TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sez. I - Ricorso n. 5420/01
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(GU Parte Seconda n.213 del 13-9-2001)

      Con ordinanza Collegiale del 25 luglio 2001, n. 750, la Sez. I
 del TAR Lazio ha ordinato al dott. Claudio Balletta, rappresentato e
 difeso dagli avv.ti Filippo Satta e Clelia Vitocolonna con studio in
 Roma, viaG. P. da Palestrina n. 47, nel ricorso proposto per
 l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti di data ignota
 con i quali erano stati approvati i lavori della Commissione per
 l'ammissione dei funzionari della carriera prefettizia del Ministero
 degli interni con qualifica di viceprefetto aggiunto al corso di
 formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto con
 decorrenza 1. luglio 2000 e 1. gennaio 2001, degli atti dei
 procedimenti di valutazione, del verbale del 12 ottobre 2000 recante
 la delibera del Consiglio di amministrazione per gli affari
 concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'Interno di
 determinazione dei criteri di massima da seguire nel biennio
 2000-2001 negli scrutini per merito comparativo per il conferimento
 di promozioni nella carriera prefettizia, del verbale del 15 marzo
 2001 recante la delibera del Consiglio di amministrazione per gli
 affari concernenti il personale dell'amministrazione civile
 dell'Interno di approvazione della proposta formulata dalla
 Commissione per la progressione di carriera e di ammissione dei
 candidati ivi elencati al sopra citato corso; delle schede personali
 allegate al verbale; del quaderno di scrutinio allegato al verbale,
 'di integrare il contraddittorio con la notificazione del ricorso a
 tutti i controinteressati, nominativamente indicati, autorizzando i
 pubblici proclami ... Rinvia la trattazione della presente istanza
 incidentale di sospensione alla Camera di Consiglio del 25 ottobre
 2001'.
      Come da verbale del 15 marzo 2001, i controinteressati sono i
 seguenti funzionari ammessi al sopra citato corso con decorrenza 1.
 luglio 2000: 1) Giambalvo Anna Maria; 2) Scire' Vita; 3) Gallo Alida;
 4) Tirone Maria; 5) Spagna Maria; 6) Scognamillo Bruno; 7) Di Stefano
 Anna; 8) Sensi Emilio Dario; 9) Pitrelli Anna Antonella; 10) Crea
 Vittorio; 11) Cosintino M. Grazia; 12) Gallo Annunziata; 13)
 Contarino Antonio; 14) Tombesi Tiziana; 15) Gioffre' P. Antonio; 16)
 Campini Umberto; 17) Lignola Elisabetta; 18) Menghetti Guido; 19)
 Galeani Enrico; 20) Pinna Massimo; 21) Gargiulo Anna; 22) Vinicola
 Giuliana; 23) Oddo Antonino; 24) Imbrisco Giulia; 25) Di Lullo Mara;
 26) Meloni Giovanni; 27) Lattarulo Giovanni; 28) Cocco Franca; 29)
 Cinquegrani Emanuele; 30) Vaccaro Claudio; 31) Guercio Cinzia; 32)
 Cusumano Vito; 33) Portelli Ignazio; 34) Manzone Anna Maria; 35)
 Boccia Belinda; 36) Franceschelli Renato; 37) Farris Andreina; 38)
 Creati Patrizia Elena; 39) Ruberto Raffaele; 40) Iannuzzi Lucia; 41)
 Marchesiello Massimo; 42) Colombrino Felice; 43) Crea Carmela; 44)
 Santoro Anna Maria; 45) Allegretto Gloria Sandra; 46) Aversa
 Pasquale; 47) Ferracci Roberto; 48) Ortolani Alessandro; e con
 decorrenza 1. gennaio 2001: 1) Zimbalatti Rosa; 2) Cosentini
 Concetta; 3) Valenti Giuseppina; 4) Filocamo Isabella; 5) Iaculli
 Maria Rita; 6) Giaquinto Giuliana; 7) Coduti Antonina; 8) Righini
 Ugo; 9) Del Vescovo Luigi.
      Il dott. Balletta, con il ricorso introduttivo e con i
 successivi motivi aggiunti, ha denunciato i seguenti motivi di
 illegittimita':
       I) eccesso di potere e violazione di legge dei criteri di
 massima o eccesso di potere e violazione dei criteri di massima da
 parte delle Commissioni giudicatrici. In particolare, gli scrutini
 per merito comparativo per l'accesso al corso di formazione per la
 nomina a viceprefetto prevedevano la disaggregazione del punteggio in
 4 categorie: 60 punti per i rapporti informativi; 10 per gli
 incarichi e servizi svolti che non rientrassero nelle normali
 mansioni d'ufficio; 15 per l'attitudine ad assumere maggiori
 responsabilita'; 12 per gli altri titoli; 3 per il coefficiente di
 anzianita'. Per la seconda categoria si precisava che 'gli incarichi
 e i servizi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento
 dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui
 l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni
 d'ufficio, ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro e
 presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa,
 economica o tecnica, o l'assunzione di particolare responsabilita''.
