T.A.R. SARDEGNA '

(GU Parte Seconda n.189 del 16-8-2001)

      In esecuzione della sentenza n. 513/2001 del TAR Sardegna, nel
 giudizio di cui al ricorso n. 512/99, pendente nanti quel T.A.R., si
 notifica quanto segue a: Giuseppe Barraco, Vittorio Barbato, Sergio
 Sorbino, Angelo Desideri, Antonino Tommaselli, Giampaolo Sechi,
 Stefano Orlando, Leonardo Gallitelli, Corrado Borruso, Emilio
 Borghini, Michele Franze', Libero Lo Sardo, Lucio Nobili, Armando
 Merenda, Carlo Gualdi, Massimo Iadanza, Francesco Zito, Antonio
 Rizzo, Clemente Gasparri, Alfio Pettinato, Paolo Lotti, Antonio Reho,
 Maurizio Scoppa, Raoul Scabia, Giuseppe Bascietto, Mauro Picchiotti,
 Raffaele Petracchi, Angelo Carano, Carlo Fazzina, Antonio Gagliardo,
 Vincenzo D'Isanto, Norberto Capozzella, Nunziato Torrisi, Michele
 Cammarano, Giancarlo Maffei, Claudio Rosignoli, Bruno Stegagnini,
 Gennarino Marcelli, Davide Petrocchi; tutti controinteressati al
 medesimo ricorso proposto dal Col. CC SPE Tommaso Vitagliano, nato a
 Moiano (BN) il 14 agosto 1940, contro il Ministero della difesa
 esercito; il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; la
 Commissione superiore di avanzamento, per l'anno 1999; per
 l'annullamento: a) della determinazione con la quale, per l'anno
 1999, il ricorrente, a seguito del giudizio di avanzamento, e' stato
 collocato al ventinovesimo posto di graduatoria e non e' stato
 iscritto in quadro; determinazione comunicata al ricorrente in data
 11 febbraio 1999, mediante presa visione del dispaccio n. 0400814001
 del 18 gennaio 1999 del Ministero della difesa, Direzione generale
 per il personale militare, 2. reparto, 4adivisione; b)dell'intera
 graduatoria di merito; c) della determinazione di approvazione della
 medesima da parte del Ministro della difesa; d) di tutte le
 operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione superiore di
 avanzamento; e) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o,
 comunque, connessi e, segnatamente, della determinazione con la quale
 sono state stabilite le aliquote degli Ufficiali da prendere in esame
 ai fini dell'avanzamento. Il ricorso e' affidato ai motivi che qui
 appresso si trascrivono.
      Eccesso di potere: la posizione in graduatoria del ricorrente
 non corrisponde ai suoi meriti. Inoltre, nessuno dei suoi colleghi e'
 in possesso di qualita' e note caratteristiche di cosi' alto valore
 da giustificare una posizione in graduatoria migliore di quella del
 ricorrente.
      Motivi aggiunti in data 9 novembre 1999: violazione dell'art. 26
 della legge 12 novembre 1995, n. 1137 e successive modificazioni,
 eccesso di potere. La commissione superiore di avanzamento non ha
 correttamente ed esaurientemente esposto nei confronti del
 ricorrente, compilando le schede di valutazione, il complesso degli
 elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 della legge n.
 1137/1955. I precedenti di carriera e l'iter formativo del ricorrente
 non trovano adeguato riscontro nelle schede valutative. Il punteggio
 ed i giudizi attribuiti ai colleghi che l'hanno superato induce a
 ritenere che il col. Vitagliano sia stato sottovalutato. Non si trova
 nelle schede valutative una esposizione degli elementi valutati e
 l'espressione di giudizi adeguati ai meriti del ricorrente. Solo due
 commissari menzionano gli encomi e le benemerenze al valor civile
 ricevuti dal ricorrente. Con riferimento alle qualita' intellettuali
 e di cultura, altrettanti commissari hanno mostrato di valutare il
 possesso della laurea in giurisprudenza ed uno solo ha evidenziato la
 provenienza dall'Accademia del ricorrente. Nelle schede valutative
 manca qualsiasi riferimento ai risultati raggiunti negli studi ed
 alle onoreficenze, decorazioni e riconoscimenti internazionali
 ricevuti dal ricorrente. Tutti i commissari hanno valutato in maniera
 erronea le qualita' morali, di carattere, fisiche, professionali,
 intellettuali e di cultura ed i risultati raggiunti dal col.
 Vitagliano, assegnando un punteggio inadeguato anche alle qualita'
 che sono state riconosciute al medesimo ricorrente. Infatti, i
 commissari Ottogalli, Ardito, Vozza, Zoldan, Zignani, Siracusa,
 Vannucchi, Solaini, Bortoloso, Bacco e Cervoni, hanno esposto nelle
 schede valutative elementi non corrispondenti ne' adeguati alle
 qualita' di Vitagliano. Anche a voler ritenere che gli elementi
 esposti dai suddetti commissari nelle schede valutative corrispondono
 alle qualita' del ricorrente, i punti assegnati in corrispondenza di
 tali elementi sono, comunque, inadeguati ed insufficienti.
