PREFETTURA DI VIBO VALENTIA '

(GU Parte Seconda n.205 del 4-9-2001)

    Prot. n. 1087 / 1. settore
                                                                      
    Il prefetto della Provincia di Vibo Valentia,
      Visto il decreto in data 20 ottobre 1984, con il quale il
 Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ha autorizzato, ai
 sensi dell'art. 23 della legge 10 novembre 1953, n. 136, la Snam
 S.p.a., con sede in Milano, ad occupare d'urgenza i terreni siti nel
 Comune di Vibo Valentia necessari per l'esecuzione dei lavori di posa
 del Metanodotto 'Derivazione per Vibo Valentia';
      Rilevato che il metanodotto di cui trattasi e' opera di pubblica
 utilita', urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 23 della legge
 10 febbraio 1953, n. 136 e della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
      Visti il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte
 proprietarie dei terreni da sottoporre ad asservimento definitivo per
 la realizzazione dell'opera di cui trattasi;
      Vista l'ordinanza prefettizia n.1326/1. settore in data 20
 luglio 2000, con la quale e' stata disposta l'esecutorieta' del piano
 particolareggiato sopra citato stabilendo il termine per
 l'ultimazione dei relativi procedimenti ablativi in mesi 24 dalla
 data della medesima ordinanza;
      Atteso che l'organo competente a fornire una valutazione
 dell'indennizzo definitivo spettante alle ditte proprietarie ai sensi
 dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non ha ancora
 provveduto in merito;
      Considerato che la Snam S.p.a., essendo imminente la scadenza
 dei termini fissati per le espropriazioni, avvalendosi delle
 indicazioni offerte dal Consiglio di Stato commissione speciale con
 parere n. 1782 del 25 giugno 1970, ha provveduto a depositare sotto
 la propria responsabilita', presso la Cassa Depositi e Prestiti
 l'indennita' provvisoria calcolata ai sensi della legge n. 865/1971,
 fatto salvo l'ulteriore versamento alla predetta Cassa della
 differenza tra la maggiore somma eventualmente determinata
 dall'organo competente e quella minore versata;
      Vista la quietanza n. 433 in data 22 novembre 2000 di L.
 25.000.000, comprovante il deposito presso la Cassa Depositi e
 Prestiti della indennita' provvisoria di asservimento in favore delle
 ditte aventi diritto;
      Vista l'istanza n. 211 in data 19 febbraio 2001, con la quale la
 SNAM Gruppo realizzazioni, con sede in Lamezia Terme ha chiesto
 l'emissione del decreto di imposizione di servitu' di metanodotto
 sugli immobili di cui trattasi occorrenti per l'opera in argomento;
      Ritenuto pertanto di dover procedere all'asservimento degli
 immobili compresi nei suddetti piani particolareggiati di esecuzione;
      Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359; 10 febbraio 1953, n.
 136; 22 ottobre 1971, n. 865; 8 agosto 1992, n. 359 e il D.M.I. 24
 novembre 1984;
 
                               Decreta:                               
                               Art. 1.                                
                                                                      
