La Fondazione, con deliberazione n. 3/01 del 27 marzo c.a., ha
adottato lo statuto nel testo sotto esteso. Con nota pervenuta il 19
giugno 2001 il Co.Re.Co. ha dato informativa del suo parere
favorevole, formalizzato sub prot. n. 24058-24887/2001.
Capo I - Generalita'
Art. 1.1 - Origine e sede
La Fondazione si radica nelle disposizioni filantropiche e sui
fondi patrimoniali per tal via pervenuti dal dott. Ananian e dagli
altri privati benefattori.
Essa trae il suo nucleo storico originario dal testamento di
data 31 ottobre 1857, con cui il benefattore dott. Gregorio Ananian
destinava la sua eredita' ad erigere la Fondazione omonima, la cui
formale costituzione avvenne con deliberazione del consiglio della
citta' il 25 febbraio 1881.
Vi sono successivamente confluite:
A) (in forza di decreto dell'assessore regionale agli enti
locali n. 20/1987): Fondazione Rosa Wieser Haslinger e riunite;
B) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Babette Wallmann;
C) (in forza di decreto A.R.EE.LL. n. 23/1988): Fondazione
Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite;
D) (in forza di decreto A.R.EE.LL. n. 13/1990): Fondazione Arno
Alessandro Blasig;
E) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Angelica Duma.
Infine, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie
locali n. 26/1994 la Fondazione Gregorio Ananian e' stata fusa con
l'unione filantropica triestina 'La Previdenza' in un nuovo ente che
ha assunto la presente denominazione di 'Fondazione Filantropica
Ananian' ed ha iniziato la sua attivita' il 1. gennaio 1995.
La Fondazione Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite,
l'unione filantropica triestina 'La Previdenza' e la fondazione
Gregorio Ananian, sino al momento della rispettiva confluenza, erano
rette da propri organi d'amministrazione.
La Fondazione Filantropica Ananian ha sede in Trieste.
Art. 1.2 - Finalita'
Finalita' primaria della Fondazione e' il sostegno ai giovani
negli studi superiori ed universitari e nella formazione culturale.
Essa sostiene inoltre i giovani verso il matrimonio, e puo'
intraprendere altre iniziative d'impronta culturale e filantropica.
Art. 1.3 - Destinatari
Le attivita' filantropiche sono destinate ai cittadini italiani
con residenza ultraquinquennale in Trieste o comunque alle persone
quivi nate e residenti, fatto salvo quanto previsto al comma
seguente.
Parte non maggioritaria degli interventi contemplati nel primo comma
dell'articolo precedente e' aperta anche a cittadini italiani
provenienti da altri comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
Veneto orientale ed a connazionali di localita' gia' appartenute alla
Venezia Giulia.
Capo II - Ordinamento
Art. 2.1 - Normativa
L'attivita' della Fondazione, che ha natura giuridica
d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, e' disciplinata
dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto e dai
regolamenti interni.
Art. 2.2 - Ordinamento funzionale
Le funzioni d'indirizzo politico sono esercitate dal Consiglio
fondazionale, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dalla
presidenza e rispettivamente quelle gestionali dalla direzione, come
previsto negli articoli successivi. La Fondazione puo' farsi carico
d'assicurare coloro che disimpegnino tali funzioni contro i rischi
risarcitorii ed altri ad esse inerenti.
Art. 2.3 - Funzioni d'indirizzo
Tali funzioni concernono l'adozione di atti volitivi, espressi
in forma deliberativa, d'indirizzo, pianificazione e programmazione
dell'attivita' istituzionale nonche' di verifica, in sede di conto
consuntivo, della congruenza fra detti atti ed i risultati
gestionali.
Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie, di
competenza del consiglio fondazionale di cui al successivo art. 3.1:
a) statuto;
b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccettuati
prelievi dal fondo di riserva);
c) conti consuntivi;
d) regolamenti (eccettuati gli avvisi selettivi di cui all'art.
4.3);
e) piani e programmi;
f) progetti di lavori comportanti concessione edilizia;
g) convalida degli amministratori, e loro decadenza;
h) indennita' agli amministratori;
i) organico del personale;
j) trattamento economico del personale (salvo non si tratti
d'applicazione dovuta di contratti collettivi o comunque di norme
imperative);
k) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in
numerano o in beni non durevoli, ove acquisiti nel bilancio
d'esercizio);
l) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili, beni
mobili registrati o altri cespiti patrimoniali;
m) mutui;
n) partecipazione a societa' ed associazioni di diritto civile,
anche per la gestione esterna di attivita' d'istituto;
o) fissazione della sede fondazionale;
p) convenzioni con enti pubblici;
q) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed
assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie
di cui ai precedenti punti o comunque atti adottati dagli organi
fondazionali d'indirizzo e di rappresentanza politica;
r) copertura del posto di direttore, valutazione del suo
operato ed altri atti relativi alla disciplina di quella posizione;
s) nomine di competenza fondazionale in enti ed organismi.
