MICROFUSIONE ITALIANA - S.p.a.
Sede legale in Pieve Emanuele (MI), via Giuseppe di Vittorio n. 24
Capitale sociale L. 19.200.000.000
Iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 28498/2000

MICROFUSIONE STELLITE - S.p.a.
Sede legale in Pieve Emanuele (MI), via Giuseppe di Vittorio n. 24
Capitale sociale L. 27.000.000.000
Iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 34682/2000

(GU Parte Seconda n.5 del 8-1-2001)

      Con atto del 23 novembre 2000 notaio Renato Giacosa
 n.31.848/4.890 rep., registrato a Milano, atti pubblici, il
 27novembre 2000, iscritto nel registro delle imprese di Milano il
 28novembre 2000, venne attuata la fusione mediante incorporazione
 della societa' 'Microfusione Stellite S.p.a.' nella società
 'Microfusione Italiana S.p.a.'.
      1. Tipo di societa', denominazione sociale, sede delle società
 partecipanti alla fusione (art. 2501-bis del Codice civile, comma 1,
 punto 1).
    Societa' incorporante:
       Societa' per azioni 'Microfusione Italiana S.p.a.' con sede
 legale in Pieve Emanuele (MI), via Giuseppe di Vittorio n. 24,
 capitale sociale L.19.200.000.000, suddiviso in 19.200.000 azioni
 ordinarie del valore unitario di L.1.000, iscritta presso l'ufficio
 del registro delle imprese di Milano al n.28498/2000, codice fiscale
 n. 01486740168; la società e' interamente posseduta da 'Microfusione
 Stellite S.p.a.'.
 
    Societa' incorporata:
       Societa' per azioni 'Microfusione Stellite S.p.a.', con sede
 legale in Pieve Emanuele (MI), via Giuseppe di Vittorio n. 24,
 capitale sociale L.27.000.000.000, suddiviso in n.2.700.000 azioni
 ordinarie del valore unitario di L.10.000, iscritta presso l'Ufficio
 del registro delle imprese di Milano al n.34682/2000, codice fiscale
 n.00860850155.
 
      L'operazione venne effettuata mediante incorporazione nella
 'Microfusione Italiana S.p.a.' della sua controllante 'Microfusione
 Stellite S.p.a.' (cd. 'fusione inversa').
      2. Atto costitutivo della societa' incorporante (art. 2501-bis
 del Codice civile, comma 1, punto 2) omissis.
      3. Rapporto di cambio delle azioni, nonche' eventuale conguaglio
 in denaro art. 2501-bis del Codice civile, comma 1, punto 3).
      La fusione tra le societa' descritte al precedente punto 1 e'
 avvenuta mediante incorporazione della società 'Microfusione Stellite
 S.p.a.' nella società 'Microfusione Italiana S.p.a.'.
      La societa' incorporata 'Microfusione Stellite S.p.a.' detiene
 attualmente il 100% delle azioni rappresentanti l'intero capitale
 sociale della società incorporante 'Microfusione Italiana S.p.a.'. La
 fusione in oggetto ha comportato il concambio delle azioni detenute
 dal socio della società incorporata 'Microfusione Stellite S.p.a.'
 con la totalità delle azioni della società incorporante 'Microfusione
 Italiani S.p.a.'. Il rapporto di cambio e' determinato per finalità
 meramente contabili.
    Non e' previsto alcun conguaglio in danaro.
    Piu' precisamente, in seguito alla fusione:
       a) la societa' incorporante 'Microfusione Italiana S.p.a.' non
 ha eseguito alcun aumento di capitale;
       b) le azioni della societa' incorporata 'Microfusione Stellite
 S.p.a.' sono state annullate;
       c) le azioni della societa' incorporante 'Microfusione Italiana
 S.p.a.' detenute dalla società incorporata 'Microfusione Stellite
 S.p.a.' sono state attribuite all'attuale socio della società
 incorporata 'Microfusione Stellite S.p.a.', in concambio della
 partecipazione dallo stesso detenuta nella società incorporata
 stessa.
 
      Poiche' entrambe le societa' partecipanti alla fusione sono
 direttamente ('Microfusione Stellite S.p.a.') e indirettamente
 ('Microfusione Italiana S.p.a.') possedute dallo stesso socio, non si
 e' proceduto alla redazione della relazione degli esperti di cui
 all'art. 2501-quinquies del Codice civile.
      In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2501-ter del
 Codice civile, le societa' partecipanti alla fusione hanno utilizzato
 la situazione patrimoniale al 30 aprile 2000.
      4. Modalita' di assegnazione delle azioni (art. 2501-bis del
 Codice civile, comma 1, punto 4).
      L'operazione di fusione non ha comportato l'annullamento delle
 azioni della societa' 'Microfusione Stellite S.p.a.' e la loro
 sostituzione con azioni della società 'Microfusione Italiana S.p.a.'.
    Non e' pertanto previsto alcun aumento di capitale sociale.
      Le operazioni di concambio sono state effettuate contro consegna
 dei certificati azionari attualmente in circolazione rappresentativi
 del capitale sociale della societa' incorporata 'Microfusione
 Stellite S.p.a.'.
      5. Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni della
 societa' 'Microfusione Italiana S.p.a.' assegnate in cambio (art.
 2501-bis del Codice civile, comma 1, punto 5).
      Le azioni della societa' 'Microfusione Italiana S.p.a.', sono
 state consegnate in cambio delle azioni della società 'Microfusione
 Stellite S.p.a.', hanno godimento a partite dal giorno 1. gennaio
 dell'anno di efficacia dell'atto di fusione.
      6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della societa'
 incorporata sono imputate al bilancio della società incorporante
 (art. 2501-bis del Codice civile, comma 1, punto 6).
      Ai fini dell'imputazione delle operazioni della societa'
 incorporata nel bilancio della società incorporante ai sensi del
 disposto di cui all'art.2504-bis, comma 3, del Codice civile, e, ai
 fini fiscali, ai sensi dell'art.123, 77. comma del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 917/1986, gli effetti della fusione
 sono decorsi a far data dall'inizio dell'esercizio sociale della
 società incorporante in corso al momento dell'ultima iscrizione
 presso l'ufficio del registro delle imprese dell'atto di fusione.
      7. Trattamento riservato a particolari categorie di azionisti
 (art. 2501-bis del Codice civile, comma 1, punto 7).
      Non sono state previste particolari categorie di azionisti; di
 conseguenza non e' stato previsto alcun particolare tipo di
 trattamento.
      8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione (art.
 2501-bis del Codice civile, comma 1, punto 8).
      Non sono stati previsti vantaggi particolari per gli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
                                         Dott. Renato Giacosa, notaio.
                                                                      
M-9757 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.