Con ordinanza Collegiale del 25 luglio 2001, n. 750, la Sez. I
del TAR Lazio ha ordinato al dott. Claudio Balletta, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Filippo Satta e Clelia Vitocolonna con studio in
Roma, viaG. P. da Palestrina n. 47, nel ricorso proposto per
l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti di data ignota
con i quali erano stati approvati i lavori della Commissione per
l'ammissione dei funzionari della carriera prefettizia del Ministero
degli interni con qualifica di viceprefetto aggiunto al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto con
decorrenza 1. luglio 2000 e 1. gennaio 2001, degli atti dei
procedimenti di valutazione, del verbale del 12 ottobre 2000 recante
la delibera del Consiglio di amministrazione per gli affari
concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'Interno di
determinazione dei criteri di massima da seguire nel biennio
2000-2001 negli scrutini per merito comparativo per il conferimento
di promozioni nella carriera prefettizia, del verbale del 15 marzo
2001 recante la delibera del Consiglio di amministrazione per gli
affari concernenti il personale dell'amministrazione civile
dell'Interno di approvazione della proposta formulata dalla
Commissione per la progressione di carriera e di ammissione dei
candidati ivi elencati al sopra citato corso; delle schede personali
allegate al verbale; del quaderno di scrutinio allegato al verbale,
'di integrare il contraddittorio con la notificazione del ricorso a
tutti i controinteressati, nominativamente indicati, autorizzando i
pubblici proclami ... Rinvia la trattazione della presente istanza
incidentale di sospensione alla Camera di Consiglio del 25 ottobre
2001'.
Come da verbale del 15 marzo 2001, i controinteressati sono i
seguenti funzionari ammessi al sopra citato corso con decorrenza 1.
luglio 2000: 1) Giambalvo Anna Maria; 2) Scire' Vita; 3) Gallo Alida;
4) Tirone Maria; 5) Spagna Maria; 6) Scognamillo Bruno; 7) Di Stefano
Anna; 8) Sensi Emilio Dario; 9) Pitrelli Anna Antonella; 10) Crea
Vittorio; 11) Cosintino M. Grazia; 12) Gallo Annunziata; 13)
Contarino Antonio; 14) Tombesi Tiziana; 15) Gioffre' P. Antonio; 16)
Campini Umberto; 17) Lignola Elisabetta; 18) Menghetti Guido; 19)
Galeani Enrico; 20) Pinna Massimo; 21) Gargiulo Anna; 22) Vinicola
Giuliana; 23) Oddo Antonino; 24) Imbrisco Giulia; 25) Di Lullo Mara;
26) Meloni Giovanni; 27) Lattarulo Giovanni; 28) Cocco Franca; 29)
Cinquegrani Emanuele; 30) Vaccaro Claudio; 31) Guercio Cinzia; 32)
Cusumano Vito; 33) Portelli Ignazio; 34) Manzone Anna Maria; 35)
Boccia Belinda; 36) Franceschelli Renato; 37) Farris Andreina; 38)
Creati Patrizia Elena; 39) Ruberto Raffaele; 40) Iannuzzi Lucia; 41)
Marchesiello Massimo; 42) Colombrino Felice; 43) Crea Carmela; 44)
Santoro Anna Maria; 45) Allegretto Gloria Sandra; 46) Aversa
Pasquale; 47) Ferracci Roberto; 48) Ortolani Alessandro; e con
decorrenza 1. gennaio 2001: 1) Zimbalatti Rosa; 2) Cosentini
Concetta; 3) Valenti Giuseppina; 4) Filocamo Isabella; 5) Iaculli
Maria Rita; 6) Giaquinto Giuliana; 7) Coduti Antonina; 8) Righini
Ugo; 9) Del Vescovo Luigi.
Il dott. Balletta, con il ricorso introduttivo e con i
successivi motivi aggiunti, ha denunciato i seguenti motivi di
illegittimita':
I) eccesso di potere e violazione di legge dei criteri di
massima o eccesso di potere e violazione dei criteri di massima da
parte delle Commissioni giudicatrici. In particolare, gli scrutini
per merito comparativo per l'accesso al corso di formazione per la
nomina a viceprefetto prevedevano la disaggregazione del punteggio in
4 categorie: 60 punti per i rapporti informativi; 10 per gli
incarichi e servizi svolti che non rientrassero nelle normali
mansioni d'ufficio; 15 per l'attitudine ad assumere maggiori
responsabilita'; 12 per gli altri titoli; 3 per il coefficiente di
anzianita'. Per la seconda categoria si precisava che 'gli incarichi
e i servizi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento
dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui
l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni
d'ufficio, ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro e
presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa,
economica o tecnica, o l'assunzione di particolare responsabilita''.
Veniva tuttavia stabilito un elenco relativo solo ad alcuni
incarichi, senza includere la direzione di uffici, propria di una
qualifica superiore. Il dott. Balletta, che aveva svolto importanti
funzioni dirigenziali, non ha per esse conseguito punteggio; alcuni
suoi colleghi, invece, sono stati promossi, senza mai aver assunto
responsabilita' paragonabili alle sue. La Commissione ha pertanto
azzerato le differenze tra incarico ed incarico conferito ai
funzionari e si e' sottratta alla sola vera valutazione comparativa
che avrebbe potuto fare, con conseguente arbitraria valutazione
dell'idoneita' a ricoprire le funzioni da conferire e penalizzazione
della posizione del dott. Balletta. La formulazione dei criteri di
massima ha dunque consentito di vanificare il peso degli incarichi e
dei servizi svolti;
II) violazione del principio di corrispondenza tra punteggio
assegnato ad una categoria di titoli e somma dei punteggi parziali
attribuibili all'interno della categoria, eccesso di potere per
sviamento. I criteri dettati per la cat. 3a (idoneita' alle funzioni
da conferire) disaggregano 15 punti da attribuire in tre sottovoci.
