TRIBUNALE DI SONDRIO '

(GU Parte Seconda n.218 del 19-9-2001)

                     Decreto di pagamento diretto                      
      Il Tribunale di Sondrio, riunito in Camera di consiglio, con 
 l'intervento dei magistrati, 
     dott. Pietro Paci, presidente (rel.), 
     dott.ssa Barbara Licitra, giudice, 
     dott. Fabrizio Fanfarillo, giudice, 
       nel procedimento relativo ad espropriazione per causa di 
 pubblica utilita' dei beni ubicati nel comune di Sondrio, per i 
 lavori di costruzione della tangenziale di Sondrio dal km 35+200 al 
 km 40+700 lungo la strada statale n. 38 'dello Stelvio', ha 
 pronunciato il seguente 
                               Decreto:                                
      Visti il decreto ministeriale n. 2972 in data 3 ottobre 1989, 
 decreto ministeriale n. 4332/51/751 in data 4 marzo 1992, decreto 
 dell'amministratore n. 8872 del 4 aprile 2001; 
      Vista l'ordinanza della Prefettura di Sondrio n. 4616/89 in data 
 27 marzo 1990, con la quale e' stata disposta l'esecuzione del piano; 
      Vista l'istanza dello studio Ne.On S.r.l. in qualita' di 
 incaricato dello svolgimento delle procedure espropriative per conto 
 dell'Ente Nazionale per le Strade, con al quale veniva richiesta 
 l'emanazione dell'ordine di pagamento diretto delle indennita' di 
 esproprio accettate dalla ditte indicate nel quadro allegato al 
 presente; 
      Vista la dichiarazione di accettazione delle indennita' 
 stabilite dalla Commissione provinciale espropri di Sondrio e 
 relative garanzie; 
      Rilevato che nell'atto di accettazione le ditte citate hanno 
 dichiarato ai sensi della legge 20 marzo 1968 n. 391 di essere 
 proprietarie degli immobili oggetto di espropriazione e assunto ogni 
 responsabilita' in ordine ad eventuali diritti reali a favore di 
 terzi; 
    Vista la documentazione offerta e verificatane la regolarita'; 
      Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359; art. 56 della legge 16 
 dicembre 1879 n. 5188; legge 3 aprile 1926, n. 686; legge 20 marzo 
 1968, n. 391; legge 22 ottobre 1971, n. 865; legge 26 aprile 1974, n. 
 247; legge 28 ottobre 1977, n. 10 e legge 3 gennaio 1978, n. 1; 
                               Dispone:                                
     l'Ente Nazionale per le Strade (A.N.A.S.) e' autorizzata ad       
      effettuare il pagamento diretto, a titolo di indennita' di       
espropriazione, compenso per l'occupazione temporanea d'urgenza degli  
  immobili da espropriare ed eventuale soprassuolo e/o ripristini, a   
  favore delle ditte indicate nel quadro di seguito allegato, fermo    
 restando l'eventuale applicabilita' della ritenuta del 20% a titolo   
   di imposta di cui all'art. 11, commi 5 e seguenti della legge n.    
      413/1991 o la richiesta di fatturazione con l'applicazione       
    dell'aliquota vigente al momento del pagamento, qualora l'Ente     
   pagatore ritenga ricorrerne il caso, in qualita' di sostituto di    
                               imposta.                                
            VEDERE ELENCO DA PAG. 67 A PAG. 69 DELLA G.U. 
                          Dispone, inoltre:                            
      che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data 
 comunicazione a cura di questa Cancelleria e che il presente decreto 
 venga pubblicato nei termini di legge. 
     Cosi' deciso in Sondrio, 7 agosto 2001 
                  Il presidente del Tribunale f.f.:                    
                          dott. Pietro Paci                            
C-25347 (Gratuito). 
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