TAR LOMBARDIA

(GU Parte Seconda n.249 del 24-10-2000)

      In conformita' alta sentenza TAR Lombardia Milano Sez. II n.
 4141/2000 depositata il 7 giugno 2000 recante ordine di integrazione
 del contraddittorio nel ricorso nrg. 5142/1998 e del decreto
 presidenziale del 20 giugno 2000 recante autorizzazione alla notifica
 mediante pubblici proclami.
      Ricorso di S.A.C. Societa' Autolinee Calegari S.p.a. con sede in
 Sesto S. Giovanni, via Di Vittorio n. 247, rappresentata e difesa da
 avv.ti prof. Carlo Granelli Giuseppe Siniscalchi e Patrizia Munaretto
 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano via
 Corridoni n.1 contro Regione Lombardia per annullamento decreto
 Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 65945/881/370 del 29
 luglio 1998 (in punto quota a residuo provvidenze e concorso ripiano
 disavanzi aziendali anni 1987/1993, in applicazione di quanto già
 disposto con decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilità
 66396/920/340 del 6 novembre 1997) e relativi allegati nelle parti de
 quibus; di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso, nei
 confronti di: A.G.E.S.P. Azienda Gestione Servizi Pubblici Busto A.
 az. municipalizzata - A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti Verona az.
 speciale - T.P.M. Trasporti Pubblici Monzesi az. speciale - A.P.T.
 Azienda Pubblica Trasporti Lecco az. speciale - A.S.M. Azienda
 Servizi Municipalizzata Brescia - A.T.M. Azienda Trasporti Municipali
 Milano - Consorzio Trasporti Pubblici Groane - Consorzio Arese -
 A.P.A.M. S.p.a. Azienda Pubblici Autoservizi Mantova - C.T.N.M.
 Consorzio Trasporti Nord Milano Desio - A.S.M. Azienda Servizi
 Municipalizzata Voghera az. speciale - A.S.M. Azienda Servizi
 Municipalizzati Pavia az. speciale - A.E.M. Azienda Energetica
 Municipale Cremona - A.M.S.C. Azienda Multiservizi Comunale Gallarate
 az. speciale - A.M.S.P. Azienda Municipale Servizi Pubblici Seregno -
 A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzati Sondrio - Comune di Gaggiano -
 A.T.I.N.O.M. S.p.a. - Azienda Trasporti Intercomunali N/O (MI) -
 A.T.M.A. S.p.a. - Azienda Trasporti Martesana - Comune di S. Giuliano
 M. - Adda Tours S.n.c. - A.N.I. S.r.l. in fallimento - Arici
 Autoservizi S.r.l. - Asa Sgal S.r.l. - Aschedamini Autolinee S.r.l. -
 Autostradale S.r.l. - Baldioli Attilio S.p.a. - Borgonovo e Bazzanini
 S.n.c. - Broggi Carlo Autoservizi - Eredi Caldana Domenico S.r.l. -
 Crippa Autoservizi di Crippa Enrico & C. S.n.c. - C.T.E. S.a.s. di
 Terenghi Luigi & C. - Della Valle Giorgio, Dell'Orto Romildo e Figli
 Autoservizi S.a.s. - Dossena Autoservizi di Dossena Mario & C. S.a.s.
 - Autolinee Erbesi di Spreafico G. & C. S.a.s. - Fontaneto S.p.a.
 Autoservizi - Garattini Vincenzo - Grugni Autoservizi S.n.c. di
 Broggi Fermo & C. - Autoservizi Longhi di A. Longhi e C. S.n.c. -
 Maretti Autoservizi S.r.l. - Morandi Silvio - Nicolini Autolinee
 Luigi e Figli S.n.c. - Nicora e Baratelli Autolinee S.r.l. -
 Pellegrini Paolo Autoservizi - Peroni Trasporti S.r.l. - Restelli
 Martino & C. Autoservizi S.r.l. - Maggioni Autoservizi S.r.l. -
 Autolinee Varesine S.r.l. - Villa Francesco Autonoleggi S.p.a. -
 Viola Vittorio Autoservizi S.r.l. - Voulaz Autoservizi S.r.l. -
 I.T.A. Iniziative Turistiche Avanzate S.p.a. - Cooperativa Montagna
 Domani S.c.r.l. - S.I.A.M. S.r.l. Società Impianti Alpe Motta -
 S.I.A.M. Campodolcino - Mario Sonzogni Autoservizi S.r.l.
      Fatto dal 1961 SAC svolge attivita' di trasporto pubblico su
 gomma. Sino a cessione di ramo d'azienda a SAL S.r.l. del 30 giugno
 1993, ha gestito in concessione le linee Oggiono-Missaglia-Milano,
