La Banca Crt S.p.a., ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2, della
deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 9febbraio 2000, comunica alla propria clientela che i
conti correnti di corrispondenza gia' in essere alla data di entrata
in vigore della delibera citata verranno regolati con la stessa
periodicità di chiusura conto e capitalizzazione interessi sia per
gli interessi creditori che per quelli debitori.
A tal fine, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8, oppure, al caso,
dell'art. 7, delle norme contrattuali che regolano i contratti di
conto corrente di corrispondenza debbono intendersi cosi' sostituiti:
'I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia che lo stesso
risulti debitore oppure creditore, vengono chiusi contabilmente con
identica periodicita' ed alle medesime scadenze indicate negli
allegati al presente contratto, portando in conto gli interessi
maturati sia a debito che a credito del correntista e le somme da lui
dovute per commissioni, spese e ritenute fiscali di legge, con valuta
data di regolamento del conto.
Il saldo risultante a seguito di ciascuna chiusura periodica,
come sopra determinato, produce interessi con le identiche modalita'.
Sia gli interessi dovuti dal correntista a favore della Banca
Crt S.p.a. che quelli dovuti dalla Banca Crt S.p.a. a favore del
correntista si capitalizzano con identica periodicita' ed alle
medesime scadenze indicate negli allegati al presente contratto.
Sul saldo dei conti venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed
anche quanto il debito venga ad essere rappresentato da effetti
cambiari, gli interessi continueranno a decorrere e verranno regolati
alle condizioni previste negli allegati al presente contratto; gli
interessi maturati successivamente a tale chiusura non verranno
capitalizzati e non produrranno a loro volta interessi. Salvo quanto
contemplato dalle clausole proprie di determinate operazioni o
servizi, nonche' quanto eventualmente pattuito per iscritto negli
allegati al presente contratto, gli interessi a credito ed a debito
del correntista iniziano e cessano di decorrere secondo le valute e
con le conseguenti eventuali anticipazioni e posticipazioni previste
negli avvisi e nei fogli informativi diffusi, nel corso del rapporto,
presso la agenzie della Banca Crt S.p.a.
Salvo specifici accordi, a partire dal 1. luglio 2000, i conti
correnti di corrispondenza gia' in essere alla data di entrata in
vigore della delibera citata verranno regolati con periodicità di
chiusura conto e capitalizzazione interessi sia debitori che
creditori trimestrale (ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre di ciascun anno) con liquidazione degli
interessi già maturati al 30 giugno 2000, mentre i conti correnti di
corrispondenza, già in essere alla predetta data, intestati o
cointestati ai dipendenti in servizio della Banca Crt S.p.a. sui
quali viene accreditata la retribuzione, nonche' quelli utilizzati
per la restituzione delle sovvenzioni di cui gli stessi dovessero
eventualmente beneficiare, verranno regolati con periodicità di
chiusura conto e capitalizzazione interessi sia debitori che
creditori annuale (ultimo giorno del mese di dicembre di ciascun
anno).
Torino, 15 giugno 2000
Il direttore generale: Edoardo Massaglia.
S-18291 (A pagamento).