Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo
all'ampliamento dell'esistente 'Centro Olio Monte Alpi' (ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Il ministero dell'Ambiente di concerto con il ministro per i
beni Culturali e Ambientali visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della
legge 8 luglio 1986 n. 349;
Omissis
Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale
concernente il progetto di ampliamento dell'esistente 'Centro Olio
Monte Alpi', da denominare a seguito dell'ampliamento 'Centro Olio
Val d'Agri' nell'ambito del programma di sviluppo della concessione
di coltivazione di idrocarburi 'Grumento Nova', presentata dall'Agip
S.p.a. in data 12 novembre 1996
Omissis
Visto il parere n. 277 del 5 novembre 1998, formulato dalla
Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito
dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'Agip S.p.a;
Considerato che in detto parere la Commissione ha:
Ossservato che:
per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:
il Centro Olio e' localizzato nel territorio del Comune di
Viggiano (PZ), in localita' Fossa del Lupo internamente ad un lotto
dell'area industriale;
Omissis
Premo atto che:
con nota 15 gennaio 1997 (protocollo servizio VIA n.
515/VIA/A.O.13.S del 22 gennaio 1997) il ministero per i Beni
Culturali e Ambientali ha espresso parere favorevole all'ampliamento
dell'esistente Centro Olio Monte Alpi in quanto compatibile con le
esigenze di tutela ambientale a condizione che:
'vengano scrupolosamente rispettate le prescrizioni dettate
dalle Soprintendenze competenti che dovranno essere informate
dell'inizio dei lavori e con le quali dovranno essere definite le
linee di incidenza sul territorio. Resta comunque salvo l'obbligo di
ottemperare alle disposizioni della vigente legge di tutela 1089/1939
che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata
sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla
Soprintendenza Archeologica competente per territorio';
Omissis
Esprime giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del
progetto relativo all'ampliamento del 'Centro Olio Val d'Agri',
subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:
1. L'attivita' del Centro Olio Val d'Agri e' condizionata dalla
realizzazione dell'oleodotto per i trasporto del greggio alla
raffineria di Taranto, all'autorizzazione da parte delle competenti
autorità per quanto riguarda la reiniezione delle acque di strato e
dalla presentazione della documentazione attestante la disponibilità
e la capacità dell'impianto consortile a ricevere e trattare le
portate dei reflui inviati dal Centro Olio.
2. Nel territorio circostante l'impianto dovra' essere
realizzata una rete di rilevamento della qualità dell'aria, da
definirsi con le autorità di controllo competenti per territorio, che
prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO2,
Nox, O3, Polveri) H2S, benzene, IPA e COV.
3. Dovra' essere predisposto, per l'area circostante
l'insediamento, un progetto di biomonitoraggio (biondicatori e
biosensori) per la verifica del livello di criticità ecologica
derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento.
Su tale progetto dovrà essere acquisito il parere di un Istituto
Scientifico qualificato.
4. Le emissioni di Nox e di CO delle turbine a gas non dovranno
superare i valori di 80 e 60 mg/Nm3 riferiti ad un contenuto di O2
del 15% sui fumi anidri. Oltre a controlli in continuo dichiarati dal
proponente, dovra' essere effettuato annualmente il controllo
dell'SOx e degli IPA (v. elenco punto 5). Il proponente, entro tre
anni dall'entrata in funzione del Centro Olio, dovrà predisporre uno
studio mirato alla verifica della disponibilità sul mercato di
bruciatori per turbine a gas in grado di assicurare livelli emissivi
per Nox e CO piu' bassi di quelli di cui al punto precedente. In base
ai risultati di tale studio, che dovrà essere inviato alla regione e
al ministero dell'Ambiente Servizio VIA, potrebbe ritenersi
necessaria la sostituzione dei bruciatori installati.
5. Dovranno essere misurati e registrati in continuo al camino
del termodistruttore:
a) la temperatura dei fumi che non dovra' essere inferiore a
950.C;
b) le concentrazioni del monossido di carbonio,
dell'ossigeno, degli ossidi di azoto (come NO2), degli ossidi di
zolfo e delle sostanze organiche. Annualmente dovranno essere
misurate anche le polveri e gli IPA. I valori limite sono riportati
nella tabella che segue:
Inquinanti Valori limite (mg/Nm3)
- -
Polveri 10*
Biossido di zolfo (SO2) 1000*
Ossidi di azoto (come NO2) 300*
Sostanze organiche (come carb. org. totale) 10*
Idrocarburi policiclici aromatici IPA 0,001**
Monossido di carbonio (CO) 100*
* valore medio orario
** valore medio su 8 ore.
Per quanto riguarda le modalita' di rilevamento in continuo si
fa riferimento ai metodi indicati nel decreto ministeriale 21
dicembre 1995 e successivi aggiornamenti e/o integrazioni salvo che
per le polveri e gli IPA per i quali il periodo di campionamento deve
essere rispettivamente di 1 e 8 ore.
Il valore di 0,001 mg/m3 per gli idrocarburi policicici
aromatici (IPA) e' relativo alla somma dei seguenti composti:
benzoaa]antracene; dibenzoaa,h]antracene, benzoab]fluorantene;
benzoaj]fluorantene; benzoak]fluorantene; benzoaa]pirene;
indenoa1,2,3-d]pirene; dibenzoaa,e] pirene; dibenzoaa,i] pirene;
dibenzoaa,h] pirene; dibenzoaa,l] pirene.
6. Dovra' essere effettuata, ad intervalli regolari nel tempo,
di concerto con le autorità competenti, la verifica e la calibrazione
dei sistemi di misura installati ai camini.
7. Dovra' essere definito con Regione e Prefettura un
protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi
eventi incidentali.
8. Dovranno essere adottati dei sistemi di controllo in
continuo delle portate in ognuna delle torce, collegati ad un sistema
di registrazione dei dati.
9. I controlli e le verifiche di cui ai punti 3, 4 e 5 dovranno
essere riportati in apposito registro e inviati mensilmente
all'Autorita' competente.
10. Prima dell'inizio dei lavori dovra' essere data
comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata e
tutte le opere di sbancamento e scavo dovranno avvenire sotto la
sorveglianza di personale tecnico della Soprintendenza.
Dovranno, inoltre, essere ottemperate tutte le prescrizioni del
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.
Dispone
che il presente provvedimento sia comunicato all'ENI S.p.a. -
Divisione Agip, al Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato
ed alla regione Basilicata, che provvedera' a depositarlo presso
l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.C.M. del 10
agosto 1988, n. 377 ed a portarlo a conoscenza delle altre
amministrazioni eventualmente interessate.
S. Donato Milanese, 24 maggio 2000
Eni S.p.a. - Divisione Agip
Un procuratore: ing. Innocenzo Titone
C-14654 (A pagamento).