TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SARDEGNA
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(GU Parte Seconda n.175 del 30-7-2001)

      Con ric. n. 973/2001 proposto contro la Regione Autonoma della
 Sardegna e il direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene
 sanita' e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna,
 difesi dagli avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda, e nei confronti
 del dottor Giovanni Floris, non costituito, i ricorrenti i dottori
 Alberto Zedda, Nicola Anedda, Vittorio Giorgio Angioi, Marco Fabrizio
 Atzei, Donatella Atzori, Maria Paola Cadau, Danilo Campus, Silvana
 Cannas, Maria Grazia Canu, Giovannino Cherchi, Fabio Corona, Giovanna
 Cotza, Franca Demuru, Efisio Dessanai, Paola Dessole, Maria Gabriella
 Fadda, Marina Figliola, Manuela Incollu, Franca Rosaria Leoni, Paolo
 Lepori, Roberto Loche, Anna Maria Loi, Achille Marongiu, Stefano
 Giorgio Marongiu, Antonello Maxia, Antonella Meloni, Giuseppina
 Michittu, Luca Monni, Michele Mossa, Maria Cristina Giovanna Musinu,
 Marcella Onnis, Lisetta Pietrina Pau, Teodolinda Pilia, Dora Pirina,
 Franco Renis, Giovanni Antonio Salaris, Iva Scattu, Nicola Scema,
 Franco Serpi, Maria Antonietta Serra, Anna Rita Simeoni, Giovanna
 Sulas, Marianna Simonetta Taras, Maria Cristina Giovanna Todde, Paolo
 Turri, Anna Rita Lucia Unali, Gianpaola Vargiu, Stefano Giorgio
 Ventura, Patrizia Verdicchio, tutti rappresentati e difesi dagli
 avvocati Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani, con
 domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Stavolta in
 Cagliari, via Bacaredda n. 1, hanno chiesto l'annullamento, previa
 adozione di misure cautelari con ammissione con riserva, della
 determinazione n. 752/4. Serv. di data 23 maggio 2001, emanata dal
 direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene sanita' e
 assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicata
 sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 28
 maggio 2001 n. 16, supplemento straordinario n.8, recante
 l'approvazione della graduatoria unica definitiva regionale di
 medicina generale valida per l'anno 2000, redatta ai sensi del D.P.R.
 22 luglio 1996 n. 484, nella parte in cui non ha inserito i
 ricorrenti, benche' aventi diritto, ovvero non ha riconosciuto agli
 stessi i 12 punti in graduatoria in virtu' del possesso
 dell'attestato di formazione specifica in medicina generale; delle
 note inviate ai ricorrenti dal direttore del IV Servizio
 dell'assessorato igiene sanita' e assistenza sociale di data 31
 maggio 2001, con le quali l'amministrazione ha singolarmente
 comunicato a ciascun ricorrente il rigetto dell'istanza di riesame
 avverso la graduatoria provvisoria e la conseguente mancata
 valutazione dell'attestato di formazione specifica in medicina
 generale, non ritenendo applicabile l'art. 3 del decreto legislativo
 7 giugno 2000, n. 168, alla graduatoria 2000; per quanto di ragione,
 della determinazione n. 2002/4. Serv. di data 7 dicembre 2000,
 emanata dal direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene sanita'
 e assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna,
 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma della
 Sardegna del 15 dicembre 2000, supplemento straordinario n. 38,
 recante l'approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria
 di medicina generale valida per l'anno 2000, nella parte ha escluso i
 ricorrenti ovvero ne ha detratto il punteggio.
      Avverso detto provvedimento provvisorio i ricorrenti hanno
 proposto opposizione amministrativa; di ogni altro atto precedente e
 successivo, connesso con i provvedimenti impugnati, pur se non noto
 ai ricorrenti.
    A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi:
       I) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis,
 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art.
 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168; eccesso di potere
 per contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta;
 erroneita' nella motivazione: in sintesi sostengono i ricorrenti che
 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia
 quale ius superveniens anche sui procedimenti di formazione delle
 graduatorie in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato
 l'attestato dei ricorrenti nella graduatoria 2000, ed attribuiti i
 relativi 12 punti, ancorche' il titolo fosse stato conseguito
 successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
 domande di inserimento in graduatoria, e cio' per non far ricadere
 sui ricorrenti gli effetti del ritardo regionale nell'attivazione del
 corso di formazione cui consegue l'attestato;
       II) violazione della circolare del Ministero della sanita' 2
 dicembre 1996; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della
 legge 8 ottobre 1998, n. 347; eccesso di potere per disparita' di
 trattamento: in sintesi, l'obbligo di valutare l'attestato e di
 attribuire i 12 punti discende anche dalla c.d. Circolare Bindi del 2
 dicembre 1996 e dalla legge di sanatoria delle graduatorie 1998 e
 1999 (legge n. 347/1998), pena la disparita' di trattamento con i
 medici del primo corso di formazione.
 
      Con ordinanza collegiale n. 111/2001, emessa alla Camera di
 consiglio dell'11 luglio 2001, il T.A.R. Sardegna ha disposto
 l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami autorizzando
 la pubblicazione del per estratto del ricorso nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla
 comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. La Camera di
 consiglio per le definitive determinazioni sull'istanza cautelare e'
 fissata al 20 settembre 2001.
    Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato.
     Roma, 19 luglio 2001
                      avv. Francesco Vannicelli                       
                     avv. Silvia Maria Cinquemani                     
S-18502 (A pagamento).
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