La I (qualita' del servizio) prevede fino a 7 punti. Gli altri 8 sono
3 per 'le funzioni in atto svolte' e 7 per la valutazione globale
della persona. 15 e' il tetto massimo e 7 sono gia' destinati alla
qualita' del servizio, dedotta dai rapporti informativi; la somma dei
punti per le funzioni svolte (3) e per il giudizio globale della
persona (7) non puo' dare quel che l'aritmetica vorrebbe (10), ma
quel che la Commissione ha stabilito, dunque 8. Si e' pertanto
verificata un'ingiustificata compressione del punteggio per le
funzioni svolte;
III) eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparita'
di trattamento e sviamento. Il dott. Balletta, nel quinquennio di
riferimento, era stato incaricato quale supplente della direzione di
divisioni del Ministero dell'interno ed e' tutt'oggi titolare di una
divisione. Molti suoi colleghi promossi non hanno mai ricoperto
incarichi dirigenziali. E' illegittimo che, malgrado il formale
conferimento di funzioni dirigenziali, il dott. Balletta sia stato
giudicato inidoneo a svolgerle;
IV) violazione dei criteri definiti dal Consiglio di
amministrazione del Ministero dell'interno; violazione dell'art. 55,
t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; eccesso di potere per illogicita'
manifesta, irrazionalita', contraddittorieta', sviamento di potere.
In concreto la Commissione ha preso in considerazione per la II
categoria solo ed esclusivamente la partecipazione del ricorrente in
qualita' di segretario ad una Commissione esaminatrice nel 1997. Il
dott. Balletta aveva tuttavia svolto anche altri servizi che non sono
stati valutati. Si denuncia altresi' l'illegittima tenuta da parte
della PA dei fascicoli personali e dello stato di servizio, visto che
la copia conforme di quest'ultimo rilasciata nel giugno 2001 era
aggiornata solo al 1997;
V) violazione di legge in particolare della tabella 1, quadro
A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 340/82;
eccesso di potere per illogicita', irrazionalita', difetto di
presupposto. Del tutto erroneamente la Commissione ha ritenuto che
gli incarichi ricoperti dal Balletta rientrassero nelle normali
attribuzioni della qualifica di appartenenza. Tali incarichi sono
infatti durati alcuni anni, pertanto non si poteva parlare di
semplice sostituzione temporanea di cui alla tabella 1, quadro A, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 340/82. L'attivita' svolta
dal ricorrente doveva dunque essere considerata come relativa ad
incarichi e servizi conferiti con provvedimento formale
dell'amministrazione, che non rientravano nelle normali mansioni
d'ufficio e determinavano un rilevante aggravio di lavoro
presupponendo una particolare competenza giuridica, con assunzione di
particolari responsabilita';
VI) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di
presupposto, inguistizia manifesta, illogicita', contraddittorieta'
manifesta, sviamento di potere. La valutazione globale sulla
personalita' dell'impiegato (voce della III categoria) avveniva anche
sulla base di aspetti ulteriori rispetto a quelli gia' valutati con
punteggio vincolato. In primo luogo, la Commissione non ha definito
tali ulteriori aspetti, attribuendo punti determinanti senza
illustrare i processi logici seguiti. In secondo luogo,
l'amministrazione ha assegnato al dott. Balletta per tale voce soli 3
punti sui 7 disponibili, in ragione di un'interrogazione
parlamentare. Il Ministero ha tuttavia omesso di considerare che la
Commissione nominata per risolvere tale vicenda (come da nota 21
gennaio 2000, prot. n. 559/LEG/912.01/16 della direzione centrale per
gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno) aveva fugato qualsiasi dubbio sul possibile
coinvolgimento del ricorrente, del quale si apprezzavano invece
l'impegno e l'affidabilita'. Tale questione non poteva in alcun modo
giustificare una mortificazione della posizione del Balletta;
VII) eccesso di potere per inguistizia manifesta e disparita'
di trattamento; illogicita' manifesta, irrazionalita'. I giudizi
espressi dalla Commissione sull'attitudine ad assumere maggiori
responsabilita' degli altri candidati contengono formule di stile che
ribadiscono le identiche qualita', senza accennare agli elementi
posti a base dei giudizi, i quali pertanto sono quasi
interscambiabili tra loro. Le valutazioni della Commissione sono
pertanto illegittime nella misura in cui non precisano gli elementi
sui quali tali valutazioni si basano.
Il danno derivante dall'illegittima valutazione della
Commissione della posizione del dott. Balletta e' evidente. Attendere
la definizione del giudizio nel merito determinerebbe
l'impossibilita' per il ricorrente di partecipare al corso di
preparazione all'esame per l'inserimento nella qualifica di
viceprefetto; per questi motivi il Balletta ha proposto domanda
cautelare.
Avvocati: Filippo Satta - Clelia Vitocolonna.
C-24862 (A pagamento).