In conformita' alta sentenza TAR Lombardia Milano Sez. II n. 4141/2000 depositata il 7 giugno 2000 recante ordine di integrazione del contraddittorio nel ricorso nrg. 5142/1998 e del decreto presidenziale del 20 giugno 2000 recante autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami. Ricorso di S.A.C. Societa' Autolinee Calegari S.p.a. con sede in Sesto S. Giovanni, via Di Vittorio n. 247, rappresentata e difesa da avv.ti prof. Carlo Granelli Giuseppe Siniscalchi e Patrizia Munaretto elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano via Corridoni n.1 contro Regione Lombardia per annullamento decreto Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 65945/881/370 del 29 luglio 1998 (in punto quota a residuo provvidenze e concorso ripiano disavanzi aziendali anni 1987/1993, in applicazione di quanto già disposto con decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilità 66396/920/340 del 6 novembre 1997) e relativi allegati nelle parti de quibus; di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso, nei confronti di: A.G.E.S.P. Azienda Gestione Servizi Pubblici Busto A. az. municipalizzata - A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti Verona az. speciale - T.P.M. Trasporti Pubblici Monzesi az. speciale - A.P.T. Azienda Pubblica Trasporti Lecco az. speciale - A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzata Brescia - A.T.M. Azienda Trasporti Municipali Milano - Consorzio Trasporti Pubblici Groane - Consorzio Arese - A.P.A.M. S.p.a. Azienda Pubblici Autoservizi Mantova - C.T.N.M. Consorzio Trasporti Nord Milano Desio - A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzata Voghera az. speciale - A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzati Pavia az. speciale - A.E.M. Azienda Energetica Municipale Cremona - A.M.S.C. Azienda Multiservizi Comunale Gallarate az. speciale - A.M.S.P. Azienda Municipale Servizi Pubblici Seregno - A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzati Sondrio - Comune di Gaggiano - A.T.I.N.O.M. S.p.a. - Azienda Trasporti Intercomunali N/O (MI) - A.T.M.A. S.p.a. - Azienda Trasporti Martesana - Comune di S. Giuliano M. - Adda Tours S.n.c. - A.N.I. S.r.l. in fallimento - Arici Autoservizi S.r.l. - Asa Sgal S.r.l. - Aschedamini Autolinee S.r.l. - Autostradale S.r.l. - Baldioli Attilio S.p.a. - Borgonovo e Bazzanini S.n.c. - Broggi Carlo Autoservizi - Eredi Caldana Domenico S.r.l. - Crippa Autoservizi di Crippa Enrico & C. S.n.c. - C.T.E. S.a.s. di Terenghi Luigi & C. - Della Valle Giorgio, Dell'Orto Romildo e Figli Autoservizi S.a.s. - Dossena Autoservizi di Dossena Mario & C. S.a.s. - Autolinee Erbesi di Spreafico G. & C. S.a.s. - Fontaneto S.p.a. Autoservizi - Garattini Vincenzo - Grugni Autoservizi S.n.c. di Broggi Fermo & C. - Autoservizi Longhi di A. Longhi e C. S.n.c. - Maretti Autoservizi S.r.l. - Morandi Silvio - Nicolini Autolinee Luigi e Figli S.n.c. - Nicora e Baratelli Autolinee S.r.l. - Pellegrini Paolo Autoservizi - Peroni Trasporti S.r.l. - Restelli Martino & C. Autoservizi S.r.l. - Maggioni Autoservizi S.r.l. - Autolinee Varesine S.r.l. - Villa Francesco Autonoleggi S.p.a. - Viola Vittorio Autoservizi S.r.l. - Voulaz Autoservizi S.r.l. - I.T.A. Iniziative Turistiche Avanzate S.p.a. - Cooperativa Montagna Domani S.c.r.l. - S.I.A.M. S.r.l. Società Impianti Alpe Motta - S.I.A.M. Campodolcino - Mario Sonzogni Autoservizi S.r.l. Fatto dal 1961 SAC svolge attivita' di trasporto pubblico