Vista la lettera n. 1904 del 15maggio2001 con la quale il
direttore della filiale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto su
conforme istanza della Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia, filiale di Voghera, impossibilitata a funzionare
regolarmente, la sospensione dei termini legali e convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali.
Atteso che il mancato funzionamento dell'anzidetto sportello
della filiale succitata e' dipeso dallo sciopero effettuato dal
personale dipendente il giorno 30 aprileu.s.
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di
eccezionalita' dell'evento che ha causato l'irregolare funzionamento
del servizio bancario;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15gennaio1948, n.1.
Decreta:
i termini legali e convenzionali, scaduti il 30 aprile2001 sono
prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di
quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli
al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di
credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto legislativo 15gennaio1948, n.1, si faccia menzione della
proroga accordata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 30 maggio2001
p. Il prefetto
Il vice prefetto: dott. M. L. Bianchi
C-16807 (Gratuito).