Con ric. n. 973/2001 proposto contro la Regione Autonoma della Sardegna e il direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene sanita' e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, difesi dagli avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda, e nei confronti del dottor Giovanni Floris, non costituito, i ricorrenti i dottori Alberto Zedda, Nicola Anedda, Vittorio Giorgio Angioi, Marco Fabrizio Atzei, Donatella Atzori, Maria Paola Cadau, Danilo Campus, Silvana Cannas, Maria Grazia Canu, Giovannino Cherchi, Fabio Corona, Giovanna Cotza, Franca Demuru, Efisio Dessanai, Paola Dessole, Maria Gabriella Fadda, Marina Figliola, Manuela Incollu, Franca Rosaria Leoni, Paolo Lepori, Roberto Loche, Anna Maria Loi, Achille Marongiu, Stefano Giorgio Marongiu, Antonello Maxia, Antonella Meloni, Giuseppina Michittu, Luca Monni, Michele Mossa, Maria Cristina Giovanna Musinu, Marcella Onnis, Lisetta Pietrina Pau, Teodolinda Pilia, Dora Pirina, Franco Renis, Giovanni Antonio Salaris, Iva Scattu, Nicola Scema, Franco Serpi, Maria Antonietta Serra, Anna Rita Simeoni, Giovanna Sulas, Marianna Simonetta Taras, Maria Cristina Giovanna Todde, Paolo Turri, Anna Rita Lucia Unali, Gianpaola Vargiu, Stefano Giorgio Ventura, Patrizia Verdicchio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Stavolta in Cagliari, via Bacaredda n. 1, hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari con ammissione con riserva, della determinazione n. 752/4. Serv. di data 23 maggio 2001, emanata dal direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene sanita' e assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 28 maggio 2001 n. 16, supplemento straordinario n.8, recante l'approvazione della graduatoria unica definitiva regionale di medicina generale valida per l'anno 2000, redatta ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1996 n. 484, nella parte in cui non ha inserito i ricorrenti, benche' aventi diritto, ovvero non ha riconosciuto agli stessi i 12 punti in graduatoria in virtu' del possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale; delle note inviate ai ricorrenti dal direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene sanita' e assistenza sociale di data 31 maggio 2001, con le quali l'amministrazione ha singolarmente comunicato a ciascun ricorrente il rigetto dell'istanza di riesame avverso la graduatoria provvisoria e la conseguente mancata valutazione dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, non ritenendo applicabile l'art. 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, alla graduatoria 2000; per quanto di ragione, della determinazione n. 2002/4. Serv. di data 7 dicembre 2000, emanata dal direttore del IV Servizio dell'assessorato igiene sanita' e assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 15 dicembre 2000, supplemento straordinario n. 38, recante l'approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria di medicina generale valida per l'anno 2000, nella parte ha escluso i ricorrenti ovvero ne ha detratto il punteggio. Avverso detto provvedimento provvisorio i ricorrenti hanno proposto opposizione amministrativa; di ogni altro atto precedente e successivo, connesso con i provvedimenti impugnati, pur se non noto ai ricorrenti. A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168; eccesso di potere per contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta; erroneita' nella motivazione: in sintesi sostengono i ricorrenti che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia quale ius superveniens anche sui procedimenti di formazione delle graduatorie in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato l'attestato dei ricorrenti nella graduatoria 2000, ed attribuiti i relativi 12 punti, ancorche' il titolo fosse stato conseguito successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria, e cio' per non far ricadere sui ricorrenti gli effetti del ritardo regionale nell'attivazione del corso di formazione cui consegue l'attestato; II) violazione della circolare del Ministero della sanita' 2 dicembre 1996; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347; eccesso di potere per disparita' di trattamento: in sintesi, l'obbligo di valutare l'attestato e di attribuire i 12 punti discende anche dalla c.d. Circolare Bindi del 2 dicembre 1996 e dalla legge di sanatoria delle graduatorie 1998 e 1999 (legge n. 347/1998), pena la disparita' di trattamento con i medici del primo corso di formazione. Con ordinanza collegiale n. 111/2001, emessa alla Camera di consiglio dell'11 luglio 2001, il T.A.R. Sardegna ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami autorizzando la pubblicazione del per estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. La Camera di consiglio per le definitive determinazioni sull'istanza cautelare e' fissata al 20 settembre 2001. Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato. Roma, 19 luglio 2001 avv. Francesco Vannicelli avv. Silvia Maria Cinquemani S-18502 (A pagamento).