COMPART - S.p.a.
MONTEDISON - S.p.a.

(GU Parte Seconda n.144 del 22-6-2000)

  Estratto del progetto di fusione per incorporazione nella Compart
 S.p.a. di Montedison S.p.a. (ex art. 2501-bis del Codice civile).
 
    1. Societa' partecipanti alla fusione.
    Societa' incorporante:
 
       'Compagnia di partecipazioni assicurative ed industriali
 S.p.a.', in forma abbreviata 'Compart S.p.a.', con sede in Milano,
 piazzetta Maurilio Bossi n. 3, capitale sociale di Euro 1.683.069.869
 interamente versato, iscritta al registro delle imprese al n.
 770545/96, codice fiscale n. 00168420396, partita I.V.A. n.
 11905020159 (di seguito Compart).
Societa' incorporanda:
       'Montedison S.p.a.' con sede in Milano, piazzetta Maurilio
 Bossi n. 3, capitale sociale di Euro 2.972.551.283 interamente
 versato, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 310653,
 codice fiscalen. 01174030153, partita I.V.A. n. 05114510158 (di
 seguito Montedison).
 
    2. Modifiche all'atto costitutivo.
       (i) In dipendenza della fusione sara' deliberato un aumento del
 capitale sociale di Compart per un importo massimo di Euro
 248.411.760
 (duecentoquarantottomilioniquattrocentoundicimilasettecentosessanta)
 mediante emissione di massimo numero 248.411.760
 (duecentoquarantottomilioniquattrocentoundicimilasettecentosessanta)
 azioni ordinarie e/o di risparmio non convertibili del valore
 nominale di Euro 1 (uno) ciascuna da riservare agli azionisti
 dell'incorporanda Montedison sulla base del rapporto di cambio di cui
 al successivo punto 3.
       Conseguentemente sara' modificato l'art. 5 (capitale sociale)
 dello statuto dell'incorporante.
       (ii) All'assemblea della Compart chiamata a deliberare sul
 progetto di fusione sara' inoltre proposto di modificare, con effetto
 dalla data di efficacia della fusione, l'art. 1 dello statuto
 (denominazione) per far assumere alla società la denominazione di
 Montedison S.p.a.
 
    3. Rapporto di cambio.
       (i) Le azioni dell'incorporanda Montedison che risulteranno di
 proprieta' dell'incorporante, nonche' quelle di proprietà della
 stessa incorporanda e quelle per le quali sarà stato esercitato il
 diritto di recesso verranno annullate senza sostituzione.
       (ii) Agli azionisti terzi della Montedison che non abbiano
 esercitato il diritto di recesso verranno attribuite azioni Compart
 secondo il seguente rapporto di cambio:
         1) numero 13 (tredici) azioni ordinarie Compart del valore
 nominale di Euro 1 (uno) ciascuna ogni numero 10 (dieci) azioni
 ordinarie Montedison del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna,
 previo annullamento sino ad un massimo di numero 9 (nove) azioni
 ordinarie Montedison;
         2) numero 1 (una) azione di risparmio non convertibile
 Compart del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna ogni 1 (una)
 azione di risparmio non convertibile Montedison del valore nominale
 di Euro 1 (uno) ciascuna;
         3) numero 13 (tredici) azioni ordinarie Compart del valore
 nominale di Euro 1 (uno) ciascuna oppure, a scelta dell'azionista
 contestuale alla richiesta di concambio, numero 16 (sedici) azioni di
 risparmio non convertibili Compart del valore nominale di Euro 1
 (uno) ciascuna ogni numero 10 (dieci) azioni di risparmio
 convertibili Montedison del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna,
 previo annullamento sino ad un massimo di numero 9 (nove) azioni di
 risparmio convertibili Montedison.
 