      A favore della Snam S.p.a., con sede legale in San Donato
 Milanese piazza Vanoni n. 1, codice fiscale n. 00153220249,
 l'imposizione di servitu' di metanodotto a carico dell'immobile
 necessario per l'esecuzione del Metanodotto 'Derivazione per Vibo
 Valentia', sito nel territorio del Comune di Vibo Valentia; per il
 quale e' stata depositata l'indennita' di asservimento di L.
 25.000.000 con quietanza n. 433 del 22 novembre 2000, e di proprieta'
 della ditta:
       Cordopatri Isabella, nata a Vibo Valentia il 2 luglio 1921,
 domiciliata in Messina c/o avv. Gustavo Crisafulli, piazza Maurolico
 n. 7, codice fiscale CRDSLL21L42F537P;
       Cordopatri Francesco Pasquale, nato a Ionadi il 19aprile1945,
 domiciliato in Roma, via XXI Aprile n.63, codice fiscale
 CRDFNC45DI9E321I ;
       Cordopatri Maria Stella, nata a Ionadi il 13 gennaio 1949,
 domiciliata a Vibo Valentia, via Ipponio n. 25, codice fiscale
 CRDMST49A53E321M;
       Cordopatri Orazio, nato a Ionadi il 16 ottobre 1946, ivi
 domiciliato, via A. De Gasperi n. 12, codice fiscale
 CRDRZO46R16E321F;
       Falduti Marina, nata a Ionadi il 20 novembre 1922, ivi
 domiciliata, via Regina Elena n. 120, codice fiscale
 FLDMRN22S60E321Z;
       Parisi Maria Italia Triestina, nata a Maierato il 17 agosto
 1915, domiciliata in Vibo Valentia, viale della Pace n. 8, I traversa
 c/o sig. Miceli Domenico (procuratore) codice
 fiscalePRSMMR15M57E836J;
       Congregazione delle Suore Religiose Insegnanti Cenacolo
 Domenicano, con sede a Montecompatri (RM), via Guglielmo Oberdan n.
 21 codice fiscale 80150250100;
       Greco Raffaele, nato a S. Onofrio il 13 gennaio 1922, ivi
 domiciliato, via Roma n. 63, codice fiscale GRCRFL22A13I350L;
       Greco Salvatore, nato a S. Onofrio il 22 aprile 1929, ivi
 domiciliato, via Roma n. 56, codice fiscale GRCSVT29D22I350D;
       Greco Caterina, nata a S. Onofrio l'8 gennaio 1932, ivi
 domiciliata, via Roma n. 56, codice fiscale GRCCRN32A48I350K;
       Reale Antonmario, nato a Vibo Valentia il 9 giugno 1932,
 domiciliato a Carimate (CO), via Cavalluccio n.17, codice fiscale
 RLENNM32H09F537C;
       Reale Roberto, nato a Milano l'11 aprile 1936, domiciliato in
 Verona, via Galliani n. 17/b, codice fiscale RLERRT36D11F205M;
       Reale Elvira Ved. Galli, nata a Napoli il 10 novembre 1925,
 domiciliata a Milano, via Scipioni n. 8, codice fiscale
 RLELVR25S50F839M;
       Reale Loredana, nata a Napoli il 4 novembre 1929, domiciliata
 in Milano, via Scipioni n. 8, codice fiscale RLELDN29S44F839Q.
 
                               Art. 2.                                
                                                                      
    L'esercizio della imponenda servitu' comporta:
       a)l'inamovibilita' della tubazione, dei manufatti, delle
 apparecchiature e delle opere sussidiarie, ivi compresi sfiati e
 paletti segnalatori relativi all'impianto che sono e resteranno di
 proprieta' della Snam S.p.a. la quale avra' pertanto anche la
 facolta' di rimuoverle;
       b)il divieto per la ditta asservita, i suoi successori o aventi
 causa, di costruire e/o ricostruire fabbricati di qualsiasi genere,
 ivi comprese condotte, fognature e canalizzazioni chiuse a distanza
 inferiore a mt 13,00 dall'asse della tubazione, con l'obbligo di
 mantenere la superficie asservita a terreno agrario e la possibilita'
 di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterare la
 profondita' di posa della tubazione;
       c) il diritto della Snam o di chi per essa ad accedere
 liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed impianti con il
 personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
 l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni, nonche' il
 diritto ad installare sfiati e cartelli segnalatori;
       d) il divieto di compiere qualsiasi atto che possa
 rappresentare pericolo per la tubazioni manufatti, le apparecchiature
 o ostacolare il libero passaggio della Snam o diminuire e rendere
 piu' scomodo l'uso e l'esercizio della presente servitu'; l'obbligo a
 carico dei proprietari del pagamento dei tributi e degli altri oneri
 gravanti sulla striscia asservita;
       e)l'obbligo per la Snam di determinare gli eventuali danni
 prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, causati
 in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni,
 manutenzione ed esercizio dell'impianto e obbligo di liquidarli a chi
 di ragione;
 
                               Art. 3.                                
                                                                      
      Questa prefettura provvedera' alla registrazione del presente
 decreto ed alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica.
      La Snam S.p.a. e' incaricata della notifica ed esecuzione dello
 stesso decreto nonche' della trascrizione prevista dalle vigenti
 disposizioni di legge.
 
                                Art 4.                                
                                                                      
      Avverso il presente decreto puo' esperirsi ricorso al TSR entro
 60giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
 giorni dalla data di notifica dello stesso.
     Vibo Valentia, 16 agosto 2001
                        p. Il prefetto a.p.c.                         
                  Il vice prefetto vicario: Panzera                   
                                                                      
C-24320 (Gratuito).
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