Prot. n. 296/2001/LL.PP. Rep. n. 4364. Il prefetto della provincia di Caserta, Vista la delibera n. AS/971 del 7 agosto 1991 con la quale le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno affidato alla societa' Treno Alta Velocita' T.A.V. S.p.a. la concessione per la progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico del sistema ad alta velocita'; Considerato che con convenzione in data 15 ottobre 1991, ed il successivo atto integrativo dell'8 febbraio 1994 la T.A.V. S.p.a. ha affidato al consorzio Iricav Uno la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta ad alta velocita' Roma-Napoli e relative infrastrutture e interconnessioni; Considerato che ai sensi dell'art. 3.1.6 della convenzione T.A.V.-Iricav Uno, il consorzio Iricav Uno e' tenuto a curare tutte le attivita' necessarie per l'occupazione e l'acquisizione, anche mediante espropri, delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui sopra, tramite procura speciale rilasciata in data 22 febbraio 1994; Viste le delibere della Ferrovie dello Stato, Societa' di Trasporti e Servizi per azioni, con le quali sono stati approvati i lavori in argomento, approvazione implicante dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e di indifferibilita' ai sensi della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e con le quali sono stati fissati i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropriazioni cosi' come sottoindicati: n. 1 del 7 febbraio 1994, inizio lavori ed espropriazioni mesi tre e fine degli stessi anni sei dalla data della delibera; n. 3 del 17 aprile 1996, n. 9 del 3 dicembre 1996 e n. 3 del 9 luglio 1997, n. 6 del 27 ottobre 1997, inizio lavori ed espropriazioni mesi tre dalla data delle rispettive delibere e termine degli stessi al 6 febbraio 2000; n. 4 del 13 maggio 1998 e n. 10 del 3 settembre 1998; termine per inizio lavori ed espropriazioni anni uno dalla data delle rispettive delibere e termine per il completamento dei lavori anni tre e delle espropriazioni anni sei; n. 11 del 3 settembre 1998, termine per l'inizio dei lavori ed espropriazioni anni uno, termine per il completamento dei lavori anni quattro e delle espropriazioni anni sei, n. 18 del 9 aprile 2001, termine per l'inizio dei lavori ed espropriazioni mesi sei, termine per il completamento dei lavori anni tre e delle relative procedure espropriative anni sei, nonche' le delibere n. 3 del 19 gennaio 2000 che ha prorogato i termini della pubblica utilita' fino al 7 aprile 2001 e n. 17 del 19 marzo 2001 che ha prorogato i termini della pubblica utilita' fino al 31 marzo 2004; Visto l'elenco n. 1 delle ditte proprietarie degli immobili in territorio del comune di Pignataro Maggiore soggetti ad asservimento in dipendenza della esecuzione di lavori di costruzione dell'elettrodotto dedicato alla linea ad alta velocita' tratta Roma-Napoli, dal quale risultano le individuazioni catastali degli immobili e l'ammontare delle indennita' offerte a tale titolo; Visto il piano particellare di asservimento annesso al medesimo elenco n. 1 del comune di Pignataro Maggiore, dal quale risultano le superfici da asservire nella loro forma e ubicazione; Vista l'ordinanza di questa Prefettura n. 3/2001/LL.PP. del 9 gennaio 2001, con la quale sono stati disposti ai sensi degli articoli 17, 18 e 24 della legge n. 2359 del 1865, il deposito del citato piano particellare d'esecuzione ed annesso elenco ditte presso la segreteria del comune di Pignataro Maggiore; Visto il certificato in data 12 febbraio 2001 con il quale il segretario comunale di Pignataro Maggiore ha attestato che la pubblicazione all'Albo pretorio dei summenzionati atti e' stata effettuata dal giorno 27gennaio 2001 al giorno 11 febbraio 2001 e nel FAL della provincia di Caserta n. 3 del 27 gennaio 2001, senza osservazioni da parte dei proprietari interessati; Vista l'ordinanza di questo ufficio n. 85/2001/LL.PP. del 20 febbraio 2001 con la quale e' stata disposta l'esecutorieta' del riferito piano particellare d'esecuzione, grafico e descrittivo; Vista la quietanza di versamento (mod. 81 T) n. 108 del 25 giugno 