      Fatto salvo quanto precisato al successivo paragrafo 7, i
 portatori di azioni di risparmio convertibili Montedison S.p.a.
 potranno esercitare la facolta' di scelta tra azioni ordinarie e
 azioni di risparmio non convertibili Compart S.p.a., ove richiedano
 il concambio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
 efficacia della fusione nei confronti dei terzi. Decorsi 60
 (sessanta) giorni dalla data di efficacia della fusione nei confronti
 dei terzi, ai portatori di azioni di risparmio convertibili verranno
 assegnate in cambio esclusivamente azioni ordinarie
 dell'incorporante.
    Non e' previsto alcun conguaglio in denaro.
    4. Modalita' di assegnazione delle azioni.
      Le azioni Compart emesse per soddisfare i rapporti di cambio di
 cui al precedente punto 3) saranno messe a disposizione degli aventi
 diritto a partire dal giorno non festivo successivo a quello di
 efficacia della fusione.
      Agli azionisti Montedison sara' assicurata, tramite una società
 autorizzata all'uopo incaricata, la possibilità di negoziare ai
 prezzi ufficiali registrati nel mercato telematico della Borsa nel
 giorno in cui viene effettuata la compravendita, il numero minimo di
 azioni al fine di conseguire un numero intero di azioni Compart senza
 aggravio di spese, bolli e commissioni.
      Di tutto quanto sopra verra' data notizia tempestiva con
 apposito avviso pubblicato su un quotidiano.
      5. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano
 agli utili.
      Le azioni emesse dalla Compart per soddisfare i rapporti di
 cambio di cui al precedente punto 3 avranno godimento dal 10 gennaio
 dell'anno in cui la fusione avra' efficacia nei confronti dei terzi.
    6. Data di decorrenza degli effetti della fusione.
      Le operazioni della incorporanda Montedison saranno imputate nel
 bilancio della incorporante Compart con decorrenza 10 gennaio
 dell'anno in cui la fusione avra' efficacia nei confronti dei terzi.
 La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali.
      Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti
 della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis Codice civile,
 che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle
 iscrizioni previste dall'art. 2504 Codice civile.
      7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie
 di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
     a) Portatori di azioni di risparmio non convertibili.
       Le azioni di risparmio non convertibili Compart che verranno
 emesse a servizio del rapporto di cambio dei portatori delle azioni
 di risparmio non convertibili Montedison avranno le stesse
 caratteristiche e gli stessi diritti delle azioni di risparmio non
 convertibili Compart gia' in circolazione. Le azioni di risparmio non
 convertibili Compart che saranno assegnate in cambio delle azioni di
 risparmio non convertibili Montedison si differenziano da queste
 ultime unicamente per la percentuale di maggiorazione del dividendo
 che e' del 3% (azioni di risparmio non convertibili Compart) in luogo
 del 2% (azioni di risparmio non convertibili Montedison).
     b) Portatori di azioni di risparmio convertibili.
       Le azioni di risparmio non convertibili Compart che verranno
 emesse a servizio del rapporto di cambio dei portatori delle azioni
 di risparmio convertibili Montedison avranno le stesse
 caratteristiche e gli stessi diritti delle azioni di risparmio non
 convertibili Compart gia' in circolazione. Le azioni di risparmio non
 convertibili Compart che saranno assegnate in cambio delle azioni di
 risparmio convertibili Montedison, a scelta dei titolari come
 precisato sub. 3, si differenziano da queste ultime sia per la
 percentuale di maggiorazione del dividendo che e' del 3% (azioni di
 risparmio non convertibili Compart) in luogo del 2% (azioni di
 risparmio convertibili Montedison) sia per la perdita del diritto di
 conversione in azioni ordinarie, di cui all'art. 6-bis, comma 5 dello
 statuto Montedison.
       In sede di concambio i portatori di azioni di risparmio
 convertibili Montedison potranno esercitare la facolta' di scelta tra
 azioni ordinarie e azioni di risparmio non convertibili Compart, ove
 richiedano il concambio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla
 data di efficacia della fusione nei confronti dei terzi. Decorsi 60
 (sessanta) giorni dalla data di efficacia della fusione nei confronti
 dei terzi, ai portatori di azioni di risparmio convertibili
 Montedison verranno assegnate in cambio esclusivamente azioni
 ordinarie dell'incorporante.
       Si ricorda che, fino alla data di efficacia della fusione, ai
 sensi dell'art. 6-bis, comma 5 dello Statuto di Montedison, le azioni
 di risparmio convertibili Montedison possono essere convertite in
 azioni ordinarie Montedison presentando domanda tra il 10 di
 settembre e il 31 dicembre di ciascun esercizio.
       Poiche' ai portatori delle azioni di risparmio convertibili
 Montedison verranno attribuite azioni ordinarie ovvero, a loro
 scelta, azioni di risparmio non convertibili, nel rapporto di cambio
 indicato nel precedente punto 3), sara' convocata, ai sensi dell'art.
 2376 Codice civile, l'assemblea speciale dei portatori delle azioni
 di risparmio convertibili della Montedison per approvare la fusione
 con l'assegnazione, per concambio, di azioni di una diversa
 categoria.
     c) Recesso.
       Ai portatori di azioni ordinarie e di risparmio convertibili e
 non convertibili della Montedison spettera' il diritto di recesso ex
 art. 2437 Codice civile.
       Termini e modalita' per l'esercizio del diritto di recesso
 saranno tempestivamente resi noti con la pubblicazione di un avviso a
 stampa, intervenuta l'iscrizione della deliberazione di fusione.
     Non esistono portatori di titoli diversi dalle azioni.
 
