sabatino Giovanni Damiano, Ruggeri Anna Rita, Bertocchi
 Monica, La Malfa Vilma, Lionetto Ezio, Mengoli Alberto, Bortolami
 Maria Antonella, Cimatti Donatella, Caprini Marco, Briganti Patrizia,
 Ripani Berardino, Mancino Franco, Lattanzi Giacomo, Serventi Michele,
 Bagni Antonella, Amadori Stefano, Mejak Cristina, Bonini Valeria,
 Muccinelli Maria, Romano Debora, Benzi Giovanna, Castagnari Barbara,
 Marani Luca, Arena Palmina, Bergamaschi Angela, Biserni Marisa, Boari
 Giampiero, Civalleri Anna Maria, Comandini Emma, Falasconi Maria
 Cristina, Fusconi Mila, Garavini Maria Pia, Immordino Vincenzo,
 Mollace Rocco, Mordenti Lucia, Paolini Maria Teresa Paola, Parma
 Tiziana, Ragazzini Alessandro, Righini Silvia, Rossi Fiorenzo,
 Tumidei Paola, Valentini Paolo, Voce Clementina, Cicognani Andrea,
 Lombardi Antonio, Rossi Gian Piero, Valtancoli Anna Maria, Fontana
 Maria Cristina, Bocedi Rossana, Raiola Elda Milena Maria, Cravedi
 Tiziana, Veneziani Giancarlo, Ruggiero Antonia, Bacchi Riccardo,
 Reboli Pietro, Periti Imara, Carini Stefano, Vajana Enrico, Crenna
 Erminio, Tancredi Massimo, Scagliusi Vitantonio, Aragosti Pierluigi,
 Coppola Maria Consolazione, Casotti Sara, Paolizzi Corrado,
 rappresentati e difesi, come da rispettive procure sopra indicate,
 dagli avvocati Gualtiero Pittalis ed Antonino Morello, ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio di Gian Marco Grez, in
 Roma, lungotevere Flaminio n. 46, contro:
       Regione Emilia Romagna in persona del presidente della Giunta
 regionale pro tempore;
       Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
 presidente pro tempore del Consiglio dei ministri,
     Ministro pro tempore della funzione pubblica,
       Ministero della sanita', in persona Ministro pro tempore della
 Sanità;
     per l'annullamento previa sospensione
       della graduatoria unica regionale dell'Emilia Romagna dei
 medici di medicina generale di cui all'art. 2 del decreto del
 Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 n. 484, valevole per
 l'anno 1998, approvata in via definitiva con delibera della giunta
 regionale progr. n. 2573/1998 del 21 dicembre 1998;
       della medesima delibera della giunta regionale dell'Emilia
 Romagna progr. n. 2573/1998 del 21 dicembre l998 di approvazione in
 via definitiva della graduatoria unica regionale di cui sopra;
       dell'art. 3 dell'accordo collettivo azionale per la disciplina
 dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 4,
 comma 9, della legge 421/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo
 517/1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
 luglio 1996 n. 484 e di ogni altra norma dell'accordo connessa e/o
 rilevanti ai fini degli effetti pregiudizievoli per i ricorrenti di
 cui al presente atto;
 
      di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresi il comunicato
 responsabile del servizio distretti sanitari della regione Emilia
 Romagna pubblicato sul B.U.R. 12 novembre 1998 n. 142 in premessa
 alla graduatoria unica regionale 'provvisoria', nonche' i
 conferimenti delle convenzioni di medicina generale, le convenzioni
 stesse, e gli incarichi delle zone carenti con tutti gli atti del
 relativo procedimento (ivi compreso, ove occorrer possa, il
 comunicato dell'assessore regionale alla sanita' dell'Emilia Romagna
 e l'elenco delle zone carenti per i medici di medicina generale
 pubblicati sul B.U.R. 23 dicembre 1998 n. 158 ai fini della procedura
 di conferimento dei relativi incarichi, ed il successivo comunicato
 dello stesso assessore regionale alla Sanità pubblicato sul B.U.R. 7
 gennaio 1999, parte terza, n. 5 di precisazione in ordine alle
 procedure di conferimento degli incarichi sulle zone carenti, in
 quanto attuativi delle illegittime previsioni della impugnata
 graduatoria unica regionale in danni dei ricorrenti;
       di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e
 conseguenziale;
     per l'accertamento  e la declaratoria
       che ai ricorrenti spetta la piu' utile collocazione nella
 graduatoria unica regionale di cui trattasi;
     per la condanna
       della regione Emilia-Romagna risarcimento in favore dei
 ricorrenti dei danni da questi subiti e subendi, con interessi e
 rivalutazione monetaria e anatocismo.