2001 relativa al deposito, disposto senza autorizzazione e sotto la propria responsabilita', alla Cassa DD.PP. di Caserta della indennita' provvisoria offerta dal consorzio Iricav Uno alla ditta proprietaria risultante non concordataria; Ritenuto che la situazione di fatto caratterizzata dall'imminente scadenza dell'efficacia della occupazione temporanea d'urgenza, sia riconducibile alla fattispecie prevista dal parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale n. 1782 del 25 giugno 1970; Ravvisata l'opportunita' di evitare il decorso infruttuoso del suddetto termine allo scopo di tutelare le esigenze di certezza dei rapporti giuridici nonche' l'affidamento e di non aggravio del procedimento, conformemente a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990; Letta la circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2477/61 A.1 in data 21 aprile 1975 la quale espressamente prevede che, in casi di particolare urgenza, l'ente espropriante possa avvalersi della facolta' riconosciuta dal Consiglio di Stato, Commissione speciale con il cennato parere, di versare o pagare le indennita' offerte senza provvedimento giudiziale e di consentire l'emissione del decreto di asservimento, essendo la norma della legge fondamentale n. 2359/1865, rispettata dalla predetta documentazione relativa all'avvenuto pagamento o deposito; Vista, altresi', la circolare del Ministero dell'interno n. M/4124/B in data 27 luglio 1983 nella quale si legge che 'dal coordinamento logico-sistematico dei principi normativi stabiliti dall'art. 12, commi 2 e 3 della legge n. 865/1971, si evince che il procedimento espropriativo e' disgiunto dalla indennita' definitiva che puo' essere determinata in altro momento ad opera degli organi competenti e con i criteri e le procedure previste dagli articoli 15 e 33 della legge in parola'; Considerato che il deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennita' di espropriazione offerte deve reputarsi provvisorio, occorrendo valutare successivamente la congruita' delle somme offerte rispetto ai valori indennitari normativamente previsti, da parte della Commissione provinciale espropri di Caserta; Ritenuto di dover procedere ai sensi di cui agli articoli 46 e 48 della legge n. 2359/1865, per essersi concretizzata negli elementi costitutivi, la fattispecie normativa ove prevista; Ravvisata l'opportunita' di dare corso alla definizione del procedimento ablativo al fine di garantire il preminente interesse generale correlato all'opera di pubblica utilita' di cui e' parola, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2 , comma 1 della legge n. 241/1990; Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359; 22 ottobre 1971, n. 865; 26 luglio 1974 n. 247; 3 gennaio 1978, n. 1; 25 marzo 1982, n. 94; 7 agosto 1990 n. 241; 8 agosto 1992, n. 359; 24 novembre 2000, n. 340; Decreta: Art. 1. E' disposto in favore della societa' Treno Alta Velocita' -T.A.V. S.p.a. vincolo di servitu' perpetua di elettrodotto ferroviario dedicato alla linea alta velocita' per l'impianto, il passaggio e l'esercizio della conduttura elettrica aerea della tensione di 150 kV, sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Pignataro Maggiore descritti nell'unita scheda ed evidenziati nello stralcio planimetrico desunto dal piano particellare grafico annesso all'elenco di pubblicazione che del presente decreto sono parte integrante. Art. 2. La servitu' interessa la zona di terreno evidenziata in colore neutro (violetto) nell'unito stralcio planimetrico, secondo le superfici ed i titoli indicati nella scheda allegata al presente decreto, a formarne parte integrante e sostanziale. Il menzionato appezzamento di terreno oggetto di costituzione di servitu' ricade, secondo il vigente P.R.G. del comune di Pignataro Maggiore, in zona industriale del consorzio A.S.I. Art. 3. La servitu' predetta, per complessivi mq 234 e' imposta alle seguenti condizioni: la societa' 'Treno Alta Velocita' - T.A.V. S.p.a.' avra' il diritto di accesso e di passaggio sul fondo per costruire, esercitare, sorvegliare e mantenere la conduttura