SYREMONT - S.p.a.
Sistemi per la Conservazione ed il Restauro
GEPCO SALC - S.p.a.
GEMMO IMPIANTI - S.p.a.
CASTALIA - S.p.a.
VILLA DEL RE PROGETTI - S.r.l.
LARES - S.r.l.
Lavori di Restauro
AUSIMONT G.m.b.H.

(GU Parte Seconda n.11 del 15-1-2001)

    Contratto costitutivo di gruppo europeo di interesse economico    
                                                                      
    Le parti:
       Syremont S.p.a. Sistemi per la Conservazione ed il Restauro,
 con sede in Milano, piazzetta Maurilio Bossi n. 3, iscritta presso il
 registro delle imprese di Milano al n.264481 e al R.E.A. presso la
 C.C.I.A.A. di Milano al n.1231311, Codice fiscale n.08572130154, in
 questo atto rappresentata dal signor: Romussi dott. Valter, nato a
 Breme (PV) l'11maggio 1950, domiciliato per la carica in Milano
 piazzetta Maurilio Bossi n.3, in qualita' di procuratore speciale,
 munito degli occorrenti poteri in forza di procura in autentica
 notaio Ciro De Vincenzo di Milano rep. 96467 in data 11dicembre 2000,
 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera 'B',
 nonche' in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in data
 4dicembre 2000 che, per estratto autentico, si allega al presente
 atto sotto la lettera 'C';
       Gepco Salc S.p.a., con sede in Milano, via Lattuada n. 20,
 iscritta presso il registro delle imprese di Milano al n.339842 e al
 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n.1431387, Codice fiscale
 n.02407710108, in questo atto rappresentata dal signor: Gaggero
 Sebastiano, nato a Genova il 14maggio 1957, domiciliato per la carica
 in Milano, via Lattuada n. 20, nella sua qualita' di consigliere,
 munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di
 amministrazione in data 15 dicembre 2000 che, per estratto autentico,
 si allega al presente atto sotto la lettera 'D';
       Gemmo impianti S.p.a., con sede in Arcugnano (VI) viale
 dell'Industria n. 2, iscritta al registro delle imprese di Vicenza n.
 5723 e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Vicenza al n.113151, Codice
 fiscale n.00163750243, in questo atto rappresentata dal signor:
 Munzone Salvatore, nato a Porto Said (ET) il 3 novembre 1937,
 domiciliato per la carica in Arcugnano (VI), viale dell'Industria
 n.2, nella sua qualita' di consigliere delegato munito degli
 occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di
 amministrazione in data 10novembre 2000 che, per estratto autentico
 si allega al presente atto sotto la lettera 'E';
       Castalia S.p.a., con sede in Milano, via Tonale n. 22, iscritta
 al registro delle imprese di Milano al n.38288 e al R.E.A. presso la
 C.C.I.A.A. di Milano al n.1607036, Codice fiscale n.01294510035, in
 questo atto rappresentata dal signor: Caparrelli Michelino, nato a
 Pontecorvo (FR) il 5agosto 1942, domiciliato per la carica in Milano,
 via Tonale n.22, nella sua qualita' di amministratore unico, munito
 degli occorrenti poteri in forza di verbale di assemblea ordinaria
 degli azionisti in data 11dicembre 2000 che, per estratto autentico
 si allega al presente atto sotto la lettera 'F';
       Villa del Re Progetti S.r.l., con sede in Legnano (MI), via
 Macello n. 6, iscritta presso il registro delle imprese di Milano al
 n.144272 e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n.1589283,
 Codice fiscale n.12826560158, in questo atto rappresentata dal
 signor: Macioce Marco, nato a Legnano (MI), il 28gennaio 1965,
 domiciliato per la carica in Legnano (MI), via Macello n.6, nella sua
 qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione, munito degli
 occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di
 amministrazione in data 6 dicembre 2000 che, per estratto autentico,
 si allega al presente atto sotto la lettera 'G';
       Lares - Lavori di Restauro S.r.l., con sede in Venezia, S.
 Croce n. 521, iscritta al registro delle imprese di Venezia al n.9215
 e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n.111040, Codice
 fiscale n.00163960271, in questo atto rappresentata dal signor:
 Cherido Mario Massimo, nato a Venezia il 13 maggio 1949, domiciliato
 per la carica in Venezia, S. Croce n. 521, nella sua qualita' di
 amministratore unico, munito degli occorrenti poteri in forza di
 delibera dell'assemblea ordinaria dei soci in data 24 novembre 2000
 che, per estratto autentico si allega al presente atto sotto la
 lettera 'H';
       Ausimont G. m. b. H., con sede in Eschborn (Germania), Kolner
 StraBe 3A, in questo atto rappresentata dal signor: Ammirati avv.
 Paolo, nato a Cosenza il 5 luglio 1945, domiciliato per la carica in
 Milano, piazzetta Maurilio Bossi n.3, in qualita' di procuratore
 speciale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale
 in autentica notaio Ciro De Vincenzo di Milano rep. n.96487 in data
 13dicembre 2000, che in originale si allega al presente atto sotto la
 lettera 'I'.
 
