PREFETTURA DI CASERTA '

(GU Parte Seconda n.208 del 7-9-2001)

    Prot. n. 296/2001/LL.PP.
    Rep. n. 4364.
 
    Il prefetto della provincia di Caserta,
      Vista la delibera n. AS/971 del 7 agosto 1991 con la quale le
 Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno affidato alla societa' Treno Alta
 Velocita' T.A.V. S.p.a. la concessione per la progettazione
 esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico del sistema ad
 alta velocita';
      Considerato che con convenzione in data 15 ottobre 1991, ed il
 successivo atto integrativo dell'8 febbraio 1994 la T.A.V. S.p.a. ha
 affidato al consorzio Iricav Uno la progettazione esecutiva e la
 realizzazione della tratta ad alta velocita' Roma-Napoli e relative
 infrastrutture e interconnessioni;
      Considerato che ai sensi dell'art. 3.1.6 della convenzione
 T.A.V.-Iricav Uno, il consorzio Iricav Uno e' tenuto a curare tutte
 le attivita' necessarie per l'occupazione e l'acquisizione, anche
 mediante espropri, delle aree e degli immobili necessari alla
 realizzazione dell'opera di cui sopra, tramite procura speciale
 rilasciata in data 22 febbraio 1994;
      Viste le delibere della Ferrovie dello Stato, Societa' di
 Trasporti e Servizi per azioni, con le quali sono stati approvati i
 lavori in argomento, approvazione implicante dichiarazione di
 pubblica utilita', nonche' di urgenza e di indifferibilita' ai sensi
 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e con le quali sono stati fissati
 i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropriazioni
 cosi' come sottoindicati:
       n. 1 del 7 febbraio 1994, inizio lavori ed espropriazioni mesi
 tre e fine degli stessi anni sei dalla data della delibera; n. 3 del
 17 aprile 1996, n. 9 del 3 dicembre 1996 e n. 3 del 9 luglio 1997, n.
 6 del 27 ottobre 1997, inizio lavori ed espropriazioni mesi tre dalla
 data delle rispettive delibere e termine degli stessi al 6 febbraio
 2000; n. 4 del 13 maggio 1998 e n. 10 del 3 settembre 1998; termine
 per inizio lavori ed espropriazioni anni uno dalla data delle
 rispettive delibere e termine per il completamento dei lavori anni
 tre e delle espropriazioni anni sei; n. 11 del 3 settembre 1998,
 termine per l'inizio dei lavori ed espropriazioni anni uno, termine
 per il completamento dei lavori anni quattro e delle espropriazioni
 anni sei, n. 18 del 9 aprile 2001, termine per l'inizio dei lavori ed
 espropriazioni mesi sei, termine per il completamento dei lavori anni
 tre e delle relative procedure espropriative anni sei, nonche' le
 delibere n. 3 del 19 gennaio 2000 che ha prorogato i termini della
 pubblica utilita' fino al 7 aprile 2001 e n. 17 del 19 marzo 2001 che
 ha prorogato i termini della pubblica utilita' fino al 31 marzo 2004;
 
