EFFEPLAST - S.r.l.
SIMAC VETRELLA - S.p.a.

(GU Parte Seconda n.262 del 9-11-2000)

 Estratto del progetto comune di fusione(ai sensi dell'art. 2501-bis  
                          del Codice civile)                          
                                                                      
    (Omissis).
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
       la societa' incorporante: Effeplast S.r.l., con sede in Gorgo
 al Monticano (TV), via Serenissima n. 32, capitale sociale
 L.700.000.000 interamente versato, iscritta presso il registro
 imprese di Treviso al n.21010, codice fiscale n.00857440267;
       la societa' incorporanda: Simac Vetrella S.p.a., con sede in
 Cazzago di Pianiga (VE), via Stazione n. 26, capitale sociale
 L.3.000.000.000 interamente versato, iscritta presso il registro
 imprese di Venezia al n.9420, codice fiscale n.00607690278.
 
      2. Atto costitutivo: contestualmente all'approvazione del
 presente progetto di fusione la societa' incorporante delibererà:
       l'aumento gratuito del proprio capitale sociale da L.
 700.000.000 a L.706.738.550 a valere sulle riserve di utili
 risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 luglio 2000 e la sua
 conversione in Euro portando cosi' il suddetto capitale sociale a
 Euro 365.000;
       la trasformazione da societa' a responsabilità limitata in
 società per azioni con capitale sociale di Euro 365.000 suddiviso in
 365.000 azioni del valore nominale di Euro 1;
     l'adozione di un nuovo testo di statuto;
       la modifica della denominazione sociale in Simac Vetrella
 S.p.a., il tutto subordinato alla stipula dell'atto di fusione ed
 alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
 
      Il testo dello statuto della societa' incorporante quale sarà
 adottato dalla stessa a seguito della fusione, viene allegato in
 calce al progetto sub A).
      3. Informazioni di cui ai numeri 3), 4), e 5) dell'art.
 2501-bis, comma1, Codice civile: poiche' le azioni o quote di
 entrambe le societa' partecipanti alla fusione saranno interamente
 possedute dal medesimo socio al momento dell'approvazione del
 progetto di fusione da parte delle rispettive assemblee dei soci, in
 applicazione dell'art.2504-quinquies Codice civile, non si applicano
 alla fattispecie le disposizioni di cui all'art.2501-bis, comma1,
 numeri3), 4) e5) Codice civile.
      Con la fusione non si procedera' ad alcun aumento del capitale
 sociale della società incorporante, ne' alla determinazione del
 rapporto di cambio, né vi saranno conguagli di alcun genere.
      4. Modalita' di assegnazione delle azioni o quote della società
 incorporante: a seguito delle considerazioni formulate sub 3) non si
 procederà a nessuna assegnazione di azioni o quote della società
 incorporante.
      5. decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni o
 quote assegnate: a seguito delle considerazioni formulate sub 3) e4),
 non verra' deliberato alcun aumento del capitale sociale della
 società incorporante ne', conseguentemente, verranno emesse nuove
 azioni o quote da assegnare ad eccezione delle azioni da emettere in
 conseguenza della trasformazione da S.r.l. a S.p.a.; non risulta
 pertanto necessario determinare la data di decorrenza della
 partecipazione agli utili delle azioni o quote assegnate.
      6. effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al
 bilancio della societa' incorporante: le operazioni della società
 incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante,
 nel rispetto della facoltà concessa dall'art. 2504-bis del Codice
 civile, a far data dal primo giorno successivo a quello dell'ultimo
 esercizio chiuso della società incorporante e, dalla stessa data,
 decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai
 sensi dell'art.123, ultimo comma del D.P.R. n.917/1986.
      Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti
 ex-art. 2504-bis Codice civile nei confronti di terzi che potrà anche
 essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste
 dall'art.2504 Codice civile.
      7. Trattamenti particolari: non e' previsto alcun trattamento
 particolare per determinate categorie di soci e per i possessori di
 titoli diversi dalle azioni delle societa' partecipanti al presente
 progetto difusione.
  8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori: non e'
 previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori
 delle societa' partecipanti al presente progetto di fusione.
      Il presente progetto comune di fusione e' stato depositato per
 l'iscrizione presso il registro delle imprese come segue:
       registro delle imprese di Treviso, in data 2 novembre 2000 per
 la societa' incorporante Effeplast S.r.l.;
       registro delle imprese di Venezia, in data 2 novembre 2000 per
 la societa' incorporanda Simac Vetrella S.p.a.
 
    Allegati: (Omissis).
     Li', 9 ottobre 2000
                         p. Effeplast S.r.l.                          
             L'amministratore: dott. Giuseppe De' Longhi              
                                                                      
                       p. Simac Vetrella S.p.a.                       
                 L'amministratore: dott. Dario Melo'                  
                                                                      
S-26944 (A pagamento).
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