      Convengono e stipulano quanto segue: viene costituito tra le
 predette societa' Syremont S.p.a. Sistemi per la conservazione ed il
 restauro, Gepco Salc S.p.a., Gemmo Impianti S.p.a., Castalia S.p.a.,
 Villa del Re Progetti S.r.l., Lares - Lavori di Restauro S.r.l. e
 Ausimont G.m.b.H., come sopra rappresentate, un gruppo europeo di
 interesse economico (GEIE) ai sensi del regolamento CEE n. 213/85 e
 del Decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991, regolato dai
 seguenti patti e condizioni:
       1) il GEIE e' denominato: 'International Syre Gruppo Europeo di
 Interesse Economico' o in breve 'International Syre GEIE', duratura
 al 31 dicembre 2010;
       2) la sede del GEIE e' in Milano, piazzetta Bossi n. 3, con
 determinazione dei soci possono essere istituite sedi secondarie ed
 amministrative in tutto il territorio dell'Unione europea;
       3) il GEIE sara' regolato dalle norme del presente atto e dello
 statuto che, approvato e sottoscritto dalle parti, si allega al
 presente atto sotto la lettera 'A';
       4) gli scopi e l'oggetto del GEIE sono quelli di cui agli
 articoli 5, 9 e 10 dell'allegato statuto;
       5) il fondo comune iniziale viene fissato in Euro 50.000
 (cinquantamila) e viene sottoscritto dai membri del GEIE come segue:
       Syremont S.p.a. una quota pari al 20%;
       Gepco Salc S.p.a. una quota pari al 20%;
       Gemmo Impianti S.p.a. una quota pari al 20%;
       Castalia S.p.a. una quota pari al 10%;
       Villa del Re Progetti S.r.l. una quota pari al 10%;
       Lares - Lavori di Restauro S.r.l. una quota pari al 10%;
       Ausimont G.m.b.H. una quota pari al 10%;
       6) il GEIE sara' amministrato da un Consiglio di
 amministrazione composto dai membri del gruppo o, se persona
 giuridica, dai rispettivi rappresentanti designati ai sensi dell'art.
 5 del decreto legislativo n.240/1991.
 
    Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
      A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono
 chiamati i signori:
     Romussi Valter, prenominato - presidente;
       Cattaneo Adorno Giacomo, nato a Rio de Janeiro il 3 ottobre
 1952, residente a Genova, via XXV Aprile n.12, Codice fiscale CTT GCM
 52R03 Z602G;
     Munzone Salvatore, prenominato;
     Caparrelli Michelino, prenominato;
     Macioce Marco, prenominato;
     Cherido Mario Massimo, prenominato;
       LINK Gerhard, nato a Wiesbaden il 5 ottobre 1946, domiciliato
 in Eschborn (Germania), Kolner StraBe 3A, in qualita' di direttore
 generale della predetta Ausimont G.m.b.H. tutti domiciliati per
 l'incarico presso la sede del GEIE;
       7) il GEIE procede alla nomina di un Collegio di revisori
 composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti al
 registro dei revisori contabili.
 
      Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono
 rieleggibili.
      A comporre il primo Collegio dei revisori vengono chiamati i
 signori:
       Tettoni Marcella, nata a Invorio (NO) il 29 ottobre 1967,
 residente in Arona (NO), via Broggi n. 10, dottore commercialista,
 codice fiscale TTT MCL 67R69 E314X, revisore contabile con decreto
 ministeriale 15ottobre 1999 G. U. IV Serie speciale n.87 del
 2novembre 1999 Presidente; Lovati Marco Benvenuto, nato a Rho (MI) il
 1.marzo 1962, residente in Milano, via Preda n.2, dottore
 commercialista, codice fiscale LVT MCB 62C01 H264C, revisore
 contabile con decreto ministeriale 15ottobre 1999 G.U. IV Serie
 speciale n.87 del 2novembre 1999 - Sindaco effettivo;
       Venegoni Fabio Maria, nato a Magenta (MI) il 5 maggio 1963,
 residente in Milano, via Panzini n. 12, dottore commercialista,
 codice fiscale VNG FMR 63E05 E801L, revisore contabile con decreto
 ministeriale 12aprile 1995 G.U. n.1936 n. 31-bis del 21aprile 1995 -
 Sindaco effettivo;
       Conte Roberto, nato a Arnesano (LE) il 16 ottobre 1953,
 residente in Buccinasco (MI), via D. Alighieri n.101, ragioniere
 commercialista, codice fiscale CNT RRT 53R16 A425K, revisore
 contabile con decreto ministeriale 12aprile 1995 G.U. IV Serie
 speciale n. 31-bis 124/1995 - Sindaco supplente;
       Ronchi Mauro, nato a Milano il 25 gennaio 1960, residente in
 Novara, via Frasconi n.5, dottore commercialista, codice fiscale RNC
 MRA 60A25 F205W, revisore contabile con decreto ministeriale
 15ottobre 1999 G.U. n.100 del 17dicembre 1999 - Sindaco supplente.
       8) gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
 ed il primo si chiudera' il 31dicembre 2001;
       9) tutti i membri del Consiglio di amministrazione in carica,
 in via tra loro disgiunta e con facolta' di delega, vengono
 autorizzati a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la legale
 costituzione del GEIE;
       10) spese, imposte e tasse del presente Atto, annesse e
 dipendenti, sono a carico del GEIE.
 
    Letto, confermato e sottoscritto.
    Valter Romussi.
    Sebastiano Gaggero.
    Munzone Salvatore.
    Michelino Caparrelli.
    Marco Macioce.
    Mario Massimo Cherido.
    Paolo Ammirati.
    Repertorio n. 96531
      L'anno duemila questo giorno quindici del mese di dicembre. In
 Milano, piazza Borromeo n. 12.
      Certifico io sottoscritto Ciro De Vincenzo notaio residente in
 Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano che, previa
 concorde rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, i
 signori:
       Romussi dott. Valter, nato a Breme (PV) l'11 maggio 1950,
 domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Maurilio Bossi n.3,
 nella sua qualita' di procuratore speciale della Syremont S.p.a.
 Sistemi per la conservazione ed il restauro, con sede in Milano,
 piazzetta Maurilio Bossi n. 3;
       Gaggero Sebastiano, nato a Genova il 14 maggio 1957,
 domiciliato per la carica in Milano, via Lattuada n.20, nella sua
 qualita' di consigliere della Gepco Salc S.p.a., con sede in Milano,
 via Lattuada n.20;
       Munzone Salvatore, nato a Porto Said (ET) il 3 novembre 1937,
 domiciliato per la carica in Arcugnano (VI), viale dell'Industria n.
 2, nella sua qualita' di consigliere delegato della Gemmo Impianti
 S.p.a., con sede in Arcugnano (VI) viale dell'Industria n.2;
       Caparrelli Michelino, nato a Pontecorvo (FR) il 5 agosto 1942,
 domiciliato per la carica in Milano, via Tonale n.22, nella sua
 qualita' di amministratore unico della Castalia S.p.a., con sede in
 Milano, via Tonale n.22;
       Macioce Marco, nato a Legnano (MI) il 28 gennaio 1965,
 domiciliato per la carica in Legnano (MI), via Macello n. 6, nella
 sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della
 Villa del Re Progetti S.r.l., con sede in Legnano (MI), via Macello
 n.6;
       Cherido Mario Massimo, nato a Venezia il 13 maggio 1949,
 domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce n. 521, nella sua
 qualita' di amministratore unico della Lares - Lavori di Restauro
 S.r.l., con sede in Venezia, S. Croce n.521;
       Ammirati avv. Paolo, nato a Cosenza il 5 luglio 1945,
 domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Maurilio Bossi n. 3,
 in qualita' di procuratore speciale della Ausimont G.m.b.H., con sede
 in Eschborn (Germania), Kolner StraBe 3A, delle cui identità
 personali io notaio sono certo, hanno apposto la firma a margine ed
 in calce all'atto che precede alla mia presenza.
                                             Ciro De Vincenzo, notaio.
                                                                      
                                                                      
                                Allegato 'A' all'atto di rep. n. 96531
           STATUTO DI GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO           
                                                                      
                                                                      
                               Titolo I                               
 Forma - Denominazione - Sede - DurataDiritti ed obblighi dei membri  
                                                                      
