FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN
Trieste, via Pascoli n. 31'

(GU Parte Seconda n.153 del 4-7-2001)

      La Fondazione, con deliberazione n. 3/01 del 27 marzo c.a., ha 
 adottato lo statuto nel testo sotto esteso. Con nota pervenuta il 19 
 giugno 2001 il Co.Re.Co. ha dato informativa del suo parere 
 favorevole, formalizzato sub prot. n. 24058-24887/2001. 
                         Capo I - Generalita'                         
                      Art. 1.1 - Origine e sede                       
                                                                      
                                                                      
      La Fondazione si radica nelle disposizioni filantropiche e sui 
 fondi patrimoniali per tal via pervenuti dal dott. Ananian e dagli 
 altri privati benefattori. 
      Essa trae il suo nucleo storico originario dal testamento di 
 data 31 ottobre 1857, con cui il benefattore dott. Gregorio Ananian 
 destinava la sua eredita' ad erigere la Fondazione omonima, la cui 
 formale costituzione avvenne con deliberazione del consiglio della 
 citta' il 25 febbraio 1881. 
    Vi sono successivamente confluite: 
       A) (in forza di decreto dell'assessore regionale agli enti 
 locali n. 20/1987): Fondazione Rosa Wieser Haslinger e riunite; 
     B) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Babette Wallmann; 
       C) (in forza di decreto A.R.EE.LL. n. 23/1988): Fondazione 
 Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite; 
       D) (in forza di decreto A.R.EE.LL. n. 13/1990): Fondazione Arno 
 Alessandro Blasig; 
     E) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Angelica Duma. 
 
      Infine, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie 
 locali n. 26/1994 la Fondazione Gregorio Ananian e' stata fusa con 
 l'unione filantropica triestina 'La Previdenza' in un nuovo ente che 
 ha assunto la presente denominazione di 'Fondazione Filantropica 
 Ananian' ed ha iniziato la sua attivita' il 1. gennaio 1995. 
      La Fondazione Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite, 
 l'unione filantropica triestina 'La Previdenza' e la fondazione 
 Gregorio Ananian, sino al momento della rispettiva confluenza, erano 
 rette da propri organi d'amministrazione. 
    La Fondazione Filantropica Ananian ha sede in Trieste. 
                         Art. 1.2 - Finalita'                         
                                                                      
      Finalita' primaria della Fondazione e' il sostegno ai giovani 
 negli studi superiori ed universitari e nella formazione culturale. 
      Essa sostiene inoltre i giovani verso il matrimonio, e puo' 
 intraprendere altre iniziative d'impronta culturale e filantropica. 
                        Art. 1.3 - Destinatari                        
                                                                      
      Le attivita' filantropiche sono destinate ai cittadini italiani 
 con residenza ultraquinquennale in Trieste o comunque alle persone 
 quivi nate e residenti, fatto salvo quanto previsto al comma 
 seguente. 
 Parte non maggioritaria degli interventi contemplati nel primo comma 
    dell'articolo precedente e' aperta anche a cittadini italiani     
provenienti da altri comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e del 
Veneto orientale ed a connazionali di localita' gia' appartenute alla 
                           Venezia Giulia.                            
                        Capo II - Ordinamento                         
                         Art. 2.1 - Normativa                         
                                                                      
      L'attivita' della Fondazione, che ha natura giuridica 
 d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, e' disciplinata 
 dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto e dai 
 regolamenti interni. 
                  Art. 2.2 - Ordinamento funzionale                   
                                                                      
      Le funzioni d'indirizzo politico sono esercitate dal Consiglio 
 fondazionale, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dalla 
 presidenza e rispettivamente quelle gestionali dalla direzione, come 
 previsto negli articoli successivi. La Fondazione puo' farsi carico 
 d'assicurare coloro che disimpegnino tali funzioni contro i rischi 
 risarcitorii ed altri ad esse inerenti. 
                   Art. 2.3 - Funzioni d'indirizzo                    
                                                                      