       I ricorrenti sono medici che hanno conseguito l'abilitazione
 professionale precedentemente al 31 dicembre 1994 e che sono stati
 iscritti, ai sensi dell'accordo collettivo azionale di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 n. 484, nella
 graduatoria regionale dell'Emilia Romagna per l'anno 1998 dei medici
 di medicina generale aspiranti alle convenzioni con il servizio
 sanitario nazionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal decreto
 legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.
 
      Il decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996 ha pero'
 introdotto una disciplina della valutazione di titoli ai fini
 dell'iscrizione in graduatoria fortemente penalizzante per i
 ricorrenti, che si vedono irrimediabilmente e definitivamente esclusi
 da ogni possibilita' di utile graduazione ai fini dell'accesso alla
 convenzione, e ciò in violazione di norme e principi nazionali e
 comunitari.
    I motivi di diritto del ricorso sono i seguenti.
      La direttiva C.E.E. 93/16 del 5 luglio 1993 ha organizzato in
 testo unico alcune precedenti direttive, fra le quali la direttiva
 86/457 del 5 settembre 1986, relative alla formazione specifica in
 medicina generale; l'art. 30 prevede l'istituzione, da parte di ogni
 Stato membro, della formazione specifica di medicina generale.
      L'art. 36 della direttiva C.E.E. 93/16 precisa che ogni Stato
 membro determina i diritti acquisiti, fermo restando che deve
 considerarsi come diritto acquisito il diritto di esercitare le
 attivita' di medico in qualità di medico generico, anche senza
 l'attestato di formazione specifica, per tutti i medici che godano di
 tale diritto al 31 dicembre 1994.
      Lo Stato italiano ha attuato tale previsione con decreto
 legislativo 8 agosto 1991 n. 216, il quale ha istituito il corso
 biennale di formazione specifica in medicina generale ed ha previsto
 che dal 1. gennaio 1995 il possesso del relativo attestato
 costituisce il titolo necessario per l'esercizio della medicina
 generale ai sensi dell'art. 48 della legge 833/1978 'fatti salvi i
 diritti acquisiti di cui all'art. 6'.
      L'art. 6 affida al Ministro della sanita' l'individuazione di
 categorie ai fini del diritto di accesso alle convenzioni; con
 decreto ministeriale 29 dicembre 1994 sono stati appunto individuati
 i medici abilitati prima del 31 dicembre 1994.
      La distribuzione dei punteggi operata dall'art. 3 del decreto
 del Presidente della Repubblica n. 484/1996 cancella tale diritto
 acquisito nella parte in cui riconosce soltanto ai medici in possesso
 dell'attestato di formazione (art. 3, comma 1, par. I, lettera f).
       L'art. 3 dell'accordo approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica n. 484/1996 e la graduatoria regionale impugnata di
 esso attuativa sono pertanto illegittimi per violazione delle
 richiamate norme e principi, comunitari e nazionali, e degli artt. 3,
 35 e 97 della Costituzione per disparita' di trattamento, contrasto
 con il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme e
 violazione del principio di buon andamento, cui si riconduce il
 criterio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento, tanto piu'
 in tema di possibilità di esercizio di attività e di salvaguardia dei
 diritti acquisiti.
 
      Illegittime quindi la contemporanea eliminazione di punteggio,
 effettuata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
 484/1996 relativamente a titoli riconosciuti invece dal precedente
 accordo, quali anzianita' di iscrizione all'albo professionale,
 tirocinio abilitante, attività di medico dipendente da
 amministrazioni pubbliche, sostituzioni, ed altri.
      Il tutto appare anche in contrasto con gli artt. 6, 8 e 16 del
 decreto legislativo n. 502/1992 e decreto legislativo n. 517/1993 che
 riconoscono la validita', ai fini della formazione medica, ad una
 serie di attività anche diverse dal corso di formazione specifica in
 medicina generale relative proprio ai titoli che l'art. 3 del decreto
 del Presidente della Repubblica n. 484/1996 non valuta piu'.