    8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori.
      Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori
 delle societa' partecipanti alla fusione.
    Si fa riserva di variazioni richieste in sede di omologazione.
      Il presente progetto di fusione e' stato iscritto presso il
 registro delle imprese di Milano al n. 770545/96 per l'incorporante
 Compart S.p.a. ed al n. 310653 per l'incorporanda Montedison S.p.a.
     Milano, 16 giugno 2000
 
                            Compart S.p.a.                            
                    Il presidente: Luigi Lucchini                     
                                                                      
                          Montedison S.p.a.                           
               L'amministratore delegato: Enrico Bondi                
                                                                      
C-17015 (A pagamento).

                 Errata corrige G.U. n. 158 del 2000                  

      Nell'avviso n. C-17015 riguardante la pubblicazione  
 dell'estratto del progetto di fusione tra le societa' COMPART S.p.a.  
 e MONTEDISON S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n.  
 144 del 22 giugno 2000 alla pag. 40-41.  
    A pag. 40 seconda colonna punto 3 dove e' scritto:  
     '1) numero 13 (tredici) azioni ordinarie Compart...'  
 
    si deve leggere:  
     '... numero 13 (tredici) azioni ordinarie Compart...';  
 
    dove e' scritto:  
       '2) numero 1 (una) azione di risparmio non convertibile  
 Compart...'  
 
    si deve leggere:  
       '... numero 1 (una) azione di risparmio non convertibile  
 Compart ...';  
 
    dove e' scritto:  
     '3) numero 13 (tredici) azioni ordinarie Compart ...'  
 
    si deve leggere:  
     '...numero 13 (tredici) azioni ordinarie Compart ...';  
 
    al punto 5 dove e' scritto:  
     '... avranno godimento dal 10 gennaio ...'  
 
    si deve leggere:  
     '... avranno godimento dal 1. gennaio ...';  
 
    al punto 6 dove e' scritto:  
     '... con decorrenza 10 gennaio ...'  
 
    si deve leggere:  
     '... con decorrenza 1. gennaio ...'.  
 
    A pag. 41 punto 7. terzo comma lettera b, dove e' scritto:  
       '... presentando domanda tra il 10 di settembre e il 31  
 dicembre ...'  
 
    si deve leggere:  
       '... presentando domanda tra il 1. di settembre e il 31  
 dicembre ...'  
 
    Invariato il resto.  
C-18773.  
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