su gomma. Sino a cessione di ramo d'azienda a SAL S.r.l. del 30 giugno 1993, ha gestito in concessione le linee Oggiono-Missaglia-Milano, Seregno-Lecco e Cremella Besana. Avrebbe dovuto percepire una quota del disavanzo d'esercizio 1993 ridotta al 50%. Quanto agli anni 1987/1992, la copertura del disavanzo avrebbe dovuto essere totale. Ed invece, a fronte di un disavanzo di L. 2.467.557.000 SAC ha avuto riconosciuto un contributo di L. 1.340.531.000, divenuto di L. 1.351.308.000. La Regione Lombardia con il decreto 66396/920/340 del 6 novembre 1997 ha applicato il parametro vetture/chilometro relativo al 1993 anche agli esercizi precedenti. L'errore ha determinato la decurtazione del 50% dei contributi relativi agli anni 1987/1992. Per mezzo del successivo decreto 65945/881/370 la Regione Lombardia ha provveduto ad assegnare somme ulteriori, perpetrando le illegittimita' rilevate, e dunque attribuendo alla ricorrente un contributo inferiore a quello dovuto. L'atto impugnato e' illegittimo per i seguenti motivi: 1. violazione articoli 1, 3 e 7 legge regionale n. 29/1996 e 1 legge n. 204/1995. Eccesso di potere per sviamento carenza dei presupposti travisamento dei fatti manifeste ingiustizia e irragionevolezza: 1) la Regione Lombardia muove dal presupposto che la ricorrente sia impresa cessata. Ed invece e' soggetto in piena attivita', avendo solo effettuato cessione di ramo d'azienda; 2) la normativa applicabile non impone di utilizzare il dato relativo all'anno 1993 prescindendo dalla considerazione che il dato stesso derivi da un esercizio di attivita' non esteso all'intero anno. L'articolo 7 legge regionale n. 29/1996 considera la cessione di ramo d'azienda ininfluente ai fini di riconoscimento del contributo de quo; 3) Azienda o ramo d'azienda cessano di esistere solo quando il complesso degli elementi che li costituiscono siano dispersi ed assumano destinazioni diverse. In mancanza l'attivita' passa dal cedente e continua in capo al cessionario, a nulla rilevando la diversità del soggetto titolare della medesima. 2. Ove la riduzione di contributo fosse dovuta alla mancata comunicazione ex articolo 7, comma 3, legge regionale n. 29/1996, andrebbe considerato che a tale onere SAC non era tenuta, da anni la cessione essendo stata perfezionata e portata a conoscenza della Regione. La prescrizione potrebbe dispiegare efficacia solo quanto ad operazioni aziendali di recente compimento. Diversamente, la norma di legge regionale dovrebbe essere dichiarata illegittima per violazione articoli 3 e 97 Costituzione, anche alla luce della sua retroattivita' e dei principi di normativa statale (legge n. 15/1968) che vietano alle amministrazioni di richiedere attestazioni o documenti ultronei. 3. Incostituzionalita' articoli 3 e 7 legge regionale n. 29/1996 per violazione articoli 3, 41 e 97 Costituzione. L'interpretazione della Regione non potrebbe non essere viziata per l'arbitrarieta' dell'applicazione retroattiva del criterio di proporzionalità del finanziamento al chilometraggio 1993 anche agli esercizi precedenti. Inoltre, fa dipendere l'entità del contributo da casuali definizioni privatistiche dei rapporti tra cedente e cessionario, penalizzando scelte aziendali liberamente assunte. Si solleva censura di incostituzionalità, ex articolo 23 legge n. 87/1953. Si insiste per l'annullamento degli atti impugnati, salvi spese e onorari. Milano, 16 ottobre 2000 Avv. Carlo Granelli. M-8356 (A pagamento).