Con verbale del 5 ottobre 2000 notaio R. Giacosa n.31.324/4.820
rep., reg. Milano atti pubblici, il 12ottobre 2000, e iscritto al
R.I. di Milano il 16ottobre 2000 (per Rolf S.p.a.), e con verbale del
5ottobre 2000 notaio R. Giacosa n.31.325/4.821 rep., reg. Milano atti
pubblici il 12ottobre 2000, e iscritto al R.I. di Milano il 16ottobre
2000 (per Macma S.r.l.), le assemblee straordinarie dei soci delle
societa' Rolf S.p.a. e Macma S.r.l. hanno deliberato approvare il
progetto di fusione iscritto al R.I. di Milano il 25settembre 2000.
1. Le societa' partecipanti alla fusione sono le seguenti:
Rolf S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (MI), viale
Campania n. 24, capitale sociale di L.4.000.000.000 interamente
versato, iscritta al registro delle imprese di Milano (Tribunale di
Monza) al n.43707, codice fiscale n.02494880012 e partita I.V.A.
n.02015730969;
Macma S.r.l. con sede legale in Pregnana Milanese (MI), via
Lab. Olivetti n. 38, capitale sociale di L.99.000.000, iscritta al
registro delle imprese di Milano (Tribunale di Milano) al n.272655,
codice fiscale e partita I.V.A. n.08823970150.
2. Modalita' di effettuazione della fusione: la fusione delle
società descritte al precedente punto 1, avverrà, secondo quanto
previsto dall'art. 2501 del Codice civile, mediante l'incorporazione
della società Magma S.r.l. nella società Rolf S.p.a.
Le quote della incorporanda verranno tutte annullate. La
societa' Rolf S.p.a. non procederà ad alcun aumento di capitale
sociale. Nella fusione in oggetto non viene determinato alcun
rapporto di cambio, in quanto il capitale sociale delle suddette
società risulta interamente posseduto dall'unico socio Gapi S.r.l.
Inoltre, risulta applicabile l'art. 2504-quinquies del Codice
civile relativo alle fusioni per incorporazione di societa'
interamente possedute e quindi, non si provvede alla redazione della
relazione degli amministratori ex art. 2501-quater del Codice civile,
ne' richiedere la relazione degli esperti ex art. 2501-quinquies del
Codice civile, del pari il progetto di fusione non contiene alcuna
indicazione in merito agli elementi di cui ai numeri 3), 4) e 5)
dell'art. 2501-bis del Codice civile.
3. Atto costitutivo della societa' incorporante.
Lo statuto della societa' incorporante, attualmente in vigore.
viene allegato al presente progetto sotto la lettera A) (omissis).
4. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione.
Ai sensi dell'art. 2501-bis n. 6) del Codice civile, le
operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio
della società incorporante, anche ai fini di cui al comma 7 dell'art.
123 D.P.R. n.917 del 22dicembre 1986, a decorrere dal 1.gennaio
dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione.
5. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e a
possessori di titoli diversi dalle azioni.
Non esistono particolari categorie di soci e tutte le azioni e
le quote delle societa' partecipanti alla fusione hanno le medesime
caratteristiche e prerogative. Alla data di redazione del progetto di
fusione non sono in essere prestiti obbligazionari.
6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle
societa' partecipanti alla fusione.
Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Dott. Renato Giacosa, notaio.
S-25800 (A pagamento).