In esecuzione della sentenza n. 513/2001 del TAR Sardegna, nel
giudizio di cui al ricorso n. 512/99, pendente nanti quel T.A.R., si
notifica quanto segue a: Giuseppe Barraco, Vittorio Barbato, Sergio
Sorbino, Angelo Desideri, Antonino Tommaselli, Giampaolo Sechi,
Stefano Orlando, Leonardo Gallitelli, Corrado Borruso, Emilio
Borghini, Michele Franze', Libero Lo Sardo, Lucio Nobili, Armando
Merenda, Carlo Gualdi, Massimo Iadanza, Francesco Zito, Antonio
Rizzo, Clemente Gasparri, Alfio Pettinato, Paolo Lotti, Antonio Reho,
Maurizio Scoppa, Raoul Scabia, Giuseppe Bascietto, Mauro Picchiotti,
Raffaele Petracchi, Angelo Carano, Carlo Fazzina, Antonio Gagliardo,
Vincenzo D'Isanto, Norberto Capozzella, Nunziato Torrisi, Michele
Cammarano, Giancarlo Maffei, Claudio Rosignoli, Bruno Stegagnini,
Gennarino Marcelli, Davide Petrocchi; tutti controinteressati al
medesimo ricorso proposto dal Col. CC SPE Tommaso Vitagliano, nato a
Moiano (BN) il 14 agosto 1940, contro il Ministero della difesa
esercito; il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; la
Commissione superiore di avanzamento, per l'anno 1999; per
l'annullamento: a) della determinazione con la quale, per l'anno
1999, il ricorrente, a seguito del giudizio di avanzamento, e' stato
collocato al ventinovesimo posto di graduatoria e non e' stato
iscritto in quadro; determinazione comunicata al ricorrente in data
11 febbraio 1999, mediante presa visione del dispaccio n. 0400814001
del 18 gennaio 1999 del Ministero della difesa, Direzione generale
per il personale militare, 2. reparto, 4adivisione; b)dell'intera
graduatoria di merito; c) della determinazione di approvazione della
medesima da parte del Ministro della difesa; d) di tutte le
operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione superiore di
avanzamento; e) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o,
comunque, connessi e, segnatamente, della determinazione con la quale
sono state stabilite le aliquote degli Ufficiali da prendere in esame
ai fini dell'avanzamento. Il ricorso e' affidato ai motivi che qui
appresso si trascrivono.
Eccesso di potere: la posizione in graduatoria del ricorrente
non corrisponde ai suoi meriti. Inoltre, nessuno dei suoi colleghi e'
in possesso di qualita' e note caratteristiche di cosi' alto valore
da giustificare una posizione in graduatoria migliore di quella del
ricorrente.
Motivi aggiunti in data 9 novembre 1999: violazione dell'art. 26
della legge 12 novembre 1995, n. 1137 e successive modificazioni,
eccesso di potere. La commissione superiore di avanzamento non ha
correttamente ed esaurientemente esposto nei confronti del
ricorrente, compilando le schede di valutazione, il complesso degli
elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 della legge n.
1137/1955. I precedenti di carriera e l'iter formativo del ricorrente
non trovano adeguato riscontro nelle schede valutative. Il punteggio
ed i giudizi attribuiti ai colleghi che l'hanno superato induce a
ritenere che il col. Vitagliano sia stato sottovalutato. Non si trova
nelle schede valutative una esposizione degli elementi valutati e
l'espressione di giudizi adeguati ai meriti del ricorrente. Solo due
commissari menzionano gli encomi e le benemerenze al valor civile
ricevuti dal ricorrente. Con riferimento alle qualita' intellettuali
e di cultura, altrettanti commissari hanno mostrato di valutare il
possesso della laurea in giurisprudenza ed uno solo ha evidenziato la
provenienza dall'Accademia del ricorrente. Nelle schede valutative
manca qualsiasi riferimento ai risultati raggiunti negli studi ed
alle onoreficenze, decorazioni e riconoscimenti internazionali
ricevuti dal ricorrente. Tutti i commissari hanno valutato in maniera
erronea le qualita' morali, di carattere, fisiche, professionali,
intellettuali e di cultura ed i risultati raggiunti dal col.
Vitagliano, assegnando un punteggio inadeguato anche alle qualita'
che sono state riconosciute al medesimo ricorrente. Infatti, i
commissari Ottogalli, Ardito, Vozza, Zoldan, Zignani, Siracusa,
Vannucchi, Solaini, Bortoloso, Bacco e Cervoni, hanno esposto nelle
schede valutative elementi non corrispondenti ne' adeguati alle
qualita' di Vitagliano. Anche a voler ritenere che gli elementi
esposti dai suddetti commissari nelle schede valutative corrispondono
alle qualita' del ricorrente, i punti assegnati in corrispondenza di
tali elementi sono, comunque, inadeguati ed insufficienti.