Art. 2.4 - Rappresentanza politica
Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale della
fondazione s'articolano esaustivamente nelle materie di seguito
elencate; esse competono al Presidente, il quale:
a) convoca il consiglio fondazionale e ne presiede i lavori;
b) autorizza le missioni degli amministratori;
c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;
d) accorda il patrocinio e sostegno fondazionale ad iniziative
ravvisate meritevoli;
e) adotta gli avvisi selettivi di cui all'art. 4.3;
f) presiede la commissione consultiva di cui all'art. 3.6;
g) decide le erogazioni assistenziali;
h) in caso di necessita' od urgenza puo' assumere disposizioni
di normale competenza del consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica
dello stesso;
i) acquisisce di diritto le attribuzioni del direttore, quando
quest'ultimo sia controparte.
Gli atti volitivi del Presidente hanno forma d'ordinanza; atti
ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione previa
controfirma del direttore o di chi per esso.
Art. 2.5 - Funzioni gestionali
Le funzioni gestionali fanno capo alla direzione fondazionale
(di cui anche al successivo art. 3.7) ed abbracciano la generalita'
degli atti ed attivita' - anche di rilievo esterno e/o comportanti
discrezionalita' - non espressamente contemplati nei due precedenti
articoli.
Nel loro ambito rientrano specificamente: l'adozione di atti
volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle
contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad
atti formati in forza dei medesimi due articoli, ivi inclusa
l'adozione degli eventuali impegni di spesa ad essi conseguenti;
l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo,
informativo, ricognitivo o comunque non volitivo; la controfirma
degli atti presidenziali; l'ordinazione di spese nei limiti delle
disponibilita' di bilancio; la liquidazione delle spese; la stesura
delle proposte d'atti da sottoporre agli organi d'indirizzo e di
rappresentanza Politico-istituzionale; la direzione ed organizzazione
delle attivita' che diano esecuzione e concretizzazione agli atti
fondazionali in genere.
Esse comportano autonomi poteri di: impulso, sovraordinazione,
sostituzione, avocazione e controllo; acquisizione, amministrazione e
gestione delle risorse umane, economiche e strumentali; normazione
organizzativa.
Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi
formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.
Capo III - Organi
Art. 3.1 - Consiglio fondazionale
La Fondazione e' retta da un consiglio composto da tre membri
effettivi, uno dei quali funge da Presidente, oltre all'eventuale
membro supplente di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo.
Il mandato del Consiglio inizia nel giorno in cui esso tiene la
prima seduta e si conclude con la fine del quarto anno solare
successivo a quello in cui la stessa seduta ha avuto luogo. Non puo'
essere rinominato senza soluzione di continuita' l'amministratore
uscente che abbia compiuto consecutivamente due mandati interi.
Art. 3.2 - Formazione del Consiglio
I tre membri effettivi del Consiglio sono rispettivamente
nominati: uno dalla conferenza dei garanti; uno dalla conferenza dei
benemeriti uno dal Comune di Trieste.
Alla conferenza dei garanti sono chiamati a partecipare i due
cittadini viventi che abbiano svolto piu' recentemente e ciascuno per
almeno quattro anni la funzione di difensore civico comunale in
Trieste, assieme al vescovo di Trieste o suo delegato. Alla
conferenza dei benemeriti sono chiamati a partecipare i soggetti da
cui la Fondazione abbia ricevuto nell'ultimo quinquennio lasciti,
donazioni o apporti per fusione o confluenza di valore contabilizzato
superiore a centomila euro (ovvero nell'ultimo decennio se di valore
superiore a duecentocinquantamila o nell'ultimo quindicennio se di
valore superiore a cinquecentomila), assieme al cittadino vivente
piu' recentemente cessato dalla carica di Presidente fondazionale o
equipollente dopo averla coperta per almeno quattro anni; la
confluenza delle tre amministrazioni di cui al penultimo comma
dell'art. 1.1 si considera avvenuta in coincidenza con l'inizio
dell'attivita' evidenziato nel medesimo articolo.
