Ricorso della Tecnottica Strocchi S.n.c. in persona del socio amministratore Carlo Strocchi rappresentato e difeso per procura a margine dall'avv. G. Pitaro e dal dott. F. Pitaro, con studio in Catanzaro, C.so Mazzini n. 25/A, Contro il Comune di Catanzaro, in persona del suo sindaco in carica pro-tempore e nei confronti di Hirish Pab S.a.s. di Lopez Michele & C.; Scozia Alessandro e Vocino Antonella, Intervideo di Fernando Marascio, Caccavari Marisa S.n.c.; Merazzi Concetta; Carlino Pierluigi; Atelier Mancini di Mancini Annamaria; Luxottica di Nicoletta Vincenzo; Bar Pasticceria di Condorelli Antonio; Gareri Paola; Hair Club di Liuni Rocco; Caffe' Muleo di Muleo Alfonso; Arcuri Carlo; Eurorisparmio S.r.l.; Soc. Coop. Dedalo a r.l.; Marino Rosa; Pierre Investimenti di Bova Giuseppe & C. S.a.s.; Trapasso Rosaria; Sala Da Barba di Cannistra' Lorenzo; Panaro Francesco; Nania Anna; Faini Aldo; Cooperativa Sociale Utilità Pubblica; Pappalardo Vincenzo; Gastronomia Lanzo di Laudadio Rita; Ferragina Racing; Fiori e Piante di Ruggiero Pietro; Boutique Dominique di Ladalardo Domenico; Leonardo Agostino; Esposito Silvana; Pastoraltour; Andronaco Antonino; Sigma di Procopio Valeria; Arrotta Angelo; Lobello Rosa; L'Artigiana di Raffaele Benincasa; Cosentino Assunta; Iannacchero Palmerino; Rinaldo Elio; Panella Giuseppe; Tradizioni di Catanzaro sott'olio e sott'aceti di Lonetti Agostino; F.lli Verduci S.n.c.; Falsetta Francesco (Rist./Pizz Da Salvatore; Spirit Pub di Puccio Fabio; Il Mangianotte di Veraldi Loredana; Rinaldo & Rinaldo Sartoria e Dintorni di Rinaldo Antonella; Ionà Giuseppe; Lamanna Francesca; Munizza Rosario; MM Comunicazione & Immagine S.a.s.; Partenoro dl Poggi Madarena V. & Napoli G.; Bar Panorama di Sciarrone Diego Giovanni; La Cioccolateria di D'Errico Paolo; Bottega del Decoro di Lia Teresa; Teleselling Piccola Società Cooperativa; Alfieri Antonio L'Una di Sera Associazione Culturale; Sportwear S.n.c. di Averna & Bertucci; Intrigo S.a.s. di Montesano Raffaella; Autoricambi Codispoti di Cresta Stefano S.a.s.; Quattromani Alessandro; per l'annullamento previa sospensione della delibera della Giunta Comunale della Città di Catanzaro n. 170 del 30 marzo 1999; della deliberazione della G.C. di Catanzaro n. 367 del 3 dicembre 1999; degli atti e verbali della commissione designata con la deliberazione della G.C. n. 404 del 22 luglio 1999. Fatto: con deliberazione n. 170/1999 la G.C. di Catanzaro ha emesso il bando avente ad oggetto: 'Sottoprogramma Urban. Misura 1: aiuti all'artigianato e alle P.M.I. locali ed interventi in favore della delocalizzazione dell'attivita' inquinanti'. La Tecnottica Strocchi ha presentato regolarmente la domanda al fine di partecipare al concorso. La Commissione nominata per la valutazione dei progetti presentati ha agito illegittimamente e ha provveduto alla formulazione della graduatoria. La G.C. di Catanzaro con deliberazione n. 637/1999 ha approvato la graduatoria. La Tecnottica Strocchi ha recentemente saputo casualmente di non essere stata inserita in posizione utile nella graduatoria e propone ricorso per i seguenti motivi di diritto violazione dei principi in materia di bandi di gara; violazione dell'art. 12 della legge 241/1990; violazione della legge n 142/1990 e successive modificazioni; incompetenza; violazione della normativa comunitaria; violazione comunque del bando di gara; violazione della decisione della Commissione Europea C (97) dell'8 dicembre 1997, sottoprogramma Urban Catanzaro misura 1; eccesso di potere per difetto ed erroneità di presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà; ingiustizia manifesta, domanda cautelare il fumus e' nei motivi. Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa. Conclusioni: si chiede l'accoglimento del ricorso. Catanzaro, 1 .febbraio 2000, avv. Giuseppe Pitaro dott. Francesco Pitaro. Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro motivi aggiunti della Tecnottica Strocchi S.n.c. (avv. G. Pitaro e dott. F. Pitaro) contro il Comune di Catanzaro, (avv. V. Zimatore) e nei confronti dei controinteressati indicati in ricorso per l'annullamento previa sospensione della Determina del Comune di Catanzaro prot. n. 351 del 15 marzo 2000 a firma del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Catanzaro e del Responsabile del Procedimento fatto all'udienza del 16 marzo 2000, fissata per la discussione per l'istanza di sospensione il Comune di Catanzaro ha prodotto la suddetta determina n. 351/2000, volta a sanare l'incompetenza dedotta e che deve essere annullata per i seguenti motivi i diritto eccesso di potere per difetto dei presupposti; contraddittorieta' interna all'atto; illogicità; difetto di motivazione; violazione dei principi in materia di convalescenza degli atti amministrativi. Conclusioni Si insiste nell'accoglimento del ricorso e nella domanda di sospensione. Catanzaro, 22 marzo 2000 Avv.: Giuseppe Pitaro - dott. Francesco Pitaro. C-7892 (A pagamento).