      1. E' costituito, ai sensi del Regolamento CEE n. 2137/85 e del
 Decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240 e seguenti, un Gruppo
 Europeo di interesse economico avente la seguente denominazione
 sociale: International Syre Gruppo Europeo di interesse economico o
 in breve International Syre GEIE.
      2. La sede del gruppo e' in Milano piazzetta Bossi n. 3; con
 determinazione dei soci possono essere istituite sedi secondarie ed
 amministrative in tutto il territorio dell'Unione europea.
      3. La sede del gruppo puo' essere trasferita, per decisione
 assunta a maggioranza dei membri del gruppo, all'interno di uno dei
 Paesi membri dell'Unione europea. Qualora il trasferimento della sede
 comporti un cambiamento della legge applicabile in virtu' dell'art. 2
 del regolamento CEE n.2137/85 la decisione di trasferimento della
 sede dovra' essere assunta alla unanimità. In tale ultimo caso il
 trasferimento della sede e' regolato dai disposti di cui all'art.14
 del regolamento CEE n.2137/85.
      4. La durata del gruppo e' per ora determinata fino al 31
 dicem-bre 2010.
      5. Il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se
 stesso. I profitti risultanti dalle attivita' del gruppo sono
 considerati come profitti dei membri e verranno ripartiti tra questi
 secondo la proporzione prevista dal presente contratto di gruppo. I
 membri del gruppo contribuiscono al saldo dell'eccedenza delle uscite
 rispetto alle entrate nella proporzione delle quote di cui al
 successivo art. 16 del presente contratto di gruppo.
    6. Il gruppo non potra' ricorrere al pubblico risparmio.
    7. Ciascun membro ha uguali diritti ed obblighi.
      8. Ciascuno dei membri e' tenuto a rispettare le disposizioni
 del presente statuto ed ogni altra prescrizione e regolamento che
 dovesse essere approvata ed emanata dagli Organi competenti del
 gruppo.
      9. L'attivita' del gruppo e' strettamente collegata all'attività
 economica dei suoi membri ed assume esclusivamente carattere
 ausiliario rispetto alle attività esercitate dagli stessi, non
 esercita, quindi, direttamente o indirettamente il potere di
 direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri.
      10. Il gruppo ha per oggetto: l'agevolazione e lo sviluppo
 dell'attivita' economica dei suoi membri relativamente agli
 interventi ed alle opere che gli stessi realizzano nel settore dei
 beni culturali e dell'edilizia di pregio, il miglioramento e
 l'aumento dei risultati di dette attività, la promozione della
 conoscenza degli strumenti di incentivo dell'Unione europea nei
 settori specifici delle dette attività, la promozione della
 costituzione di consorzi tra imprese europee, con speciale riguardo a
 quelle di piccole e medie dimensioni, aventi attività similari a
 quelle svolte dai partecipanti al GEIE, l'assistenza di imprese nella
 costituzione di consorzi e nella partecipazione a gare europee ed
 extraeuropee, l'assistenza di imprese e dei consorzi di imprese
 nell'ottenimento di incentivi europei, la promozione della
 internazionalizzazione delle imprese, sia nei mercati europei che in
 quelli extraeuropei.
      Il gruppo potra' partecipare, anche per conto di imprese o in
 conto proprio, a gare nel settore degli appalti pubblici e delle
 pubbliche forniture di servizi c/o beni, cosi' per come potrà
 partecipare a gare private, potrà chiedere l'inserimento del gruppo
 in albi o liste di gruppi accreditati, partecipare a domande di
 finanziamento e svolgere tutte quelle attività che siano coerenti con
 le finalità del gruppo e siano finalizzate a rendere piu' incisiva la
 propria attività per lo svolgimento dell'oggetto del gruppo stesso.
      12. E' costituito un fondo comune iniziale pari a Euro 50.000
 che viene sottoscritto dai membri del gruppo nelle misure e quote
 indicate nel successivo art.16. Ciascuno dei membri si impegna a
 versare la propria quota di partecipazione al fondo comune a semplice
 richiesta degli amministratori. Il fondo comune puo' essere aumentato
 per decisione assunta all'unanimita' dai membri del gruppo ovverosia
 a seguito di ammissione di nuovi membri. Il fondo comune può essere
 ridotto a seguito di recesso o di esclusione di membri del gruppo; in
 tal caso la decisione di riduzione dovrà, anch'essa, avvenire per
 delibera assunta all'unanimità dei membri.
      13. L'attribuzione dei voti ai membri del gruppo e' determinata
 come segue:
     a) Syremont S.p .a., n. 2 voti;
     b) Gepco Salc S.p .a, n. 2 voti;
     c) Gemmo Impianti S.p.a., n. 2 voti;
     d) Lares S.r.l., n. 1 voto;
     e) Castalia S.p.a., n. 1 voto;
     f) Villa del Re Progetti S.r.l., n. 1 voto;
     g) Ausimont G.m.b.H., n. 1 voto.
 
