TAR CALABRIA

(GU Parte Seconda n.110 del 13-5-2000)

      Notificazione per pubblici proclami autorizzata con decreto del
 presidente del TAR della Calabria con sede in Catanzaro del 17 marzo
 2000 nel ricorso iscritto al n. 1539/99 R.G. diretta a tutti i contro
 interessati partecipanti al concorso per assistente giudiziario - VI
 qualifica funzionale per i distretti delle Corti d'Appello di
 Catanzaro e Reggio Calabria.
      Ricorso diretto al TAR Calabria con sede in Catanzaro datato 11
 agosto 1999, iscritto al n. 1539/99 R.G. TAR di Catanzaro,
 ricorrenti: Carroccio Giuseppa, Battaglia Marisa, De Lorenzo Chiara,
 Procopio Giovanna, Misiti Francesca, Curatola Daniela, Cannizzaro
 Anna Maria, Damico Giovanna, Idone Teodoro, Clerico' Maria Rosaria,
 Quartuccio Caterina, Basile Francesca, Cardullo Grazia e Aricò
 Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Panuccio per
 procura a margine del ricorso, con domicilio eletto in Catanzaro via
 Lidonnici n.12, presso lo studio dell'avv. Paolo Battaglia; contro il
 Ministero di Grazia e Giustizia e la commissione esaminatrice del
 concorso per assistente giudiziario (VI qualifica funzionale) per il
 distretto delle Corti d'Appello di Catanzaro e Reggio Calabria,
 rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
 Catanzaro; con il ricorso e' chiesto l'annullamento dei seguenti
 atti:
       1) la graduatoria generale di merito formata dalla commissione
 esaminatrice in data 31 marzo 1999, di cui al P.D.G. 10 aprile 1999
 pubblicato nel B.U. Ministero Grazia e Giustizia del 15 giugno 1999;
       2) il P.D.G. 1. aprile 1999, approvazione della graduatoria
 generale di merito del concorso circoscrizionale per esami a 51 posti
 elevati a 148 con P.D.G. 21 maggio 1998 di assistente giudiziario -
 VI qualifica funzionale Ministero Grazia e Giustizia - amm. giud.,
 disponibili negli uffici giudiziari dei distretti delle Corte
 d'Appello di Catanzaro e Reggio Calabria, indetto con P.D.G. 20
 maggio 1997, nonche' avverso il medesimo decreto che dichiara i
 vincitori, pubblicato sul B.U. Ministero Grazia e Giustizia n. 11 del
 15 giugno 1999;
     3) gli atti presupposti, in essi compresi:
         a) l'atto relativo ai risultati delle prove scritte sostenute
 dai ricorrenti, candidati nel concorso circoscrizionale per esami a
 148 posti di assistente giudiziario (VI qual. funz.) per i distretti
 delle Corti d'Appello di Catanzaro e Reggio Calabria;
       b) l'atto relativo, all'attribuzione dei punteggi;
         c) i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
 scritte stabiliti dalla Commissione nella riunione del 25 luglio
 1998;
       4) la comunicazione del 27 luglio 1999 del Ministero Grazia e
 Giustizia Direz. Gen. dell'Org. Giud. e degli Affari Gen. - Uff. VI
 Concorsi, con la quale i ricorrenti sono stati chiamati a sostenere
 il colloquio, nella parte in cui l'ammissione alle prove orali e'
 effettuata con l'assegnazione per le prove scritte del punteggio
 determinato facendo applicazione dei criteri e delle modalita' di
 valutazione delle prove già stabiliti dalla Commissione esaminatrice
 del concorso nella riunione del 25 luglio 1998;
     5) di ogni altro atto preordinato e/o consequenziale ai suddetti.
 
