Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999 e
dell'art. 7, secondo comma della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio
2000 relativa a 'modalita' e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria', la
Mediofactoring S.p.a. comunica che, con decorrenza 1.luglio 2000,
tutti i contratti con la clientela saranno adeguati alle disposizioni
della suddetta delibera mediante inserimento della seguente clausola
contrattuale: 'Effetti dello scioglimento del contratto: lo
scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia
delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad
essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore
tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal fornitore.
In caso di scioglimento, le parti procederanno alla liquidazione
del rapporto in corrispondenza della prima chiusura periodica dei
conti intestati al fornitore, successiva al momento in cui perverra'
all'altra parte la dichiarazione di recesso od al verificarsi
dell'effetto risolutivo. Il saldo risultante dalla chiusura
definitiva del conto dovrà essere regolato con valuta pari a quella
della chiusura. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di
restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori
nella misura del prime rate Abi maggiorato di quattro punti
percentuali. Ad avvenuta restituzione, il fornitore avrà diritto di
ottenere dal factor il trasferimento di tutti o parte dei crediti non
ancora incassati. E' facoltà delle parti concordare l'estinzione
progressiva del contratto: in quest'ultimo caso, la chiusura
definitiva dei conti intestati al fornitore interverrà solo
successivamente all'integrale definizione dei crediti ceduti, ferme
restando le altre pattuizioni sopra indicate'.
Milano, 9 giugno 2000
Il direttore generale: dott. Alberto Mauri.
M-5780 (A pagamento).