 Veniva tuttavia stabilito un elenco relativo solo ad alcuni
 incarichi, senza includere la direzione di uffici, propria di una
 qualifica superiore. Il dott. Balletta, che aveva svolto importanti
 funzioni dirigenziali, non ha per esse conseguito punteggio; alcuni
 suoi colleghi, invece, sono stati promossi, senza mai aver assunto
 responsabilita' paragonabili alle sue. La Commissione ha pertanto
 azzerato le differenze tra incarico ed incarico conferito ai
 funzionari e si e' sottratta alla sola vera valutazione comparativa
 che avrebbe potuto fare, con conseguente arbitraria valutazione
 dell'idoneita' a ricoprire le funzioni da conferire e penalizzazione
 della posizione del dott. Balletta. La formulazione dei criteri di
 massima ha dunque consentito di vanificare il peso degli incarichi e
 dei servizi svolti;
       II) violazione del principio di corrispondenza tra punteggio
 assegnato ad una categoria di titoli e somma dei punteggi parziali
 attribuibili all'interno della categoria, eccesso di potere per
 sviamento. I criteri dettati per la cat. 3a (idoneita' alle funzioni
 da conferire) disaggregano 15 punti da attribuire in tre sottovoci.
 La I (qualita' del servizio) prevede fino a 7 punti. Gli altri 8 sono
 3 per 'le funzioni in atto svolte' e 7 per la valutazione globale
 della persona. 15 e' il tetto massimo e 7 sono gia' destinati alla
 qualita' del servizio, dedotta dai rapporti informativi; la somma dei
 punti per le funzioni svolte (3) e per il giudizio globale della
 persona (7) non puo' dare quel che l'aritmetica vorrebbe (10), ma
 quel che la Commissione ha stabilito, dunque 8. Si e' pertanto
 verificata un'ingiustificata compressione del punteggio per le
 funzioni svolte;
       III) eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparita'
 di trattamento e sviamento. Il dott. Balletta, nel quinquennio di
 riferimento, era stato incaricato quale supplente della direzione di
 divisioni del Ministero dell'interno ed e' tutt'oggi titolare di una
 divisione. Molti suoi colleghi promossi non hanno mai ricoperto
 incarichi dirigenziali. E' illegittimo che, malgrado il formale
 conferimento di funzioni dirigenziali, il dott. Balletta sia stato
 giudicato inidoneo a svolgerle;
       IV) violazione dei criteri definiti dal Consiglio di
 amministrazione del Ministero dell'interno; violazione dell'art. 55,
 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; eccesso di potere per illogicita'
 manifesta, irrazionalita', contraddittorieta', sviamento di potere.
 In concreto la Commissione ha preso in considerazione per la II
 categoria solo ed esclusivamente la partecipazione del ricorrente in
 qualita' di segretario ad una Commissione esaminatrice nel 1997. Il
 dott. Balletta aveva tuttavia svolto anche altri servizi che non sono
 stati valutati. Si denuncia altresi' l'illegittima tenuta da parte
 della PA dei fascicoli personali e dello stato di servizio, visto che
 la copia conforme di quest'ultimo rilasciata nel giugno 2001 era
 aggiornata solo al 1997;
       V) violazione di legge in particolare della tabella 1, quadro
 A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 340/82;
 eccesso di potere per illogicita', irrazionalita', difetto di
 presupposto. Del tutto erroneamente la Commissione ha ritenuto che
 gli incarichi ricoperti dal Balletta rientrassero nelle normali
 attribuzioni della qualifica di appartenenza. Tali incarichi sono
 infatti durati alcuni anni, pertanto non si poteva parlare di
 semplice sostituzione temporanea di cui alla tabella 1, quadro A, del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 340/82. L'attivita' svolta
 dal ricorrente doveva dunque essere considerata come relativa ad
 incarichi e servizi conferiti con provvedimento formale
 dell'amministrazione, che non rientravano nelle normali mansioni
 d'ufficio e determinavano un rilevante aggravio di lavoro
 presupponendo una particolare competenza giuridica, con assunzione di
 particolari responsabilita';
       VI) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di
 presupposto, inguistizia manifesta, illogicita', contraddittorieta'
 manifesta, sviamento di potere. La valutazione globale sulla
 personalita' dell'impiegato (voce della III categoria) avveniva anche
 sulla base di aspetti ulteriori rispetto a quelli gia' valutati con
 punteggio vincolato. In primo luogo, la Commissione non ha definito
 tali ulteriori aspetti, attribuendo punti determinanti senza
 illustrare i processi logici seguiti. In secondo luogo,
 l'amministrazione ha assegnato al dott. Balletta per tale voce soli 3
 punti sui 7 disponibili, in ragione di un'interrogazione
 parlamentare. Il Ministero ha tuttavia omesso di considerare che la
 Commissione nominata per risolvere tale vicenda (come da nota 21
 gennaio 2000, prot. n. 559/LEG/912.01/16 della direzione centrale per
 gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del
 Ministero dell'interno) aveva fugato qualsiasi dubbio sul possibile
 coinvolgimento del ricorrente, del quale si apprezzavano invece
 l'impegno e l'affidabilita'. Tale questione non poteva in alcun modo
 giustificare una mortificazione della posizione del Balletta;
       VII) eccesso di potere per inguistizia manifesta e disparita'
 di trattamento; illogicita' manifesta, irrazionalita'. I giudizi
 espressi dalla Commissione sull'attitudine ad assumere maggiori
 responsabilita' degli altri candidati contengono formule di stile che
 ribadiscono le identiche qualita', senza accennare agli elementi
 posti a base dei giudizi, i quali pertanto sono quasi
 interscambiabili tra loro. Le valutazioni della Commissione sono
 pertanto illegittime nella misura in cui non precisano gli elementi
 sui quali tali valutazioni si basano.
 
      Il danno derivante dall'illegittima valutazione della
 Commissione della posizione del dott. Balletta e' evidente. Attendere
 la definizione del giudizio nel merito determinerebbe
 l'impossibilita' per il ricorrente di partecipare al corso di
 preparazione all'esame per l'inserimento nella qualifica di
 viceprefetto; per questi motivi il Balletta ha proposto domanda
 cautelare.
                         Avvocati: Filippo Satta - Clelia Vitocolonna.
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