      14. I membri del gruppo rispondono illimitatamente e
 solidalmente, nei con fronti dei terzi, per i debiti del gruppo.
      15. Nel caso di ammissione di nuovi membri gli stessi si
 intenderanno sollevati dal pagamento di debiti sorti anteriormente
 alla loro ammissione nel gruppo.
      16. Le quote di partecipazione agli utili ed alle perdite del
 gruppo sono cosi' ripartite:
     a) Syremont S.p.a., una quota pari al 20%;
     b) Gepco Salc S.p.a., una quota pari al 20 %;
     c) Gemmo Impianti S.p.a., una quota pari al 20%;
     d) Lares S.r.l., una quota pari al 10%;
     e) Castalia S.p.a., una quota pari al 10%;
     f) Villa del Re Progetti S.r.l., una quota pari al 10%;
     g) Ausimont G.m.b.H.., una quota pari al 10%.
 
      17. Ogni membro puo' recedere per giusta causa dal gruppo. In
 caso di recesso per altri motivi lo stesso e' regolato dalle seguenti
 norme:
       a) il recesso deve essere comunicato a tutti i membri del
 gruppo a mezzo di raccomandata a.r.;
       b) la dichiarazione di recesso sara' efficace nei confronti del
 gruppo trascorsi novanta giorni dalla sua notifica a mezzo
 raccomandata a.r.;
       c) il recedente dovra' al momento della efficacia della
 notifica di recesso regolare la sua posizione rispetto al gruppo e
 conseguentemente, nel caso di eccedenza dei costi rispetto ai ricavi
 e viceversa determinati alla stessa data di efficacia della notifica
 di recesso, versare quanto di propria competenza in relazione alla
 quota del gruppo posseduta o ricevere quanto allo stesso spettante in
 forza del rendiconto espressamente redatto;
  d) il recedente, nel caso in cui e' parte attiva nella esecuzione di
 lavori assunti direttamente dal GEIE o di forniture di prodotti e/o
 servizi facenti parte di acquisizioni dirette del gruppo, è tenuto
 alla esecuzione di tali lavori e/o alla fornitura dei prodotti e/o
 servizi nei termini e nelle modalita' stabilite e determinate nel
 momento della assunzione di tali lavori e/o forniture ed in tal caso
 la dichiarazione di recesso assumerà efficacia solamente a seguito
 della esecuzione di tali lavori e/o fornitura dei beni e servizi. Nel
 detto caso la efficacia della notifica di recesso decorrerà dal
 regolamento delle posizioni economiche di dare/avere tra il recedente
 ed il gruppo.
 
      18. Un membro del gruppo cessa di fare parte dello stesso nel
 caso in cui non sussistono piu' in capo allo stesso membro le
 condizioni e le prerogative di cui all'art. 4, paragrafo 1 del
 regolamento del Consiglio CEE n.2137/85, ivi compreso nei casi di
 liquidazione, scioglimento, insolvenza, ricorso ad una procedura
 concorsuale.
      19. Il gruppo, quando un membro cessi di farne parte, continua
 tra gli altri membri alle condizioni tutte previste dal presente
 contratto di gruppo o modificate con decisione unanime dei membri.
      20. Ogni membro del gruppo puo' cedere ad un altro membro o a un
 terzo la sua partecipazione nel gruppo o una frazione di questa.
 L'efficacia della cessione e' subordinata:
       a) alla notifica della volonta' di cessione a tutti gli altri
 membri del gruppo mediante raccomandata a.r.;
       b) alla autorizzazione unanime degli altri membri del gruppo da
 esplicitarsi per iscritto od a mezzo di delibera assembleare entro e
 non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione della
 volonta' a cedere;
       c) alla definizione della posizione del membro cedente di cui
 al punto c) dell'art. 17 del presente contratto, salvo che il
 cessionario, con accordo unanime degli altri membri del gruppo, non
 si sostituisca per tali obbligazioni al cedente.
 
