In esecuzione della sentenza n. 513/2001 del TAR Sardegna, nel giudizio di cui al ricorso n. 512/99, pendente nanti quel T.A.R., si notifica quanto segue a: Giuseppe Barraco, Vittorio Barbato, Sergio Sorbino, Angelo Desideri, Antonino Tommaselli, Giampaolo Sechi, Stefano Orlando, Leonardo Gallitelli, Corrado Borruso, Emilio Borghini, Michele Franze', Libero Lo Sardo, Lucio Nobili, Armando Merenda, Carlo Gualdi, Massimo Iadanza, Francesco Zito, Antonio Rizzo, Clemente Gasparri, Alfio Pettinato, Paolo Lotti, Antonio Reho, Maurizio Scoppa, Raoul Scabia, Giuseppe Bascietto, Mauro Picchiotti, Raffaele Petracchi, Angelo Carano, Carlo Fazzina, Antonio Gagliardo, Vincenzo D'Isanto, Norberto Capozzella, Nunziato Torrisi, Michele Cammarano, Giancarlo Maffei, Claudio Rosignoli, Bruno Stegagnini, Gennarino Marcelli, Davide Petrocchi; tutti controinteressati al medesimo ricorso proposto dal Col. CC SPE Tommaso Vitagliano, nato a Moiano (BN) il 14 agosto 1940, contro il Ministero della difesa esercito; il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; la Commissione superiore di avanzamento, per l'anno 1999; per l'annullamento: a) della determinazione con la quale, per l'anno 1999, il ricorrente, a seguito del giudizio di avanzamento, e' stato collocato al ventinovesimo posto di graduatoria e non e' stato iscritto in quadro; determinazione comunicata al ricorrente in data 11 febbraio 1999, mediante presa visione del dispaccio n. 0400814001 del 18 gennaio 1999 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 2. reparto, 4adivisione; b)dell'intera graduatoria di merito; c) della determinazione di approvazione della medesima da parte del Ministro della difesa; d) di tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione superiore di avanzamento; e) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi e, segnatamente, della determinazione con la quale sono state stabilite le aliquote degli Ufficiali da prendere in esame ai fini dell'avanzamento. Il ricorso e' affidato ai motivi che qui appresso si trascrivono. Eccesso di potere: la posizione in graduatoria del ricorrente non corrisponde ai suoi meriti. Inoltre, nessuno dei suoi colleghi e' in possesso di qualita' e note caratteristiche di cosi' alto valore da giustificare una posizione in graduatoria migliore di quella del ricorrente. Motivi aggiunti in data 9 novembre 1999: violazione dell'art. 26 della legge 12 novembre 1995, n. 1137 e successive modificazioni, eccesso di potere. La commissione superiore di avanzamento non ha correttamente ed esaurientemente esposto nei confronti del ricorrente, compilando le schede di valutazione, il complesso degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 della legge n. 1137/1955. I precedenti di carriera e l'iter formativo del ricorrente non trovano adeguato riscontro nelle schede valutative. Il punteggio ed i giudizi attribuiti ai colleghi che l'hanno superato induce a ritenere che il col. Vitagliano sia stato sottovalutato. Non si trova nelle schede valutative una esposizione degli elementi valutati e l'espressione di giudizi adeguati ai meriti del ricorrente. Solo due commissari menzionano gli encomi e le benemerenze al valor civile ricevuti dal ricorrente. Con riferimento alle qualita' intellettuali e di cultura, altrettanti commissari hanno mostrato di valutare il possesso della laurea in giurisprudenza ed uno solo ha evidenziato la provenienza dall'Accademia del ricorrente. Nelle schede valutative manca qualsiasi riferimento ai risultati raggiunti negli studi ed alle onoreficenze, decorazioni e riconoscimenti internazionali ricevuti dal ricorrente. Tutti i commissari hanno valutato in maniera erronea le qualita' morali, di carattere, fisiche, professionali, intellettuali e di cultura ed i risultati raggiunti dal col. Vitagliano, assegnando un punteggio inadeguato anche alle qualita' che sono state riconosciute al medesimo ricorrente. Infatti, i commissari Ottogalli, Ardito, Vozza, Zoldan, Zignani, Siracusa, Vannucchi, Solaini, Bortoloso, Bacco e Cervoni, hanno esposto nelle schede valutative elementi non corrispondenti ne' adeguati alle qualita' di Vitagliano. Anche a voler ritenere che gli elementi esposti dai suddetti commissari nelle schede valutative corrispondono alle qualita' del ricorrente, i punti assegnati in corrispondenza di tali elementi sono, comunque, inadeguati ed insufficienti. Eccesso di potere relativo per disparita' dei criteri di valutazione. Con riferimento agli ufficiali collocati nei primi 