      Tali funzioni concernono l'adozione di atti volitivi, espressi 
 in forma deliberativa, d'indirizzo, pianificazione e programmazione 
 dell'attivita' istituzionale nonche' di verifica, in sede di conto 
 consuntivo, della congruenza fra detti atti ed i risultati 
 gestionali. 
      Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie, di 
 competenza del consiglio fondazionale di cui al successivo art. 3.1: 
     a) statuto; 
       b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccettuati 
 prelievi dal fondo di riserva); 
     c) conti consuntivi; 
       d) regolamenti (eccettuati gli avvisi selettivi di cui all'art. 
 4.3); 
     e) piani e programmi; 
     f) progetti di lavori comportanti concessione edilizia; 
     g) convalida degli amministratori, e loro decadenza; 
     h) indennita' agli amministratori; 
     i) organico del personale; 
       j) trattamento economico del personale (salvo non si tratti 
 d'applicazione dovuta di contratti collettivi o comunque di norme 
 imperative); 
       k) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in 
 numerano o in beni non durevoli, ove acquisiti nel bilancio 
 d'esercizio); 
       l) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili, beni 
 mobili registrati o altri cespiti patrimoniali; 
     m) mutui; 
       n) partecipazione a societa' ed associazioni di diritto civile, 
 anche per la gestione esterna di attivita' d'istituto; 
     o) fissazione della sede fondazionale; 
     p) convenzioni con enti pubblici; 
       q) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed 
 assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie 
 di cui ai precedenti punti o comunque atti adottati dagli organi 
 fondazionali d'indirizzo e di rappresentanza politica; 
       r) copertura del posto di direttore, valutazione del suo 
 operato ed altri atti relativi alla disciplina di quella posizione; 
     s) nomine di competenza fondazionale in enti ed organismi. 
                  Art. 2.4 - Rappresentanza politica                  
                                                                      
      Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale della 
 fondazione s'articolano esaustivamente nelle materie di seguito 
 elencate; esse competono al Presidente, il quale: 
     a) convoca il consiglio fondazionale e ne presiede i lavori; 
     b) autorizza le missioni degli amministratori; 
     c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale; 
       d) accorda il patrocinio e sostegno fondazionale ad iniziative 
 ravvisate meritevoli; 
     e) adotta gli avvisi selettivi di cui all'art. 4.3; 
     f) presiede la commissione consultiva di cui all'art. 3.6; 
     g) decide le erogazioni assistenziali; 
       h) in caso di necessita' od urgenza puo' assumere disposizioni 
 di normale competenza del consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica 
 dello stesso; 
       i) acquisisce di diritto le attribuzioni del direttore, quando 
 quest'ultimo sia controparte. 
 
      Gli atti volitivi del Presidente hanno forma d'ordinanza; atti 
 ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione previa 
 controfirma del direttore o di chi per esso. 
                    Art. 2.5 - Funzioni gestionali                    
                                                                      
      Le funzioni gestionali fanno capo alla direzione fondazionale 
 (di cui anche al successivo art. 3.7) ed abbracciano la generalita' 
 degli atti ed attivita' - anche di rilievo esterno e/o comportanti 
 discrezionalita' - non espressamente contemplati nei due precedenti 
 articoli. 
      Nel loro ambito rientrano specificamente: l'adozione di atti 
 volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle 
 contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad 
 atti formati in forza dei medesimi due articoli, ivi inclusa 
 l'adozione degli eventuali impegni di spesa ad essi conseguenti; 
 l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, 
 informativo, ricognitivo o comunque non volitivo; la controfirma 
 degli atti presidenziali; l'ordinazione di spese nei limiti delle 
 disponibilita' di bilancio; la liquidazione delle spese; la stesura 
 delle proposte d'atti da sottoporre agli organi d'indirizzo e di 
 rappresentanza Politico-istituzionale; la direzione ed organizzazione 
 delle attivita' che diano esecuzione e concretizzazione agli atti 
 fondazionali in genere. 
      Esse comportano autonomi poteri di: impulso, sovraordinazione, 
 sostituzione, avocazione e controllo; acquisizione, amministrazione e 
 gestione delle risorse umane, economiche e strumentali; normazione 
 organizzativa. 
      Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi 
 formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa. 
                          Capo III - Organi                           
                  Art. 3.1 - Consiglio fondazionale                   
                                                                      