      Eccesso di potere relativo per disparita' dei criteri di
 valutazione. Con riferimento agli ufficiali collocati nei primi 7
 posti della graduatoria di merito, i punteggi appaiono assegnati con
 criteri concessivi, mentre al ricorrente sono stati attribuiti con
 criteri restrittivi. Il punteggio attribuito agli altri ufficiali,
 per le qualita' fisiche, morali e di carattere, e' di gran lunga
 superiore a quello del ricorrente, a fronte di giudizi
 sostanzialmente identici. Per quanto riguarda le capacita'
 professionali e i precedenti di carriera, i commissari hanno valutato
 in modo diverso le qualifiche inferiori alla massima ricevute agli
 inizi della carriera dal ricorrente e quelle ricevute dagli altri
 ufficiali che lo precedono in graduatoria. Con riferimento alle doti
 intellettuali e di cultura, alcuni ufficiali che vantano titoli pari
 o inferiori ed un iter formativo inadeguato si vedono assegnati
 punteggi superiori a quello del col. Vitagliano. La provenienza dal
 complemento del col. Desideri non ha impedito l'attribuzione di un
 punteggio superiore a quello del ricorrente, proveniente, invece,
 dall'Accademia. I risultati conseguiti dal col. Vitagliano negli
 studi non sono stati valutati in modo adeguato dai commissari, a
 differenza di quanto avvenuto con riferimento agli altri ufficiali.
      Motivi aggiunti in data 12 dicembre 2000. Nessuno degli
 ufficiali iscritti in quadro era in possesso di qualita' e note
 caratteristiche di cosi' alto valore da giustificare una loro
 migliore posizione rispetto al ricorrente. Agli ufficiali collocati
 nei primi sette posti della graduatoria di merito, i punteggi
 appaiono assegnati con criteri concessivi mentre al ricorrente sono
 stati attribuiti con criteri restrittivi. Il punteggio attribuito
 agli altri ufficiali per le qualita' fisiche, morali e di carattere,
 e' di gran lunga superiore a quello del ricorrente, a fronte di
 giudizi sostanzialmente identici. I commissari hanno valutato in modo
 diverso le qualifiche inferiori alla massima ricevute dal ricorrente
 e quelle ricevute dagli altri ufficiali che lo precedono in
 graduatoria. Per le doti intellettuali e di cultura, alcuni ufficiali
 che vantano titoli pari o inferiori ed un iter formativo inadeguato
 si vedono assegnati punteggi notevolmente superiori a quello del col.
 Vitagliano. I risultati conseguiti dal col. Vitagliano negli studi
 non sono stati, in nessun modo, valutati dai commissari, a differenza
 di quanto avvenuto con riferimento agli altri ufficiali. I precedenti
 di carriera, le qualita' intellettuali e di cultura del col.
 Vitagliano non trovano adeguato riscontro nelle schede valutative
 della commissione e sono stati valutati in modo piu' restrittivo
 rispetto a quelle di coloro che lo precedono in graduatoria. Il
 curriculum professionale e culturale del ricorrente e' stato
 inadeguatamente valutato se rapportato a quello dei parigrado
 promossi. In proposito, con riferimento a ciascuno degli ufficiali
 iscritti in quadro si osserva quanto segue. Il col. Barraco, a
 differenza del ricorrente ha, per lo piu', ricoperto incarichi di
 routine e le onorificenze del medesimo sono inferiori a quelle del
 col. Vitagliano. Il col. Barbato ha ricevuto, durante tutta la sua
 carriera, un solo encomio solenne, a fronte dei quattro tributati al
 ricorrente. La carriera del col. Barbato risulta caratterizzata da
 compiti di nessun rilievo operativo che non giustificano il suo
 punteggio e la sua posizione in graduatoria. Il col. Sorbino ha
 spesso svolto compiti di routine non aventi nessun risvolto
 operativo. Per quanto riguarda i pochi compiti operativi espletati,
 ha conseguito risultati inferiori a quelli del ricorrente. I
 riconoscimenti elogiativi dell'ufficiale in questione sono inferiori
 a quelli del col. Vitagliano. Il col. Ferrari vanta un quadro
 valutativo che non giustifica il punteggio attribuitogli, anche in
 considerazione del fatto che egli ha ottenuto un numero minore di
 encomi e vanta meno decorazioni ed onorificenze rispetto al
 ricorrente. Il col. Desideri ha spesso ricoperto incarichi di nessun
 rilievo. Tale circostanza, anche in considerazione del fatto che
 l'ufficiale vanta riconoscimenti elogiativi in misura pari a quelli
 del ricorrente, rende ingiustificato il punteggio attribuitogli e la
 conseguente posizione in graduatoria. Riguardo al col. Tomaselli ed
 al col. Sechi, si rileva che il raffronto tra la posizione di questi
 ufficiali e quella del col. Vitagliano, non fa emergere nessun
 elemento significativo idoneo a giustificare una valutazione
 inferiore di quest'ultimo.
     Cagliari, 1. agosto 2001
                                                  Avv. Giovanni Contu.
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