Ricorso della Tecnottica Strocchi S.n.c. in persona del socio
amministratore Carlo Strocchi rappresentato e difeso per procura a
margine dall'avv. G. Pitaro e dal dott. F. Pitaro, con studio in
Catanzaro, C.so Mazzini n. 25/A, Contro il Comune di Catanzaro, in
persona del suo sindaco in carica pro-tempore e nei confronti di
Hirish Pab S.a.s. di Lopez Michele & C.; Scozia Alessandro e Vocino
Antonella, Intervideo di Fernando Marascio, Caccavari Marisa S.n.c.;
Merazzi Concetta; Carlino Pierluigi; Atelier Mancini di Mancini
Annamaria; Luxottica di Nicoletta Vincenzo; Bar Pasticceria di
Condorelli Antonio; Gareri Paola; Hair Club di Liuni Rocco; Caffe'
Muleo di Muleo Alfonso; Arcuri Carlo; Eurorisparmio S.r.l.; Soc.
Coop. Dedalo a r.l.; Marino Rosa; Pierre Investimenti di Bova
Giuseppe & C. S.a.s.; Trapasso Rosaria; Sala Da Barba di Cannistra'
Lorenzo; Panaro Francesco; Nania Anna; Faini Aldo; Cooperativa
Sociale Utilità Pubblica; Pappalardo Vincenzo; Gastronomia Lanzo di
Laudadio Rita; Ferragina Racing; Fiori e Piante di Ruggiero Pietro;
Boutique Dominique di Ladalardo Domenico; Leonardo Agostino; Esposito
Silvana; Pastoraltour; Andronaco Antonino; Sigma di Procopio Valeria;
Arrotta Angelo; Lobello Rosa; L'Artigiana di Raffaele Benincasa;
Cosentino Assunta; Iannacchero Palmerino; Rinaldo Elio; Panella
Giuseppe; Tradizioni di Catanzaro sott'olio e sott'aceti di Lonetti
Agostino; F.lli Verduci S.n.c.; Falsetta Francesco (Rist./Pizz Da
Salvatore; Spirit Pub di Puccio Fabio; Il Mangianotte di Veraldi
Loredana; Rinaldo & Rinaldo Sartoria e Dintorni di Rinaldo Antonella;
Ionà Giuseppe; Lamanna Francesca; Munizza Rosario; MM Comunicazione &
Immagine S.a.s.; Partenoro dl Poggi Madarena V. & Napoli G.; Bar
Panorama di Sciarrone Diego Giovanni; La Cioccolateria di D'Errico
Paolo; Bottega del Decoro di Lia Teresa; Teleselling Piccola Società
Cooperativa; Alfieri Antonio L'Una di Sera Associazione Culturale;
Sportwear S.n.c. di Averna & Bertucci; Intrigo S.a.s. di Montesano
Raffaella; Autoricambi Codispoti di Cresta Stefano S.a.s.;
Quattromani Alessandro; per l'annullamento previa sospensione della
delibera della Giunta Comunale della Città di Catanzaro n. 170 del 30
marzo 1999; della deliberazione della G.C. di Catanzaro n. 367 del 3
dicembre 1999; degli atti e verbali della commissione designata con
la deliberazione della G.C. n. 404 del 22 luglio 1999.
Fatto: con deliberazione n. 170/1999 la G.C. di Catanzaro ha
emesso il bando avente ad oggetto: 'Sottoprogramma Urban. Misura 1:
aiuti all'artigianato e alle P.M.I. locali ed interventi in favore
della delocalizzazione dell'attivita' inquinanti'. La Tecnottica
Strocchi ha presentato regolarmente la domanda al fine di partecipare
al concorso. La Commissione nominata per la valutazione dei progetti
presentati ha agito illegittimamente e ha provveduto alla
formulazione della graduatoria. La G.C. di Catanzaro con
deliberazione n. 637/1999 ha approvato la graduatoria. La Tecnottica
Strocchi ha recentemente saputo casualmente di non essere stata
inserita in posizione utile nella graduatoria e propone ricorso per i
seguenti motivi di diritto violazione dei principi in materia di
bandi di gara; violazione dell'art. 12 della legge 241/1990;
violazione della legge n 142/1990 e successive modificazioni;
incompetenza; violazione della normativa comunitaria; violazione
comunque del bando di gara; violazione della decisione della
Commissione Europea C (97) dell'8 dicembre 1997, sottoprogramma Urban
Catanzaro misura 1; eccesso di potere per difetto ed erroneità di
presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento
dei fatti, contraddittorietà; ingiustizia manifesta, domanda
cautelare il fumus e' nei motivi. Il danno grave ed irreparabile è in
re ipsa.
Conclusioni: si chiede l'accoglimento del ricorso. Catanzaro, 1
.febbraio 2000, avv. Giuseppe Pitaro dott. Francesco Pitaro.
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro
motivi aggiunti della Tecnottica Strocchi S.n.c. (avv. G. Pitaro e
dott. F. Pitaro) contro il Comune di Catanzaro, (avv. V. Zimatore) e
nei confronti dei controinteressati indicati in ricorso per
l'annullamento previa sospensione della Determina del Comune di
Catanzaro prot. n. 351 del 15 marzo 2000 a firma del Dirigente del
Settore LL.PP. del Comune di Catanzaro e del Responsabile del
Procedimento fatto all'udienza del 16 marzo 2000, fissata per la
discussione per l'istanza di sospensione il Comune di Catanzaro ha
prodotto la suddetta determina n. 351/2000, volta a sanare
l'incompetenza dedotta e che deve essere annullata per i seguenti
motivi i diritto eccesso di potere per difetto dei presupposti;
contraddittorieta' interna all'atto; illogicità; difetto di
motivazione; violazione dei principi in materia di convalescenza
degli atti amministrativi. Conclusioni Si insiste nell'accoglimento
del ricorso e nella domanda di sospensione.
Catanzaro, 22 marzo 2000
Avv.: Giuseppe Pitaro - dott. Francesco Pitaro.
C-7892 (A pagamento).