 Seregno-Lecco e Cremella Besana. Avrebbe dovuto percepire una quota
 del disavanzo d'esercizio 1993 ridotta al 50%. Quanto agli anni
 1987/1992, la copertura del disavanzo avrebbe dovuto essere totale.
      Ed invece, a fronte di un disavanzo di L. 2.467.557.000 SAC ha
 avuto riconosciuto un contributo di L. 1.340.531.000, divenuto di L.
 1.351.308.000. La Regione Lombardia con il decreto 66396/920/340 del
 6 novembre 1997 ha applicato il parametro vetture/chilometro relativo
 al 1993 anche agli esercizi precedenti. L'errore ha determinato la
 decurtazione del 50% dei contributi relativi agli anni 1987/1992.
      Per mezzo del successivo decreto 65945/881/370 la Regione
 Lombardia ha provveduto ad assegnare somme ulteriori, perpetrando le
 illegittimita' rilevate, e dunque attribuendo alla ricorrente un
 contributo inferiore a quello dovuto. L'atto impugnato e' illegittimo
 per i seguenti motivi:
       1. violazione articoli 1, 3 e 7 legge regionale n. 29/1996 e 1
 legge n. 204/1995. Eccesso di potere per sviamento carenza dei
 presupposti travisamento dei fatti manifeste ingiustizia e
 irragionevolezza:
         1) la Regione Lombardia muove dal presupposto che la
 ricorrente sia impresa cessata. Ed invece e' soggetto in piena
 attivita', avendo solo effettuato cessione di ramo d'azienda;
         2) la normativa applicabile non impone di utilizzare il dato
 relativo all'anno 1993 prescindendo dalla considerazione che il dato
 stesso derivi da un esercizio di attivita' non esteso all'intero
 anno. L'articolo 7 legge regionale n. 29/1996 considera la cessione
 di ramo d'azienda ininfluente ai fini di riconoscimento del
 contributo de quo;
         3) Azienda o ramo d'azienda cessano di esistere solo quando
 il complesso degli elementi che li costituiscono siano dispersi ed
 assumano destinazioni diverse. In mancanza l'attivita' passa dal
 cedente e continua in capo al cessionario, a nulla rilevando la
 diversità del soggetto titolare della medesima.
       2. Ove la riduzione di contributo fosse dovuta alla mancata
 comunicazione ex articolo 7, comma 3, legge regionale n. 29/1996,
 andrebbe considerato che a tale onere SAC non era tenuta, da anni la
 cessione essendo stata perfezionata e portata a conoscenza della
 Regione. La prescrizione potrebbe dispiegare efficacia solo quanto ad
 operazioni aziendali di recente compimento. Diversamente, la norma di
 legge regionale dovrebbe essere dichiarata illegittima per violazione
 articoli 3 e 97 Costituzione, anche alla luce della sua
 retroattivita' e dei principi di normativa statale (legge n. 15/1968)
 che vietano alle amministrazioni di richiedere attestazioni o
 documenti ultronei.
       3. Incostituzionalita' articoli 3 e 7 legge regionale n.
 29/1996 per violazione articoli 3, 41 e 97 Costituzione.
 
      L'interpretazione della Regione non potrebbe non essere viziata
 per l'arbitrarieta' dell'applicazione retroattiva del criterio di
 proporzionalità del finanziamento al chilometraggio 1993 anche agli
 esercizi precedenti. Inoltre, fa dipendere l'entità del contributo da
 casuali definizioni privatistiche dei rapporti tra cedente e
 cessionario, penalizzando scelte aziendali liberamente assunte. Si
 solleva censura di incostituzionalità, ex articolo 23 legge n.
 87/1953. Si insiste per l'annullamento degli atti impugnati, salvi
 spese e onorari.
 
     Milano, 16 ottobre 2000
 
                                                  Avv. Carlo Granelli.
                                                                      
M-8356 (A pagamento).
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