di che trattasi e suoi accessori, con ogni potere e facolta' per la realizzazione delle palificazioni e della conduttura di che trattasi ed assicurarne esercizio e funzionamento nelle condizioni che riterra' ottimali; i lavori e/o l'esercizio della linea non potranno essere in alcun modo sospesi in dipendenza di qualunque contestazione che potesse, per qualsivoglia motivo insorgere tra le parti; in dipendenza della servitu' qui costituita, la societa' beneficiaria avra' diritto di far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari salvo risarcimento degli eventuali danni ai raccolti ed alle piantagioni; la ditta proprietaria della zona asservita potra' usarne, compatibilmente con la presenza delle palificazioni, delle condutture, e delle inerenti servitu'. E' fatto divieto assoluto di eseguire attorno ai pali, anche al di fuori della zona asservita, scavi di qualsiasi natura a distanza minore della profondita' degli scavi stessi misurata dal piede delle palificazioni o dal ciglio dei basamenti che sorreggono dette palificazioni e di fare alcunche' che possa comunque compromettere la stabilita' e l'esercizio delle condutture. Detta distanza non potra', in ogni caso, essere inferiore ad 1 metro; nella zona asservita, compatibilmente con la presenza delle palificazioni, potranno essere allevate piante purche' mantenute con i rami ad una distanza non inferiore, in senso verticale, di m 5 dai fili conduttori inferiori, e in senso orizzontale, di m 6 dai fili conduttori esterni ed i rami delle piantagioni delle zone laterali potranno protendersi purche' siano mantenuti alle medesime distanze. Sulla zona stessa non potranno essere erette costruzioni di qualsiasi natura e non potranno, del pari, essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiali infiammabili senza il preventivo consenso della societa' beneficiaria. Le costruzioni esistenti saranno tollerate ma non potranno essere ampliate ne' sopraelevate. Art. 4. Per l'asservimento di cui al presente decreto e' stata depositata l'indennita' complessiva di L. 538.909 (cinquecentotrentottomilanovecentonove) comprensiva dell'indennita' di asservimento di L. 479.031 (quattrocentosettantanovemilatrentuno) e dell'indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza di L. 59.878 (cinquantanovemilaottocentosettantotto); Art. 5. Il consorzio Iricav Uno provvedera', entro i termini di legge, ad effettuare la registrazione del presente atto ed a trasmettere copia dello stesso, munita dei relativi estremi alla prefettura di Caserta. Il citato consorzio Iricav Uno provvedera' alla notifica del presente decreto, nella forma delle citazioni, nei confronti di ciascun proprietario, intestatario catastale o usufruttuario degli immobili asserviti. Lo stesso consorzio Iricav Uno assolvera' agli adempimenti di trascrizione del presente provvedimento entro il termine di giorni quindici e provvedera' al deposito della eventuale differenza tra l'indennita' provvisoria e quella definitiva che sara' determinata dalla Commissione provinciale espropri. Art. 6. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente per territorio, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nella formulazione discendente dalla sostituzione normativa operata dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205 da notificarsi tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuni di essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia, comunque, avuto conoscenza. Art. 7. Avverso il presente decreto puo' anche essere esperito, in alternativa al mezzo di impugnazione giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da produrre entro il termine di giorni centoventi dalla notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 8. I soggetti espropriati possono proporre, nei trenta giorni successivi alla notifica, atto di opposizione innanzi alla Corte di appello di Napoli contro la stima dell'indennita', ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359/1865. Art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 5 luglio 2001 Il prefetto: Schilardi. C-24513 (Gratuito).