Avviso - modifica delle condizioni contrattuali economiche(ai sensi della legge n. 154 del 17 febbraio 1992) Ai sensi e per gli effetti della deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 120 del decreto legislativon. 385/1993, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativon. 342/1999, si comunicano i seguenti adeguamenti inerenti i rapporti di conto corrente stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, che avranno effetto con decorrenza 1. luglio 2000: 1) per i conti correnti ordinari, siano essi debitori o creditori, i relativi rapporti di dare e avere verranno regolati con identica periodicita', con liquidazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi, unitamente a commissioni e spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato produrra' interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produrra' interessi nella misura pattuita; su questi ultimi interessi non opererà la capitalizzazione periodica. Di conseguenza, per i conti che attualmente prevedono la chiusura a fine dicembre di ogni anno per gli interessi creditori e a fine trimestre solare per gli interessi debitori maturati nel presente periodo, la Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. ha deciso di effettuare, a partire dal30 settembre 2000 la chiusura periodica alla fine di ogni trimestre solare, con le modalita' innanzi enunciate, sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. Delle nuove condizioni verra' altresi' data notizia per iscritto entro il 31 dicembre 2000, nelle forme consentite dalla legge; 2) le clausole del contratto di conto corrente relative alla capitalizzazione degli interessi sono sostituite dalle seguenti, fermo il resto: 'i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono chiusi contabilmente con identica periodicita' trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato produce interessi secondo le medesime modalita'. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non verra' effettuata la capitalizzazione periodica'. Perugia, 20 giugno 2000 Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. Il presidente: avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini S-18610 (A pagamento).