      La Fondazione e' retta da un consiglio composto da tre membri 
 effettivi, uno dei quali funge da Presidente, oltre all'eventuale 
 membro supplente di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo. 
      Il mandato del Consiglio inizia nel giorno in cui esso tiene la 
 prima seduta e si conclude con la fine del quarto anno solare 
 successivo a quello in cui la stessa seduta ha avuto luogo. Non puo' 
 essere rinominato senza soluzione di continuita' l'amministratore 
 uscente che abbia compiuto consecutivamente due mandati interi. 
                 Art. 3.2 - Formazione del Consiglio                  
                                                                      
      I tre membri effettivi del Consiglio sono rispettivamente 
 nominati: uno dalla conferenza dei garanti; uno dalla conferenza dei 
 benemeriti uno dal Comune di Trieste. 
      Alla conferenza dei garanti sono chiamati a partecipare i due 
 cittadini viventi che abbiano svolto piu' recentemente e ciascuno per 
 almeno quattro anni la funzione di difensore civico comunale in 
 Trieste, assieme al vescovo di Trieste o suo delegato. Alla 
 conferenza dei benemeriti sono chiamati a partecipare i soggetti da 
 cui la Fondazione abbia ricevuto nell'ultimo quinquennio lasciti, 
 donazioni o apporti per fusione o confluenza di valore contabilizzato 
 superiore a centomila euro (ovvero nell'ultimo decennio se di valore 
 superiore a duecentocinquantamila o nell'ultimo quindicennio se di 
 valore superiore a cinquecentomila), assieme al cittadino vivente 
 piu' recentemente cessato dalla carica di Presidente fondazionale o 
 equipollente dopo averla coperta per almeno quattro anni; la 
 confluenza delle tre amministrazioni di cui al penultimo comma 
 dell'art. 1.1 si considera avvenuta in coincidenza con l'inizio 
 dell'attivita' evidenziato nel medesimo articolo. 
      Il regolamento disciplina i procedimenti conferenziali e, in 
 quel contesto, la titolarita' ad intervenire per le persone fisiche 
 ove impedite e per i soggetti benemeriti d'altra natura. Qualora un 
 procedimento conferenziale non sortisca esito positivo, la competenza 
 alla nomina si trasferisce all'altra conferenza; in subordine, essa 
 passa alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Non possono essere 
 nominati da ciascun organismo conferenziale coloro che effettivamente 
 concorrano alla rispettiva manifestazione di volonta' e le persone 
 nei cui confronti qualcuno dei rispettivi votanti abbia onere 
 d'astensione ai sensi del successivo art. 4.6. 
      La nomina di competenza comunale ha luogo nell'ambito d'una 
 terna di nominativi designata in adunanza riunita dalle conferenze di 
 cui ai precedenti commi. 
      Il Consiglio ha facolta' d'eleggere un membro supplente, con la 
 medesima procedura di cui al primo comma dell'art. 3.4 salvo il 
 rispetto del successivo art. 4.6; ove tale facolta' sia stata 
 esercitata, il supplente e' sempre invitato a partecipare ai lavori 
 consiliari, a prescindere dal suo subentro o meno nelle votazioni. 
                   Art. 3.3 - Normativa consiliare                    
                                                                      
      Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando 
 siano intervenuti almeno due amministratori ed il numero dei voti 
 favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; a parita' di 
 voti espressi, e' dirimente quello del Presidente o di chi ne fa le 
 veci. Il voto e' segreto quando si tratti di questioni concernenti 
 persone fisiche, e negli altri casi in cui la legge o lo statuto lo 
 prevedano. Le sedute sono verbalizzate dal direttore o suo sostituto 
 o eventualmente, ove ravvisato necessario, da un consigliere in tal 
 senso incaricato. Gli amministratori perseguono esclusivamente 
 l'interesse fondazionale; non rappresentano in alcun modo i soggetti 
 che hanno concorso alla loro nomina ne' ad essi rispondono. 
      Possono essere nominati amministratori fondazionali i cittadini 
 di riconosciuta probita' che siano elettori del consiglio comunale di 
 rispettiva residenza, e per i quali non sussistano situazioni 
 ostative. Rientrano in dette situazioni: dipendenti e collaboratori 
 coordinati della fondazione; dipendenti, collaboratori coordinati, 
 amministratori ed in genere persone ricoprenti cariche presso le 
 pubbliche amministrazioni cui l'articolo precedente attribuisca 
 poteri di nomina o presso loro aziende, enti, organismi e societa' 
 controllate; le altre fattispecie previste dalla legge. Il 
 sopravvenire d'una di tali situazioni in corso di mandato ne comporta 
 decadenza. 
      La decadenza dalla carica interviene altresi' quando un 
 amministratore non sia intervenuto a tre sedute deliberative 
 consecutive e non ne sia pervenuta spontanea, motivata 
 giustificazione scritta entro il trentesimo giorno successivo 
 all'ultima di esse. Il Consiglio si pronuncia insindacabilmente, a 
 voto segreto, sulla validita' delle motivazioni pervenute in termine; 
 ove il termine di trenta giorni sia invece decorso, dichiara 
 l'intervenuta decadenza. 
                        Art. 3.4 - Presidenza                         
                                                                      