      Visto l'elenco n. 1 delle ditte proprietarie degli immobili in
 territorio del comune di Pignataro Maggiore soggetti ad asservimento
 in dipendenza della esecuzione di lavori di costruzione
 dell'elettrodotto dedicato alla linea ad alta velocita' tratta
 Roma-Napoli, dal quale risultano le individuazioni catastali degli
 immobili e l'ammontare delle indennita' offerte a tale titolo;
      Visto il piano particellare di asservimento annesso al medesimo
 elenco n. 1 del comune di Pignataro Maggiore, dal quale risultano le
 superfici da asservire nella loro forma e ubicazione;
      Vista l'ordinanza di questa Prefettura n. 3/2001/LL.PP. del 9
 gennaio 2001, con la quale sono stati disposti ai sensi degli
 articoli 17, 18 e 24 della legge n. 2359 del 1865, il deposito del
 citato piano particellare d'esecuzione ed annesso elenco ditte presso
 la segreteria del comune di Pignataro Maggiore;
      Visto il certificato in data 12 febbraio 2001 con il quale il
 segretario comunale di Pignataro Maggiore ha attestato che la
 pubblicazione all'Albo pretorio dei summenzionati atti e' stata
 effettuata dal giorno 27gennaio 2001 al giorno 11 febbraio 2001 e nel
 FAL della provincia di Caserta n. 3 del 27 gennaio 2001, senza
 osservazioni da parte dei proprietari interessati;
      Vista l'ordinanza di questo ufficio n. 85/2001/LL.PP. del 20
 febbraio 2001 con la quale e' stata disposta l'esecutorieta' del
 riferito piano particellare d'esecuzione, grafico e descrittivo;
      Vista la quietanza di versamento (mod. 81 T) n. 108 del 25
 giugno 2001 relativa al deposito, disposto senza autorizzazione e
 sotto la propria responsabilita', alla Cassa DD.PP. di Caserta della
 indennita' provvisoria offerta dal consorzio Iricav Uno alla ditta
 proprietaria risultante non concordataria;
      Ritenuto che la situazione di fatto caratterizzata
 dall'imminente scadenza dell'efficacia della occupazione temporanea
 d'urgenza, sia riconducibile alla fattispecie prevista dal parere del
 Consiglio di Stato, Commissione speciale n. 1782 del 25 giugno 1970;
      Ravvisata l'opportunita' di evitare il decorso infruttuoso del
 suddetto termine allo scopo di tutelare le esigenze di certezza dei
 rapporti giuridici nonche' l'affidamento e di non aggravio del
 procedimento, conformemente a quanto disposto dagli articoli 1 e 2
 della legge n. 241/1990;
      Letta la circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2477/61 A.1 in
 data 21 aprile 1975 la quale espressamente prevede che, in casi di
 particolare urgenza, l'ente espropriante possa avvalersi della
 facolta' riconosciuta dal Consiglio di Stato, Commissione speciale
 con il cennato parere, di versare o pagare le indennita' offerte
 senza provvedimento giudiziale e di consentire l'emissione del
 decreto di asservimento, essendo la norma della legge fondamentale n.
 2359/1865, rispettata dalla predetta documentazione relativa
 all'avvenuto pagamento o deposito;
      Vista, altresi', la circolare del Ministero dell'interno n.
 M/4124/B in data 27 luglio 1983 nella quale si legge che 'dal
 coordinamento logico-sistematico dei principi normativi stabiliti
 dall'art. 12, commi 2 e 3 della legge n. 865/1971, si evince che il
 procedimento espropriativo e' disgiunto dalla indennita' definitiva
 che puo' essere determinata in altro momento ad opera degli organi
 competenti e con i criteri e le procedure previste dagli articoli 15
 e 33 della legge in parola';
      Considerato che il deposito presso la Cassa DD.PP. delle
 indennita' di espropriazione offerte deve reputarsi provvisorio,
 occorrendo valutare successivamente la congruita' delle somme offerte
 rispetto ai valori indennitari normativamente previsti, da parte
 della Commissione provinciale espropri di Caserta;
      Ritenuto di dover procedere ai sensi di cui agli articoli 46 e
 48 della legge n. 2359/1865, per essersi concretizzata negli elementi
 costitutivi, la fattispecie normativa ove prevista;
      Ravvisata l'opportunita' di dare corso alla definizione del
 procedimento ablativo al fine di garantire il preminente interesse
 generale correlato all'opera di pubblica utilita' di cui e' parola,
 in osservanza di quanto disposto dall'art. 2 , comma 1 della legge n.
 241/1990;
      Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359; 22 ottobre 1971, n. 865;
 26 luglio 1974 n. 247; 3 gennaio 1978, n. 1; 25 marzo 1982, n. 94; 7
 agosto 1990 n. 241; 8 agosto 1992, n. 359; 24 novembre 2000, n. 340;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      Art. 1. E' disposto in favore della societa' Treno Alta
 Velocita' -T.A.V. S.p.a. vincolo di servitu' perpetua di elettrodotto
 ferroviario dedicato alla linea alta velocita' per l'impianto, il
 passaggio e l'esercizio della conduttura elettrica aerea della
 tensione di 150 kV, sugli immobili ricadenti nel territorio del
 comune di Pignataro Maggiore descritti nell'unita scheda ed
 evidenziati nello stralcio planimetrico desunto dal piano
 particellare grafico annesso all'elenco di pubblicazione che del
 presente decreto sono parte integrante.
      Art. 2. La servitu' interessa la zona di terreno evidenziata in
 colore neutro (violetto) nell'unito stralcio planimetrico, secondo le
 superfici ed i titoli indicati nella scheda allegata al presente
 decreto, a formarne parte integrante e sostanziale.
      Il menzionato appezzamento di terreno oggetto di costituzione di
 servitu' ricade, secondo il vigente P.R.G. del comune di Pignataro
 Maggiore, in zona industriale del consorzio A.S.I.
      Art. 3. La servitu' predetta, per complessivi mq 234 e' imposta
 alle seguenti condizioni:
       la societa' 'Treno Alta Velocita' - T.A.V. S.p.a.' avra' il
 diritto di accesso e di passaggio sul fondo per costruire,
 esercitare, sorvegliare e mantenere la conduttura di che trattasi e
 suoi accessori, con ogni potere e facolta' per la realizzazione delle
 palificazioni e della conduttura di che trattasi ed assicurarne
 esercizio e funzionamento nelle condizioni che riterra' ottimali;
       i lavori e/o l'esercizio della linea non potranno essere in
 alcun modo sospesi in dipendenza di qualunque contestazione che
 potesse, per qualsivoglia motivo insorgere tra le parti;
       in dipendenza della servitu' qui costituita, la societa'
 beneficiaria avra' diritto di far accedere lungo il tracciato delle
 condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione
 degli impianti e compiere i lavori necessari salvo risarcimento degli
 eventuali danni ai raccolti ed alle piantagioni;
       la ditta proprietaria della zona asservita potra' usarne,
 compatibilmente con la presenza delle palificazioni, delle
 condutture, e delle inerenti servitu'. E' fatto divieto assoluto di
 eseguire attorno ai pali, anche al di fuori della zona asservita,
 scavi di qualsiasi natura a distanza minore della profondita' degli
 scavi stessi misurata dal piede delle palificazioni o dal ciglio dei
 basamenti che sorreggono dette palificazioni e di fare alcunche' che
 possa comunque compromettere la stabilita' e l'esercizio delle
 condutture. Detta distanza non potra', in ogni caso, essere inferiore
 ad 1 metro;
       nella zona asservita, compatibilmente con la presenza delle
 palificazioni, potranno essere allevate piante purche' mantenute con
 i rami ad una distanza non inferiore, in senso verticale, di m 5 dai
 fili conduttori inferiori, e in senso orizzontale, di m 6 dai fili
 conduttori esterni ed i rami delle piantagioni delle zone laterali
 potranno protendersi purche' siano mantenuti alle medesime distanze.
 Sulla zona stessa non potranno essere erette costruzioni di qualsiasi
 natura e non potranno, del pari, essere costituiti depositi, sia pure
 provvisori, di materiali infiammabili senza il preventivo consenso
 della societa' beneficiaria. Le costruzioni esistenti saranno
 tollerate ma non potranno essere ampliate ne' sopraelevate.
 
