T.A.R. CALABRIA
Catanzaro

(GU Parte Seconda n.73 del 28-3-2000)

      Ricorso con motivi aggiunti per D.T.M. destinazione Terzo
 Millennio S.a.s. di Aversa & C., in persona del l..r.p.t., corrente
 in Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
 Maria Stefania Valentini in Catanzaro, via Borelli n. 17, che la
 rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricorso
 introduttivo.
      Contro: Comune di Catanzaro, in persona del sindaco; nonche':
 Quattromani Alessandro; Autoricambi Codispoti; Intrigo; Sportwear;
 L'una di sera; Alfieri Antonio; Teleselling; Bottega del decoro; La
 cioccolateria; Bar Panorama; Partenoro; MM Comunicazione & immagine;
 Munizza Rosario; Lamanna Francesca; Iona' Giuseppe; Rinaldo & Rinaldo
 Sartoria; Il mangianotte; Spirits pub; Falsetta Francesco; F.lli
 Verduci; Tradizioni di Catanzaro; Panella Giuseppe; Rinaldo Elio;
 Iannacchero Palmerino; Cosentino Assunta; L'artigiana; Lobello Rosa;
 Arrotta Angelo; Sigma di Procopio Valeria; Andronaco Antonino;
 Pastoraltur S.r.l.; Esposito Silvana; Leonardo Agostino; Boutique
 Dominique; Fiore e Piante di Ruggiero Pietro; Ferragina Racing;
 Gastronomia Lanzo; Pappalardo Vincenzo; Cooperativa Sociale Utilità
 Pubblica; Faini Aldo; Nania Alda; Panaro Francesco; Cannistrà
 Lorenzo; Trapasso Rosaria; Pierre Investimenti; Marino Rosa; Soc.
 Coop. Dedalo; Eurorisparmio S.r.l.
      Per l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti di cui
 alla delibera di G.C. n. 637 del 3 dicembre 1999 e di ogni altro
 presupposto connesso (delibera n. G.C. n. 170 del 30 marzo 1999)
 derivato anche successivo quale (provvedimento n. 351 del 15 marzo
 2000), mediante la quale la G.C. deliberava, su proposta del
 Dirigente del settore LL.PP., la graduatoria provvisoria del PIC
 Urban Catanzaro relativa alla concessione di contributi alle aziende
 artigiane agli esercizi commerciali ed alle PMI locali.
      Fatto e diritto, con delibera di G.C. n. 170 del 30 marzo 1999,
 la G.C. del Comune di Catanzaro approvava, su proposta del dirigente
 dei LL.PP. tutte le norme per la concessione di agevolazioni in
 attuazione della Misura 1 avvio di nuove attivita' economiche del
 Programma Urban di Catanzaro prevedendo la nomina di una Commissione
 per la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria di
 accesso alle agevolazioni, stilata secondo determinati parametri e
 criteri tra i quali: localizzazione prossima ad interventi di
 riqualificazione previsti dal Comune all'interno dell'Area Urban
 punti max 10, la Commissione, con verbale n. 1 del 30 luglio 1999,
 modificava i criteri stabilendo in applicare 10 p.ti per le sedi
 interessate da interventi di riqualificazione e 3 per le altre.
      Essendo la sede della D.T.M. ubicata in una zona interessata da
 interventi di riqualificazione dell'Urban, ovvero piazza Garibaldi,
 angolo via Case Arse, i punti applicati in maniera erronea e
 disparitaria sono stati 3 e non 10 come nel caso della ditta Munizza
 Rosario (via Case Arse).
      Violazione legge n. 142/1990 art. 51 e legge 241/1990 art. 12,
 Incompetenza, Eccesso di Potere; Disparita' di trattamento; Mancanza
 di motivazione; Difetto di istruttoria.
      L'impugnata delibera della G.C. n. 637 del 3 dicembre 1999 e'
 viziata da incompetenza ai sensi della legge n. 142/1990 art. 51
 perche' adottata dalla G.C. invece che dal Dirigente di settore.
 Altra violazione è quella dell'art. 12 legge 241/1990 relativamente
 alla mancata predeterminazione completa e dettagliata dei criteri da
 parte dell'organo competente. Né il provvedimento n. 351 del
 Dirigente LL.PP. ha sanato il vizio di competenza, perché emanato in
 eccesso di potere e lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale
 effettuato nelle more del giudizio.
      Conclusioni. Si chiede che l'on.le T.A.R. voglia preliminarmente
 ed in riforma della graduatoria redatta e deliberata dalla G.C.,
 ammettere la D.T.M. ai benefici di cui al Piano Urban.
      In via subordinata si chiede la sospensione della esecutivita'
 dei provvedimenti impugnati. Sulla domanda cautelare: il fumus e' nei
 motivi, il periculum in mora sta nel fatto che l'erogazione dei fondi
 si esaurirà in breve tempo a vantaggio di alcuni soggetti non aventi
 diritti in danno di soggetti aventi diritto come la ricorrente. Con
 vittoria di spese e competenze
 
     Catanzaro, 20 marzo 2000
 
                                        Avv. Maria Stefania Valentini.
                                                                      
C-7244 (A pagamento).
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