      Il presidente viene eletto dal consiglio fondazionale nel suo 
 ambito. L'elezione ha luogo nella prima seduta utile; il voto e' a 
 scrutinio segreto, non contempla doveri astensivi e risulta eletto il 
 membro effettivo che abbia ottenuto almeno due voti validi. Si 
 procede, se necessario, a tre votazioni successive, delle quali le 
 prime due sono libere mentre alla terza accedono le due candidature 
 che abbiano riportato piu' voti nella precedente o che, a parita' di 
 voti in essa, contino maggior anzianita' nella carica consiliare o, 
 in subordine, per eta'. Qualora il triplice procedimento non abbia 
 sortito esito positivo, il potere elettivo passa alle due conferenze 
 di cui all'art. 3.2 in adunanza riunita, la quale e' valida, nel caso 
 specifico, con l'intervento di almeno meta' degli aventi titolo: in 
 prima votazione (e nell'eventuale seconda) risulta eletto chi abbia 
 riportato la meta' piu' uno dei voti espressi; ove cio' non accada, 
 si procede ad una terza votazione di ballottaggio come prevista nel 
 precedente periodo. 
      In caso d'assenza o impedimento anche momentanei del Presidente, 
 le relative funzioni sono assunte ad ogni effetto dal consigliere 
 anziano (nella carica consiliare o, in subordine, per eta'). 
              Art. 3.5 - Indennita' agli amministratori               
                                                                      
      Al presidente viene corrisposta un'indennita' di carica in 
 misura non superiore alla meta' della retribuzione ricorrente 
 spettante al direttore; agli altri amministratori e' corrisposta 
 un'indennita' di carica pari ad un quarto di quella presidenziale, 
 elevata ad un terzo per il suo vicario. 
      Agli amministratori che percepiscano piu' favorevole indennita' 
 di carica in altra veste e che per cio' non la percepiscano dalla 
 Fondazione o che comunque esprimano opzione in tal senso, meno 
 onerosa per la Fondazione, per ogni giornata d'intervento valido alle 
 sedute deliberative o della commissione consultiva di cui 
 all'articolo seguente viene corrisposta un'indennita' di presenza in 
 misura pari alla meta' di quella attribuibile ai componenti il 
 consiglio comunale triestino per la partecipazione alle sue sedute. 
      Agli amministratori che per ragioni connesse al loro mandato si 
 rechino fuori dal comune in cui la Fondazione ha sede, sono inoltre 
 dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione 
 come vigenti per il direttore. 
                  Art. 3.6 - Commissione consultiva                   
                                                                      
      Qualora l'assegnazione di sussidi fondazionali tragga origine 
 dagli avvisi selettivi di cui al secondo comma dell'art. 4.3, essa ha 
 luogo previo parere della commissione consultiva di cui fanno parte, 
 assieme al Presidente, il direttore ed il referente sui casi 
 valutati. 
      La medesima commissione puo' esser eventualmente sentita, 
 d'iniziativa del Presidente, anche per altre assegnazioni. 
                         Art. 3.7 - Direzione                         
                                                                      