      21. Nel caso in cui entro i trenta giorni dalla notifica del
 membro del gruppo della volonta' di cedere tutta o parte della quota
 posseduta a terzi non membri, tutti o parte dei membri del gruppo
 dovessero manifestare a mezzo di raccomandata a.r. agli altri membri
 del gruppo la loro volontà di acquisire la quota in cessione la
 stessa dovrà essere ripartita, alle medesime condizioni espresse dal
 cedente nella raccomandata con la quale manifesta la volontà di
 cedere, in parti proporzionali agli altri membri del gruppo.
      22. Un membro del gruppo puo' costituire una garanzia sulla sua
 partecipazione nel gruppo solo previa autorizzazione data
 all'unanimita' dagli altri membri. In detto caso il titolare della
 garanzia non può, in alcun momento, diventare membro del gruppo in
 forza della garanzia detenuta.
      23. Ogni membro del gruppo puo' essere escluso, oltreche' per i
 motivi di cui all'art. 18 del presente contratto di gruppo, nel caso
 in cui contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o
 minacci di causare gravi perturbazioni nel funzionamento del gruppo.
 Tale esclusione potra' avvenire per decisione assunta a maggioranza
 secondo quanto espressamente previsto dai punti 2 e 3 del titolo VII
 del presente contratto di gruppo. In tale caso si applicano i
 disposti di cui all'art.18 del presente contratto di gruppo.
                                                                      
                              Titolo II                               
                          Organi del gruppo                           
                                                                      
      1. Sono organi del gruppo i suoi membri che agiscono
 collegialmente (assemblea dei membri) e gli amministratori; i membri
 del gruppo che agiscono come organo possono prendere qualsiasi
 decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale.
      2. L'assemblea dei membri e' organo sovrano del gruppo e
 determina le direttive generali. Ciascun membro puo' farsi
 rappresentare in assemblea da un altro membro mediante specifica
 delega. Nessun membro può avere piu' di due deleghe; la delega ad
 altro membro deve essere resa per iscritto.
    In particolare:
     l'assemblea decide all'unanimita' su:
       - la modifica dell'oggetto sociale e del contratto di gruppo;
       - la modifica del numero dei voti attribuito a ciascun membro;
         - la modifica delle maggioranze e delle procedure di adozione
 delle proprie deliberazioni;
       - l'ammissione di nuovi membri;
         - la modifica della quota del contributo di ciascuno dei
 membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo;
         - la modifica di qualsiasi altro obbligo di un membro ad
 eccezione di quanto espressamente previsto nel presente contratto di
 gruppo;
       - lo scioglimento anticipato del gruppo.
     l'assemblea decide a maggioranza su:
       - l'approvazione del bilancio predisposto dagli amministratori;
         - la emanazione di direttive agli amministratori per il
 miglior raggiungimento degli scopi del gruppo;
         - la determinazione, in sede di approvazione del bilancio,
 degli indirizzi di spesa ai quali gli amministratori dovranno
 attenersi nel corso dell'esercizio successivo e sulla eventuale
 modifica di detti indirizzi in caso di necessita';
         - le deliberazioni relative agli atti ed alle operazioni che
 comportino per il gruppo un impegno superiore a Euro 50.000;
       - la nomina e la revoca degli amministratori;
       - la nomina del Collegio dei revisori;
       - la nomina del o dei direttori tecnici;
         - tutte le altre decisioni ad essa riservate dal presente
 statuto.
 
