Estratto del progetto di fusione(ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile) Fusione per incorporazione delle societa'. 1.a) La societa' incorporante: 'Rocca S.p.a.', sede in Sesto Calende (Va), via Piave n. 96, capitale sociale L. 9.000.000.000 interamente versato, codice fiscale n. 00487690018, partita I.V.A. n.01347660126; 1.b) La societa' incorporanda: 'Calderoni Gioielli S.p.a.', sede in Milano, via Montenapoleone n. 23, capitale sociale L. 3.000.000.000 interamente versato, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00721330157. 2. Atto costitutivo della societa' incorporante: in conseguenza della fusione lo statuto della società incorporante non subisce alcuna modifica. Si allega al presente progetto lo statuto attualmente in vigore della società incorporante Rocca S.p.a. 3. Rapporto di cambio: gli amministratori unici ritengono che la fusione in oggetto debba avvenire senza la determinazione di alcun rapporto di concambio in virtu' del fatto che la societa' Rocca S.p.a. controlla direttamente il 100% della società incorporanda Calderoni Gioielli S.p.a. Sulla base di cio' si ritiene corretto e non lesivo di alcun interesse dei terzi procedere alla fusione senza la determinazione di alcun concambio e quindi senza aumento di capitale della societa' incorporante, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2504-quinquies del Codicecivile. 4. Modalita' di assegnazione delle azioni della società incorporante: a seguito delle considerazioni formulate sub 3), il capitale sociale della società incorporante non subirà modifiche per effetto della fusione. La fusione avverrà sulla base del bilancio al 31 dicembre 1999 sia per la società incorporanda Calderoni Gioielli S.p.a. che per la società incorporante Rocca S.p.a. 5. Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate: a seguito delle considerazioni formulate sub 3) e 4), non verra' deliberato alcun aumento del capitale sociale della società incorporante ne', conseguentemente, verranno emesse nuove azioni da dare in concambio alle società partecipanti alla fusione; non risulta pertanto necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate. 6. Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della societa' incorporante: le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, nel rispetto della facoltà concessa dall'art. 2504-bis del Codice civile, a far data dal primo gennaio dell'esercizio in corso al momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del Codice civile e, dalla stessa data, decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. n. 917/1986. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti ex art. 2504-bis del Codice civile nei confronti di terzi che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile. 7. Trattamenti particolari: non e' previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle societa' partecipanti al presente progetto di fusione. 8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori: non e' previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle societa' partecipanti al presente progetto di fusione. Allegati: omissis Il presente progetto di fusione e' stato iscritto presso il registro delle imprese di Milano in data 23 maggio 2000, n. 103236 e presso il registro delle imprese di Varese in data 22 maggio 2000, n. 14621. Rocca S.p.a. L'amministratore unico: dott. Carlo Fontana Calderoni Gioielli S.p.a. L'amministratore unico: dott. Carlo Fontana S-15435 (A pagamento).