      Art. 4. Per l'asservimento di cui al presente decreto e' stata
 depositata l'indennita' complessiva di L. 538.909
 (cinquecentotrentottomilanovecentonove) comprensiva dell'indennita'
 di asservimento di L. 479.031 (quattrocentosettantanovemilatrentuno)
 e dell'indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza di L. 59.878
 (cinquantanovemilaottocentosettantotto);
      Art. 5. Il consorzio Iricav Uno provvedera', entro i termini di
 legge, ad effettuare la registrazione del presente atto ed a
 trasmettere copia dello stesso, munita dei relativi estremi alla
 prefettura di Caserta.
      Il citato consorzio Iricav Uno provvedera' alla notifica del
 presente decreto, nella forma delle citazioni, nei confronti di
 ciascun proprietario, intestatario catastale o usufruttuario degli
 immobili asserviti.
      Lo stesso consorzio Iricav Uno assolvera' agli adempimenti di
 trascrizione del presente provvedimento entro il termine di giorni
 quindici e provvedera' al deposito della eventuale differenza tra
 l'indennita' provvisoria e quella definitiva che sara' determinata
 dalla Commissione provinciale espropri.
      Art. 6. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
 giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente per territorio, entro il
 termine di giorni sessanta dalla notifica ai sensi dell'art. 21 della
 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nella formulazione discendente dalla
 sostituzione normativa operata dall'art. 1 della legge 21 luglio
 2000, n. 205 da notificarsi tanto all'organo che ha emesso l'atto
 impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si
 riferisce, o almeno ad alcuni di essi, entro il termine di giorni
 sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o
 ne abbia, comunque, avuto conoscenza.
      Art. 7. Avverso il presente decreto puo' anche essere esperito,
 in alternativa al mezzo di impugnazione giurisdizionale, ricorso
 straordinario al Capo dello Stato, da produrre entro il termine di
 giorni centoventi dalla notifica ai sensi del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
      Art. 8. I soggetti espropriati possono proporre, nei trenta
 giorni successivi alla notifica, atto di opposizione innanzi alla
 Corte di appello di Napoli contro la stima dell'indennita', ai sensi
 dell'art. 51 della legge n. 2359/1865.
      Art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana.
 
     Caserta, 5 luglio 2001
                                               Il prefetto: Schilardi.
                                                                      
C-24513 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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