Il regolamento disciplina i procedimenti conferenziali e, in
quel contesto, la titolarita' ad intervenire per le persone fisiche
ove impedite e per i soggetti benemeriti d'altra natura. Qualora un
procedimento conferenziale non sortisca esito positivo, la competenza
alla nomina si trasferisce all'altra conferenza; in subordine, essa
passa alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Non possono essere
nominati da ciascun organismo conferenziale coloro che effettivamente
concorrano alla rispettiva manifestazione di volonta' e le persone
nei cui confronti qualcuno dei rispettivi votanti abbia onere
d'astensione ai sensi del successivo art. 4.6.
La nomina di competenza comunale ha luogo nell'ambito d'una
terna di nominativi designata in adunanza riunita dalle conferenze di
cui ai precedenti commi.
Il Consiglio ha facolta' d'eleggere un membro supplente, con la
medesima procedura di cui al primo comma dell'art. 3.4 salvo il
rispetto del successivo art. 4.6; ove tale facolta' sia stata
esercitata, il supplente e' sempre invitato a partecipare ai lavori
consiliari, a prescindere dal suo subentro o meno nelle votazioni.
Art. 3.3 - Normativa consiliare
Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando
siano intervenuti almeno due amministratori ed il numero dei voti
favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; a parita' di
voti espressi, e' dirimente quello del Presidente o di chi ne fa le
veci. Il voto e' segreto quando si tratti di questioni concernenti
persone fisiche, e negli altri casi in cui la legge o lo statuto lo
prevedano. Le sedute sono verbalizzate dal direttore o suo sostituto
o eventualmente, ove ravvisato necessario, da un consigliere in tal
senso incaricato. Gli amministratori perseguono esclusivamente
l'interesse fondazionale; non rappresentano in alcun modo i soggetti
che hanno concorso alla loro nomina ne' ad essi rispondono.
Possono essere nominati amministratori fondazionali i cittadini
di riconosciuta probita' che siano elettori del consiglio comunale di
rispettiva residenza, e per i quali non sussistano situazioni
ostative. Rientrano in dette situazioni: dipendenti e collaboratori
coordinati della fondazione; dipendenti, collaboratori coordinati,
amministratori ed in genere persone ricoprenti cariche presso le
pubbliche amministrazioni cui l'articolo precedente attribuisca
poteri di nomina o presso loro aziende, enti, organismi e societa'
controllate; le altre fattispecie previste dalla legge. Il
sopravvenire d'una di tali situazioni in corso di mandato ne comporta
decadenza.
La decadenza dalla carica interviene altresi' quando un
amministratore non sia intervenuto a tre sedute deliberative
consecutive e non ne sia pervenuta spontanea, motivata
giustificazione scritta entro il trentesimo giorno successivo
all'ultima di esse. Il Consiglio si pronuncia insindacabilmente, a
voto segreto, sulla validita' delle motivazioni pervenute in termine;
ove il termine di trenta giorni sia invece decorso, dichiara
l'intervenuta decadenza.
Art. 3.4 - Presidenza
Il presidente viene eletto dal consiglio fondazionale nel suo
ambito. L'elezione ha luogo nella prima seduta utile; il voto e' a
scrutinio segreto, non contempla doveri astensivi e risulta eletto il
membro effettivo che abbia ottenuto almeno due voti validi. Si
procede, se necessario, a tre votazioni successive, delle quali le
prime due sono libere mentre alla terza accedono le due candidature
che abbiano riportato piu' voti nella precedente o che, a parita' di
voti in essa, contino maggior anzianita' nella carica consiliare o,
in subordine, per eta'. Qualora il triplice procedimento non abbia
sortito esito positivo, il potere elettivo passa alle due conferenze
di cui all'art. 3.2 in adunanza riunita, la quale e' valida, nel caso
specifico, con l'intervento di almeno meta' degli aventi titolo: in
prima votazione (e nell'eventuale seconda) risulta eletto chi abbia
riportato la meta' piu' uno dei voti espressi; ove cio' non accada,
si procede ad una terza votazione di ballottaggio come prevista nel
precedente periodo.
In caso d'assenza o impedimento anche momentanei del Presidente,
le relative funzioni sono assunte ad ogni effetto dal consigliere
anziano (nella carica consiliare o, in subordine, per eta').