Eccesso di potere relativo per disparita' dei criteri di
valutazione. Con riferimento agli ufficiali collocati nei primi 7
posti della graduatoria di merito, i punteggi appaiono assegnati con
criteri concessivi, mentre al ricorrente sono stati attribuiti con
criteri restrittivi. Il punteggio attribuito agli altri ufficiali,
per le qualita' fisiche, morali e di carattere, e' di gran lunga
superiore a quello del ricorrente, a fronte di giudizi
sostanzialmente identici. Per quanto riguarda le capacita'
professionali e i precedenti di carriera, i commissari hanno valutato
in modo diverso le qualifiche inferiori alla massima ricevute agli
inizi della carriera dal ricorrente e quelle ricevute dagli altri
ufficiali che lo precedono in graduatoria. Con riferimento alle doti
intellettuali e di cultura, alcuni ufficiali che vantano titoli pari
o inferiori ed un iter formativo inadeguato si vedono assegnati
punteggi superiori a quello del col. Vitagliano. La provenienza dal
complemento del col. Desideri non ha impedito l'attribuzione di un
punteggio superiore a quello del ricorrente, proveniente, invece,
dall'Accademia. I risultati conseguiti dal col. Vitagliano negli
studi non sono stati valutati in modo adeguato dai commissari, a
differenza di quanto avvenuto con riferimento agli altri ufficiali.
Motivi aggiunti in data 12 dicembre 2000. Nessuno degli
ufficiali iscritti in quadro era in possesso di qualita' e note
caratteristiche di cosi' alto valore da giustificare una loro
migliore posizione rispetto al ricorrente. Agli ufficiali collocati
nei primi sette posti della graduatoria di merito, i punteggi
appaiono assegnati con criteri concessivi mentre al ricorrente sono
stati attribuiti con criteri restrittivi. Il punteggio attribuito
agli altri ufficiali per le qualita' fisiche, morali e di carattere,
e' di gran lunga superiore a quello del ricorrente, a fronte di
giudizi sostanzialmente identici. I commissari hanno valutato in modo
diverso le qualifiche inferiori alla massima ricevute dal ricorrente
e quelle ricevute dagli altri ufficiali che lo precedono in
graduatoria. Per le doti intellettuali e di cultura, alcuni ufficiali
che vantano titoli pari o inferiori ed un iter formativo inadeguato
si vedono assegnati punteggi notevolmente superiori a quello del col.
Vitagliano. I risultati conseguiti dal col. Vitagliano negli studi
non sono stati, in nessun modo, valutati dai commissari, a differenza
di quanto avvenuto con riferimento agli altri ufficiali. I precedenti
di carriera, le qualita' intellettuali e di cultura del col.
Vitagliano non trovano adeguato riscontro nelle schede valutative
della commissione e sono stati valutati in modo piu' restrittivo
rispetto a quelle di coloro che lo precedono in graduatoria. Il
curriculum professionale e culturale del ricorrente e' stato
inadeguatamente valutato se rapportato a quello dei parigrado
promossi. In proposito, con riferimento a ciascuno degli ufficiali
iscritti in quadro si osserva quanto segue. Il col. Barraco, a
differenza del ricorrente ha, per lo piu', ricoperto incarichi di
routine e le onorificenze del medesimo sono inferiori a quelle del
col. Vitagliano. Il col. Barbato ha ricevuto, durante tutta la sua
carriera, un solo encomio solenne, a fronte dei quattro tributati al
ricorrente. La carriera del col. Barbato risulta caratterizzata da
compiti di nessun rilievo operativo che non giustificano il suo
punteggio e la sua posizione in graduatoria. Il col. Sorbino ha
spesso svolto compiti di routine non aventi nessun risvolto
operativo. Per quanto riguarda i pochi compiti operativi espletati,
ha conseguito risultati inferiori a quelli del ricorrente. I
riconoscimenti elogiativi dell'ufficiale in questione sono inferiori
a quelli del col. Vitagliano. Il col. Ferrari vanta un quadro
valutativo che non giustifica il punteggio attribuitogli, anche in
considerazione del fatto che egli ha ottenuto un numero minore di
encomi e vanta meno decorazioni ed onorificenze rispetto al
ricorrente. Il col. Desideri ha spesso ricoperto incarichi di nessun
rilievo. Tale circostanza, anche in considerazione del fatto che
l'ufficiale vanta riconoscimenti elogiativi in misura pari a quelli
del ricorrente, rende ingiustificato il punteggio attribuitogli e la
conseguente posizione in graduatoria. Riguardo al col. Tomaselli ed
al col. Sechi, si rileva che il raffronto tra la posizione di questi
ufficiali e quella del col. Vitagliano, non fa emergere nessun
elemento significativo idoneo a giustificare una valutazione
inferiore di quest'ultimo.
Cagliari, 1. agosto 2001
Avv. Giovanni Contu.
C-23070 (A pagamento).