      Le esposte competenze dell'assemblea del gruppo, ad eccezione
 per quanto espressamente prevista l'unanimita', verranno prese con la
 maggioranza semplice dei voti, eccettuati i casi nei quali il
 regolamento CEE 2137/85 e le norme degli stati membri nel quale opera
 il gruppo prescrivano decisioni all'unanimità o con maggioranze
 diverse.
      3. L'assemblea e' convocata dagli amministratori o da uno di
 essi avente le funzioni di presidente del Consiglio di
 amministrazione, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di
 almeno tre giorni in caso di necessita' ed urgenza, mediante, avviso,
 da inviarsi con lettera raccomandata a.r., ovvero, in caso di
 urgenza, con telegramma o telefax contenente l'indicazione
 dell'ordine del giorno, dell'ora e dei luogo in cui l'assemblea si
 riunirà.
      4. L'assemblea dovra' essere convocata almeno una volta all'anno
 per l'approvazione del rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura
 dell'esercizio.
      Essa sara' inoltre convocata quando cio' risulterà necessario
 per l'elezione o il rinnovo, del collegio dei revisori dei conti, e
 per qualsiasi altra esigenza eccezionale che si possa manifestare, od
 a seguito di richiesta scritta di almeno 1/5 dei membri.
      5. L'assemblea e' validamente costituita, quando sia presente,
 anche per delega la maggioranza dei membri, ovvero il piu' alto
 quorum richiesto per le deliberazioni all'ordine del giorno ai sensi
 dei precedenti commi.
      6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale,
 sottoscritto dal presidente e dal segretario, che sara' nominato
 dall'assemblea, e trascritto in apposito libro di cui i membri
 possono prendere visione ed ottenere estratti.
      7. Quando cio' appare opportuno, in considerazione della
 maggioranza qualificata necessaria per la decisione che l'assemblea
 e' chiamata a prendere o di qualsiasi altra circostanza gli
 amministratori od il presidente del Consiglio di amministrazione
 possono decidere che il voto sia espresso dai membri per iscritto,
 mediante raccomandata r.r., contenente la dichiarazione di voto da
 far pervenire agli amministratori stessi entro il termine stabilito
 nell'avviso di convocazione, e comunque non inferiore a tre giorni
 dalla convocazione. In caso di particolare urgenza, gli
 amministratori possono procedere alla convocazione e disporre che i
 voti siano loro trasmessi via fax. In tal caso il termine per far
 pervenire le dichiarazioni di voto può essere abbreviato fino dodici
 ore prima della adunanza assembleare.
      In caso di votazione per posta o via fax, l'avviso di
 convocazione deve contenere la specifica indicazione dei quesiti sui
 quali i membri sono chiamati a decidere, e la dichiarazione di voto
 si considera validamente espressa solo se pervenuta entro i termini
 prima indicati.
      Alla scadenza del termine fissato per il ricevimento dei voti,
 gli amministratori, alla presenza di almeno un componente Collegio
 dei revisori dei conti, provvede a redigere verbale e le operazioni
 di scrutinio dei voti, e a dare comunicazione ai membri, mediante
 lettera raccomandata a.r. o fax, dell'esito della deliberazione.
                              Titolo III                              
                           Amministrazione                            
                                                                      
      1. Il gruppo e' amministrato da un Consiglio di amministrazione,
 costituito da membri del gruppo i quali, se persona giuridica,
 procederanno a designare uno specifico rappresentante, ai sensi
 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.
  2. Gli amministratore durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 L'assemblea puo' in qualsiasi momento revocare la nomina, purche' per
 giusta causa.
      3. Al Consiglio di amministrazione spettano ad eccezione di
 quanto espressamente previsto di competenza dell'assemblea, tutti i
 poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione
 dell'oggetto del gruppo; tuttavia gli atti e le operazioni che
 comportano, per il gruppo stesso, un impegno superiore a Euro 50.000
 devono essere previamente deliberati da l'assemblea dei membri.
      4. La firma e la rappresentanza del gruppo di fronte ai terzi ed
 in giudizio spettano al presidente del Consiglio di amministrazione.
      5. Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del
 gruppo, impegna il gruppo nei confronti dei terzi.
      6. L'organo di amministrazione non ha diritto ad alcuna
 remunerazione per l'attivita' svolta, ma solo al rimborso delle spese
 effettivamente sostenute.
      7. Ciascun membro del gruppo ha il diritto di ottenere
 dall'organo di amministrazione informazioni sugli affari del gruppo e
 di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari.
      8. Il gruppo e' vincolato alla tenuta dei libri e delle
 scritture contabili cosi' per come espressamente previsto dalle norme
 in vigore nello stato in cui è la sede, in particolare il gruppo e
 per esso il Consiglio di amministrazione è vincolato alla tenuta dei
 libri e delle scritture contabili a norma degli art. 2214 e seguenti
 del Codice civile. Gli amministratori redigono lo stato patrimoniale
 ed il conto economico, ivi compreso quanto a corredo, e li
 sottopongono alla approvazione dell'assemblea dei membri e provvedono
 al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
                                                                      
                              Titolo IV                               
                   Collegio dei revisori dei conti                    
                                                                      
      1. Il gruppo procede alla nomina di un collegio di revisori
 composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti al
 registro dei revisori contabili. Il Collegio resta in carica tre anni
 ed i suoi membri sono rieleggibili.
      2. Per la nomina del Collegio dei revisori e per le incombenze e
 suoi obblighi valgono le norme in materie in vigore nel Paese nel
 quale ha sede il gruppo.
                                                                      
                               Titolo V                               
    Mezzi per lo svolgimento dell'attivita'Esercizio finanziario -    
                              Patrimonio                              
                                                                      
    1. Per lo svolgimento della propria attivita' il gruppo si avvale:
       a) del conferimento di attivita' e servizi da parte dei membri,
 secondo le deliberazioni dell'assemblea;
       b) di contributi e sovvenzioni da parte della comunita'
 europea, suoi organismi, singoli stati, enti pubblici o privati,
 società o imprese;
       c) di eventuali contributi da parte dei membri, che fossero
 deliberati dall'assemblea;
       d) dal fondo comune fissato dall'assemblea in sede di
 costituzione del gruppo, pari ad Euro 50.000. Detto fondo potra'
 essere incrementato per semplice delibera, secondo le norme in vigore
 nel Paese nel quale ha sede il gruppo, dell'assemblea dei membri
 dello stesso GEIE. Il fondo comune puo' essere ridotto a seguito di
 recesso o di esclusione di membri del gruppo. L'incremento e la
 riduzione del fondo sono regolati dalle norme previste dall'art.12
 del Titolo I del presente contratto di gruppo.
 