      La sintesi dei fatti e dei motivi del ricorso e' la seguente: i
 ricorrenti, partecipanti al concorso circoscrizionale per esami per
 assistente giudiziario VI qualifica funzionale indetto con P.D.G. del
 20 maggio 1997 per i distretti delle Corti d'Appello di Catanzaro e
 Reggo Calabria attraverso la pubblicazione dei risultati delle prove
 scritte avvenuta il 14 settembre 1998 apprendevano di non essere
 stati ammessi al colloquio; proponevano ricorso diretto al TAR di
 Catanzaro iscritto al n. 2585/98 R.G. avverso i risultati delle prove
 scritte e la non ammissione; il TAR Calabria con ordinanza n. 41/99
 del 14 gennaio 1999, confermata dal Consiglio di Stato - IV Sez. con
 ordinanza n. 1193/99 del 21 maggio 1999, ammetteva i ricorrenti al
 colloquio con riserva; i ricorrenti venivano convocati per sostenere
 il colloquio per il giorno 20 settembre 1999, ed in quella data
 sostenevano il colloquio. Con il ricorso sopra indicato diretto al
 TAR di Catanzaro è chiesto l'annullamento degli atti elencati per i
 seguenti motivi:
       1. motivo, riferito agli atti di formazione della graduatoria,
 di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del
 concorso: illegittimita' per violazione del dovere di preventiva
 esecuzione delle ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato.
 
      La graduatoria risulta formata dalla Commissione in data
 successiva alla ordinanza del TAR ed alla notificazione, cioe' in
 data 31 marzo 1999. La Commissione non poteva formare la graduatoria
 prima di espletare le prove nei confronti di tutti i candidati
 ammessi a partecipare, compresi i ricorrenti, per i quali l'ordine
 del Giudice aveva disposto l'ammissione con riserva. Dalla mancata
 esecuzione dell'ordinanza, dalla violazione dell'ordine del giudice e
 dall'omessa inclusione dei ricorrenti nella graduatoria consegue
 l'illegittimita' dell'atto di formazione della graduatoria da parte
 della Commissione, del decreto di approvazione della graduatoria
 generale e del decreto di dichiarazione dei vincitori.
       2. motivo, riferito agli atti di formazione ed approvazione
 della graduatoria e di indicazione dei vincitori del concorso ed agli
 atti che ne costituiscono il presupposto, relativi all'ammissione dei
 candidati agli orali, all'esclusione dei ricorrenti, ai criteri e
 modalita' di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla
 Commissione esaminatrice in data 25 luglio 1998.
 
      I vizi gia' denunziati e fatti valere con il ricorso diretto al
 TAR Calabria notificato il 13 novembre 1998, iscritto al n. 2585 R.G.
 1998, proposto avverso gli atti relativi ai risultati delle prove
 scritte, alla non ammissione dei ricorrenti agli orali, ai criteri e
 modalità di valutazione delle prove scritte fissati dalla Commissione
 nella seduta del 25 luglio 1998, si riverberano, si estendono e
 producono i loro effetti anche sugli atti finali di formazione ed
 approvazione della graduatoria e di indicazione dei vincitori del
 concorso. Si ripropongono, pertanto, in questo giudizio gli stessi
 motivi già fatti valere con il menzionato ricorso (del quale e' data
 notizia mediante separata, contemporanea pubblicazione), quali vizi
 di legittimità dell'atto presupposto di esclusione dei ricorrenti
 dalle prove orali.
      1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 12 decreto
 Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693; inosservanza
 delle norme procedimentali: eccesso di potere per inosservanza delle
 regole di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
       a) Il foglio di istruzioni distribuito ai partecipanti al
 momento di partecipazione alle prove scritte conteneva l'indicazione
 dei criteri di attribuzione dei punteggi (numero positivo per le
 risposte giuste, numero negativo per le risposte errate, zero per
 ogni risposta non data), mentre quei criteri non erano stati fissati
 dalla Commissione.
       b) Le prove scritte sono state espletate nei giorni 6, 7 luglio
 e nei giorni successivi fino al 24 luglio 1998, in date tutte
 precedenti alla fissazione dei criteri avvenuta il 25 luglio 1998.
 
