In ottemperanza alla ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. I-ter n.
1107 - C-2000 del 16 novembre 2000, vengono notificati a tutti i
funzionari di seguito nominativamente indicati ed ammessi al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con
decorrenza 1. gennaio 2000:
Perrone Salvatore, Crea Vincenzo, Caputo Carlo, Piervigili
Giuseppe, Laratta Michele, Buono Carlo Lucio, Rosso Vincenzo, Bella
Luciano, Diaferia Vincenzo, Pensa Umberto, Matarrese Antonio,
Castorina Giuseppe, Mirizzi Giuseppe, Sanna Salvatore, Tavella Santo,
Sidero Gennaro Maria Santino, Barbella Oreste, D'Andrea Gualtiero,
Russo Rosario Eugenio, Grazioso Fusco Errico, Bernabei Gianfranco,
Schiralli Enrico, Rossetto Vincenzo, Corvino Adele, Mortola Spartaco,
Gualtieri Giuseppe, De Matteis Giuseppe, Monterosso Ambra, Menichelli
Sandro, Gabrielli Franco, Giardullo Claudio, Arangino Piero,
Vallefuoco Margherita;
ricorso e motivi aggiunti, rispettivamente notificati il 23
settembre 2000 e il 19 dicembre 2000 da parte del dott. Domenico
Salamone, vice questore aggiunto della Polizia di Stato,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Marco di Raimondo ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Savoia n.
86, contro il Ministero dell'Interno e nei confronti di Salvatore
Sauna, Vincenzo Rossetto e Gianfranco Bernabei per l'annullamento
della delibera del Consiglio di amministrazione del 13 giugno 2000,
resa nota a seguito di richiesta di accesso, l'8 novembre 2000, dalla
quale e' emersa l'esclusione del dott. Salamone medesimo dal novero
degli ammessi al predetto corso.
Sia il ricorso che i motivi aggiunti si basano nell'incongruenza
tra i precedenti di carriera del dott. Salamone accompagnati, tra
l'altro, da parole di lode (n. 5) ed encomi (n. 3) assenti nel
precedente scrutinio, nonche' attribuzione di un punteggio parziale
notevolmente superiore a quello della maggior parte dei
controinteressati, ed un punteggio discrezionale (14,68), non solo
disarmonico con esso, ma addirittura inferiore, e non poco (17,69),
nonostante gli ulteriori meriti conseguiti, a quello attribuito nello
scrutinio immediatamente antecedente del 22 giugno 1999; e cio' in
palese violazione, non solo dei criteri di valutazione vigenti per il
triennio 1998/2000, ma anche del principio innovativo introdotto con
la delibera impugnata, in base al quale avrebbero dovuto ricevere un
prioritario apprezzamento i funzionari, come il ricorrente (14 anni
di servizio), con maggiore anzianita' di qualifica da conferire.
Sono stati pertanto evidenziati i molteplici vizi di
legittimita' del provvedimento di esclusione dal corso-concorso de
quo, sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle varie figure
sintomatiche.
Il Collegio dopo aver rinviato la decisione sull'istanza
cautelare alla conclusione della fase d'integrazione del
contraddittorio, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2000, ha
autorizzato la notifica anche per pubblici proclami, con indicazione
nominativa dei controinteressati, fissando la nuova Camera di
Consiglio per l'8 febbraio 2001.
Roma, 4 gennaio 2001
Prof. avv. Marco di Raimondo.
S-413 (A pagamento).