      Inoltre, appare manifestamente illogica e contraddittoria la
 cancellazione di titoli non solo fino ad oggi pienamente riconosciuti
 ma che attengono ad attivita' valorizzate dall'ordinamento ed
 attinenti alla formazione del medico.
      Gli atti impugnati sono illegittimi, sotto tutti i profili
 dedotti, nella parte in cui non riconoscono 12 punti; ai fini della
 iscrizione in graduatoria anche ai medici che, come i ricorrenti,
 sono in possesso dell'abilitazione professionale conseguita
 anteriormente al 31 dicembre 1994 (cfr. decreto ministeriale 15
 dicembre 1994).
      Ovvero, in via subordinata, nella parte in cui i medici in
 possesso dell'attestato di formazione di cui al decreto legislativo
 n. 256/1996 vengono riconosciuti i 12 punti in questione.
      Ferma restando, inoltre e comunque, l'illegittimita' della
 cancellazione, ad opera dell'art. 3 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 484/1996 ed ai fini dell'attribuzione di specifico
 punteggio, dei titoli prima riconosciuti all'art. 3 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 314/1990.
      Art. 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 502/1992
 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 precisa che gli
 accordi collettivi nazionali debbono disciplinare l'accesso alle
 funzioni di medico di medicina generale in modo che l'accesso
 medesimo sia consentito 'prioritariamente' ai medici forniti
 dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 256/1991
 o titolo equipollente.
      Il Ministro della sanita' ha individuato l'abilitazione,
 professionale ante 31 dicembre 1994 come equipollente all'attestato
 di formazione.
      Ne consegue che i ricorrenti debbono anch'essi beneficiare della
 possibilita' prioritaria di accesso alle convenzioni di cui all'art.
 8, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 502/1992.
       Ogni contraria interpretazione violerebbe la soprarichiamata
 disciplina comunitaria direttamente applicabile, con doverosa
 disapplicazione della norma interna.
 
      Analogamente, se l'art. 1 della legge 8 ottobre 1998 n. 347
 dovesse significare la consacrazione dell'attribuzione dei 12 punti
 unicamente ai medici in possesso dell'attestato di formazione di cui
 al decreto legislativo n. 256/1991, dovrebbe anch'esso essere
 disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria.
      In subordine, ove non disapplicati e sfavorevolmente
 interpretati, l'art. 8, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n.
 502/1992 l'art. 1 della legge 8 ottobre 1998 n. 347 sarebbero
 costituzionalmente illegittimi, come si eccepisce in via subordinata,
 per violazione dell'art. 10 Costituzione sotto il profilo del
 contrasto con l'ordinamento comunitario e per violazione degli artt.
 3, 35 e 97 sotto i profili gia' piu' sopra illustrati.
      La deteriore collocazione in graduatoria dei ricorrenti e'
 suscettibile di arrecare a questi il danno economico e professionale
 derivante dall'esclusione dalla possibilita' di convenzionamento e di
 assunzione degli incarichi relativi alle zone carenti, che la regione
 Emilia Romagna è tenuta a risarcire, alla luce anche del decreto
 legislativo n. 80/1998 (artt. 33, 34, 35), nella misura che ci si
 riserva di quantificare o che risulterà in corso di causa, oltre
 interessi e rivalutazione monetaria e anatocismo.
    P.Q.M.
      Voglia l'Ecc.mo Tribunale annullare gli impugnati provvedimenti
 di cui in epigrafe, ed accertare e dichiarare che ai ricorrenti
 spetta la piu' utile collocazione nella graduatoria unica regionale
 di cui trattasi, nel senso di cui ai motivi di ricorso; nonche'
 condannare la regione Emilia-Romagna al risarcimento in favore dei
 ricorrenti dei danni da questi subiti e subendi per effetto della
 loro illegittima e deteriore collocazione nella medesima graduatoria
 unica regionale, nella misura che ci si riserva di quantificare o che
 risultera' in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione
 monetaria ed anatocismo. Ferma restando l'eccezione, sollevata in via
 subordinata, di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
 8 ottobre 1998 n. 347 per i motivi più sopra illustrati nel presente
 atto.
    Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
     Bologna-Roma, 20 gennaio 1999
                                              Avv. Gualtiero Pittalis.
                                                Avv. Antonino Morello.
C-2408 (A pagamento).
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