Adeguamento delle norme contrattuali ai contenuti della deliberazione 9 febbraio 2000, del comitato Interministeriale per il credito e il risparmio recante modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 con la quale e' stata data attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 432 di modifica del Testo unico bancario, che ha dettato una specifica disciplina circa le modalita' ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, si provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle nuove condizioni contrattuali applicate alla clientela con effetti a decorrere dal 1. luglio 2000, che non comportano un peggioramento delle clausole precedentemente contenute in argomento nei contratti e qualora siano maturati interessi attivi a favore del cliente comportano un miglioramento delle condizioni allo stesso cliente applicate, come di seguito indicate. A) Al conto corrente di corrispondenza viene applicata la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e debitori, stabilita con cadenza trimestrale. B) Viene eliminata la previsione dell'art. 7, comma 2, delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi che consentiva la capitalizzazione periodica relativamente al saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, anche quando il debito venisse ad essere rappresentato da effetti cambiari. L'amministratore delegato: Paolo Francesco Lanzoni. M-5276 (A pagamento).