Con la ordinanza pronunziata in data 2 maggio2001, rivolta a: Bio Brin S.r.l., in persona legale rappresentante, con sede in Brindisi via Braico n.25; Bio Lab. S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in Brindisi alla via Commenda n.22; Laboratorio Casale S.r.l., in persona legale rappresentante, con sede in Brindisi alla via Bafile n.37; Centro Analisi Cliniche S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in Brindisi alla via Carnaro n.4; dott. Giuseppe Leo, titolare Laboratorio Analisi Cliniche dott. Giuseppe Leo con sede in Brindisi alla via Dalmazia n.20; dott. Francesco Loconte, titolare dell'omonimo laboratorio Analisi Cliniche con sede in Fasano alla via Paterno' n.4; dott. Antonia Macchitella, titolare dell'omonimo laboratorio di analisi con sede in Fasano corso Roma n.57; dott. Pompea Argentina, titolare dell'omonimo laboratorio di analisi con sede in Villa Castelli alla via della Repubblica n.27; Biosaf Messapico S.r.l., in persona legale rappresentante, con sede in Ceglie Messapica alla via Lucania n.2/4; dott. Nicola Birtolo, titolare dell'omonimo laboratorio di analisi con sede in Oria alla via F.lli Bandiera n.24; S.r.l. Laboratorio dott. Leo, in persona legale rappresentante, con sede in Francavilla Fontana alla via Mulini n.31; dott. Armando Miccoli, titolare dell'omonimo laboratorio di analisi con sede in San Michele Salentino alla via Parrocchia n.51; Studio associato dottori Cesare Piro e Pasquale Spina, in persona legale rappresentante, con sede in Francavilla Fontana alla via Carducci n.99; S.r.l. Laboratorio di Analisi S. Orsola, in persona legale rappresentante, con sede in Oria alla via Toti n.2; dott. Marzio Marisa, titolare dell'omonimo laboratorio di analisi con sede in Ostuni alla via Sansone n.35; Laboratorio Bioclinical di Saponaro S.n.c., in persona del legale rappresentante e con sede in Ostuni alla via Bovio n.89; Laboratorio Buonsanto Vito S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in San Vito dei Normanni alla via Garibaldi n.6; Laboratorio Caroli Paolo S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in Ostuni alla via Martiri di Kindu n.97; Laboratorio DE.CO.BE.TA. S.r.l., in persona del legale rappresentante e con sede in San Vito dei Normani alla via Boemondo Normanno n.83; Laboratorio Orlando S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in San Vito dei Normani alla via San Donato n.121; Laboratorio Biogen S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in Torre Santa Susanna alla via Veneto n.15; Laboratorio Biomedicals S.a.s., in persona legale rappresentante e con sede in Latiano alla via Garibaldi n.69; dott. Vincenza Indolfi, titolare e legale rappresentante del Laboratorio Medica con sede in Mesagne alla via T. Normanno n.1; Laboratorio Analisi dott. Costanzo Mardighian & C. S.n.c., in persona legale rappresentante e con sede in Mesagne alla via Meucci n.12; S.r.l. Laboratorio Adriatico, in persona legale rappresentante e con sede in San Pietro Vernotico alla via Galilei n.4; dott. Conte Antonio Tommaso, titolare del laboratorio di analisi con sede in San Pancrazio Salentino alla via Umberto I n.207; Laboratorio Sanitas S.n.c., in persona legale rappresentante e con sede in San Pietro Vernotico al viale Stazione n.50; dott. Fischetto Cosimo Roberto, domiciliato in Brindisi alla via Salvemini n.2; Radiologica Salus S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in Brindisi alla via Appia n.350; C.D.A. Diagnostica per Immagini S.r.l., in persona legale rappresentante e con sede in Fasano alla via Colonna n.5; Rays Sud S.n.c., in persona legale rappresentante e con sede in Sandonaci alla via Galilei n.10; dott.ssa Renzulli Elisa, domiciliata in San Vito dei Normanni alla via Montale n.20; S.r.l. Galeno, in persona legale rappresentante e con sede in Brindisi alla via Monte Grappa n.13; dott. Desiderio Caiulo, domiciliato in Brindisi alla via della Maddalena n.5; dott. Luigi Milone, domiciliato in Ostuni alla via Semerano n.8. Estratto