Art. 3.5 - Indennita' agli amministratori
Al presidente viene corrisposta un'indennita' di carica in
misura non superiore alla meta' della retribuzione ricorrente
spettante al direttore; agli altri amministratori e' corrisposta
un'indennita' di carica pari ad un quarto di quella presidenziale,
elevata ad un terzo per il suo vicario.
Agli amministratori che percepiscano piu' favorevole indennita'
di carica in altra veste e che per cio' non la percepiscano dalla
Fondazione o che comunque esprimano opzione in tal senso, meno
onerosa per la Fondazione, per ogni giornata d'intervento valido alle
sedute deliberative o della commissione consultiva di cui
all'articolo seguente viene corrisposta un'indennita' di presenza in
misura pari alla meta' di quella attribuibile ai componenti il
consiglio comunale triestino per la partecipazione alle sue sedute.
Agli amministratori che per ragioni connesse al loro mandato si
rechino fuori dal comune in cui la Fondazione ha sede, sono inoltre
dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione
come vigenti per il direttore.
Art. 3.6 - Commissione consultiva
Qualora l'assegnazione di sussidi fondazionali tragga origine
dagli avvisi selettivi di cui al secondo comma dell'art. 4.3, essa ha
luogo previo parere della commissione consultiva di cui fanno parte,
assieme al Presidente, il direttore ed il referente sui casi
valutati.
La medesima commissione puo' esser eventualmente sentita,
d'iniziativa del Presidente, anche per altre assegnazioni.
Art. 3.7 - Direzione
L'adozione degli atti, il coordinamento delle attivita' e
l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come
definite dal precedente art. 2.5 fanno capo al Direttore (o suo
sostituto), il quale partecipa anche ai lavori del consiglio
fondazionale quale verbalizzatore e relatore non votante; specifiche
funzioni possono essere da lui attribuite o delegate ad altri
funzionari, ivi inclusa la funzione di suo vicario.
Il direttore ha la piena rappresentanza legale dell'istituzione,
anche! in sede giudiziale e negoziale, e presiede le commissioni di
appalti e di concorsi.
Capo IV - Disposizioni operative
Art. 4.1 - Personale
L'organico delinea le figure professionali e la consistenza
numerica del personale dipendente occorrente per l'operativita'
fondazionale.
Ove se ne riconosca l'opportunita' puo' essere fatto ricorso, a
titolo alternativo o complementare, a rapporti di lavoro non
subordinato, a tempo parziale e/o a termine, nonche' ad altre
tipologie contrattuali di diritto privato.
Art. 4.2 - Patrimonio
Il patrimonio fondazionale e' consolidato con l'acquisizione di
donazioni e lasciti, e mediante la capitalizzazione degli avanzi
accertati alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.
L'amministrazione dei cespiti patrimoniali e' orientata ad
almeno conservarne il valore reale e, specie ove si tratti
d'immobili, a preservarne e possibilmente a migliorarne la
funzionalita'; ove siano ceduti cespiti non piu' adeguatamente
redditizi va curato il reinvestimento del ricavo, con riguardo anche
all'esigenza di ragionato equilibrio fra le varie forme possibili ed
utili. L'amministrazione patrimoniale puo' essere diretta od
esternalizzata.
Le rendite nette del patrimonio, previa copertura delle spese
ordinarie e straordinarie, sono massimizzate e finalizzate alle
attivita' filantropiche statutarie.
Art. 4.3 - Attivita' filantropiche
Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando
la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti
in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni
economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto
scolastico e/o la rilevanza dei percorsi formativi; possono essere
previsti vincoli procedurali e sostanziali, ivi inclusa l'eventuale
assegnazione quale 'prestito d'onore' e/o in forma di servizi.
Possono essere sempre stabilite quote di priorita' o riserva alla
popolazione triestina.
L'assegnazione dei sussidi di studio, ed eventualmente di altri
sussidi, puo' essere preceduta dalla pubblicazione d'appositi avvisi
selettivi, i quali in tal caso definiscono i requisiti
d'ammissibilita'.
Art. 4.4 - Sostegno allo studio
Le assegnazioni filantropiche destinate al sostegno negli studi
e nella formazione culturale sono finalizzate ai frequentatori di
scuole ed istituzioni in Trieste, salvo non si tratti di studenti
triestini frequentanti altrove corsi di studio qui non disponibili;
nell'ambito universitario si ha particolare riguardo agli iscritti a
facolta' tecnico-economico-scientifiche.
Puo' essere prevista l'assegnazione per cicli completi di
studio, per annualita' o su altri riferimenti congrui.
