TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
Sez. I-ter

(GU Parte Seconda n.11 del 15-1-2001)

      In ottemperanza alla ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. I-ter n.
 1107 - C-2000 del 16 novembre 2000, vengono notificati a tutti i
 funzionari di seguito nominativamente indicati ed ammessi al corso di
 formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con
 decorrenza 1. gennaio 2000:
       Perrone Salvatore, Crea Vincenzo, Caputo Carlo, Piervigili
 Giuseppe, Laratta Michele, Buono Carlo Lucio, Rosso Vincenzo, Bella
 Luciano, Diaferia Vincenzo, Pensa Umberto, Matarrese Antonio,
 Castorina Giuseppe, Mirizzi Giuseppe, Sanna Salvatore, Tavella Santo,
 Sidero Gennaro Maria Santino, Barbella Oreste, D'Andrea Gualtiero,
 Russo Rosario Eugenio, Grazioso Fusco Errico, Bernabei Gianfranco,
 Schiralli Enrico, Rossetto Vincenzo, Corvino Adele, Mortola Spartaco,
 Gualtieri Giuseppe, De Matteis Giuseppe, Monterosso Ambra, Menichelli
 Sandro, Gabrielli Franco, Giardullo Claudio, Arangino Piero,
 Vallefuoco Margherita;
       ricorso e motivi aggiunti, rispettivamente notificati il 23
 settembre 2000 e il 19 dicembre 2000 da parte del dott. Domenico
 Salamone, vice questore aggiunto della Polizia di Stato,
 rappresentato e difeso dal prof. avv. Marco di Raimondo ed
 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Savoia n.
 86, contro il Ministero dell'Interno e nei confronti di Salvatore
 Sauna, Vincenzo Rossetto e Gianfranco Bernabei per l'annullamento
 della delibera del Consiglio di amministrazione del 13 giugno 2000,
 resa nota a seguito di richiesta di accesso, l'8 novembre 2000, dalla
 quale e' emersa l'esclusione del dott. Salamone medesimo dal novero
 degli ammessi al predetto corso.
 
      Sia il ricorso che i motivi aggiunti si basano nell'incongruenza
 tra i precedenti di carriera del dott. Salamone accompagnati, tra
 l'altro, da parole di lode (n. 5) ed encomi (n. 3) assenti nel
 precedente scrutinio, nonche' attribuzione di un punteggio parziale
 notevolmente superiore a quello della maggior parte dei
 controinteressati, ed un punteggio discrezionale (14,68), non solo
 disarmonico con esso, ma addirittura inferiore, e non poco (17,69),
 nonostante gli ulteriori meriti conseguiti, a quello attribuito nello
 scrutinio immediatamente antecedente del 22 giugno 1999; e cio' in
 palese violazione, non solo dei criteri di valutazione vigenti per il
 triennio 1998/2000, ma anche del principio innovativo introdotto con
 la delibera impugnata, in base al quale avrebbero dovuto ricevere un
 prioritario apprezzamento i funzionari, come il ricorrente (14 anni
 di servizio), con maggiore anzianita' di qualifica da conferire.
      Sono stati pertanto evidenziati i molteplici vizi di
 legittimita' del provvedimento di esclusione dal corso-concorso de
 quo, sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle varie figure
 sintomatiche.
      Il Collegio dopo aver rinviato la decisione sull'istanza
 cautelare alla conclusione della fase d'integrazione del
 contraddittorio, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2000, ha
 autorizzato la notifica anche per pubblici proclami, con indicazione
 nominativa dei controinteressati, fissando la nuova Camera di
 Consiglio per l'8 febbraio 2001.
     Roma, 4 gennaio 2001
                                         Prof. avv. Marco di Raimondo.
S-413 (A pagamento).
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