      2. Eccesso di potere per illogicita' ed irrazionalità dei
 criteri di valutazione e violazione della regola dell'imparzialità.
      I criteri apparentemente indicati dalla Commissione nel verbale
 del 25 luglio 1998, stabilendo per ciascuna risposta esatta il
 punteggio + 1 (piu' uno), per ciascuna risposta errata il punteggio
 di - 0,50 (meno zero cinquanta), e per ciascuna risposta non data il
 punteggio 0 (zero) sono affetti dai vizi di illogicita',
 irrazionalità e contraddittorietà. L'irrazionalità ed illogicità dei
 criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione consistono nella
 totale non penalizzazione delle risposte errate. L'applicazione di
 tali criteri conduce all'irragionevole conseguenza che: candidati che
 hanno dato un numero di risposte giuste maggiore rispetto ad altri
 che hanno dato un numero minore di risposte giuste, non sono stati
 ammessi al colloquio, mentre coloro che hanno dato un numero minore
 di risposte giuste omettendo totalmente di dare risposte ad alcuni
 quizzes vengono ammessi alla prova orale perche' subiscono minore
 penalizzazione per risposte sbagliate. Attribuendo punteggio 0 alle
 risposte non date non si privilegia il grado di preparazione del
 candidato, in contrasto con il principio generale che nel rapporto di
 lavoro ha rilevanza soltanto la valutazione dell'attitudine
 professionale del lavoratore (art. 8 statuto dei lavoratori).
 Ritenere indifferente la risposta non data equivale a negare la
 funzione ed il contenuto delle prove concorsuali selettive come mezzo
 di scelta dei soggetti più meritevoli , dotati di maggiore capacità e
 professionalità (violazione dell'art. 97 della Costituzione).
      3. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicita',
 irragionevolezza e contraddittorietà in rapporto al generale
 comportamento dell'amministrazione in casi analoghi.
      Il criterio di attribuire un punteggio negativo alle risposte
 non date e' adottato in tutti i casi nei quali il concorso o il
 pre-concorso si svolga con il metodo dei 'quesiti' a punti positivi e
 negativi (ad esempio: art. 7 del bando di concorso del Ministero di
 Grazia e Giustizia per 350 posti di uditore giudiziario - decreto del
 9 dicembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 dicembre 1998 - 4aSerie Speciale n. 97).
       3. motivo riferito alla comunicazione dei Ministero di Grazia e
 Giustizia. Dir. Gen. dell'Org. Giud. ed Affari Gen. Ufficio VI
 Concorsi del 27 luglio 1999, con la quale i ricorrenti sono convocati
 a sostenere le prove orali con il punteggio gia' attribuito nelle
 prove scritte: illegittimità derivata: eccesso di potete per
 illogicità.
 
      Con la nota del 27 luglio 1999 (successiva alla formazione e
 pubblicazione della graduatoria) i ricorrenti sono chiamati a
 sostenere le prove orali in esecuzione dell'ordinanza del TAR
 Calabria n. 41/99 del 14 gennaio 1999 e del Consiglio di Stato n.
 1193/99 del 21 maggio 1999. La chiamata a sostenere le prove
 successiva alla gia' avvenuta formazione e pubblicazione della
 graduatoria (che, allo stato, non viene revocata) dimostra
 l'illegittimità di quegli atti, che non possono essere formati prima
 della conclusione delle prove concorsuali. Inoltre il provvedimento
 di convocazione alle prove orali e' illegittimo perche' i ricorrenti
 sono ammessi a sostenere le prove orali mantenendo fermo il punteggio
 loro attribuito nelle prove scritte, assegnato facendo applicazione
 dei criteri e modalità di valutazione che sono oggetto delle censure
 proposte con il ricorso iscritto al n.2585/98, riproposte con questo
 ricorso.
              Il procuratore e difensore dei ricorrenti:              
                        avv. Alberto Panuccio                         
                                                                      
C-12586 (A pagamento).
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