TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Sezione II

Napoli'

(GU Parte Seconda n.89 del 17-4-2001)

      Con ordinanza n. 1168/2001, depositata l'8 marzo 2001, la II
 sezione del TAR Campania, Napoli, ha ordinato, tra l'altro, la
 notificazione per pubblici proclami del ricorso n. 26/2001 reg. gen.,
 proposto da: La Frigo Gel S.a.s., in persona del socio accomandatario
 Claudio Riccardi, con sede in Volla, alla via Palazziello n. 68,
 avverso e per l'annullamento in parte qua, previa sospensione:
       a) della delibera n. 210, adottata dalla Giunta comunale di
 Volla, in data 31 ottobre - 16 novembre 2000, avente ad oggetto
 'presa d'atto graduatoria definitiva lotti P.I.P.';
       b) di ogni altro atto alla stessa preordinato e presupposto,
 connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, se e per quanto
 occorra:
         b.1) la delibera di Consiglio comunale n. 49 del 22 luglio
 1999;
         b.2) la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio
 2000;
         b.3) la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 30 giugno
 2000;
         b.4) la delibera di Giunta comunale n. 395 del 10 dicembre
 1999;
         b.5) la delibera di Giunta comunale n. 124 del 4 settembre
 2000;
         b.6) la relazione della struttura di supporto acquisita agli
 atti in data 16 ottobre 2000, protocollo n. 14799;
         b.7) la delibera di Giunta comunale n. 194 del 16 ottobre
 2000, avente ad oggetto 'assegnazione lotti in area P.I.P.,
 graduatoria provvisoria, presa d'atto';
         b.8) il provvedimento di cui al verbale n. 13 della seduta
 del 6ottobre 2000, tenuta dalla commissione esaminatrice;
         b.9) il provvedimento di cui al verbale n. 18 della seduta
 del 31 ottobre 2000, tenuta dalla commissione esaminatrice, con il
 quale e' stato respinto il ricorso presentato dall'attuale ricorrente
 nei confronti della graduatoria provvisoria, e la relativa nota di
 comunicazione protocollo n. 17498 del 4 dicembre 2000, a firma del
 presidente della commissione.
 
      A fondamento di detta impugnazione la ricorrente, premesso di
 essere una media impresa, specializzata nella trasformazione e
 nell'allestimento di veicoli industriali destinati al trasporto di
 merci a clima controllato e nelle opere connesse ed accessorie e di
 aver, in forza di cio' e del proprio radicamento sul territorio
 comunale, inoltrato istanza volta ad ottenere l'assegnazione in
 proprieta' di 3 lotti in area P.I.P. del comune di Volla (NA) ai
 sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971, in conformità di quanto
 previsto nel relativo bando di assegnazione e di essersi vista
 collocare al 55. posto della graduatoria definitiva approvata, ha
 dedotto i motivi di cui qui di seguito si riportano le intitolazioni:
       1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione
 dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; violazione
 dell'art. 4 del bando approvato con delibera del Consiglio comunale
 n. 49 del 22 luglio 1999; violazione art. 3 della legge n. 241/1990;
 eccesso di potere per violazione del giusto procedimento,
 travisamento, perplessita', contraddittorietà, erroneità dei
 presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ed altri
 aspetti;
       2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della
 medesima normativa richiamata sub 1; eccesso di potere sotto i
 predetti e molteplici altri profili;
       3) violazione di legge; violazione e falsa applicazione
 dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; violazione
 dell'art. 4 e 5 del bando approvato con delibera del Consiglio
 comunale n. 49 del 22 luglio 1999; violazione ancora dell'art. 40,
 primo comma della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e delle disposizioni
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
 violazione art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per
 violazione del giusto procedimento; travisamento, perplessita',
 contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria
 e di motivazione ed altri aspetti;
  4) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della
 normativa gia' richiamata sotto altro aspetto; eccesso di potere
 sotto i predetti e molteplici altri profili.
       Le seguenti ditte, laddove interessate, possono costituirsi in
 giudizio: Merano Trasporti; Langella Mario; La Nuovissima; Tieffe;
 Tipolitografia F.lli Paciocco; Sater; Edil Borrelli; Nuova Primavera;
 Dama Plast; Ecatech Group; Casertano e C.; O.R.Fri.; Aerre;
 Ortofrutticola Santa Rosa; La Fattoria della Bonta'; La Meccanica
 Industriale; Merano Mario; Paparo Antonio; Durevole Eduardo; Meb Gas;
 La Delizia Verde; Pirozzi Raffaele; Ortofrutt. Vollese; Comic; Gemar
 S.a.s.; Aletta Vincenzo; Iorio Giuseppe; Imperial Corredi;
 Co.To.Tex.; La Potenza Due; Borrelli Gennaro; Il Punto; Mignano
 Gaetano; Nuova Camepa Metalmeccanica; Teknovool Sud; Pneuservice;
 Roreal Plastic; Granato Vincenzo; Del Sole; Russo Ernesto;Visone
 Giovanni; C.A.I.S. - Veneruso; C.Is.E.T.; Merito Antonio;La
 Rinascente; Ribalsud; Virtual Games; Sa.Pe.C.; Fondeuropa;Iagulli
 Giovanna; F.lli Riccardi; O.M.A.U.; Tecnomotor; La Nuova Natura; Ice
 Car.
 
                         p. Frigo Gel S.a.s.                          
                  L'accomandatario: Claudio Riccardi                  
                                                                      
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