7 posti della graduatoria di merito, i punteggi appaiono assegnati con criteri concessivi, mentre al ricorrente sono stati attribuiti con criteri restrittivi. Il punteggio attribuito agli altri ufficiali, per le qualita' fisiche, morali e di carattere, e' di gran lunga superiore a quello del ricorrente, a fronte di giudizi sostanzialmente identici. Per quanto riguarda le capacita' professionali e i precedenti di carriera, i commissari hanno valutato in modo diverso le qualifiche inferiori alla massima ricevute agli inizi della carriera dal ricorrente e quelle ricevute dagli altri ufficiali che lo precedono in graduatoria. Con riferimento alle doti intellettuali e di cultura, alcuni ufficiali che vantano titoli pari o inferiori ed un iter formativo inadeguato si vedono assegnati punteggi superiori a quello del col. Vitagliano. La provenienza dal complemento del col. Desideri non ha impedito l'attribuzione di un punteggio superiore a quello del ricorrente, proveniente, invece, dall'Accademia. I risultati conseguiti dal col. Vitagliano negli studi non sono stati valutati in modo adeguato dai commissari, a differenza di quanto avvenuto con riferimento agli altri ufficiali. Motivi aggiunti in data 12 dicembre 2000. Nessuno degli ufficiali iscritti in quadro era in possesso di qualita' e note caratteristiche di cosi' alto valore da giustificare una loro migliore posizione rispetto al ricorrente. Agli ufficiali collocati nei primi sette posti della graduatoria di merito, i punteggi appaiono assegnati con criteri concessivi mentre al ricorrente sono stati attribuiti con criteri restrittivi. Il punteggio attribuito agli altri ufficiali per le qualita' fisiche, morali e di carattere, e' di gran lunga superiore a quello del ricorrente, a fronte di giudizi sostanzialmente identici. I commissari hanno valutato in modo diverso le qualifiche inferiori alla massima ricevute dal ricorrente e quelle ricevute dagli altri ufficiali che lo precedono in graduatoria. Per le doti intellettuali e di cultura, alcuni ufficiali che vantano titoli pari o inferiori ed un iter formativo inadeguato si vedono assegnati punteggi notevolmente superiori a quello del col. Vitagliano. I risultati conseguiti dal col. Vitagliano negli studi non sono stati, in nessun modo, valutati dai commissari, a differenza di quanto avvenuto con riferimento agli altri ufficiali. I precedenti di carriera, le qualita' intellettuali e di cultura del col. Vitagliano non trovano adeguato riscontro nelle schede valutative della commissione e sono stati valutati in modo piu' restrittivo rispetto a quelle di coloro che lo precedono in graduatoria. Il curriculum professionale e culturale del ricorrente e' stato inadeguatamente valutato se rapportato a quello dei parigrado promossi. In proposito, con riferimento a ciascuno degli ufficiali iscritti in quadro si osserva quanto segue. Il col. Barraco, a differenza del ricorrente ha, per lo piu', ricoperto incarichi di routine e le onorificenze del medesimo sono inferiori a quelle del col. Vitagliano. Il col. Barbato ha ricevuto, durante tutta la sua carriera, un solo encomio solenne, a fronte dei quattro tributati al ricorrente. La carriera del col. Barbato risulta caratterizzata da compiti di nessun rilievo operativo che non giustificano il suo punteggio e la sua posizione in graduatoria. Il col. Sorbino ha spesso svolto compiti di routine non aventi nessun risvolto operativo. Per quanto riguarda i pochi compiti operativi espletati, ha conseguito risultati inferiori a quelli del ricorrente. I riconoscimenti elogiativi dell'ufficiale in questione sono inferiori a quelli del col. Vitagliano. Il col. Ferrari vanta un quadro valutativo che non giustifica il punteggio attribuitogli, anche in considerazione del fatto che egli ha ottenuto un numero minore di encomi e vanta meno decorazioni ed onorificenze rispetto al ricorrente. Il col. Desideri ha spesso ricoperto incarichi di nessun rilievo. Tale circostanza, anche in considerazione del fatto che l'ufficiale vanta riconoscimenti elogiativi in misura pari a quelli del ricorrente, rende ingiustificato il punteggio attribuitogli e la conseguente posizione in graduatoria. Riguardo al col. Tomaselli ed al col. Sechi, si rileva che il raffronto tra la posizione di questi ufficiali e quella del col. Vitagliano, non fa emergere nessun elemento significativo idoneo a giustificare una valutazione inferiore di quest'ultimo. Cagliari, 1. agosto 2001 Avv. Giovanni Contu. C-23070 (A pagamento).