      2. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con
 l'anno solare; il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
 2001.
      3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di
 amministrazione redige il rendiconto, che viene sottoposto
 all'approvazione dell'assemblea dei membri.
      4. Eventuali residui attivi saranno destinati a fondi di riserva
 o comunque reimpegnati nell'attivita' del gruppo.
5. Il patrimonio del gruppo e' costituito:
       a) dalle somme percepite ai sensi dell'art. 1 del presente
 titolo;
       b) dai beni mobili ed immobili comunque acquistati e/o
 acquisiti dal gruppo;
       c) da ogni altro bene o diritto di cui il gruppo divenga
 titolare.
                                                                      
                              Titolo VI                               
                     Scioglimento e liquidazione                      
                                                                      
    1. Il gruppo si scioglie:
     a) per delibera dell'assemblea;
       b) per realizzazione dell'oggetto o sopravvenuta impossibilita'
 di conseguirlo;
     c) per il venire meno della pluralita' dei membri;
       d) per l'eventuale fallimento ai sensi dell'art. 9 D.L.
 23luglio 1991, n.240;
       e) a seguito della sentenza che accerta le circostanze di cui
 all'art. 32 del regolamento CEE n.2137185;
       f) per eventuali dichiarazioni di nullita' ai sensi dell'art.
 8, comma 2 del D.L. n.240/1991.
 
      2. Il verificarsi delle cause di scioglimento previste alle
 lettere b), c), e), del presente comma e accertato dall'assemblea,
 con la maggioranza dei due terzi dei membri e in mancanza
 dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 31 del regolamento CEE
 oltreche' dalle disposizioni in materia vigenti nello stato membro in
 cui ha sede il gruppo.
      3. Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione. La
 liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono
 regolati dalle norme in materia in vigore nello stato nel quale ha al
 momento sede il gruppo. La capacita' giuridica del gruppo sussiste
 fino alla chiusura della liquidazione.
                                                                      
                              Titolo VII                              
          Interpretazione - Clausola compromissoria - Rinvio          
                                                                      
      1. Il presente contratto di gruppo/ statuto e atto costitutivo
 saranno interpretati secondo la legge italiana. Nel caso di
 trasferimento della sede in altro paese dell'unione europea secondo
 le norme vigenti in quel paese.
      2. Qualsiasi controversia fra i membri o fra questi ed il gruppo
 relativa all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e
 del presente statuto, e' devoluta ad un collegio arbitrale.
      3. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri dei quali
 due nominali rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzioni di
 presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. In caso di
 mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sara' fatta, su istanza
 della parte piu' diligente, dal, presidente del tribunale di Milano,
 che provvederà altresi' alla nomina dell'arbitro che una delle parti
 non abbia nominato entro trenta giorni dalla comunicazione della
 nomina effettuata dalla parte più diligente. Per ogni singola
 controversia si provvederà dapprima ad un tentativo di amichevole
 composizione e ove questo fallisca, si farà luogo, con la
 partecipazione del collegio e delle parti alla redazione di un
 apposito atto per precisare: l'oggetto della controversia, il termine
 per la pronuncia del lodo e le norme per lo svolgimento del giudizio
 arbitrale.
      Gli arbitri giudicheranno irritualmente entro trenta giorni
 dalla costituzione del collegio arbitrale ed il loro lodo sara'
 inappellabile.
                                Rinvio                                
                                                                      
      1. Per tutto quanto non disposto nell'atto costitutivo e nel
 presente contratto di gruppo/statuto e atto costitutivo si fa rinvio
 alle norme dei D.L. 23 luglio 1991, n. 240, al regolamento della
 comunita' europea n. 2137185 e ad ogni altra norma applicabile nello
 stato nel quale ha sede il gruppo.
                               Firmato:                               
       Valter Romussi - Sebastiano Gaggero - Munzone Salvatore        
     Michelino Caparrelli - Marco Macioce - Mario Massimo Cherido     
               Paolo Ammirati - Ciro De Vincenzo notaio               
                                                                      
M-55 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.