      L'adozione degli atti, il coordinamento delle attivita' e 
 l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come 
 definite dal precedente art. 2.5 fanno capo al Direttore (o suo 
 sostituto), il quale partecipa anche ai lavori del consiglio 
 fondazionale quale verbalizzatore e relatore non votante; specifiche 
 funzioni possono essere da lui attribuite o delegate ad altri 
 funzionari, ivi inclusa la funzione di suo vicario. 
      Il direttore ha la piena rappresentanza legale dell'istituzione, 
 anche! in sede giudiziale e negoziale, e presiede le commissioni di 
 appalti e di concorsi. 
                   Capo IV - Disposizioni operative                   
                         Art. 4.1 - Personale                         
                                                                      
      L'organico delinea le figure professionali e la consistenza 
 numerica del personale dipendente occorrente per l'operativita' 
 fondazionale. 
      Ove se ne riconosca l'opportunita' puo' essere fatto ricorso, a 
 titolo alternativo o complementare, a rapporti di lavoro non 
 subordinato, a tempo parziale e/o a termine, nonche' ad altre 
 tipologie contrattuali di diritto privato. 
                        Art. 4.2 - Patrimonio                         
                                                                      
      Il patrimonio fondazionale e' consolidato con l'acquisizione di 
 donazioni e lasciti, e mediante la capitalizzazione degli avanzi 
 accertati alla chiusura dell'esercizio contabile annuale. 
      L'amministrazione dei cespiti patrimoniali e' orientata ad 
 almeno conservarne il valore reale e, specie ove si tratti 
 d'immobili, a preservarne e possibilmente a migliorarne la 
 funzionalita'; ove siano ceduti cespiti non piu' adeguatamente 
 redditizi va curato il reinvestimento del ricavo, con riguardo anche 
 all'esigenza di ragionato equilibrio fra le varie forme possibili ed 
 utili. L'amministrazione patrimoniale puo' essere diretta od 
 esternalizzata. 
      Le rendite nette del patrimonio, previa copertura delle spese 
 ordinarie e straordinarie, sono massimizzate e finalizzate alle 
 attivita' filantropiche statutarie. 
                  Art. 4.3 - Attivita' filantropiche                  
                                                                      
      Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando 
 la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti 
 in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni 
 economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto 
 scolastico e/o la rilevanza dei percorsi formativi; possono essere 
 previsti vincoli procedurali e sostanziali, ivi inclusa l'eventuale 
 assegnazione quale 'prestito d'onore' e/o in forma di servizi. 
 Possono essere sempre stabilite quote di priorita' o riserva alla 
 popolazione triestina. 
      L'assegnazione dei sussidi di studio, ed eventualmente di altri 
 sussidi, puo' essere preceduta dalla pubblicazione d'appositi avvisi 
 selettivi, i quali in tal caso definiscono i requisiti 
 d'ammissibilita'. 
                   Art. 4.4 - Sostegno allo studio                    
                                                                      
      Le assegnazioni filantropiche destinate al sostegno negli studi 
 e nella formazione culturale sono finalizzate ai frequentatori di 
 scuole ed istituzioni in Trieste, salvo non si tratti di studenti 
 triestini frequentanti altrove corsi di studio qui non disponibili; 
 nell'ambito universitario si ha particolare riguardo agli iscritti a 
 facolta' tecnico-economico-scientifiche. 
      Puo' essere prevista l'assegnazione per cicli completi di 
 studio, per annualita' o su altri riferimenti congrui. 
      Per le assegnazioni a favore di studenti armeno-cattolici, si 
 potra' eventualmente derogare al possesso di requisiti soggettivi 
 ordinariamente richiesti. 
                  Art. 4.5 - Memoria dei benefattori                  
                                                                      
      La Fondazione manifesta riconoscenza verso le persone dalla cui 
 generosita' proviene parte significativa dei mezzi economici 
 fondazionali; tale manifestazione si concretizza intestando alcuni 
 dei sussidi annualmente assegnati ai benefattori da cui siano stati 
 ricevuti apporti particolarmente cospicui, e/o nelle altre forme 
 ritenute appropriate. 
                    Art. 4.6 - Dovere d'astensione                    
                                                                      
