Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999 e dell'art. 7, secondo comma, della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio2000 relativa a 'modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria', la società Centro Factoring S.p.a. con sede in Firenze, comunica che, con decorrenza 1.luglio 2000, tutti i contratti con la clientela saranno adeguati alle disposizioni della suddetta delibera mediante inserimento della seguente clausola contrattuale: Contabilizzazione. Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in uno o piu' conti, eventualmente articolati in sottoconti. Si conferma che con riferimento a quanto previsto in tema di corrispettivo delle cessioni di credito, l'ammontare del corrispettivo verra' annotato a credito del Fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei crediti stessi oppure, in caso di cessione di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine indicato nelle apposite pattuizioni. Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal Fornitore ed accordati dal Factor, con ogni altro compenso e rimborso dovuti, verranno registrati a debito del Fornitore. Sugli importi che, a seguito di tali versamenti o di ogni altro addebito, risulteranno complessivamente dovuti, decorreranno interessi nella misura ed alle condizioni concordate in separate pattuizioni. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato, produrrà interessi secondo le medesime modalità. Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produrrà interessi di mora nella misura convenuta per i medesimi; su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica. Firenze, 21 giugno 2000 Centro Factoring S.p.a. Il direttore generale: Paolo Guiducci S-18600 (A pagamento).