del ricorso, iscritto al n. 1412/2001, proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Lecce da: S.n.c. Spazio Salute, con sede in Sandonaci alla via Ponchielli n.21; S.r.l. Sanatrix, con sede in Brindisi alla via Germania n.33; dott. Danilo Ghirelli, residente in Fasano alla via Fogazzaro n.67; dott. Salvatore Cosimo Cavino, residente in San Pietro Vernotico alla via Torchiarolo n.94; dott. Giacomo Stea, residente in Fasano, alla via della Vittoria n.113; tutti elettivamente domiciliati in Lecce alla via Braccio Martello n.58 (studio avv. Franco Saullo) presso l'avv. Francesco Blasi che li rappresenta e difende per mandato rilasciato a margine dell'originale del ricorso gia' notificato alla Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 ed al controinteressato dott. Giuseppe Marconi, contro: l'Azienda Unità Sanitaria Locale BR 1, in persona del suo direttore generale e con sede in Brindisi alla via Napoli n.8, per l'annullamento, previa sospensione, nella parte di interesse, della deliberazione direttoriale n.521 adottata dal direttore generale della Azienda U.S.L. BR 1 il giorno 25gennaio2001, conosciuta in data successiva al 2febbraio2001, nonche' delle comunicazioni datate 30gennaio2001 e ricevute il successivo 31gennaio2001 con cui e' stato notificato ai ricorrenti il piano preventivo delle prestazioni specialistiche per l'anno2001 e tetto di spesa individuale, nonché ogni atto presupposto e conseguenziale anche non conosciuto. Fatto: Spazio Salute S.n.c., Sanatrix S.r.l., il dott. Danilo Ghirelli operano come accreditati in via provvisoria con il S.S.N. per l'erogazione in favore dell'utenza di prestazioni di fisiokinesiterapia, ed i dottori Salvatore Cosimo Cavino e Giacomo Stea sono a loro volta provvisoriamente accreditati con il S.S.N. per l'erogazione dei prestazioni di odontoiatria e per tutti i rapporto è amministrato dalla Azienda U.S.L. BR/1 nel cui ambito territoriale sono ubicati i luoghi di cura ove vengono svolte le anzidette prestazioni sanitarie. La azienda U.S.L. BR1 con lettera datata 30gennaio2001, che, presupponeva la deliberazione n.521 del 25gennaio2001, notificava ai ricorrenti il piano delle prestazioni specialistiche anno2001 ed il tetto di spesa individuale ad essi assegnato per tale anno e fissato in L.455.569.452 con regressione tariffaria a partire da L.411.911.618 per Spazio Salute S.n.c., in L.465.132.262 con regressione tariffaria a partire da L.420.539.549 per Sanatrix S.r.l., L.283.817.567 con regressione tariffaria partire da L.256.607.682 per dott. Danilo Ghirelli, in L.194.095.642 con regressione tariffaria a partire da L.175.487.491 per il dott. Salvatore Cosimo Cavino ed il L.341.389.852 con regressione tariffaria a partire da L.308.660.452 per dott. Giacomo Stea. I ricorrenti, segnalando che tale sistema di remunerazione delle prestazioni, introdotto dall'art.25 della legge Regione Puglia n.28 del 28dicembre2000, è profondamente innovativo rispetto al sistema precedente, lamentano che il procedimento seguito dalla Azienda U.S.L. BR 1 nel determinare il loro tetto di spesa non è corretto e non risponde alle linee/guida impartite dalla Regione Puglia con le proprie delibere di G.R. e con la legge28/2000 e, pertanto la deliberazione n.521 adottata dal direttore generale della Azienda U.S.L. BR/1 va dichiarata illegittima per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art.25 della legge Regione Puglia n.28 del 28dicembre2000, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione delle linee guida per l'assistenza specialistica fissate dalla Regione Puglia con le deliberazioni di Giunta Regionale n.1003 del 15luglio1999 e n.1832 del 29dicembre1999, parzialità, travisamento dei fatti, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Per i motivi indicati i ricorrenti chiedono che il TAR adito, previa sospensione voglia annullare la deliberazione impugnata e gli atti in epigrafe con vittoria di spese. Lecce 26 marzo2001 Avv. Francesco Blasi. C-16324 (A pagamento).