Per le assegnazioni a favore di studenti armeno-cattolici, si
potra' eventualmente derogare al possesso di requisiti soggettivi
ordinariamente richiesti.
Art. 4.5 - Memoria dei benefattori
La Fondazione manifesta riconoscenza verso le persone dalla cui
generosita' proviene parte significativa dei mezzi economici
fondazionali; tale manifestazione si concretizza intestando alcuni
dei sussidi annualmente assegnati ai benefattori da cui siano stati
ricevuti apporti particolarmente cospicui, e/o nelle altre forme
ritenute appropriate.
Art. 4.6 - Dovere d'astensione
I componenti gli organi ed i partecipanti agli organismi
fondazionali contemplati nel precedente Capo III, cosi' come il
personale di cui all'art. 4.1, sono tenuti ad astenersi dal
partecipare all'adozione di atti in cui siano controinteressati essi
stessi ovvero loro parenti ed affini entro il quarto grado od i
rispettivi conviventi ovvero persone giuridiche in cui i medesimi
ricoprano cariche o di cui abbiano comunque la rappresentanza. Il
dovere d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale.
Capo V - Norme transitorie
Art. 5.1. - Inizio dell'attivita'
La nuova persona giuridica denominata 'Fondazione Filantropica
Ananian' ha iniziato la sua attivita' in regime commissariale, ai
sensi del gia' citato decreto n. 26/1994; tale regime va a
concludersi cosi' come previsto nell'articolo seguente. Sinche' duri
la gestione commissariale, il commissario (e, in via vicaria, il
subcommissario se da esso nominato) assomma le funzioni statutarie
d'indirizzo ordinariamente competenti al consiglio fondazionale con
quelle di rappresentanza politica d'ordinaria competenza
presidenziale, e cosi' ogni altro potere e prerogativa
statutariamente competenti a tali organi.
Art. 5.2 - Primo insediamento consiliare
Trascorso il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del
presente testo statutario nel Bollettino Ufficiale della Regione con
sua acquisita definitivita', il commissario adotta i regolamenti
conferenziali di cui all'art. 3.2. Entro il quarantacinquesimo giorno
seguente la loro entrata in vigore, sono diramate le convocazioni
conferenziali; entro il quindicesimo giorno successivo al compimento
dei lavori conferenziali, viene chiesta la nomina di competenza
comunale.
Completate le nomine dei membri effettivi, il commissario
convoca il consiglio fondazionale per la seduta d'insediamento, nella
cui data ha inizio il mandato consiliare e si conclude la gestione
commissariale.
Art. 5.3 - Riferimenti organizzativi
Nella fase d'avvio della sua attivita' la Fondazione se avvalsa
delle strutture gestionali ed operative dell'Istituto Triestino per
interventi sociali, inizialmente condividendone anche la sede in via
Pascoli 31; essa conserva tuttora questa possibilita' transitoria,
salvo il diverso avviso che venga eventualmente espresso
dall'istituto.
Sinche' tale riferimento organizzativo permanga, trova
applicazione la regolamentazione interna amministrativa e contabile
dell'I.T.I.S., in quanto applicabile, e gli atti adottati dalla
direzione o comunque dalle strutture/figure gestionali dell'istituto
per la Fondazione hanno piena validita' per essa e la impegnano.
Qualora i titolari delle funzioni gestionali dell'Istituto abbiano
poteri limitati rispetto al presente statuto essi agiscono in quei
limiti e per il resto supplisce il Presidente o Commissario
fondazionale; nel caso inverso agiscono secondo lo Statuto
fondazionale.
Capo VI - Norme finali
Art. 6.1 - Richiami terminologici
Agli effetti statutari, per localita' appartenute alla Venezia
Giulia s'intendono quelle gia' facenti parte delle province di
Gorizia e di Trieste o delle ex province di Pola e di Fiume, e per
Veneto orientale vanno intesi i comuni veneti ad oriente del fiume
Livenza.
Art. 6.2 - Riferimenti legislativi
Nell'ambito della legislazione vigente richiamata nel precedente
art. 2.1, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e
successive modifiche e provvedimenti d'attuazione continuano a
trovare applicazione sinche' ed in quanto compatibili con le
disposizioni della legislazione sopravveniente.
Art. 6.3 - Rapporti derivati
Fanno capo alla Fondazione Filantropica Ananian i rapporti
giuridici, finanziari e patrimoniali gia' pertinenti agli enti in
essa confluiti per fusione, ridenominazione od altra causa.
Il direttore generale: Sbisa'.
C-18880 (A pagamento).