ENI - S.p.a.
Divisione Agip

(GU Parte Seconda n.128 del 3-6-2000)

  Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo
 all'ampliamento dell'esistente 'Centro Olio Monte Alpi' (ai sensi
 dell'art. 17, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
 
      Il ministero dell'Ambiente di concerto con il ministro per i
 beni Culturali e Ambientali visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della
 legge 8 luglio 1986 n. 349;
    Omissis
 
      Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale
 concernente il progetto di ampliamento dell'esistente 'Centro Olio
 Monte Alpi', da denominare a seguito dell'ampliamento 'Centro Olio
 Val d'Agri' nell'ambito del programma di sviluppo della concessione
 di coltivazione di idrocarburi 'Grumento Nova', presentata dall'Agip
 S.p.a. in data 12 novembre 1996
 
                               Omissis                                
                                                                      
      Visto il parere n. 277 del 5 novembre 1998, formulato dalla
 Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito
 dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'Agip S.p.a;
    Considerato che in detto parere la Commissione ha:
    Ossservato che:
    per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:
      il Centro Olio e' localizzato nel territorio del Comune di
 Viggiano (PZ), in localita' Fossa del Lupo internamente ad un lotto
 dell'area industriale;
    Omissis
 
    Premo atto che:
       con nota 15 gennaio 1997 (protocollo servizio VIA n.
 515/VIA/A.O.13.S del 22 gennaio 1997) il ministero per i Beni
 Culturali e Ambientali ha espresso parere favorevole all'ampliamento
 dell'esistente Centro Olio Monte Alpi in quanto compatibile con le
 esigenze di tutela ambientale a condizione che:
 
      'vengano scrupolosamente rispettate le prescrizioni dettate
 dalle Soprintendenze competenti che dovranno essere informate
 dell'inizio dei lavori e con le quali dovranno essere definite le
 linee di incidenza sul territorio. Resta comunque salvo l'obbligo di
 ottemperare alle disposizioni della vigente legge di tutela 1089/1939
 che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata
 sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla
 Soprintendenza Archeologica competente per territorio';
    Omissis
 
      Esprime giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del
 progetto relativo all'ampliamento del 'Centro Olio Val d'Agri',
 subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:
       1. L'attivita' del Centro Olio Val d'Agri e' condizionata dalla
 realizzazione dell'oleodotto per i trasporto del greggio alla
 raffineria di Taranto, all'autorizzazione da parte delle competenti
 autorità per quanto riguarda la reiniezione delle acque di strato e
 dalla presentazione della documentazione attestante la disponibilità
 e la capacità dell'impianto consortile a ricevere e trattare le
 portate dei reflui inviati dal Centro Olio.
       2. Nel territorio circostante l'impianto dovra' essere
 realizzata una rete di rilevamento della qualità dell'aria, da
 definirsi con le autorità di controllo competenti per territorio, che
 prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO2,
 Nox, O3, Polveri) H2S, benzene, IPA e COV.
       3. Dovra' essere predisposto, per l'area circostante
 l'insediamento, un progetto di biomonitoraggio (biondicatori e
 biosensori) per la verifica del livello di criticità ecologica
 derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento.
 Su tale progetto dovrà essere acquisito il parere di un Istituto
 Scientifico qualificato.
       4. Le emissioni di Nox e di CO delle turbine a gas non dovranno
 superare i valori di 80 e 60 mg/Nm3 riferiti ad un contenuto di O2
 del 15% sui fumi anidri. Oltre a controlli in continuo dichiarati dal
 proponente, dovra' essere effettuato annualmente il controllo
 dell'SOx e degli IPA (v. elenco punto 5). Il proponente, entro tre
 anni dall'entrata in funzione del Centro Olio, dovrà predisporre uno
 studio mirato alla verifica della disponibilità sul mercato di
 bruciatori per turbine a gas in grado di assicurare livelli emissivi
 per Nox e CO piu' bassi di quelli di cui al punto precedente. In base
 ai risultati di tale studio, che dovrà essere inviato alla regione e
 al ministero dell'Ambiente Servizio VIA, potrebbe ritenersi
 necessaria la sostituzione dei bruciatori installati.
       5. Dovranno essere misurati e registrati in continuo al camino
 del termodistruttore:
         a) la temperatura dei fumi che non dovra' essere inferiore a
 950.C;
         b) le concentrazioni del monossido di carbonio,
 dell'ossigeno, degli ossidi di azoto (come NO2), degli ossidi di
 zolfo e delle sostanze organiche. Annualmente dovranno essere
 misurate anche le polveri e gli IPA. I valori limite sono riportati
 nella tabella che segue:
       	Inquinanti	Valori limite (mg/Nm3)
       	-	-
 
       Polveri		10*
       Biossido di zolfo (SO2)	1000*
       Ossidi di azoto (come NO2)	300*
       Sostanze organiche (come carb. org. totale)	10*
       Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,001**
       Monossido di carbonio (CO)	100*
 
       * valore medio orario
       ** valore medio su 8 ore.
 
      Per quanto riguarda le modalita' di rilevamento in continuo si
 fa riferimento ai metodi indicati nel decreto ministeriale 21
 dicembre 1995 e successivi aggiornamenti e/o integrazioni salvo che
 per le polveri e gli IPA per i quali il periodo di campionamento deve
 essere rispettivamente di 1 e 8 ore.
      Il valore di 0,001 mg/m3 per gli idrocarburi policicici
 aromatici (IPA) e' relativo alla somma dei seguenti composti:
 benzoaa]antracene; dibenzoaa,h]antracene, benzoab]fluorantene;
 benzoaj]fluorantene; benzoak]fluorantene; benzoaa]pirene;
 indenoa1,2,3-d]pirene; dibenzoaa,e] pirene; dibenzoaa,i] pirene;
 dibenzoaa,h] pirene; dibenzoaa,l] pirene.
       6. Dovra' essere effettuata, ad intervalli regolari nel tempo,
 di concerto con le autorità competenti, la verifica e la calibrazione
 dei sistemi di misura installati ai camini.
       7. Dovra' essere definito con Regione e Prefettura un
 protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi
 eventi incidentali.
       8. Dovranno essere adottati dei sistemi di controllo in
 continuo delle portate in ognuna delle torce, collegati ad un sistema
 di registrazione dei dati.
       9. I controlli e le verifiche di cui ai punti 3, 4 e 5 dovranno
 essere riportati in apposito registro e inviati mensilmente
 all'Autorita' competente.
       10. Prima dell'inizio dei lavori dovra' essere data
 comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata e
 tutte le opere di sbancamento e scavo dovranno avvenire sotto la
 sorveglianza di personale tecnico della Soprintendenza.
 
      Dovranno, inoltre, essere ottemperate tutte le prescrizioni del
 Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.
                               Dispone                                
                                                                      
                                                                      
      che il presente provvedimento sia comunicato all'ENI S.p.a. -
 Divisione Agip, al Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato
 ed alla regione Basilicata, che provvedera' a depositarlo presso
 l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.C.M. del 10
 agosto 1988, n. 377 ed a portarlo a conoscenza delle altre
 amministrazioni eventualmente interessate.
 
     S. Donato Milanese, 24 maggio 2000
 
                     Eni S.p.a. - Divisione Agip                      
                Un procuratore: ing. Innocenzo Titone                 
C-14654 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.