BANCA DELL'UMBRIA 1462 - S.p.a.
Sede legale in Perugia, corso Vannucci n. 39
Capitale sociale L. 137.500.000.000 interamente versato
Iscritta al n. 23887 del registro delle societa' del Tribunale di
Perugia
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01951700549

(GU Parte Seconda n.149 del 28-6-2000)

 Avviso - modifica delle condizioni contrattuali economiche(ai sensi  
               della legge n. 154 del 17 febbraio 1992)               
                                                                      
      Ai sensi e per gli effetti della deliberazione del C.I.C.R. del
 9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 120 del decreto
 legislativon. 385/1993, come modificato dall'art. 25 del decreto
 legislativon. 342/1999, si comunicano i seguenti adeguamenti inerenti
 i rapporti di conto corrente stipulati anteriormente al 22 aprile
 2000, che avranno effetto con decorrenza 1. luglio 2000:
       1) per i conti correnti ordinari, siano essi debitori o
 creditori, i relativi rapporti di dare e avere verranno regolati con
 identica periodicita', con liquidazione e capitalizzazione
 trimestrale degli interessi, unitamente a commissioni e spese ed
 applicando le trattenute fiscali di legge.
       Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato
 produrra' interessi secondo le medesime modalità.
       Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del
 conto produrra' interessi nella misura pattuita; su questi ultimi
 interessi non opererà la capitalizzazione periodica.
       Di conseguenza, per i conti che attualmente prevedono la
 chiusura a fine dicembre di ogni anno per gli interessi creditori e a
 fine trimestre solare per gli interessi debitori maturati nel
 presente periodo, la Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. ha deciso di
 effettuare, a partire dal30 settembre 2000 la chiusura periodica alla
 fine di ogni trimestre solare, con le modalita' innanzi enunciate,
 sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori.
       Delle nuove condizioni verra' altresi' data notizia per
 iscritto entro il 31 dicembre 2000, nelle forme consentite dalla
 legge;
       2) le clausole del contratto di conto corrente relative alla
 capitalizzazione degli interessi sono sostituite dalle seguenti,
 fermo il resto:
         'i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso
 debitore o creditore, vengono chiusi contabilmente con identica
 periodicita' trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre,
 portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione,
 gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute
 fiscali di legge.
       Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato
 produce interessi secondo le medesime modalita'.
       Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del
 conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi
 non verra' effettuata la capitalizzazione periodica'.
     Perugia, 20 giugno 2000
                    Banca dell'Umbria 1462 S.p.a.                     
       Il presidente: avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini       
                                                                      
S-18610 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.