      I componenti gli organi ed i partecipanti agli organismi 
 fondazionali contemplati nel precedente Capo III, cosi' come il 
 personale di cui all'art. 4.1, sono tenuti ad astenersi dal 
 partecipare all'adozione di atti in cui siano controinteressati essi 
 stessi ovvero loro parenti ed affini entro il quarto grado od i 
 rispettivi conviventi ovvero persone giuridiche in cui i medesimi 
 ricoprano cariche o di cui abbiano comunque la rappresentanza. Il 
 dovere d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
 carattere generale. 
                      Capo V - Norme transitorie                      
                  Art. 5.1. - Inizio dell'attivita'                   
                                                                      
      La nuova persona giuridica denominata 'Fondazione Filantropica 
 Ananian' ha iniziato la sua attivita' in regime commissariale, ai 
 sensi del gia' citato decreto n. 26/1994; tale regime va a 
 concludersi cosi' come previsto nell'articolo seguente. Sinche' duri 
 la gestione commissariale, il commissario (e, in via vicaria, il 
 subcommissario se da esso nominato) assomma le funzioni statutarie 
 d'indirizzo ordinariamente competenti al consiglio fondazionale con 
 quelle di rappresentanza politica d'ordinaria competenza 
 presidenziale, e cosi' ogni altro potere e prerogativa 
 statutariamente competenti a tali organi. 
               Art. 5.2 - Primo insediamento consiliare               
                                                                      
      Trascorso il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del 
 presente testo statutario nel Bollettino Ufficiale della Regione con 
 sua acquisita definitivita', il commissario adotta i regolamenti 
 conferenziali di cui all'art. 3.2. Entro il quarantacinquesimo giorno 
 seguente la loro entrata in vigore, sono diramate le convocazioni 
 conferenziali; entro il quindicesimo giorno successivo al compimento 
 dei lavori conferenziali, viene chiesta la nomina di competenza 
 comunale. 
      Completate le nomine dei membri effettivi, il commissario 
 convoca il consiglio fondazionale per la seduta d'insediamento, nella 
 cui data ha inizio il mandato consiliare e si conclude la gestione 
 commissariale. 
                 Art. 5.3 - Riferimenti organizzativi                 
                                                                      
      Nella fase d'avvio della sua attivita' la Fondazione se avvalsa 
 delle strutture gestionali ed operative dell'Istituto Triestino per 
 interventi sociali, inizialmente condividendone anche la sede in via 
 Pascoli 31; essa conserva tuttora questa possibilita' transitoria, 
 salvo il diverso avviso che venga eventualmente espresso 
 dall'istituto. 
      Sinche' tale riferimento organizzativo permanga, trova 
 applicazione la regolamentazione interna amministrativa e contabile 
 dell'I.T.I.S., in quanto applicabile, e gli atti adottati dalla 
 direzione o comunque dalle strutture/figure gestionali dell'istituto 
 per la Fondazione hanno piena validita' per essa e la impegnano. 
 Qualora i titolari delle funzioni gestionali dell'Istituto abbiano 
 poteri limitati rispetto al presente statuto essi agiscono in quei 
 limiti e per il resto supplisce il Presidente o Commissario 
 fondazionale; nel caso inverso agiscono secondo lo Statuto 
 fondazionale. 
                        Capo VI - Norme finali                        
                  Art. 6.1 - Richiami terminologici                   
                                                                      
      Agli effetti statutari, per localita' appartenute alla Venezia 
 Giulia s'intendono quelle gia' facenti parte delle province di 
 Gorizia e di Trieste o delle ex province di Pola e di Fiume, e per 
 Veneto orientale vanno intesi i comuni veneti ad oriente del fiume 
 Livenza. 
Art. 6.2 - Riferimenti legislativi 
                                                                      
      Nell'ambito della legislazione vigente richiamata nel precedente 
 art. 2.1, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e 
 successive modifiche e provvedimenti d'attuazione continuano a 
 trovare applicazione sinche' ed in quanto compatibili con le 
 disposizioni della legislazione sopravveniente. 
                     Art. 6.3 - Rapporti derivati                     
                                                                      
      Fanno capo alla Fondazione Filantropica Ananian i rapporti 
 giuridici, finanziari e patrimoniali gia' pertinenti agli enti in 
 essa confluiti per fusione, ridenominazione od altra causa. 
                                        Il direttore generale: Sbisa'.
C-18880 (A pagamento). 
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.